Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2003, n. 6774
CASS
Sentenza 5 maggio 2003

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Massime6

In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 (le quali gestiscono le funzioni gia' esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalita' giuridica di diritto pubblico (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72), (il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento in corso al momento dell'esecutivita' delle Agenzie fiscali predette, e' ammissibile sia che venga proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (che conserva la qualita' di parte) sia che venga proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Cio' in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle Entrate (ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi), in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (circoscrivibile al , con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale), quanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo l'Agenzia delle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate: tutto cio', fermo rimanendo che la facolta' di chiamare in causa il successore a titolo particolare puo' essere esercitata con l'atto di impugnazione e, per la prima volta, anche nella fase di legittimita'. Massima tratta dal CED della Cassazione. Contra, v. Cassazione n. 16122 del 15/11/2002.

In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 (le quali gestiscono le funzioni gia' esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalita' giuridica di diritto pubblico (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72), (il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento in corso al momento dell'esecutivita' delle Agenzie fiscali predette, e' ammissibile sia che venga proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (che conserva la qualita' di parte) sia che venga proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Cio' in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle Entrate (ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi), in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (circoscrivibile al <venir meno della parte per morte o per altra causa>, con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale), quanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo l'Agenzia delle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate: tutto cio', fermo rimanendo che la facolta' di chiamare in causa il successore a titolo particolare puo' essere esercitata con l'atto di impugnazione e, per la prima volta, anche nella fase di legittimita'. Massima tratta dal CED della Cassazione. Contra, v. Cassazione n. 16122 del 15/11/2002.

Spetta al giudice tributario la giurisdizione in tema di IVA sugli spettacoli ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche alla luce del suo nuovo tenore testuale, a seguito dell'art. 12 legge 448 del 2001, la quale ha abbandonato il precedente criterio di collegamento con specifici tributi ed ha optato per la coincidenza della giurisdizione con l'intera area del contenzioso tributario, cio' indipendentemente dalla circostanza che tale imposta venga - o meno - riscossa insieme all'imposta sugli spettacoli. Infatti, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. e' espressione, rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali operano solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda e' stata introdotta, non gia' nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Ne', nella materia , interferisce la disciplina di cui all'art. 38 d.P.R. n. 640 del 1972, che disciplina i ricorsi amministrativi contro gli atti relativi all'applicazione dell'imposta sugli spettacoli, atteso che l'art. 39 dello stesso d.P.R. n. 640, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1994, consente al contribuente l'esperimento dell'azione giudiziaria, anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

Spetta al giudice tributario la giurisdizione in tema di IVA sugli spettacoli ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche alla luce del suo nuovo tenore testuale, a seguito dell'art. 12 legge 448 del 2001, la quale ha abbandonato il precedente criterio di collegamento con specifici tributi ed ha optato per la coincidenza della giurisdizione con l'intera area del contenzioso tributario, cio' indipendentemente dalla circostanza che tale imposta venga - o meno - riscossa insieme all'imposta sugli spettacoli. Infatti, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. e' espressione, rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali operano solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda e' stata introdotta, non gia' nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Ne', nella materia , interferisce la disciplina di cui all'art. 38 d.P.R. n. 640 del 1972, che disciplina i ricorsi amministrativi contro gli atti relativi all'applicazione dell'imposta sugli spettacoli, atteso che l'art. 39 dello stesso d.P.R. n. 640, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1994, consente al contribuente l'esperimento dell'azione giudiziaria, anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo. Massima tratta dal CED della Cassazione.

In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 (le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72), (il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento in corso al momento dell'esecutività delle Agenzie fiscali predette, è ammissibile sia che venga proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (che conserva la qualità di parte) sia che venga proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle Entrate (ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi), in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (circoscrivibile al <venir meno della parte per morte o per altra causa>, con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale), quanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo l'Agenzia delle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate: tutto ciò, fermo rimanendo che la facoltà di chiamare in causa il successore a titolo particolare può essere esercitata con l'atto di impugnazione e, per la prima volta, anche nella fase di legittimità.

Spetta al giudice tributario la giurisdizione in tema di IVA sugli spettacoli ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche alla luce del suo nuovo tenore testuale, a seguito dell'art. 12 legge 448 del 2001, la quale ha abbandonato il precedente criterio di collegamento con specifici tributi ed ha optato per la coincidenza della giurisdizione con l'intera area del contenzioso tributario, ciò indipendentemente dalla circostanza che tale imposta venga - o meno - riscossa insieme all'imposta sugli spettacoli. Infatti, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. è espressione, rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali operano solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Nè, nella materia , interferisce la disciplina di cui all'art. 38 d.P.R. n. 640 del 1972, che disciplina i ricorsi amministrativi contro gli atti relativi all'applicazione dell'imposta sugli spettacoli, atteso che l'art. 39 dello stesso d.P.R. n. 640, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 360 del 1994, consente al contribuente l'esperimento dell'azione giudiziaria, anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2003, n. 6774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6774
Data del deposito : 5 maggio 2003

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