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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 09/08/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa da:
(c.f. ) col patrocinio dell'avv. DE' LUTTI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA MADRUZZO, 12 38066 RIVA DEL GARDA, presso il difensore
APPELLANTE contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO elettivamente domiciliato in LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TRENTO presso AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione sent. n. 27/2025 Giudice di Pace di Rovereto, dep. 22/03/2025, in materia di opposizione sanzione amministrativa per violazione al codice della strada.
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte appellante: “insiste preliminarmente per la sospensiva e nel merito per l'accoglimento dell'appello, riportandosi alle argomentazioni tutte di cui al ricorso, rimettendosi quando alla rifusione delle spese alla prudente valutazione del Giudice”.
Per parte appellata: “Contrariis reiectis, previa rimessione in termini della resistente e previo rigetto della domanda di sospensiva con ogni conseguente statuizione, rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti. Spese e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la Sentenza 27/2025 del Giudice di Pace di Parte_1 Rovereto dd. 22/03/2025 con la quale è stato respinto il ricorso di opposizione avverso l'ordinanza del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento proc. nr. 5122/2023 PAT dd. 24 ottobre 2023.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso assumendo che la mancanza di dichiarazioni rese in calce ai verbali non inficia la validità degli stessi, che la sanzione accessoria della revoca della patente non è facoltativa o graduabile ed, infine, che non sono ravvisabili gli estremi dell'invocato stato di necessità. L'appellante chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace e conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza del Commissariato di Governo per la Provincia di Trento proc. nr. 5122/2023 PAT dd. 24 ottobre 2023 con la quale l'Autorità Amministrativa disponeva ai sensi dell'art. 218, co. 6, d.lgs. 285/92 la revoca della patente di guida per aver circolato con documento di guida sospeso, in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto emessa, ai sensi dell'art. 218, co. 2, d.lgs. 285/92. Lamenta, in particolare, l'illegittimità della sentenza impugnata per mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità e per mancata applicazione del principio di gradualità delle sanzioni amministrative, con richiesta pregiudiziale e cautelare di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. della sentenza impugnata.
Preliminarmente vanno ripercorsi brevemente, in ordine cronologico, i fatti accaduti e pacifici tra le parti.
In data 30.07.2023 circolava alla guida di veicolo a motore, in stato di Parte_1 ebbrezza alcoolica, accertato mediante apposita apparecchiatura che evidenziava una concentrazione alcoolica di 0.67 e 0.64 g/l nelle due misurazioni, in violazione dell'art.186, co. 2, lett. a) del C.d.S.. Il presentava, nei termini di legge, istanza ex art. 218, co. 2, C.d.S. al fine di ottenere permesso Pt_1 di guida orario. Con provvedimento proc.nr. 3828/2023-PAT, il Commissariato del Governo disponeva la sospensione della patente di guida e di ogni altro documento di guida in possesso del per un periodo di 101 (CENTOUNO) giorni, a decorrere dalla data dell'effettivo ritiro Pt_1 31.07.2023 e fino al 07.11.2023, con contestuale rilascio del permesso orario, ai sensi dell'art. 218, co. 2, C.d.S. a decorrere dal 08.08.2023 nelle giornate dal LUNEDI' al VENERDI' nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 15.00 e dalle ore 17.00 e nel territorio del Comune di Arco (TN). In data 12.10.2023 alle ore 14.11 il veniva sorpreso alla guida di mezzo a motore targato Pt_1 EZ028LG sulla A22 del Brennero al km. 180.700 nel territorio del Comune di Avio TN, con documento di guida sospeso ed in violazione del permesso ex art. 218, co. 2, C.d.S. sia in relazione all'orario che al territorio. Il Commissariato del Governo emanava, quindi, il provvedimento impugnato, ordinando la revoca ex artt. 219 e 218, co. 6, C.d.S. della patente di guida categoria “B” nr. rilasciata in data NumeroD_1 30/12/2014 e valida fino al 31/05/2025 e di ogni altro eventuale documento di guida in possesso dell'interessato.
pagina 2 di 5 Alla luce dei fatti sopra esposti l'appello è manifestamente infondato e, pertanto, va rigettato.
In merito alla richiesta di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. della sentenza impugnata, la stessa è stata dichiarata inammissibile alla prima udienza, perché la sospensione del provvedimento amministrativo risulta possibile solo in primo grado, a norma dell'art. 5 e 7, comma 6 d.lgs. 150/2011, mentre la sospensione della sentenza di primo grado impugnata, da un lato, non determinerebbe la sospensione del provvedimento amministrativo e, dall'altro, non è possibile perché l'art. 2 medesimo decreto esclude l'applicazione dell'art. 431 c.p.c., nei suoi primi 4 commi. Si conferma, inoltre, il rigetto della richiesta di applicazione della pena pecuniaria a norma dell'art. 431, co. 7 c.p.c. avanzata dalla difesa erariale, per le ragioni già esposte in udienza.
Nel merito, deve rilevarsi che il principale motivo di appello addotto dal ricorrente consiste nella mancata applicazione dell'esimente di matrice penalistica dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., sicuramente applicabile anche nella presente sede in forza dell'espresso rinvio contenuto nel disposto dell'art. 4 L. 689/1981.
Sennonché, come correttamente ricordato dal Giudice di Pace, la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, è consolidata nel ritenere che “ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino (…) In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso” (Cass., 15/03/2023, n. 7457).
Nel caso di specie, invero, non vi era alcuna situazione di pericolo imminente da cui potesse derivare un danno grave alla persona non altrimenti evitabile e, pertanto, il Giudice di Pace ha giustamente escluso la sussistenza dello stato di necessità in capo al non potendosi ricondurre a tale Pt_1 esimente il possibile rischio di perdere un cliente ed essendo del tutto estranee alla stessa le ragioni economiche invocate dall'appellante. Secondo le stesse allegazioni dell'appellante, infatti, la decisione di porsi alla guida, in orario e in luogo non consentiti, fu presa allo scopo di recuperare la moto in panne di un proprio cliente, già oggetto di riparazione da parte sua e ritirata dal cliente la mattina dello stesso giorno, nonostante il gli avesse fatto presente di non aver potuto testare il Pt_1 veicolo a causa della sospensione della patente. La motivazione di non perdere un cliente, pertanto, è puramente economica e, come tale, del tutto estranea alla previsione di cui all'art. 54 c.p.
Anche il secondo motivo di impugnazione, legato alla mancata applicazione del principio di gradualità delle sanzioni amministrative, sia principali che accessorie, non può essere condiviso.
Il Codice della Strada prevede, invero, la gradualità per le sole sanzioni pecuniarie, per le quali prevede un minimo ed un massimo e, ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981, “nella determinazione della pagina 3 di 5 sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Tale norma, così come l'art. 6 d.lgs. 150/2011 invocato dall'appellante, fa riferimento alla sola sanzione pecuniaria, l'unica che può essere rideterminata nella sua entità ed, in ogni caso, entro il minimo edittale, in relazione alle sanzioni accessorie prende in considerazione unicamente l'applicabilità delle sanzioni facoltative. Nessuna norma prevede o consente, nel caso di conferma dell'ordinanza, di modificare (eliminandola) la sola sanzione accessoria, come richiesto dall'appellante, quando la stessa è prevista dalla legge come obbligatoria (diverso sarebbe, invece, nel caso in cui l'applicazione della sanzione accessoria fosse facoltativa). Anzi esiste una norma in senso contrario, perché l'art. 7, comma 12 d.lvo nr. 150 del 2011 afferma che “quando rigetta l'opposizione il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente”. Nel caso di specie l'appellante non contesta la sussistenza dell'illecito e la sanzione amministrativa pecuniaria in via principale, ma solo l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Ma questa posizione difensiva è, da un lato, contraddittoria rispetto all'invocata sussistenza della scriminante dello stato di necessità, che farebbe inevitabilmente venire meno qualsiasi responsabilità amministrativa e, pertanto, sia la sanzione principale che quella accessoria e, dall'altro, contrasta con la norma appena richiamata, non essendo possibile mantenere la sanzione principale ed escludere solo quella accessoria, quando essa sia prevista in via obbligatoria.
Né ha rilevanza, nel caso di specie, l'invocata illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 218 C.d.S. nella parte in cui prevede l'automatica ed obbligatoria sanzione accessoria della revoca della patente di guida, senza prevedere la sua applicazione nei soli casi più gravi. Invero, quand'anche la predetta questione fosse ritenuta, in via astratta, manifestamente infondata e la norma fosse dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede l'obbligatoria ed automatica revoca della patente, anziché la facoltativa revoca della stessa, un tanto non avrebbe alcuna rilevanza nel caso che ci occupa. Si deve, infatti, ritenere grave la condotta del che, a seguito di Pt_1 sospensione della patente per guida in stato di ebrezza, ha violato il permesso provvisorio di guida sia negli orari che, soprattutto, nell'ambito territoriale, guidando addirittura in autostrada;
pertanto, anche se la revoca della patente fosse facoltativa, si ritiene che nel caso di specie dovrebbe trovare comunque applicazione. Del tutto legittima è, pertanto, l'ordinanza opposta, laddove fa corretta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, prevista in via obbligatoria dalla legge e la sentenza di primo grado, essendo immune da vizi di sorta, deve essere integralmente confermata.
L'appello proposto va, pertanto, rigettato integralmente e sussistono le condizioni di legge per condannare l'appellante al pagamento del doppio contributo unificato.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e si liquidano, in assenza di note spese depositate, sulla base della prudente valutazione del Giudice considerando la semplicità della causa conclusa in un'unica udienza. pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Riccardo Dies, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Giudice di Pace di Rovereto n. 27/2025 dd. 22.03.2025, così provvede:
Rigetta l'appello proposto confermando integralmente la sentenza appellata dando atto della sussistenza dei presupposti, a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. spese di giustizia dell'obbligo dell'appellante del pagamento del doppio contributo unificato.
Condanna l'appellante a rimborsare al Commissariato del Governo di Trento le Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CNAP come per legge.
Rovereto, 30 luglio 2025.
Si attesta che la minuta è stata redatta dalla GOP dr.ssa Persona_1
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVERETO
CONTENZIOSO ORDINARIO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Riccardo Dies ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 393/2025 promossa da:
(c.f. ) col patrocinio dell'avv. DE' LUTTI Parte_1 C.F._1 GIOVANNI elettivamente domiciliato in VIA MADRUZZO, 12 38066 RIVA DEL GARDA, presso il difensore
APPELLANTE contro
(c.f. ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO elettivamente domiciliato in LARGO PORTA NUOVA 9 38100 TRENTO presso AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO
APPELLATO
OGGETTO: Impugnazione sent. n. 27/2025 Giudice di Pace di Rovereto, dep. 22/03/2025, in materia di opposizione sanzione amministrativa per violazione al codice della strada.
Le parti hanno concluso come segue:
Per parte appellante: “insiste preliminarmente per la sospensiva e nel merito per l'accoglimento dell'appello, riportandosi alle argomentazioni tutte di cui al ricorso, rimettendosi quando alla rifusione delle spese alla prudente valutazione del Giudice”.
Per parte appellata: “Contrariis reiectis, previa rimessione in termini della resistente e previo rigetto della domanda di sospensiva con ogni conseguente statuizione, rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti. Spese e compensi del giudizio di appello integralmente rifusi”. pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
propone appello avverso la Sentenza 27/2025 del Giudice di Pace di Parte_1 Rovereto dd. 22/03/2025 con la quale è stato respinto il ricorso di opposizione avverso l'ordinanza del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento proc. nr. 5122/2023 PAT dd. 24 ottobre 2023.
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso assumendo che la mancanza di dichiarazioni rese in calce ai verbali non inficia la validità degli stessi, che la sanzione accessoria della revoca della patente non è facoltativa o graduabile ed, infine, che non sono ravvisabili gli estremi dell'invocato stato di necessità. L'appellante chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace e conseguentemente l'annullamento dell'ordinanza del Commissariato di Governo per la Provincia di Trento proc. nr. 5122/2023 PAT dd. 24 ottobre 2023 con la quale l'Autorità Amministrativa disponeva ai sensi dell'art. 218, co. 6, d.lgs. 285/92 la revoca della patente di guida per aver circolato con documento di guida sospeso, in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto emessa, ai sensi dell'art. 218, co. 2, d.lgs. 285/92. Lamenta, in particolare, l'illegittimità della sentenza impugnata per mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità e per mancata applicazione del principio di gradualità delle sanzioni amministrative, con richiesta pregiudiziale e cautelare di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. della sentenza impugnata.
Preliminarmente vanno ripercorsi brevemente, in ordine cronologico, i fatti accaduti e pacifici tra le parti.
In data 30.07.2023 circolava alla guida di veicolo a motore, in stato di Parte_1 ebbrezza alcoolica, accertato mediante apposita apparecchiatura che evidenziava una concentrazione alcoolica di 0.67 e 0.64 g/l nelle due misurazioni, in violazione dell'art.186, co. 2, lett. a) del C.d.S.. Il presentava, nei termini di legge, istanza ex art. 218, co. 2, C.d.S. al fine di ottenere permesso Pt_1 di guida orario. Con provvedimento proc.nr. 3828/2023-PAT, il Commissariato del Governo disponeva la sospensione della patente di guida e di ogni altro documento di guida in possesso del per un periodo di 101 (CENTOUNO) giorni, a decorrere dalla data dell'effettivo ritiro Pt_1 31.07.2023 e fino al 07.11.2023, con contestuale rilascio del permesso orario, ai sensi dell'art. 218, co. 2, C.d.S. a decorrere dal 08.08.2023 nelle giornate dal LUNEDI' al VENERDI' nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 15.00 e dalle ore 17.00 e nel territorio del Comune di Arco (TN). In data 12.10.2023 alle ore 14.11 il veniva sorpreso alla guida di mezzo a motore targato Pt_1 EZ028LG sulla A22 del Brennero al km. 180.700 nel territorio del Comune di Avio TN, con documento di guida sospeso ed in violazione del permesso ex art. 218, co. 2, C.d.S. sia in relazione all'orario che al territorio. Il Commissariato del Governo emanava, quindi, il provvedimento impugnato, ordinando la revoca ex artt. 219 e 218, co. 6, C.d.S. della patente di guida categoria “B” nr. rilasciata in data NumeroD_1 30/12/2014 e valida fino al 31/05/2025 e di ogni altro eventuale documento di guida in possesso dell'interessato.
pagina 2 di 5 Alla luce dei fatti sopra esposti l'appello è manifestamente infondato e, pertanto, va rigettato.
In merito alla richiesta di sospensione ex artt. 283 e 351 c.p.c. della sentenza impugnata, la stessa è stata dichiarata inammissibile alla prima udienza, perché la sospensione del provvedimento amministrativo risulta possibile solo in primo grado, a norma dell'art. 5 e 7, comma 6 d.lgs. 150/2011, mentre la sospensione della sentenza di primo grado impugnata, da un lato, non determinerebbe la sospensione del provvedimento amministrativo e, dall'altro, non è possibile perché l'art. 2 medesimo decreto esclude l'applicazione dell'art. 431 c.p.c., nei suoi primi 4 commi. Si conferma, inoltre, il rigetto della richiesta di applicazione della pena pecuniaria a norma dell'art. 431, co. 7 c.p.c. avanzata dalla difesa erariale, per le ragioni già esposte in udienza.
Nel merito, deve rilevarsi che il principale motivo di appello addotto dal ricorrente consiste nella mancata applicazione dell'esimente di matrice penalistica dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p., sicuramente applicabile anche nella presente sede in forza dell'espresso rinvio contenuto nel disposto dell'art. 4 L. 689/1981.
Sennonché, come correttamente ricordato dal Giudice di Pace, la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, è consolidata nel ritenere che “ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, è indispensabile che ricorra un'effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero - quando si invochi detta esimente in senso putativo - l'erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d'animo, ma da circostanze concrete e oggettive che la giustifichino (…) In applicazione di tale principio è stato affermato che, in tema di violazione al codice della strada, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso” (Cass., 15/03/2023, n. 7457).
Nel caso di specie, invero, non vi era alcuna situazione di pericolo imminente da cui potesse derivare un danno grave alla persona non altrimenti evitabile e, pertanto, il Giudice di Pace ha giustamente escluso la sussistenza dello stato di necessità in capo al non potendosi ricondurre a tale Pt_1 esimente il possibile rischio di perdere un cliente ed essendo del tutto estranee alla stessa le ragioni economiche invocate dall'appellante. Secondo le stesse allegazioni dell'appellante, infatti, la decisione di porsi alla guida, in orario e in luogo non consentiti, fu presa allo scopo di recuperare la moto in panne di un proprio cliente, già oggetto di riparazione da parte sua e ritirata dal cliente la mattina dello stesso giorno, nonostante il gli avesse fatto presente di non aver potuto testare il Pt_1 veicolo a causa della sospensione della patente. La motivazione di non perdere un cliente, pertanto, è puramente economica e, come tale, del tutto estranea alla previsione di cui all'art. 54 c.p.
Anche il secondo motivo di impugnazione, legato alla mancata applicazione del principio di gradualità delle sanzioni amministrative, sia principali che accessorie, non può essere condiviso.
Il Codice della Strada prevede, invero, la gradualità per le sole sanzioni pecuniarie, per le quali prevede un minimo ed un massimo e, ai sensi dell'art. 11 L. 689/1981, “nella determinazione della pagina 3 di 5 sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Tale norma, così come l'art. 6 d.lgs. 150/2011 invocato dall'appellante, fa riferimento alla sola sanzione pecuniaria, l'unica che può essere rideterminata nella sua entità ed, in ogni caso, entro il minimo edittale, in relazione alle sanzioni accessorie prende in considerazione unicamente l'applicabilità delle sanzioni facoltative. Nessuna norma prevede o consente, nel caso di conferma dell'ordinanza, di modificare (eliminandola) la sola sanzione accessoria, come richiesto dall'appellante, quando la stessa è prevista dalla legge come obbligatoria (diverso sarebbe, invece, nel caso in cui l'applicazione della sanzione accessoria fosse facoltativa). Anzi esiste una norma in senso contrario, perché l'art. 7, comma 12 d.lvo nr. 150 del 2011 afferma che “quando rigetta l'opposizione il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente”. Nel caso di specie l'appellante non contesta la sussistenza dell'illecito e la sanzione amministrativa pecuniaria in via principale, ma solo l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Ma questa posizione difensiva è, da un lato, contraddittoria rispetto all'invocata sussistenza della scriminante dello stato di necessità, che farebbe inevitabilmente venire meno qualsiasi responsabilità amministrativa e, pertanto, sia la sanzione principale che quella accessoria e, dall'altro, contrasta con la norma appena richiamata, non essendo possibile mantenere la sanzione principale ed escludere solo quella accessoria, quando essa sia prevista in via obbligatoria.
Né ha rilevanza, nel caso di specie, l'invocata illegittimità costituzionale della norma di cui all'art. 218 C.d.S. nella parte in cui prevede l'automatica ed obbligatoria sanzione accessoria della revoca della patente di guida, senza prevedere la sua applicazione nei soli casi più gravi. Invero, quand'anche la predetta questione fosse ritenuta, in via astratta, manifestamente infondata e la norma fosse dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede l'obbligatoria ed automatica revoca della patente, anziché la facoltativa revoca della stessa, un tanto non avrebbe alcuna rilevanza nel caso che ci occupa. Si deve, infatti, ritenere grave la condotta del che, a seguito di Pt_1 sospensione della patente per guida in stato di ebrezza, ha violato il permesso provvisorio di guida sia negli orari che, soprattutto, nell'ambito territoriale, guidando addirittura in autostrada;
pertanto, anche se la revoca della patente fosse facoltativa, si ritiene che nel caso di specie dovrebbe trovare comunque applicazione. Del tutto legittima è, pertanto, l'ordinanza opposta, laddove fa corretta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, prevista in via obbligatoria dalla legge e la sentenza di primo grado, essendo immune da vizi di sorta, deve essere integralmente confermata.
L'appello proposto va, pertanto, rigettato integralmente e sussistono le condizioni di legge per condannare l'appellante al pagamento del doppio contributo unificato.
Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e si liquidano, in assenza di note spese depositate, sulla base della prudente valutazione del Giudice considerando la semplicità della causa conclusa in un'unica udienza. pagina 4 di 5
PQM
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Riccardo Dies, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Giudice di Pace di Rovereto n. 27/2025 dd. 22.03.2025, così provvede:
Rigetta l'appello proposto confermando integralmente la sentenza appellata dando atto della sussistenza dei presupposti, a norma dell'art. 13, comma 1-quater t.u. spese di giustizia dell'obbligo dell'appellante del pagamento del doppio contributo unificato.
Condanna l'appellante a rimborsare al Commissariato del Governo di Trento le Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CNAP come per legge.
Rovereto, 30 luglio 2025.
Si attesta che la minuta è stata redatta dalla GOP dr.ssa Persona_1
Il Giudice
dott. Riccardo Dies
pagina 5 di 5