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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/03/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7019/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7019/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Campi Bisenzio (FI), via Barberinese n. 234, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Nacci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Firenze (FI), viale A. Volta n. 141
Ricorrente
nei confronti di
( C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Campi Bisenzio (FI), Via Barberinese nc 234, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Ungar ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Firenze, Via A. Giacomini nc 28
Resistente
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Con la partecipazione ex lege del PM (visti del 17/06/2024 e del 20/06/2024)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Parte ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 18/12/2024, con le quali ha chiesto al Tribunale di disporre: “che il minore sia affidato alla cura di Persona_1 entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con collocazione presso l'abitazione della madre;
che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del figlio, tenuto conto anche delle sue attitudini e dei suoi interessi, vengano prese di comune accordo fra i genitori che dovranno mantenere sempre un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ognuno di essi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
che la frequentazione genitori - figlio sia così regolata: (i) settimanale: prima e terza settimana: il padre frequenterà il figlio il lunedì dall'uscita di scuola
(17:00) fino al martedì mattina quando lo porterà a scuola (8:30) e dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando lo porterà a scuola (8:30). I restanti giorni martedì, mercoledì e giovedì, il bambino starà con la madre [sinteticamente: lunedì (padre), martedì - mercoledì - giovedì (madre), venerdì - sabato - domenica (padre)]; seconda e quarta settimana: il padre frequenterà il figlio dal mercoledì all'uscita di scuola (17:00) fino venerdì mattina quando lo riporterà a scuola (8:30). I restanti giorni il bambino starà con la madre [sinteticamente; lunedì - martedì (madre), mercoledì - giovedì (padre), venerdì - sabato - domenica (madre)]. (ii) durante le vacanze estive: Per_1
trascorrerà almeno 15 giorni consecutivi con ciascun genitore, compatibilmente con le loro eSIenze lavorative e con obbligo degli stessi di comunicarsi la programmazione delle ferie entro il 30 maggio di ciascun anno. Previo accordo, ciascuno genitore potrà trascorrere con altri periodi di Per_1
vacanza sempre nel rispetto di eventuali impegni del minore. (iii) durante le vacanze natalizie e pasquali: starà con ciascun genitore per una settimana consecutiva durante le festività Per_1
natalizie e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali. In merito alle festività di Natale, ad anni alterni, ciascun genitore dovrà trascorrere il giorno di Natale con il figlio ed allo scopo Per_1
è concordato che per l'anno 2024 lo stesso passi il giorno di Natale con il padre. (iv) l'ulteriore frequentazione: ciascun genitore, previo congruo avviso, anche durante l'anno scolastico e comunque senza occupare i periodi di vacanza e delle festività, potrà trascorrere con una settimana di Per_1
vacanza - che potrà, se del caso, essere suddivisa in due separati periodi - rispettando gli impegni del minore. I genitori, quando staranno con il figlio, si impegnano a comunicare reciprocamente chi frequentano se il/la nuovo/a compagno/a starà con il minore;
il SI. corrisponderà Controparte_1
alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma Parte_1 Per_1 mensile di € 300,00 con pagamento da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate [...] (Banca Credem), importo soggetto a rivalutazione Istat annuale;
l'assegno unico e/o universale ad oggi pari ad € 230,00 - calcolato in pagina 2 di 9 forza dell'Isee della sola SI.ra - rimarrà ad esclusivo beneficio della medesima;
i Parte_1 genitori suddivideranno a metà i costi dell'asilo ad oggi ammontanti a circa € 80,00 mensili per la mensa oltre € 60,00 da versarsi ogni tre mesi per il pre e dopo scuola e sempre oltre le eventuali spese extra richieste dalle insegnanti;
si chiede che le spese straordinarie relative al figlio siano individuate secondo il Protocollo d'intesa in data 6.5.2011 e comunque come di seguito viene precisato: spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria;
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, ivi compreso l'abbigliamento; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. In riferimento alla spesa subordinata al consenso dell'altro genitore si chiede che il genitore che intenderà affrontare la spesa straordinaria voluttuaria dovrà inviare una richiesta scritta, anche via mail, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo e il consenso e/o il dissenso che dovrà essere reso, stesso mezzo, dall'altro genitore al massimo entro il temine di dieci giorni. Qualora non vi sia alcuna risposta da parte del genitore destinatario la richiesta di spesa straordinaria, dovrà ritenersi prestato il consenso ed il rimborso della metà della spesa sostenuta da un genitore, dovrà essere rimborsata dall'altro nel mese successivo all'esborso che dovrà, in ogni caso, essere documentato”.
Parte resistente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in data 17/12/2024, con le quali ha chiesto al Tribunale di disporre: “che il minore sia affidato alla cura di Persona_1 entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso con collocazione presso l'abitazione pagina 3 di 9 della madre;
che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute del figlio, tenuto conto anche delle sue attitudini e dei suoi interessi, vengano prese di comune accordo fra i genitori che dovranno mantenere sempre un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ognuno di essi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
che la frequentazione genitori - figlio sia così regolata: (i) settimanale: prima e terza settimana: il padre frequenterà il figlio il lunedì dall'uscita di scuola
(17:00) fino al mercoledì mattina quando lo porterà a scuola (8:30) e dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina quando lo porterà a scuola (8:30). I restanti giorni, mercoledì e giovedì, il bambino starà con la madre [sinteticamente: lunedì - martedì (padre), mercoledì - giovedì (madre), venerdì - sabato - domenica (padre)]; seconda e quarta settimana: il padre frequenterà il figlio dal mercoledì all'uscita di scuola (17:00) fino venerdì mattina quando lo riporterà a scuola (8:30). I restanti giorni il bambino starà con la madre [sinteticamente; lunedì - martedì (madre), mercoledì - giovedì (padre), venerdì - sabato - domenica (madre)]. (ii) durante le vacanze estive: trascorrerà almeno 15 Per_1
giorni consecutivi con ciascun genitore, compatibilmente con le loro eSIenze lavorative e con obbligo degli stessi di comunicarsi la programmazione delle ferie entro il 30 maggio di ciascun anno. Previo accordo, ciascuno genitore potrà trascorrere con altri periodi di vacanza sempre nel rispetto Per_1
di eventuali impegni del minore. (iii) durante le vacanze natalizie e pasquali: starà con Per_1
ciascun genitore per una settimana consecutiva durante le festività natalizie e per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali. In merito alle festività di Natale, ad anni alterni, ciascun genitore dovrà trascorrere il giorno di Natale con il figlio ed allo scopo è concordato che per Per_1
l'anno 2024 lo stesso passi il giorno di Natale con il padre. (iv) l'ulteriore frequentazione: ciascun genitore, previo congruo avviso, anche durante l'anno scolastico e comunque senza occupare i periodi di vacanza e delle festività, potrà trascorrere con una settimana di vacanza - che potrà, se del Per_1
caso, essere suddivisa in due separati periodi - rispettando gli impegni del minore. I genitori, quando staranno con il figlio, si impegnano a comunicare reciprocamente chi frequentano se il/la nuovo/a compagno/a starà con il minore;
che il SI. corrisponderà alla SI.ra Controparte_1 Pt_1
, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 150,00 con
[...] Per_1
pagamento da effettuarsi entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate [...] (Banca Credem), importo soggetto a rivalutazione Istat annuale;
che l'assegno unico e/o universale ad oggi pari ad € 230,00 verrà suddiviso nella misura del
50% in considerazione del contributo al mantenimento versato e dei periodi di permanenza del minore con entrambi i genitori oltre all'intervento riconosciuto dei nonni paterni nella Persona_1 quotidianità dello stesso;
che i genitori suddivideranno a metà i costi dell'asilo ad oggi Per_1
pagina 4 di 9 ammontanti a circa € 80,00 mensili per la mensa oltre € 60,00 da versarsi ogni tre mesi per il pre e dopo scuola e sempre oltre le eventuali spese extra richieste dalle insegnanti;
si chiede che le spese straordinarie relative al figlio siano individuate secondo il Protocollo d'intesa in data 6.5.2011 e comunque come di seguito viene precisato: spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria;
spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, e iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola in ambito giornaliero;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica, ivi compreso l'abbigliamento; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite S.S.N., spese mediche e di degenza per intervento presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. In riferimento alla spesa subordinata al consenso dell'altro genitore si chiede che il genitore che intenderà affrontare la spesa straordinaria voluttuaria dovrà inviare una richiesta scritta, anche via mail, all'altro genitore contenente l'indicazione dell'importo e il consenso e/o il dissenso che dovrà essere reso, stesso mezzo, dall'altro genitore al massimo entro il temine di dieci giorni.
Qualora non vi sia alcuna risposta da parte del genitore destinatario la richiesta di spesa straordinaria, dovrà ritenersi prestato il consenso ed il rimborso della metà della spesa sostenuta da un genitore, dovrà essere rimborsata dall'altro nel mese successivo all'esborso che dovrà, in ogni caso, essere documentato”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento del minore nato a [...] in data [...], dalla Persona_1
pagina 5 di 9 relazione more uxorio intrattenuta da con ad oggi cessata;
a fronte Parte_1 Controparte_1
del ricorso proposto dalla in data 14/06/2024, si è costituito in giudizio in Pt_1 Controparte_1 data 28/10/2024; all'udienza di prima comparizione, le parti hanno chiesto termine per il deposito di conclusioni congiunte, anche parziali, di tal chè il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare per la precisazione delle conclusioni per il giorno 18/12/2024; all'esito, preso atto del deposito di note scritte contenenti le rispettive conclusioni, solo parzialmente concordi, ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che le parti hanno raggiunto un accordo in punto di regime di affidamento condiviso, collocamento prevalente del minore presso la madre e di frequentazione genitori-figlio durante il periodo estivo, natalizio e pasquale, nonché per quanto attiene alla suddivisione paritetica delle spese straordinarie necessarie per il figlio, di tal ché nulla osta al recepimento di tali condizioni concordate;
quanto alla frequentazione ordinaria genitori-figlio durante il periodo scolastico, va evidenziato che la ricorrente, , ha chiesto che venga previsto un Parte_1
maggior tempo di permanenza del minore presso di sé, stante la tenera età del bambino (tre anni), nonché lo scarso impegno mostrato dal padre nell'organizzazione quotidiana del figlio, gestito prevalentemente dalla madre unitamente alla nonna paterna;
di converso, il resistente,
[...]
ha chiesto l'adozione di un regime paritetico, sì dà evitare al minore continui spostamenti CP_1
dannosi alla sua stabilità di vita;
ciò premesso, ritiene il Collegio di dover recepire il calendario di frequentazione proposto dal che appare maggiormente consono alle eSIenza di stabilità del CP_1
minore, conforme al preminente interesse del minore di preservare il rapporto parentale con Per_1
entrambi i genitori e maggiormente tutelante il diritto alla bi- genitorialità del minore, evitando nel contempo una eccessiva frammentazione degli spostamenti e delle abitudini quotidiane dello stesso.
Ne consegue che va previsto che il padre possa tenere con se il figlio nella prima e Controparte_1
terza settimana, dal lunedì quando andrà a prenderlo a scuola (ore 17,00) fino al mercoledì mattina quando lo porterà a scuola (ore 8,30) e dal venerdì quando lo andrà a prendere a scuola fino al lunedì mattina quando lo porterà a scuola (8:30), rimanendo i restanti giorni il bambino possa stare con la madre;
nella seconda e quarta settimana, dal mercoledì quando andrà a prenderlo a Parte_1
scuola (ore 17,00) fino al venerdì mattina quando lo porterà a scuola (ore 8,30), rimanendo i restanti giorni con la madre, come esposto nel seguente prospetto:
Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
pagina 6 di 9 1 settimana: P. P. M. M. P. P. P.
3 settimana: P. P. M. M. P. P. P.
Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2 settimana: M. M. P. P. M. M. M.
4 settimana: M. M. P. P. M. M. M.
3. Quanto al contributo per il mantenimento del minore va evidenziato che la Persona_1
ricorrente ha chiesto disporsi a carico del un onere contributivo di e. 300,00 mensili, il CP_1
resistente ha offerto di contribuire con la minor somma di e. 150,00 mensili;
occorre, quindi, analizzare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: a) la ricorrente lavora a tempo indeterminato presso Unicoop Firenze Società Cooperativa;
dalla depositata in atti Pt_2 emerge che la stessa ha percepito nell'anno 2022 un reddito annuale lordo di e. 33.570,67 pari, una volta detratti e. 7.158,53 a titolo Irpef ed e. 492,49 a titolo di addizionale regionale, a circa e. 25.919,65 annui netti, corrispondenti a circa e. 2.159,97 netti mensili;
la medesima vive insieme al figlio nell'immobile di proprietà sito in Campi Bisenzio (FI), via Barberinese n. 234 acquistato tramite un mutuo acceso in data 11/06/2020, per il quale paga una rata mensile di circa e. 586,00 (v. doc 1 allegato al ricorso); la ricorrente risulta, altresì, titolare di: 1) un conto corrente presso la banca Credem con un saldo attivo al 11/04/2024 di e. 6.575,16; 2) contitolare con il resistente di un conto corrente presso la banca Deutsche Bank con un saldo attivo al 11/04/2024 di e. 68,32; è, altresì, proprietaria dell'autovettura Skoda Rapid tg. FB169PW; b) il resistente è amministratore unico della società
[...]
con sede in Campi Bisenzio (FI), via Pistoiese n. 84/A, di cui detiene l'1%; dalla DR CP_2
2024 depositata in atti emerge che lo stesso ha percepito nell'anno 2023 un reddito annuale lordo di e.
11.452,37 pari, una volta detratti e. 1.542,10 a titolo Irpef ed e. 162,62 a titolo di addizionale regionale,
a circa e. 9.747,65 annui netti, corrispondenti a circa e. 812,30 netti mensili;
il predetto non sopporta alcuna spesa per soddisfare la propria eSIenza abitativa, abitando con i propri genitori.
Tanto premesso, a fronte della pariteticità dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore nonché, preso atto del differenziale reddituale e patrimoniale sussistente tra le parti a favore della
, si ritiene di dover porre a carico di l'onere di versare, entro il giorno 15 del Pt_1 Controparte_1 pagina 7 di 9 mese, a la somma di e. 150,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo i parametri Parte_1
Istat, importo che lo stesso si è dichiarato disponibile a versare, pur a fronte della frequentazione paritetica della minore con i genitori;
quanto all'Assegno Unico Universale, della quale gode attualmente in via esclusiva la ricorrente, ne va disposta la sua attribuzione in via esclusiva alla madre, genitore collocatario del minore, in linea con quanto a suo tempo concordato dalle parti.
4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, di tal chè le stesse vanno per metà compensate, in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di affido, collocamento, regime di frequentazione genitori-figlio per il periodo estivo, natalizio e pasquale, suddivisone delle spese straordinarie, mentre per la residua metà va condannata a rifondere le stesse a favore di le Parte_1 Controparte_1
spese di lite che vengono liquidate in e. 1.400,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, preso atto delle parziali conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta depositate in PCT rispettivamente in data 18/12/2024 e 17/12/2024, così provvede:
- dispone l'affidamento del minore (6/08/2021) ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
- dispone che il minore permanga presso i genitori secondo il seguente calendario (i giorni sono da intendersi con il pernotto):
Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
1 settimana: P. P. M. M. P. P. P.
3 settimana: P. P. M. M. P. P. P.
Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
2 settimana: M. M. P. P. M. M. M.
4 settimana: M. M. P. P. M. M. M.
- dispone che corrisponda, entro il giorno 15 del mese, a l'importo Controparte_1 Parte_1
di e. 150,00 a titolo di mantenimento ordinario della figlia oltre rivalutazione annuale secondo i Per_2
parametri Istat
pagina 8 di 9 - pone le spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, le quali dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del CNF del 2017;
- assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a;
Parte_1
- dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite nella misura della metà e per la residua metà condanna a rifondere a le spese di lite che vengono liquidate in e. Parte_1 Controparte_1
1.400,00, oltre al 15% di spese generali forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di conSIlio del 26/02/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Presidente dott.ssa Monica Tarchi
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