TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/04/2025, n. 1027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1027 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4425/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARUZZI MICHELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARUZZI MICHELA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.337 bis e ss. c.c. – depositato il 20.3.2024 - (nato in [...] il Parte_1
9.2.1982) agisce nei confronti di (nata in [...] il [...]) per una Controparte_1 regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio e la determinazione di un assegno di mantenimento per il loro figlio.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione affettiva dal 2010 al 2014 ed una convivenza more uxorio nella casa familiare sita a Massa Lombarda, hanno un figlio minore, (nato a [...] il Per_1
12.9.2010 – oggi 14 anni).
Afferma il ricorrente che la coppia ha convissuto in Massa Lombarda fino al 2014, quando si sono separati. La convenuta ha iniziato una nuova relazione con un uomo da cui ha avuto un'altra figlia e dal
2017 il a preso con sé il figlio stabilendosi a Imola, dove ancora oggi vivono insieme. Pt_1 Per_1
Aggiunge che la madre si è, col tempo, disinteressata del figlio, sia sotto l'aspetto morale (rimanendo del tutto assente nella vita del minore), che materiale (senza contribuire economicamente in alcun modo al suo mantenimento); si sono dimostrati inutili anche gli interventi dei S. Sociali.
pagina 1 di 7 Chiede: l'affido esclusivo di con suo collocamento paterno, un contributo materno di €.300 Per_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, di poter percepire l'assegno interamente (nella misura del 100%).
La convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti. La notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato inviato alla sua residenza, in via Martiri della Libertà n.63, Massa Lombarda (cfr. doc. certificato di residenza 25.6.2024) e si è perfezionata per compiuta giacenza (atto non ritiro nei termini presso l'ufficio postale in cui era in giacenza).
Sostanzialmente il ricorrente ha poi ribadito le sue posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio - le memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c. si sono limitate, stante la mancata costituzione della controparte, alla sola breve memoria del 31.5.2024 – senza, peraltro, avanzare particolari istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore (del 25.6.2024), il ricorrente – sentito personalmente - ribadiva sostanzialmente le sue posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nel proprio atto introduttivo.
Il sig. pontaneamente dichiarava: Parte_1
<La sig.ra da anni non è più presente nella vita del figlio, che dal 2017 viene CP_1 Per_1 stabilmente con me. Siamo seguiti dai Servizi Sociali come nucleo;
la mia ex compagna ha avuto un'altra figlia, che so che è ha lasciato al padre, come ha fatto con Sono operaio traslocatore
Per_1 con contratto a tempo determinato, la cui scadenza è prevista a luglio 2024, ma di solito mi viene rinnovato. La mia ex compagna all'epoca della nostra relazione faceva la parrucchiera, mentre adesso non ho più notizie di lei da tanto tempo. Devo aggiungere che subito dopo la cessazione della nostra convivenza era lasciato dai nonni, perché la madre se ne disinteressava. Attualmente la madre
Per_1 chiama ogni tanto o viene a trovarlo, ma accade sporadicamente e per breve tempo. Di fatto sono
Per_1 io che da anni mi occupo da solo di ogni aspetto di cura e crescita di >>
Per_1 Vista l'assenza e la mancata costituzione della il tentativo di conciliazione non poteva CP_1 essere neppure esperito e veniva dichiarata la contumacia della CP_1
Il Giudice assumeva - con ordinanza pronunciata alla stessa udienza - i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c. e per il prosieguo del giudizio (anche di natura istruttoria). La predetta ordinanza:
“Affida il figlio minore della coppia, in via esclusiva al padre, presso il quale il Per_1 Parte_1 minore rimane stabilmente collocato;
considerata la necessità di acquisire una relazione aggiornata sul nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ritenuto opportuno sentire il minore ultradodicenne e acquisire maggiori informazioni in merito alla situazione economico-lavorativa della convenuta, assegna ai Servizi Sociali territorialmente competenti termine sino al 5.9.2024 per far pervenire a questo Ufficio una relazione aggiornata sul nucleo;
ordina all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio entro il termine del 31.7.2024 le dichiarazioni dei redditi relative a (C.F. ) per gli anni di imposta Controparte_1 C.F._2
2019-2023 ove disponibili;
ordina all' di produrre in giudizio entro il termine del 31.7.2024 il documento di sintesi del percorso del CP_2 lavoratore (con periodi di lavoro e compensi percepiti) riferibile a (C.F. Controparte_1
); C.F._2
pagina 2 di 7 fissa per l'audizione del minore l'udienza dell'11 SETTEMBRE 2024 ad ore 12.00, Per_2 riservando ad esito ogni ulteriore provvedimento.”
Il Giudice, essendo rimasta contumace la convenuta, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche della madre (ex art.473-bis, 2 CP_ c.p.c.), con accertamento presso l'Agenzia delle Entrate e l' eventuali posizioni contributive o lavorative della convenuta. Era, inoltre, procedere all'ascolto del figlio, vista la sua età (art.473-bis. 4 c.p.c.).
L'audizione del figlio '11.9.2024 Per_1
Preliminarmente, il Giudice: informa la minore sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiega il significato che ha l'incontro con lei;
la rassicura sul fatto che di ciò che dirà sarà tenuto conto, anche se la decisione potrà essere diversa;
la rassicura sul fatto che le decisioni saranno prese esclusivamente nel suo interesse, morale e materiale.
Le dichiarazioni di Per_3 quasi 14 anni. Ho un'idea del perché sono qui, perché papà vuole l'affidamento.
[...] Vivo con papà. Ultimamente vedo la mamma più spesso, ma comunque la vedo poco. L'ultima volta ho visto mamma l'altro giorno, quando sono andato a casa sua e ho trascorso la giornata con lei, pernottando.
Di solito mi accordo con lei e poi lo dico a papà. Tendenzialmente la vedo due volte al mese. Quest'estate l'ho vista qualche oretta soltanto. Mi accordo direttamente con lei.
Lei non mi scrive o è sempre impegnata. Non so perché ci vediamo così poco.
Vivo con papà.
Sento la mamma per telefono solo limitatamente alle occasioni in cui ci accordiamo: a volte mi scrive lei, a volte la contatto io, come l'ultima volta. Non so quando la rivedrò. Non ne ho idea.
Frequento il primo superiore: mi ha sempre seguito papà; la mamma non si presenta ai colloqui con gli insegnanti.
La mamma ha un ragazzo adesso, ma non so altro. per adesso mi va bene così: quando abbiamo tempo libero, ci vediamo.>>
ADR. <Non so cosa mi serva in questo momento (in merito alla domanda di eventuale nomina di un curatore speciale). La scuola è già iniziata lunedì. È la prima settimana per conoscere gli insegnanti. È l'istituto professionale di elettronica, a Imola. Vorrei fare il calciatore: gioco da esterno sinistro. Mi trovo bene con papà.>>
Ad avviso del Collegio, le domande del ricorrente sono essenzialmente da accogliere.
In merito all'affidamento, collocazione e visite madre/figlio, appaiono di rilievo le osservazioni del servizio sociale depositate, che danno conferma della ricostruzione dei fatti operata dal Pt_1
Una loro sintesi
In data 14.02.2023 è pervenuta al S. Sociale una richiesta di indagine da parte della Procura per i
Minorenni (proc. 467/2023) segnalando disagio personale e scolastico. Riferito abuso di mezzi di correzione da parte del padre. Il sig. a richiesto l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano (art. 31 d.lvo 286/1998) a Pt_1 seguito del quale il TM si è pronunciato rigettando la richiesta. Richiesta in Corte d'Appello di ricongiungimento familiare ex art. 31 TUI. Il Servizio sociale dovrà far pervenire la relazione entro il 29.10.2024.
pagina 3 di 7 ***
Il Servizio ha incontrato il padre e il ragazzo. Non è stato possibile svolgere un colloquio con la madre, perché è stato impossibile mettersi in contatto telefonico con la signora, in quanto la stessa non ha risposto alle telefonate, né ha ricontattato il servizio. La sig.ra non si è presentata all'incontro fissato per il 05.09.2024, né ha avvisato tempestivamente il Servizio. Il padre ha comunicato che lavora con contratto a tempo determinato in scadenza a dicembre 2024 presso un'azienda di traslochi, settore in cui lavora da circa 12 anni. Il padre ha dichiarato che, dal mese di maggio 2024, ha l'affido esclusivo del figlio e questo lo ha agevolato nella gestione delle sue pratiche. Ha sempre mantenuto i contatti con la scuola, in quanto la madre del ragazzo è assente. A tal proposito, il padre riferisce che nel gennaio 2024, a fronte della possibilità avanzata dalla scuola di far sostenere l'esame di terza media al figlio, sono dovuti intervenire i Carabinieri per intimare alla sig.ra di presentarsi a scuola e prestare il proprio consenso firmato.
Il minore ha raccontato della sua esperienza scolastica e del periodo in cui ha vissuto presso i nonni materni. Nel periodo in cui viveva con i nonni materni, il minore era seguito dal Servizio di Neuropsichiatria infantile di Lugo, ma a partire dal 2017 – quando si è trasferito dal padre – non è riuscito a fare un passaggio presso la struttura territorialmente competente in quanto la madre ha trattenuto i referti,
Il padre ha riferito che il ragazzo era stato certificato dal Servizio NPI con un disturbo dell'attenzione.
Per quanto riguarda i rapporti con la madre, ha raccontato che la stessa viva con un nuovo Per_1 compagno, che non è il padre della sua sorellina minore e che soltanto un paio di volte si è recato a casa della madre.
Ha riferito che la madre non gli dedica del tempo e che talvolta la sente al telefono, ma non con regolarità.
Amir frequenta volentieri la casa dei nonni materni, ove ha modo di vedere la sorella minore e un suo zio ( 20 anni). Per_4
Valutazioni conclusive:
La relazione della diade padre-figlio pare positiva, il ragazzo appare sereno, socievole e tranquillo anche nel racconto della convivenza con il padre che – a quanto riporta il ragazzo – è genitore attento e presente nella sua vita.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, il disinteresse della madre per il figlio è palese: anche il fatto di non essersi mai presentata al servizio sociale, presso il quale era stata convocata, né avere risposto ai tentativi di contatto, da parte del servizio incaricato, denotano il suo atteggiamento di disinteresse per Per_1
Sembra che la sua “presenza” nella vita del figlio si limiti ad alcune sporadiche telefonate;
mentre i due riescono ad incontrarsi non più di due volte al mese. Talvolta, il figlio pernotta anche dalla madre, ma lo stesso ragazzo ha descritto come la madre sia una figura molto poco presente nella sua vita quotidiana, al contrario del padre.
pagina 4 di 7 Di conseguenza, la collocazione non potrà che essere presso il padre. Circa i tempi di visita madre- figlio, si dovrà incaricare il servizio per una migliore e specifica regolamentazione, che potrà comunque regolarli se la madre si dimostrerà interessata realmente, purchè non pregiudizievoli per il figlio e con il consenso del padre.
Dal punto di vista economico, si sottolinea che l'affido esclusivo comporta la corresponsione dell'intero assegno unico al genitore affidatario esclusivo.
I redditi delle parti Il ricorrente è operaio
CUD 2022/€.
1.619 imponibile per gg.86 di lavoro
CUD 2023/€.
3.706 imponibile per gg.200 di lavoro
Ha depositato il suo contratto di lavoro a termine - aprile 2024 (doc. 8)
Per la convenuta, all'esito della richiesta all' ed all'Agenzia delle Entrate, si sono acquisiti alcuni CP_2 elementi:
Accertamenti AGENZIA ENTRATE
PF2020 – imponibile annuo €.7.983
CU2021 – tempo indeterminato (giorni 309): totale €.5.700
CU2021 – tempo indeterminato (giorni 365): totale €.
7.600 CU2021 – tempo determinato (giorni 35): totale circa €.350
CU2022 – tempo indeterminato (giorni 12): totale circa €.500
CU2022 – tempo indeterminato (giorni 345): totale circa €.4.500
CU2023 – tempo indeterminato (giorni 66): totale annuo circa €.1.900
CU2023 – tempo determinato (giorni 158): totale annuo circa €.
2.700 risulta che ha sempre lavorato dal 25.9.2007 al 30.9.2024 CP_2
Dal 25.9.2007 al 31.12.2013 come apprendista – con parentesi di congedo per maternità e malattia/infortunio – congedi/permessi;
dal 6.11.2015 al 30.11.2015 part-time;
dal 1°.12.2015 al 18.11.2015 lavoro dipendente;
dal 26.12.2015 al 21.12.2026 in Naspi;
dal 22.12.2016 al 26.9.2017: maternità e congedi + Naspi;
Con parentesi di congedo per maternità e malattia/infortunio – congedi/permessi, cassa integrazione in deroga: dipendete part-time dal 5.5.2018 al 1.3.2024; infine, 2.3.2024-30.9.2024 lavoro dipendente. La retribuzione annuo è giunta a picchi di oltre €.15.000; oltre 10.000, oltre 12.000, oltre 13.000, oltre
14.000; ma anche con minimi annuali di circa 3.000-4.000-5.000-6.000 fino ad 8.000.
Si deduce, comunque, che ha capacità lavorative e che è inserita da anni nel mondo del lavoro.
Riguardo, allora, all'assegno per il mantenimento del figlio minore a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Si evidenzia che la madre ha una frequentazione molto scarsa con Pertanto, nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.150,00 mensili;
Per_1 esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio per fasi studio ed introduttiva, minima per pagina 5 di 7 istruttoria/trattazione (vista la contumacia della convenuta); il ricorrente non ha redatto comparse conclusionali nel merito delle domande, limitandosi a note di deposito documenti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre;
le decisioni di maggiore interesse Per_1 per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso il padre;
dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con il madre (tenendo conto delle esigenze del figlio, in considerazione anche della sua età) con l'ausilio del servizio sociale, per una specifica calendarizzazione, senza forzature per Per_1 con decorrenza dalla domanda, pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.150,00 (centocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in pagina 6 di 7 relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito dal padre nella misura del 100%.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.4.358,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.3.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4425/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARUZZI MICHELA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARUZZI MICHELA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.337 bis e ss. c.c. – depositato il 20.3.2024 - (nato in [...] il Parte_1
9.2.1982) agisce nei confronti di (nata in [...] il [...]) per una Controparte_1 regolamentazione dei rapporti tra genitori e figlio e la determinazione di un assegno di mantenimento per il loro figlio.
Si premette che le parti, che hanno avuto una relazione affettiva dal 2010 al 2014 ed una convivenza more uxorio nella casa familiare sita a Massa Lombarda, hanno un figlio minore, (nato a [...] il Per_1
12.9.2010 – oggi 14 anni).
Afferma il ricorrente che la coppia ha convissuto in Massa Lombarda fino al 2014, quando si sono separati. La convenuta ha iniziato una nuova relazione con un uomo da cui ha avuto un'altra figlia e dal
2017 il a preso con sé il figlio stabilendosi a Imola, dove ancora oggi vivono insieme. Pt_1 Per_1
Aggiunge che la madre si è, col tempo, disinteressata del figlio, sia sotto l'aspetto morale (rimanendo del tutto assente nella vita del minore), che materiale (senza contribuire economicamente in alcun modo al suo mantenimento); si sono dimostrati inutili anche gli interventi dei S. Sociali.
pagina 1 di 7 Chiede: l'affido esclusivo di con suo collocamento paterno, un contributo materno di €.300 Per_1 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, di poter percepire l'assegno interamente (nella misura del 100%).
La convenuta non si è costituita nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti. La notifica è stata effettuata a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato inviato alla sua residenza, in via Martiri della Libertà n.63, Massa Lombarda (cfr. doc. certificato di residenza 25.6.2024) e si è perfezionata per compiuta giacenza (atto non ritiro nei termini presso l'ufficio postale in cui era in giacenza).
Sostanzialmente il ricorrente ha poi ribadito le sue posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio - le memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c. si sono limitate, stante la mancata costituzione della controparte, alla sola breve memoria del 31.5.2024 – senza, peraltro, avanzare particolari istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore (del 25.6.2024), il ricorrente – sentito personalmente - ribadiva sostanzialmente le sue posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nel proprio atto introduttivo.
Il sig. pontaneamente dichiarava: Parte_1
<La sig.ra da anni non è più presente nella vita del figlio, che dal 2017 viene CP_1 Per_1 stabilmente con me. Siamo seguiti dai Servizi Sociali come nucleo;
la mia ex compagna ha avuto un'altra figlia, che so che è ha lasciato al padre, come ha fatto con Sono operaio traslocatore
Per_1 con contratto a tempo determinato, la cui scadenza è prevista a luglio 2024, ma di solito mi viene rinnovato. La mia ex compagna all'epoca della nostra relazione faceva la parrucchiera, mentre adesso non ho più notizie di lei da tanto tempo. Devo aggiungere che subito dopo la cessazione della nostra convivenza era lasciato dai nonni, perché la madre se ne disinteressava. Attualmente la madre
Per_1 chiama ogni tanto o viene a trovarlo, ma accade sporadicamente e per breve tempo. Di fatto sono
Per_1 io che da anni mi occupo da solo di ogni aspetto di cura e crescita di >>
Per_1 Vista l'assenza e la mancata costituzione della il tentativo di conciliazione non poteva CP_1 essere neppure esperito e veniva dichiarata la contumacia della CP_1
Il Giudice assumeva - con ordinanza pronunciata alla stessa udienza - i provvedimenti temporanei ed urgenti dell'art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c. e per il prosieguo del giudizio (anche di natura istruttoria). La predetta ordinanza:
“Affida il figlio minore della coppia, in via esclusiva al padre, presso il quale il Per_1 Parte_1 minore rimane stabilmente collocato;
considerata la necessità di acquisire una relazione aggiornata sul nucleo da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
ritenuto opportuno sentire il minore ultradodicenne e acquisire maggiori informazioni in merito alla situazione economico-lavorativa della convenuta, assegna ai Servizi Sociali territorialmente competenti termine sino al 5.9.2024 per far pervenire a questo Ufficio una relazione aggiornata sul nucleo;
ordina all'Agenzia delle Entrate di produrre in giudizio entro il termine del 31.7.2024 le dichiarazioni dei redditi relative a (C.F. ) per gli anni di imposta Controparte_1 C.F._2
2019-2023 ove disponibili;
ordina all' di produrre in giudizio entro il termine del 31.7.2024 il documento di sintesi del percorso del CP_2 lavoratore (con periodi di lavoro e compensi percepiti) riferibile a (C.F. Controparte_1
); C.F._2
pagina 2 di 7 fissa per l'audizione del minore l'udienza dell'11 SETTEMBRE 2024 ad ore 12.00, Per_2 riservando ad esito ogni ulteriore provvedimento.”
Il Giudice, essendo rimasta contumace la convenuta, ha ritenuto opportuno esercitare i poteri di ufficio, in presenza di un minore, per verificare eventuali capacità economiche della madre (ex art.473-bis, 2 CP_ c.p.c.), con accertamento presso l'Agenzia delle Entrate e l' eventuali posizioni contributive o lavorative della convenuta. Era, inoltre, procedere all'ascolto del figlio, vista la sua età (art.473-bis. 4 c.p.c.).
L'audizione del figlio '11.9.2024 Per_1
Preliminarmente, il Giudice: informa la minore sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiega il significato che ha l'incontro con lei;
la rassicura sul fatto che di ciò che dirà sarà tenuto conto, anche se la decisione potrà essere diversa;
la rassicura sul fatto che le decisioni saranno prese esclusivamente nel suo interesse, morale e materiale.
Le dichiarazioni di Per_3 quasi 14 anni. Ho un'idea del perché sono qui, perché papà vuole l'affidamento.
[...] Vivo con papà. Ultimamente vedo la mamma più spesso, ma comunque la vedo poco. L'ultima volta ho visto mamma l'altro giorno, quando sono andato a casa sua e ho trascorso la giornata con lei, pernottando.
Di solito mi accordo con lei e poi lo dico a papà. Tendenzialmente la vedo due volte al mese. Quest'estate l'ho vista qualche oretta soltanto. Mi accordo direttamente con lei.
Lei non mi scrive o è sempre impegnata. Non so perché ci vediamo così poco.
Vivo con papà.
Sento la mamma per telefono solo limitatamente alle occasioni in cui ci accordiamo: a volte mi scrive lei, a volte la contatto io, come l'ultima volta. Non so quando la rivedrò. Non ne ho idea.
Frequento il primo superiore: mi ha sempre seguito papà; la mamma non si presenta ai colloqui con gli insegnanti.
La mamma ha un ragazzo adesso, ma non so altro. per adesso mi va bene così: quando abbiamo tempo libero, ci vediamo.>>
ADR. <Non so cosa mi serva in questo momento (in merito alla domanda di eventuale nomina di un curatore speciale). La scuola è già iniziata lunedì. È la prima settimana per conoscere gli insegnanti. È l'istituto professionale di elettronica, a Imola. Vorrei fare il calciatore: gioco da esterno sinistro. Mi trovo bene con papà.>>
Ad avviso del Collegio, le domande del ricorrente sono essenzialmente da accogliere.
In merito all'affidamento, collocazione e visite madre/figlio, appaiono di rilievo le osservazioni del servizio sociale depositate, che danno conferma della ricostruzione dei fatti operata dal Pt_1
Una loro sintesi
In data 14.02.2023 è pervenuta al S. Sociale una richiesta di indagine da parte della Procura per i
Minorenni (proc. 467/2023) segnalando disagio personale e scolastico. Riferito abuso di mezzi di correzione da parte del padre. Il sig. a richiesto l'autorizzazione a permanere sul territorio italiano (art. 31 d.lvo 286/1998) a Pt_1 seguito del quale il TM si è pronunciato rigettando la richiesta. Richiesta in Corte d'Appello di ricongiungimento familiare ex art. 31 TUI. Il Servizio sociale dovrà far pervenire la relazione entro il 29.10.2024.
pagina 3 di 7 ***
Il Servizio ha incontrato il padre e il ragazzo. Non è stato possibile svolgere un colloquio con la madre, perché è stato impossibile mettersi in contatto telefonico con la signora, in quanto la stessa non ha risposto alle telefonate, né ha ricontattato il servizio. La sig.ra non si è presentata all'incontro fissato per il 05.09.2024, né ha avvisato tempestivamente il Servizio. Il padre ha comunicato che lavora con contratto a tempo determinato in scadenza a dicembre 2024 presso un'azienda di traslochi, settore in cui lavora da circa 12 anni. Il padre ha dichiarato che, dal mese di maggio 2024, ha l'affido esclusivo del figlio e questo lo ha agevolato nella gestione delle sue pratiche. Ha sempre mantenuto i contatti con la scuola, in quanto la madre del ragazzo è assente. A tal proposito, il padre riferisce che nel gennaio 2024, a fronte della possibilità avanzata dalla scuola di far sostenere l'esame di terza media al figlio, sono dovuti intervenire i Carabinieri per intimare alla sig.ra di presentarsi a scuola e prestare il proprio consenso firmato.
Il minore ha raccontato della sua esperienza scolastica e del periodo in cui ha vissuto presso i nonni materni. Nel periodo in cui viveva con i nonni materni, il minore era seguito dal Servizio di Neuropsichiatria infantile di Lugo, ma a partire dal 2017 – quando si è trasferito dal padre – non è riuscito a fare un passaggio presso la struttura territorialmente competente in quanto la madre ha trattenuto i referti,
Il padre ha riferito che il ragazzo era stato certificato dal Servizio NPI con un disturbo dell'attenzione.
Per quanto riguarda i rapporti con la madre, ha raccontato che la stessa viva con un nuovo Per_1 compagno, che non è il padre della sua sorellina minore e che soltanto un paio di volte si è recato a casa della madre.
Ha riferito che la madre non gli dedica del tempo e che talvolta la sente al telefono, ma non con regolarità.
Amir frequenta volentieri la casa dei nonni materni, ove ha modo di vedere la sorella minore e un suo zio ( 20 anni). Per_4
Valutazioni conclusive:
La relazione della diade padre-figlio pare positiva, il ragazzo appare sereno, socievole e tranquillo anche nel racconto della convivenza con il padre che – a quanto riporta il ragazzo – è genitore attento e presente nella sua vita.
Affido esclusivo L'affido esclusivo è consentito solo nei casi in cui l'affido condiviso (stabilito come regime ordinario dall'art.337 quater c.c.) si dimostri contrario agli interessi del figlio minore. A base di una simile decisione ci sono, spesso, comportamenti del genitore improntati al suo totale disinteresse verso il minore, quale l'abbandono morale e materiale, espressione di un'abdicazione all'esercizio della genitorialità e violazione degli obblighi su lui incombenti ai sensi degli artt.316 e 316 bis c.c.; talvolta si giunge addirittura a condotte pregiudizievoli per la prole minore (si pensi a comportamenti violenti nei confronti diretti dei figli oppure dell'altro genitore alla presenza dei figli minori).
Nel caso in esame, il disinteresse della madre per il figlio è palese: anche il fatto di non essersi mai presentata al servizio sociale, presso il quale era stata convocata, né avere risposto ai tentativi di contatto, da parte del servizio incaricato, denotano il suo atteggiamento di disinteresse per Per_1
Sembra che la sua “presenza” nella vita del figlio si limiti ad alcune sporadiche telefonate;
mentre i due riescono ad incontrarsi non più di due volte al mese. Talvolta, il figlio pernotta anche dalla madre, ma lo stesso ragazzo ha descritto come la madre sia una figura molto poco presente nella sua vita quotidiana, al contrario del padre.
pagina 4 di 7 Di conseguenza, la collocazione non potrà che essere presso il padre. Circa i tempi di visita madre- figlio, si dovrà incaricare il servizio per una migliore e specifica regolamentazione, che potrà comunque regolarli se la madre si dimostrerà interessata realmente, purchè non pregiudizievoli per il figlio e con il consenso del padre.
Dal punto di vista economico, si sottolinea che l'affido esclusivo comporta la corresponsione dell'intero assegno unico al genitore affidatario esclusivo.
I redditi delle parti Il ricorrente è operaio
CUD 2022/€.
1.619 imponibile per gg.86 di lavoro
CUD 2023/€.
3.706 imponibile per gg.200 di lavoro
Ha depositato il suo contratto di lavoro a termine - aprile 2024 (doc. 8)
Per la convenuta, all'esito della richiesta all' ed all'Agenzia delle Entrate, si sono acquisiti alcuni CP_2 elementi:
Accertamenti AGENZIA ENTRATE
PF2020 – imponibile annuo €.7.983
CU2021 – tempo indeterminato (giorni 309): totale €.5.700
CU2021 – tempo indeterminato (giorni 365): totale €.
7.600 CU2021 – tempo determinato (giorni 35): totale circa €.350
CU2022 – tempo indeterminato (giorni 12): totale circa €.500
CU2022 – tempo indeterminato (giorni 345): totale circa €.4.500
CU2023 – tempo indeterminato (giorni 66): totale annuo circa €.1.900
CU2023 – tempo determinato (giorni 158): totale annuo circa €.
2.700 risulta che ha sempre lavorato dal 25.9.2007 al 30.9.2024 CP_2
Dal 25.9.2007 al 31.12.2013 come apprendista – con parentesi di congedo per maternità e malattia/infortunio – congedi/permessi;
dal 6.11.2015 al 30.11.2015 part-time;
dal 1°.12.2015 al 18.11.2015 lavoro dipendente;
dal 26.12.2015 al 21.12.2026 in Naspi;
dal 22.12.2016 al 26.9.2017: maternità e congedi + Naspi;
Con parentesi di congedo per maternità e malattia/infortunio – congedi/permessi, cassa integrazione in deroga: dipendete part-time dal 5.5.2018 al 1.3.2024; infine, 2.3.2024-30.9.2024 lavoro dipendente. La retribuzione annuo è giunta a picchi di oltre €.15.000; oltre 10.000, oltre 12.000, oltre 13.000, oltre
14.000; ma anche con minimi annuali di circa 3.000-4.000-5.000-6.000 fino ad 8.000.
Si deduce, comunque, che ha capacità lavorative e che è inserita da anni nel mondo del lavoro.
Riguardo, allora, all'assegno per il mantenimento del figlio minore a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età del figlio della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Si evidenzia che la madre ha una frequentazione molto scarsa con Pertanto, nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in €.150,00 mensili;
Per_1 esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La condanna alle spese, nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza. La liquidazione è stata effettuata secondo i seguenti parametri: giudizio di cognizione dinanzi al tribunale, scaglione: indeterminabile - complessità bassa, valore medio per fasi studio ed introduttiva, minima per pagina 5 di 7 istruttoria/trattazione (vista la contumacia della convenuta); il ricorrente non ha redatto comparse conclusionali nel merito delle domande, limitandosi a note di deposito documenti.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore al padre;
le decisioni di maggiore interesse Per_1 per i figli saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
ciascun genitore prenderà le decisioni di ordinaria amministrazione quando ha i figli presso di sé; costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art.337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
dispone la loro collocazione prevalente presso il padre;
dispone che la madre veda e tenga con sé il figlio liberamente previo accordo con il madre (tenendo conto delle esigenze del figlio, in considerazione anche della sua età) con l'ausilio del servizio sociale, per una specifica calendarizzazione, senza forzature per Per_1 con decorrenza dalla domanda, pone a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di €.150,00 (centocinquanta) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in pagina 6 di 7 relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Dispone che l'assegno unico per il figlio sia percepito dal padre nella misura del 100%.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
€.4.358,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione il 5.3.2025
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 7 di 7