TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 311 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] ) Parte_1 C.F._1
E
, nato a [...]- Regno Unito in data Parte_2
01/05/1977 ), C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosaria Palazzolo, presso il cui studio a
Terrasini (PA) via Dante Alighieri n. 10, sono elettivamente domiciliati e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi dell'art. 473 bis.49 e 51 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato il 24/01/2024 le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate nonché, al ricorrere dei successivi requisiti, la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 327/2024 emessa in data 13-25/06/2024, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo; dopodiché, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 14/03/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno
1 insistito nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 327/2024 emessa da questo
Tribunale in data 13-25/06/2024 (cui le parti hanno prestato acquiescenza con note congiunte del 23/01/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“Affidare i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori, con Parte_2 Per_1
collocamento prevalente degli stessi presso la madre, e potranno stare con il padre quando lo desiderano e concordandolo con lo stesso, alcuni pomeriggi la settimana;
Un fine settimana alternato con la madre;
Tenendo conto degli impegni scolastici degli stessi;
Durante le vacanze natalizie il Padre, terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre i giorni di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre, 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
-Casa coniugale
La casa coniugale è di proprietà della moglie, la quale continuerà a viverci con i propri figli minori.
Il Sig. verserà un assegno mensile di euro 700,00 per i due figli a titolo di Parte_2
concorso al mantenimento degli stessi, posto che egli ha uno stipendio di circa euro 2.000,00 in media, mentre la moglie percepisce appena euro 600,00 mensili.
Mentre, non sarà corrisposto alcun assegno a titolo di mantenimento per la moglie in quanto indipendente economicamente.
2 L'assegno di mantenimento per i figli sarà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT.
-AUTO IN USO ALLA MOGLIE INTESTATA AL MARITO
Il sig. , che dispone di altra automobile KIA, si impegna ad eseguire il passaggio di Parte_2 proprietà dell'auto in uso alla moglie di MA , entro 30 giorni dalla data di CP_1
questo ricorso, le cui spese del passaggio saranno a carico del Sig. . Parte_2
-SPESE STRAORDINARIE
Saranno tutte a carico del Sig. , scolastiche, viaggi, spese mediche, odontoiatriche, Parte_2
sportive, ricreative, e qualunque altra spesa straordinaria ritenuta necessaria dai genitori, in caso di contrasto in futuro, si farà riferimento alle previsioni del protocollo del Tribunale di
Palermo vigente.
Resta inteso che tali spese straordinarie saranno solo a carico del per espresso Parte_2
accordo tra le parti, le quali hanno tenuto conto delle condizioni economiche di entrambi.
Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
A proposito dei figli, resta inteso inoltre che, qualunque decisione straordinaria che li riguarda dovrà essere presa di comune accordo tra i coniugi.
Il Sig. dichiara che in accordo con la moglie si è già trasferito in un'altra Parte_2
abitazione sita in Baucina dove ha già fissato la propria residenza, portando con sé solo gli effetti personali.
-LAVORO DEL LO CA
Il Sig. è operaio specializzato metalmeccanico/elettricista in una ditta privata Parte_2
SIEMM con contratto a tempo indeterminato.
-LAVORO DELLA VITALE
La sig.ra lavora per un B.B. solo alcune ore al giorno, a tempo indeterminato. Pt_1
-ASSEGNO UNICO
L'assegno unico dei figli per euro 390,00 mensili, al momento viene percepito in modo esclusivo dal , il quale sta pagando un mutuo che si estinguerà il maggio 2025. Parte_2
Il Lo dichiara sin da subito che dal mese di giugno 2025 l'assegno unico sarà Pt_2
percepito al 50% con la moglie, senza che occorra ulteriore dichiarazione.
I coniugi prestano sin da subito il consenso reciproco, alla richiesta del passaporto sia per loro stessi che per i figli minori, valido per l'espatrio.
I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione
3 di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a CI
(PA) il 16/09/2006 da , nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato nel Regno C.F._1 Parte_2
Unito in data 01/05/1977 ( ), alle condizioni indicate nel ricorso C.F._2
congiunto del 24/01/2024 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di CI (PA) al n. 28, parte II, serie A dell'anno 2006).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 17/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4