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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3573/2023 R.G. vertente
fra
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Laurita, e domiciliato presso il di lui studio, in
Potenza (PZ), Via Rossini, 12, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar dall'avv. Persona_1
Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale Inail in Potenza,
alla Rampa Pascoli, Ang. via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso, depositato il 29.12.2023 e ritualmente notificato, il sig. Parte_1
deduceva che, a seguito di evento traumatico del 21.06.2014, gli veniva
[...]
diagnosticato un Disturbo Psichico documentato ed attestato dai sanitari del dipartimento di
Cont salute mentale dell' di Potenza;
tuttavia con Nota del 21 ottobre del 2020, a seguito di visita medica collegiale del 16.09.2020, l' istituto resistente ha ritenuto che il disturbo lamentato dal ricorrente non possa essere considerato, per le sue caratteristiche e la dinamica di evoluzione, in diretto rapporto di causalità con l'evento del 21.06.2014.
Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' resistente e sussistenti tutti i CP_3
presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale al fine di accertare e dichiarare che, a seguito dell'infortunio del 21.06.2014 , il ricorrente ha riportato postumi permanenti pari all'19% o, in misura maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio;
condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_1 dell'istante, delle somme dovute per il danno biologico permanente, nella misura che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare l' , CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese e competenze del giudizio, facendone attribuzione al procuratore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di rigettare il CP_1
ricorso proposto, con vittoria di spese, deducendo la legittimità del proprio operato, la prescrizione del diritto azionato, e la infondatezza delle argomentazioni e rivendicazioni attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU ed acquisizione documentale, in data 11 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Preliminarmente deve ritenersi infondata la eccezione di prescrizione sollevata dall'istituto resistente, in quanto disattesa dai documenti in atti.
Il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, anche perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che Gli esiti di frattura delle ossa nasali,
2 avvenuta nell'infortunio sul lavoro del 21 06 2014, associata a preesistente ipertrofia dei turbinati di origine flogistica e gli esiti di lesione del menisco mediale ginocchio sinistro con sfumata ripercussione funzionale residuata da remoto infortunio sul lavoro risultano in un grado di invalidità, valutato come pregiudizio biologico permanente all'integrità psico-fisica, del 6% sec la tabella delle menomazioni DM 12 luglio 2000” CP_1
Ne segue l'accoglimento del ricorso e la condanna dell' al pagamento della relativa CP_3
prestazione, oltre accessori come per legge.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 29.12.2023, ogni Parte_1
altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta in capo a un danno biologico permanente, quale Parte_1
conseguenza della patologia di cui risulta affetta, pari al 6 %;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla corresponsione in CP_1
favore di delle connesse provvidenze, oltre accessori come per Parte_1
legge;
3) condanna in persona del presidente p.t., alla rifusione delle spese di lite che CP_1 liquida complessivamente in € 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA
e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
Potenza, 11 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Giuseppina Valestra
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