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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello iscritto al numero 2836 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, avverso la sentenza Tribunale di Napoli
Nord numero 2577 pubblicata il 15 dicembre 2020 e non notificata, avente a oggetto contratto di appalto e vertente tra
(p. iva , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, Sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Alessandro Iodice (cf ), elettivamente domiciliata, in C.F._1
Frattamaggiore (NA), Via Padre Mario Vergara, 50, nello studio del difensore giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello (per le comunicazioni: pec – fax 0817317474); Email_1
appellante
e
(cf ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Palumbo (cf
) e Michele Rega (cf ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA), Via Napoli, 4 nello studio dell'Avv. Francesco Palumbo, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di
1 costituzione in appello (per le comunicazioni: fax 08119020782 – pec
; Email_2 appellato
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da rispettive note telematiche insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere il pagamento della somma di € 6.610,15, oltre iva, a titolo di saldo dei lavori di ristrutturazione eseguiti presso un immobile di proprietà di quest'ultimo.
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Controparte_1
All'esito del processo, nel corso del quale non venivano articolati mezzi istruttori, il Tribunale di Napoli Nord, respingeva la domanda con la seguente motivazione: “A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che i lavori erano stati effettuati a regola d'arte e che, per la sua quota parte, il convenuto
aveva già versato la somma di euro 21.681,82 a fronte di quella di € CP_1
28.292,33 oltre Iva al 10%, complessivamente dovuta.
Chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al Controparte_1 pagamento della detta residua somma di euro 6.610,51 oltre Iva come sopra indicata.
Si costituiva parte convenuta la quale contestava in fatto ed in diritto
l'avversa domanda. Par Esponeva in particolare che nulla era più dovuto alla attrice, considerato che l'intero saldo dei lavori era stato regolarmente versato.
Ciò posto in fatto, la domanda è infondata e va rigettata.
Ed invero, alcuna prova né documentale né di altra natura è stata fornita Par dalla attrice, circa la fondatezza della domanda, di cui rimane la lacunosa descrizione esposta nell'atto di citazione. Ogni ulteriore deduzione attorea, inoltre, non ha trovato nemmeno riscontro nella condotta difensiva del Par convenuto che, a differenza di quanto vanamente asserito dalla attrice, ha decisamente contestato fin dal primo atto la fondatezza delle sue richieste.
2 Tanto ritenuto, la domanda non può trovare accoglimento, fatto per cui deve essere rigettata con tutte le conseguenze.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo”.
Avverso la sentenza proponeva appello con atto di Parte_1 citazione notificato a mezzo pec il 15 giugno 2021, rassegnando le seguenti conclusioni: “A) Accogliere il presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, quindi dichiarare la nullità della sentenza o riformare la stessa sentenza n. 2577/2020 del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, II sezione, Dott.
CARADONNA ANTONIO, relativamente ai capi e punti, e per i motivi di cui al presente atto;
B) Per l'effetto dichiarare la fondatezza della domanda azionata dalla
[...] el procedimento innanzi al Tribunale di Napoli NORD, RG Parte_1
12827/2017, per essere la stessa mai specificamente contestata dal convenuto;
C) Pertanto, voglia condannare il Sig. al pagamento, Controparte_1 in favore della istante , della somma di €. 7.271,56 Parte_1
(€. 6.610,51 + IVA 661,05) oltre interessi legali e di mora.
D) condannare parte convenuta al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Con comparsa depositata l'11 gennaio 2022, si costituiva in giudizio CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto
[...] di specificità dei motivi e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del grado, distratte in favore del difensore antistatario.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni, udienza che subiva differimento a causa dell'eccessivo carico dei ruoli.
All'udienza del 28 maggio 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, come da note telematiche, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e l'appellato depositavano comparse conclusionali, l'appellato anche memoria di replica conclusionale, che non presentano carattere di particolare novità.
3 L'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi non è fondata poiché l'impugnazione contiene sufficientemente chiare e argomentate censure al provvedimento impugnato.
L'appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “Erronea valutazione degli atti di causa”, col quale, sostanzialmente, si duole che il
Tribunale abbia ritenuto sfornita di prova l'originaria domanda di pagamento.
Argomenta la difesa appellante che l'an fosse incontestato nonché che, dai computi metrici in atti, parte convenuta avesse una chiara situazione del tipo di lavorazioni, misure e prezzi, non avendone mai contestato il contenuto.
Il convenuto si sarebbe limitato a lamentare una quantificazione non reale, non basata sui lavori effettivamente svolti e mai contrattata tra le parti senza contestare alcuna voce del computo metrico finale né la effettiva realizzazione dei lavori e la loro qualità.
La domanda, supportata da computo metrico dettagliato non avrebbe potuto ritenersi contestata e, conseguentemente, la mancata contestazione dell'altra parte l'avrebbe dispensata dal provare i fatti. La genericità della contestazione, dalla quale non si poteva evincere quali opere non fossero state realizzate e quali non sarebbero state realizzate a regola d'arte non avrebbe consentito all'impresa di articolare prove.
Dalle dichiarazioni confessorie rese da parte convenuta era emerso che la società aveva svolto lavori edili in favore del , che il prezzo pattuito al CP_1 netto delle variazioni era di € 43.363,64, che non vi erano contestazioni sul tipo di lavori, sulla loro misura e la contestazione circa la loro qualità era assolutamente generica. La domanda, pertanto, avrebbe dovuto essere accolta.
Occorre precisare che la con l'atto introduttivo del giudizio, Parte_1 ha dedotto:
- che i GG.ri e Di commissionavano all'impresa Controparte_1 Persona_1
“lavori di ristrutturazione delle loro unità immobiliari site in Mugnano di Napoli
...”;
- che i lavori, come da computo metrico preventivo, ammontavano complessivamente a € 35.205,26, oltre iva, da pagare al 50% ciascuno;
- che i lavori finali avevano un importo di € 56.584,66 oltre iva;
4 - che il aveva versato la minor somma di € 21.681,82, oltre iva, CP_1 rimanendo, pertanto, debitore dell'importo di € 6.610,51, oltre iva.
La depositava due computi metrici, privi di timbri e firme, Parte_1 quello preventivo intestato a , quale committente, e quello finale Persona_2 indicante come committente . Persona_3 si costituiva in giudizio deducendo che la richiesta di Controparte_1 pagamento fosse “del tutto priva di alcuna giustificazione, frutto di una quantificazione non reale, non basata sui lavori effettivamente svolti, né sulla loro qualità e, comunque, non è mai stata contrattata tra le parti”, che i lavori non erano “stati condotti a regola d'arte né totalmente ultimati” e di aver versato, a saldo di quanto dovuto, come riconosciuto dalla stessa impresa, l'importo di €
21.681,82, oltre iva.
compiutamente assolvendo l'onere di specifica Controparte_1 contestazione di detti fatti primari, ha negato espressamente che le somme per le quali era richiesto il pagamento fossero fondate su lavori effettivamente svolti e concordati tra le parti, inoltre, non ultimati. il Tribunale, pertanto, ha correttamente applicato il consolidato principio per il quale l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di fornire la prova della congruità dell'importo, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, a ciò del tutto insufficiente il computo metrico finale in atti, contenente anche lavori a corpo, di provenienza unilaterale, che risulta non solo non accettato ma neanche mai sottoposto al committente, tanto a tacer del fatto che persino la diffida di pagamento, inoltrata nel settembre 2017, opera generico riferimento al “saldo finale dei lavori”.
A fronte della generica deduzione di aver effettuato lavori di ristrutturazione da parte della sulla quale gravava l'onere di provare non solo Parte_1
l'esistenza del contratto ma anche il suo specifico contenuto, la dimostrazione della natura, entità e consistenza delle opere alle quali il saldo del corrispettivo richiesto si riferiva non può essere tratta dalla mancata specifica contestazione delle singole voci di un computo metrico, privo di qualsiasi sottoscrizione e approvazione da parte del committente e, dunque, del tutto inidoneo, poiché proveniente dalla stessa parte, ad attestare l'effettiva realizzazione dei lavori ivi
5 indicati e la correttezza dei prezzi applicati. Diversamente argomentando si opererebbe un'inammissibile inversione dell'onere della prova.
In analoga fattispecie la Corte di Cassazione, con sentenza 14399/2024, ha affermato che “Non costituiscono idonea prova dell'ammontare del credito dell'appaltatore per il proprio compenso le fatture dallo stesso emesse, trattandosi di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori (o dallo stesso appaltatore), salvo che, con riferimento a quest'ultima, risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve”, principio da applicarsi,
a maggior ragione, al presente caso, nel quale manca persino qualsiasi documentazione fiscale e contabile, essendo stato prodotto un mero elenco di lavori, che si assumono eseguiti, e prezzi, privo di timbri e sottoscrizioni, quindi di qualsiasi valore probatorio.
In conclusione, dunque, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano, sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, € 6.610,51, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.201,00 a €
26.000,00, in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, da distrarsi in favore dei difensori, Avv.ti
Francesco Palumbo e Michele Rega, dichiaratisi antistatari.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, TU Spese di
Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord numero 2577 pubblicata il 15 dicembre 2020, proposto da unipersonale nei confronti di così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
6 2) condanna , in persona del legale Parte_1 rappresentante protempore, alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio liquidate in favore di in € 2.906,00, oltre al 15% per Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge, distratte in favore dei difensori, Avv.ti Francesco Palumbo e Michele Rega, dichiaratisi antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, TU Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
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