Sentenza 5 maggio 2003
Massime • 6
In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 (le quali gestiscono le funzioni gia' esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalita' giuridica di diritto pubblico (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72), (il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento in corso al momento dell'esecutivita' delle Agenzie fiscali predette, e' ammissibile sia che venga proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (che conserva la qualita' di parte) sia che venga proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Cio' in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle Entrate (ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi), in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (circoscrivibile al
In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 (le quali gestiscono le funzioni gia' esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalita' giuridica di diritto pubblico (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72), (il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento in corso al momento dell'esecutivita' delle Agenzie fiscali predette, e' ammissibile sia che venga proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (che conserva la qualita' di parte) sia che venga proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Cio' in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle Entrate (ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi), in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (circoscrivibile al <venir meno della parte per morte o per altra causa>, con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale), quanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo l'Agenzia delle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate: tutto cio', fermo rimanendo che la facolta' di chiamare in causa il successore a titolo particolare puo' essere esercitata con l'atto di impugnazione e, per la prima volta, anche nella fase di legittimita'. Massima tratta dal CED della Cassazione. Contra, v. Cassazione n. 16122 del 15/11/2002.
Spetta al giudice tributario la giurisdizione in tema di IVA sugli spettacoli ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche alla luce del suo nuovo tenore testuale, a seguito dell'art. 12 legge 448 del 2001, la quale ha abbandonato il precedente criterio di collegamento con specifici tributi ed ha optato per la coincidenza della giurisdizione con l'intera area del contenzioso tributario, cio' indipendentemente dalla circostanza che tale imposta venga - o meno - riscossa insieme all'imposta sugli spettacoli. Infatti, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. e' espressione, rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali operano solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda e' stata introdotta, non gia' nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Ne', nella materia
Spetta al giudice tributario la giurisdizione in tema di IVA sugli spettacoli ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche alla luce del suo nuovo tenore testuale, a seguito dell'art. 12 legge 448 del 2001, la quale ha abbandonato il precedente criterio di collegamento con specifici tributi ed ha optato per la coincidenza della giurisdizione con l'intera area del contenzioso tributario, cio' indipendentemente dalla circostanza che tale imposta venga - o meno - riscossa insieme all'imposta sugli spettacoli. Infatti, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. e' espressione, rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali operano solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda e' stata introdotta, non gia' nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Ne', nella materia
In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 (le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72), (il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento in corso al momento dell'esecutività delle Agenzie fiscali predette, è ammissibile sia che venga proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (che conserva la qualità di parte) sia che venga proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle Entrate (ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi), in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (circoscrivibile al <venir meno della parte per morte o per altra causa>, con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale), quanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo l'Agenzia delle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate: tutto ciò, fermo rimanendo che la facoltà di chiamare in causa il successore a titolo particolare può essere esercitata con l'atto di impugnazione e, per la prima volta, anche nella fase di legittimità.
Spetta al giudice tributario la giurisdizione in tema di IVA sugli spettacoli ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche alla luce del suo nuovo tenore testuale, a seguito dell'art. 12 legge 448 del 2001, la quale ha abbandonato il precedente criterio di collegamento con specifici tributi ed ha optato per la coincidenza della giurisdizione con l'intera area del contenzioso tributario, ciò indipendentemente dalla circostanza che tale imposta venga - o meno - riscossa insieme all'imposta sugli spettacoli. Infatti, il principio della "perpetuatio iurisdictionis", di cui l'art. 5 cod. proc. civ. è espressione, rende irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi successivi alla proposizione della domanda, i quali operano solo nel caso in cui il sopravvenuto mutamento dello stato di diritto privi il giudice della giurisdizione che egli aveva quando la domanda è stata introdotta, non già nel caso, inverso, in cui esso comporti l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era inizialmente privo. Nè, nella materia
Commentari • 5
- 1. Legittimo l'avviso di mora al socio non preceduto da cartellahttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Inammissibili i ricorsi contro le Entrate se notificati al ministerohttps://www.fiscooggi.it/
- 3. Ammissibile il ricorso per cassazione proposto dalle Entratehttps://www.fiscooggi.it/
- 4. Subentro dell'Ader a Equitalia: nessuna interruzione dei processi in corsoAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 15 giugno 2018
Come è noto a decorrere dal 10 luglio 2017, come previsto dal d.l. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016 n. 225, le società del Gruppo Equitalia sono state sciolte e cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte senza la procedura di liquidazione. Dalla suddetta data le funzioni di riscossione nazionale sono svolte dall'ADER (Agenzia delle Entrate-Riscossione), ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il suddetto ente è subentrato, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia. IL CASO: La …
Leggi di più… - 5. Estimi catastali a Lecce: ricorso per Cassazione perdente, inutile e costosoMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 28 aprile 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2003, n. 6774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6774 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA NUIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UMBRIA 7, presso lo STUDIO LEGALE ASSOCIATO ROSAUER, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO CALABRESE, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.315/00 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 12/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI;
udito l'Avvocato Marco CALABRESE;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, giurisdizione delle Commissioni Tributarie, rimessione atti alla Sezione Tributaria, per l'ulteriore corso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio-iva di Milano, con avvisi del 21 marzo 1996, ha rettificato le dichiarazioni presentate per gli anni dal 1992 al 1994 dalla S.r.l. La nuit, contestandole di non aver denunciato ricavi inerenti alla gestione di una discoteca.
I relativi avvisi, impugnati dalla contribuente, sono stati annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza depositata il 12 giugno 2000, in adesione al gravame proposto dall'Ufficio, ha affermato la legittimità degli accertamenti, considerando che i documenti acquisiti dalla Guardia di finanza evidenziavano una contabilità occulta, con proventi superiori a quelli denunciati.
La Società, con ricorso notificato il 4 luglio 2001 al Ministero delle finanze ed all'Agenzia delle entrate, ha chiesto la cassazione della pronuncia della Commissione regionale, addebitandole, rispettivamente con due motivi, di non aver rilevato il proprio difetto di giurisdizione (così emendando l'errore in cui essa istante era stata indotta dall'Ufficio con l'indicazione negli avvisi della facoltà d'impugnarli davanti alle commissioni tributarie), e di aver offerto una motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla ritenuta presenza di elementi presuntivi idonei a dare fondamento alle rettifiche. A sostegno della dedotta carenza della giurisdizione del giudice tributario, la ricorrente premette che l'iva nel caso concreto veniva riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli, ed assume che in tale situazione opererebbe l'eccezione a detta giurisdizione prevista dall'art. 2 primo comma lett. b) del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, e troverebbe inoltre applicazione l'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, con temporaneo difetto della giurisdizione di qualsiasi giudice fino a quando non sia stato presentato ricorso amministrativo (all'intendente di finanza e poi eventualmente al ministro delle finanze) e non si sia concluso il relativo procedimento.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno replicato con unico controricorso, fra l'altro deducendo, a confutazione dell'indicata tesi sul difetto di giurisdizione, che la Società, per effetto di espressa opzione, è soggetta al regime ordinario di riscossione dell'iva, non a quello speciale, e che di conseguenza mancherebbe il presupposto della suddetta eccezione alla giurisdizione tributaria.
Per la definizione della questione di giurisdizione il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni unite.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale va affrontato il quesito della legitimatio ad processum delle parti che sono state evocate dalla ricorrente in questa fase del giudizio, e che hanno presentato controricorso, in ragione dell'attinenza della relativa questione all'ammissibilità del ricorso (da riscontrarsi anche d'ufficio).
Il ricorso è successivo al giorno 1 gennaio 2001, a partire dal quale, ai sensi dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000, sono "esecutive" le agenzie fiscali istituite con il d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300, e cioè le Agenzie delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio, che hanno personalità di diritto pubblico, godono di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72). All'Agenzia delle entrate, secondo le previsioni degli artt. 57 e 62 di detto decreto legislativo, sono stati trasferiti, con le connesse funzioni anche in sede contenziosa, i rapporti inerenti alle entrate tributarie, ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi. In assenza di diverse previsioni, gli effetti di tale riforma sui procedimenti in corso vanno individuati in base ai canoni generali, i quali portano a qualificare quel trasferimento di rapporti e funzioni non come successione nel processo, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., ma come successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.. Con questa affermazione si aderisce a consolidata giurisprudenza, che valorizza l'inequivoca lettera di detto art. 110 cod. proc. civ., secondo cui la successione nel processo è circoscritta all'ipotesi del "venir meno della parte per morte o per altra causa", con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale.
I presupposti di tale successione nel processo sono nella specie carenti, in quanto il Ministero delle finanze, pur confluendo nel Ministero dell'economia e delle finanze, rimane in vita e mantiene proprie funzioni pure in materia di entrate (art. 56 del d.lgs. n. 300 del 1999), ed in quanto l'Agenzia è destinataria di un
"trasferimento" di rapporti ed attribuzioni, vale a dire di una vicenda traslativa di posizioni attive e passive specificamente determinate (ancorché con ampio riferimento alla suddetta materia), mentre non subentra nell'universalità dei rapporti facenti capo ad un soggetto non più esistente.
Il principio, in linea con l'orientamento espresso da queste Sezioni unite con la sentenza del 17 luglio 2001 n. 9652 in ipotesi similare di passaggio ad altri soggetti pubblici (le regioni) di un complesso di attribuzioni individuate in relazione alla materia (il demanio idrico), porta ad affermare l'ammissibilità del ricorso della La nuit, nei riguardi tanto del Ministero, che conserva la qualità di parte, quanto dell'Agenzia delle entrate, tenendosi conto che la facoltà di chiamare in causa il successore a titolo particolare nel rapporto controverso (art. 111 terzo comma cod. proc. civ.) può essere esercitata pure con l'atto d'impugnazione e per la prima volta in fase di legittimità (v. Cass. s.u. 22 gennaio 2003 n. 886). La costituzione anche dell'Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (ed implicito esercizio della possibilità accordatale dal citato art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999), supera l'eventuale nullità della notificazione del ricorso derivante dalla sua effettuazione presso detta Avvocatura, all'epoca non ancora investita dello ius postulandi, anziché al Direttore dell'Agenzia medesima (v. Cass. sez. trib. 15 novembre 2002 n. 16122). Il primo motivo del ricorso deve essere respinto.
L'art. 12 secondo comma della legge 28 dicembre 2001 n. 448. sostituendo l'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, stabilisce che appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il servizio sanitario nazionale, ovvero le obbligazioni ad essi accessorie (sovrimposte, addizionali, sanzioni ed interessi), e, quindi, abbandonando il precedente criterio del collegamento di detta giurisdizione a specifici tributi espressamente elencati, opta per la coincidenza della giurisdizione stessa con l'intera area del contenzioso tributario.
La disposizione sopravvenuta trova applicazione nei procedimenti in precedenza instaurati davanti alle commissioni tributarie ed ancora pendenti, ove evidenzi la sussistenza della giurisdizione delle commissioni medesime, anche se eventualmente assente secondo la disciplina vigente al momento dell'attivazione della causa, dato che l'art. 5 cod. proc. civ., nella parte in cui dispone che la giurisdizione si determina in base alla legge del tempo della proposizione della domanda e resta insensibile a posteriori mutamenti del quadro normativo, persegue lo scopo di conservare la giurisdizione del giudice correttamente adito in base a detta legge del tempo, sottraendola a successive difformi scelte legislative, e, dunque, non incide sul principio dell'immediata operatività dello ius superveniens in materia processuale, pure con riguardo alla giurisdizione, quando la legge sopraggiunta valga a radicare la causa presso il giudice davanti al quale è stata promossa (v. da ultimo, Cass. s.u. 19 febbraio 2002 n. 2415 e 6 maggio 2002 n. 6487). Pertanto, in applicazione del nuovo testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, si deve affermare che la causa è devoluta alle commissioni tributarie, in ragione della sua attinenza all'iva, ed indipendentemente dalla circostanza che tale imposta sia o meno riscossa nel caso concreto assieme all'imposta sugli spettacoli (circostanza influente solo nella normativa anteriore). Sulla giurisdizione del giudice tributario non può interferire l'art. 38 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640, il quale contempla i menzionati ricorsi amministrativi contro gli atti relativi all'applicazione dell'imposta sugli spettacoli.
Senza che occorra individuare i presupposti per l'operatività di detta norma, ne' prendere posizione sul quesito della configurabilità di difetto temporaneo di giurisdizione, ovvero di mera improponibilità temporanea della domanda, quando l'azione giudiziaria debba essere preceduta da ricorso amministrativo, va rilevato, in via assorbente, che nel caso in esame manca siffatto condizionamento dell'una all'altra iniziativa, dato che l'art. 39 dello stesso d.P.R. n. 640 del 1972, nel testo risultante dalla
sentenza della Corte costituzionale del 27 luglio 1994 n. 360, consente l'esperimento dell'azione giudiziaria (nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40) anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo, di modo che relega quest'ultimo a rimedio eventuale e concorrente, privo d'influenza sulla tutela del contribuente davanti al giudice munito di giurisdizione.
Per la decisione sul secondo motivo del ricorso (cui ineriscono anche le deduzioni avanzate dalla Società con la memoria circa i riflessi di un'asserita cessazione della materia del contendere in relazione all'anno 1994), e per le statuizioni consequenziali all'esito del giudizio di Cassazione, gli atti vanno trasmessi alla Sezione quinta civile.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario, e rimette gli atti alla Sezione Quinta Civile per la pronuncia sul secondo motivo del ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 27 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2003