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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/08/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
n. 2162/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO Sezione feriale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore - dott. Nicola Del Vecchio -Giudice- dott.ssa Lavinia Messori -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2162/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: romena Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: infermiera reddito: euro 21.434,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: romeno Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: autista reddito: euro 26.258,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Francesca Ravagnan presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Pitesti (Romania) il 4-6-2011
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 6-10-2011. Persona_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
✓ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
✓ ordinare al Comune di Occhiobello (RO) ove i coniugi attualmente risiedono, nonché al Comune di Pitesti, Provincia Arges, Romania, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
✓ OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI di SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge, con l'obbligo, altresì, del reciproco rispetto e l'impegno a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica e, più in generale, a curare il benessere della stessa, seguendone le naturali aspirazioni ed inclinazioni;
3) I genitori concordano che la figlia resti collocata e abbia residenza Persona_1 abituale presso la madre, attualmente residente nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi sito in 45030 Occhiobello (RO) via Segantini n. 18, che viene, pertanto, assegnato alla madre con gli arredi e i mobili che lo compongono;
4) Il padre potrà trascorrere due pomeriggi durante la settimana con Persona_1 da concordare con la madre, in base alle esigenze lavorative di entrambi e ai desiderata di;
Persona_1
5) trascorrerà con i genitori i fine settimana in maniera alternata, dal Persona_1 sabato alla domenica, previo accordo tra i ricorrenti in ordine agli orari e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della figlia;
6) Durante il periodo di festività Natalizie e Pasquali, per tutto il periodo in cui la figlia non andrà a scuola, sarà mantenuta l'ordinaria alternanza di cui ai punti precedenti e i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative, stabiliranno di volta in volta le giornate durante le quali la figlia potrà restare con il padre;
7) Anche per il periodo estivo sarà mantenuta l'ordinaria alternanza di cui ai punti 4 e 5 e i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative, stabiliranno di volta in volta le giornate e le settimane durante le quali la figlia potrà trascorrere le vacanze con il padre;
8) Si precisa che per il periodo in cui il padre starà con la figlia, la frequentazione non potrà avvenire alla presenza di terze persone estranee alla famiglia;
2 9) Durante i periodi festivi e di vacanza, nel corso dei quali la figlia sarà con uno dei genitori, gli stessi, oltre ad impegnarsi a comunicare all'altro l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze, si impegnano ad acconsentire ogni comunicazione tra genitore e figlia.
10) In ogni caso i genitori si impegnano, di comune accordo e qualora ve ne fosse necessità, ad assumere temporaneamente decisioni concernenti i tempi di permanenza della figlia secondo diverse modalità, sempre nel rispetto delle esigenze di quest'ultima;
11) I ricorrenti dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano a qualsiasi contributo al proprio mantenimento;
12) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , Parte_2 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo mensile di Euro 400,00 per PE
, a titolo di concorso al mantenimento, a decorrere dal mese di luglio 2025,
[...] mediante bonifico bancario al seguente Iban: [...] - Conto Banco Posta. Tale contributo mensile sarà annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici ISTAT di aumento di costo della vita per famiglia di operai ed impiegati. 13) Il sig. si impegna e si obbliga a continuare a pagare le rate mensili Parte_2 del mutuo della casa in comproprietà, acceso presso pari attualmente CP_2 ad Euro 680,00= fino a sua estinzione totale, garantendo e manlevando la sig.ra da qualsiasi richiesta provenisse dalla Banca o altro Istituto Parte_1 in merito ad eventuali pagamenti relativi al mutuo (cit. doc. 14 e doc. 17); 14) Le parti concordano che l'assegno unico (ex assegni familiari) continui ad essere percepito nella misura del 100% da;
Parte_1
15) Il sig. si impegna e si obbliga a pagare il bollo, l'assicurazione e Parte_2 tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese amministrative, eventuali contravvenzioni, relative all'auto Opel Astra tg. CV327KH in uso allo stesso, garantendo e manlevando la sig.ra da qualsiasi Parte_1 richiesta di pagamento provenisse in merito a spese relative al veicolo;
16) Le parti si impegnano, altresì, a rimborsare al coniuge che le ha sostenute, il 50% delle SPESE STRAORDINARIE anticipate nell'interesse delle figlie, secondo quanto stabilito dal protocollo in essere presso il Tribunale di Rovigo che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
3 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter b) campi estivi. Con riferimento a tutte le spese straordinarie che devono essere preventivamente concordate, si precisa che il genitore che intenda proporre il relativo esborso, avrà cura di comunicarlo all'altro genitore, a mezzo raccomandata a.r. o via messaggio whatsapp o via email. Il termine per comunicare il proprio motivato dissenso è di 15 giorni;
il mancato riscontro nel termine suddetto sarà considerato approvazione. Qualora la mancata adesione alla spesa proposta sia di natura economica, il genitore proponente avrà facoltà di decidere se sostenere la relativa spesa a proprio esclusivo carico. Si precisa inoltre che il rimborso di tutte le spese sopra elencate, ferma restando la distinzione tra spese concordande e non, sarà effettuato, a favore del genitore che le avrà anticipate, con cadenza mensile e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione comprovante il corrispondente esborso. 17) I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore della figlia e a prestare il proprio consenso per l'espletamento delle previste formalità e per i conseguenti rinnovi.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
4 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Persona_1 minore d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2162/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Pitesti (Romania) il 4- Parte_2
6-2011, e li autorizza a vivere separati;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO Sezione feriale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore - dott. Nicola Del Vecchio -Giudice- dott.ssa Lavinia Messori -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 2162/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata in [...] il [...] cittadina: romena Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: infermiera reddito: euro 21.434,00 netti nell'anno d'imposta 2024
e
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: romeno Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: autista reddito: euro 26.258,00 netti nell'anno d'imposta 2024
entrambi con l'Avv. Francesca Ravagnan presso cui hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Pitesti (Romania) il 4-6-2011
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
1 e dalla cui unione è nata la figlia il 6-10-2011. Persona_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
✓ dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
✓ ordinare al Comune di Occhiobello (RO) ove i coniugi attualmente risiedono, nonché al Comune di Pitesti, Provincia Arges, Romania, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
✓ OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI di SEPARAZIONE
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo di comunicare ogni variazione del proprio recapito nei termini di legge, con l'obbligo, altresì, del reciproco rispetto e l'impegno a mantenere una serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la figlia e conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2) La figlia resta affidata ad entrambi i genitori, che eserciteranno Persona_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale impegnandosi reciprocamente a curare la crescita educativa, scolastica e, più in generale, a curare il benessere della stessa, seguendone le naturali aspirazioni ed inclinazioni;
3) I genitori concordano che la figlia resti collocata e abbia residenza Persona_1 abituale presso la madre, attualmente residente nell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi sito in 45030 Occhiobello (RO) via Segantini n. 18, che viene, pertanto, assegnato alla madre con gli arredi e i mobili che lo compongono;
4) Il padre potrà trascorrere due pomeriggi durante la settimana con Persona_1 da concordare con la madre, in base alle esigenze lavorative di entrambi e ai desiderata di;
Persona_1
5) trascorrerà con i genitori i fine settimana in maniera alternata, dal Persona_1 sabato alla domenica, previo accordo tra i ricorrenti in ordine agli orari e tenuto conto degli impegni scolastici e sportivi della figlia;
6) Durante il periodo di festività Natalizie e Pasquali, per tutto il periodo in cui la figlia non andrà a scuola, sarà mantenuta l'ordinaria alternanza di cui ai punti precedenti e i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative, stabiliranno di volta in volta le giornate durante le quali la figlia potrà restare con il padre;
7) Anche per il periodo estivo sarà mantenuta l'ordinaria alternanza di cui ai punti 4 e 5 e i genitori, compatibilmente con le loro esigenze lavorative, stabiliranno di volta in volta le giornate e le settimane durante le quali la figlia potrà trascorrere le vacanze con il padre;
8) Si precisa che per il periodo in cui il padre starà con la figlia, la frequentazione non potrà avvenire alla presenza di terze persone estranee alla famiglia;
2 9) Durante i periodi festivi e di vacanza, nel corso dei quali la figlia sarà con uno dei genitori, gli stessi, oltre ad impegnarsi a comunicare all'altro l'eventuale luogo prescelto per trascorrere le vacanze, si impegnano ad acconsentire ogni comunicazione tra genitore e figlia.
10) In ogni caso i genitori si impegnano, di comune accordo e qualora ve ne fosse necessità, ad assumere temporaneamente decisioni concernenti i tempi di permanenza della figlia secondo diverse modalità, sempre nel rispetto delle esigenze di quest'ultima;
11) I ricorrenti dichiarano di essere al momento economicamente autosufficienti, pertanto rinunciano a qualsiasi contributo al proprio mantenimento;
12) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra , Parte_2 Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, un contributo mensile di Euro 400,00 per PE
, a titolo di concorso al mantenimento, a decorrere dal mese di luglio 2025,
[...] mediante bonifico bancario al seguente Iban: [...] - Conto Banco Posta. Tale contributo mensile sarà annualmente ed automaticamente rivalutato in base agli indici ISTAT di aumento di costo della vita per famiglia di operai ed impiegati. 13) Il sig. si impegna e si obbliga a continuare a pagare le rate mensili Parte_2 del mutuo della casa in comproprietà, acceso presso pari attualmente CP_2 ad Euro 680,00= fino a sua estinzione totale, garantendo e manlevando la sig.ra da qualsiasi richiesta provenisse dalla Banca o altro Istituto Parte_1 in merito ad eventuali pagamenti relativi al mutuo (cit. doc. 14 e doc. 17); 14) Le parti concordano che l'assegno unico (ex assegni familiari) continui ad essere percepito nella misura del 100% da;
Parte_1
15) Il sig. si impegna e si obbliga a pagare il bollo, l'assicurazione e Parte_2 tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese amministrative, eventuali contravvenzioni, relative all'auto Opel Astra tg. CV327KH in uso allo stesso, garantendo e manlevando la sig.ra da qualsiasi Parte_1 richiesta di pagamento provenisse in merito a spese relative al veicolo;
16) Le parti si impegnano, altresì, a rimborsare al coniuge che le ha sostenute, il 50% delle SPESE STRAORDINARIE anticipate nell'interesse delle figlie, secondo quanto stabilito dal protocollo in essere presso il Tribunale di Rovigo che di seguito si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
3 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato;
b) mensa scolastica;
c) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) baby sitter b) campi estivi. Con riferimento a tutte le spese straordinarie che devono essere preventivamente concordate, si precisa che il genitore che intenda proporre il relativo esborso, avrà cura di comunicarlo all'altro genitore, a mezzo raccomandata a.r. o via messaggio whatsapp o via email. Il termine per comunicare il proprio motivato dissenso è di 15 giorni;
il mancato riscontro nel termine suddetto sarà considerato approvazione. Qualora la mancata adesione alla spesa proposta sia di natura economica, il genitore proponente avrà facoltà di decidere se sostenere la relativa spesa a proprio esclusivo carico. Si precisa inoltre che il rimborso di tutte le spese sopra elencate, ferma restando la distinzione tra spese concordande e non, sarà effettuato, a favore del genitore che le avrà anticipate, con cadenza mensile e, comunque, entro 10 giorni dalla richiesta, previa esibizione della documentazione comprovante il corrispondente esborso. 17) I ricorrenti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti validi per l'espatrio in favore della figlia e a prestare il proprio consenso per l'espletamento delle previste formalità e per i conseguenti rinnovi.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29-6-2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
4 La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia , Persona_1 minore d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale della stessa, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 2162/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio a Pitesti (Romania) il 4- Parte_2
6-2011, e li autorizza a vivere separati;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 22 agosto 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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