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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2683/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2683/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Como, via dei Mille n. 5, presso lo studio dell'avv. Enrico Conti e dell'avv. Filippo Meda, che li rappresentano e difendono, come da procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
- Attori –
E
(C.F. , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, (C.F. ) e CP_2 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Chiossetto n. 18, C.F._5 presso lo studio dell'avv. Maurizio Orlando, che li rappresenta e difende come da distinte procure allegate alle rispettive comparse di costituzione e risposta;
- Convenuti –
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 23 Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Como ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare: NEL MERITO: -
Condannare: in solido fra loro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ed il IGnor a pagare l'integraler isarcimento del danno subito dai Controparte_3
IGnori , e : A) iure successionis alla IGnora Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed al IGnor quali eredi del IGnor la Parte_1 Parte_2 Persona_1 complessiva somma di € 190.195,00; B) iure proprio quale danno per la morte del proprio congiunto alla IGnora la somma di € 131.920,00 al IGnor la Parte_1 Parte_2 somma di € 181.920,00 ed al IGnor la somma di € 201.920,00; C) alla IGnora Parte_3
la somma di € 60.000,00 quale lucro cessante e quella di € 14.529,39 quale Parte_1
danno emergente;
oppure D) quelle diverse maggiori o minori somme che il Tribunale dovesse ritenere all'esito dell'istruttoria o in via equitativa. - In ogni caso: tutte le predette somme oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino al saldo;
con vittoria di spese legali, rimborso di spese forfetarie, oltre cassa avvocati ed IVA come per legge;
IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede essere ammessi a prova per testimoni in ordine ai capitoli di prova A
e B dedotti nell'atto di citazione con i testimoni ivi indicati;
ai capitoli di prova
A,B,C,D,E,F,G,H,I,L dedotti nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma cpc datata 10.07.2021 con i testi ivi indicati;
ai capitoli di prova dedotti a prova contraria I, e V nella memoria n. 3 ex art. 183 VI comma cpc datata 31.08.2021 con i testimoni ivi indicati e si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte convenuta per i motivi esposti nella predetta memoria datata 31.08.2021. Si chiede, infine, l'acquisizione agli atti del presente giudizio del fascicolo del dibattimento n. 951/2019 RG – n. 805/2021 Sent. Avanti il Tribunale Penale di Como”;
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, rifiutato il contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda contraria, così giudicare: - Nel merito, in via principale: dato atto che ha provveduto ad erogare ante Controparte_1 causam a titolo risarcitorio € 30.000,00 a favore del IG. , € 170.000,0 a favore Persona_1
della IG.ra , € 150.000,00 a favore del IG. , € 130.000,00 a Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 23 favore di , nonché per spese legali € 8.565,03 al procuratore attoreo, rigettare Parte_3
le domande di parte attrice, nessuna esclusa, poiché infondate in fatto e in diritto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto agli attori, a nessun titolo, dai convenuti e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
; - Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
[...]
anche parziale, delle avverse pretese, dato atto che ha provveduto ad Controparte_1 erogare ante causam a titolo risarcitorio € 30.000,00 a favore del IG. , € Persona_1
170.000,0 a favore della IG.ra , € 150.000,00 a favore del IG. , Parte_1 Parte_2
€ 130.000,00 a favore di , nonché per spese legali € 8.565,03 al procuratore Parte_3
attoreo, accertare e dichiarare il concorso colposo del IG. in ordine al sinistro Persona_1
de quo, limitando anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. l'eventuale esposizione dei convenuti a quanto in ipotesi ritenuto di equità e giustizia ed al grado di colpa addebitato al IG. CP_3
, detratto quanto già percepito da parte attrice;
- In ogni caso: con vittoria di spese ed
[...]
onorari di causa, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario;
- In via istruttoria L'esponente difesa chiede ammettersi: • prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 4) “Vero che il pedone era vestito di scuro, indossava cioè una tuta, un pile ed un berretto tutti di colore blu scuro”; 6)
“Vero che il conducente dell'autovettura non riusciva ad evitare l'investimento, colpendo il pedone con la parte anteriore laterale destra del veicolo”; 7) “Vero che il corpo del IG. Pt_2 per effetto dell'urto ricevuto, veniva proiettato in avanti con traiettoria obliqua verso destra”;
8) “Vero che sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio, che effettuavano i rilievi di rito e redigevano rapporto”; 9) “Vero che alcuna contravvenzione alle norme del Codice della Strada veniva elevata a carico del IG. dai Carabinieri Controparte_3 intervenuti sul luogo del sinistro”; 11) “Vero che i danni riportati dal veicolo Fiat Panda targato
CR949CM in conseguenza del sinistro erano di entità assai lieve ed erano ubicati nella parte laterale anteriore del mezzo”; 12) “Vero che un anno dopo la verificazione del sinistro oggetto di causa il Comando dei Carabinieri di Lurate Caccivio intervenne nello stesso luogo ove si verificò l'investimento del IG. per effettuare i rilievi di un altro incidente Persona_1 stradale che aveva coinvolto uno dei figli del IG. ?”. Si indicano a testi, per i Persona_1
capp. da 4) a 12): App. Sc. e App. , domiciliati presso la Legione Persona_2 Persona_3
pagina 3 di 23 Carabinieri Lombardia – Stazione di Lurate Caccivio, in Via Edoardo Stucchi, 30, 22075 Lurate
Caccivio CO;
13) “Vero che in relazione al sinistro occorso in data 26.12.2016 il IG. CP_3
le conferiva l'incarico di stilare una perizia sulla ricostruzione della meccanica
[...]
dell'incidente”; 14) “Vero che in esecuzione di detto incarico stilava la relazione che si rammostra sub doc. 2, con i relativi allegati sub docc. da 6 a 10, di cui conferma il contenuto”.
Si indica a teste, per i capp. da 13) a 14): il Perito domiciliato in Via Isonzo Testimone_1
n. 6, 21013 Gallarate (VA)”.
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale per danni da circolazione di autoveicoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano ed innanzi all'intestato Ufficio,
[...] Controparte_3 Controparte_1
esponendo di essere rispettivamente la moglie e i figli di nato ad [...] Persona_1
Gentile il 10.10.1943 e deceduto a San Fermo della Battaglia il 7.02.2018, onde far valere la responsabilità extracontrattuale degli stessi in relazione al sinistro stradale occorso in data
26.12.2016, a seguito del quale il loro congiunto era deceduto.
Rappresentavano in particolare gli attori che, il giorno dell'evento, alle ore 23.15 circa, Per_1
stava transitando a piedi sulla strada statale dei Giovi, denominata anche via Garibaldi,
[...]
nei pressi della sua abitazione, sita nel Comune di Fino Mornasco, e percorreva la banchina laterale riservata ai pedoni, oltre la striscia bianca continua che delimitava la sede stradale, quando era stato investito dall'autovettura Fiat Panda targata CR949CM, condotta da
[...]
ed assicurata con che proveniva da tergo ad una velocità CP_3 Controparte_1
ricompresa tra 70 e 80 km/h e, pertanto, oltre il limite consentito.
Premesso quindi che, a causa del sinistro, il predetto aveva subito gravissime Persona_1
lesioni personali consistite in “tetraplegia incompleta in postumi di trauma cranico complicato da emorragia sub-aracnoidea fronto-parietale bilaterale”, “petecchie emorragiche intraparechimali”, “ematoma sottodurale” e “deficit cognitivo grave” con “grave difficoltà pagina 4 di 23 deambulatoria”, da cui era residuata un'invalidità permanente del 95%, e premesso altresì che, in data 7.02.2018, lo stesso era deceduto a seguito di una lunga agonia, gli istanti chiedevano il risarcimento sia dei danni riportati dalla vittima primaria dell'illecito, avuto riguardo alle spese mediche sostenute, al danno biologico terminale e al danno non patrimoniale da c.d. lucida agonia, pervenuto loro iure hereditatis, quanto dei danni da loro stessi patiti, quali vittime secondarie dell'illecito, sia da un punto di vista non patrimoniale, sotto il profilo della compromissione del rapporto parentale, sia in termini economici, avuto riguardo alla perdita del reddito apportato dal defunto per il sostentamento del nucleo familiare e, in particolare, del coniuge;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria e al netto di quanto dagli stessi ricevuto in acconto da per complessivi € 170.000,00 al coniuge, € 150.000,00 Controparte_1
al figlio ed € 130.000,00 al figlio . Pt_2 Pt_3
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituivano in giudizio i convenuti eccependo, innanzitutto e in via pregiudiziale, il difetto di integrità del contraddittorio per non avere gli attori citato in giudizio anche il proprietario del mezzo, CP_4
Nel merito, contestavano quindi quanto addotto dalla controparte in relazione all'esclusiva responsabilità di nella causazione del danno, giacché, in occasione Controparte_3
dell'investimento, quest'ultimo si trovava a transitare sulla via Garibaldi, nel Comune di Fino
Mornasco, ad una velocità di 40/50 km/h, quando il aveva improvvisamente attraversato Pt_2
la strada, da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia e con traiettoria obliqua, diretto verso l'ingresso della propria abitazione, ubicato sul lato opposto della carreggiata al civico 5. Per
l'automobilista era risultato, dunque, impossibile avvedersi della sua presenza, giacché il pedone, vestito di abiti scuri, aveva intrapreso l'attraversamento in un punto in cui l'illuminazione era praticamente assente e a distanza di 73 metri dalle più vicine strisce pedonali;
quando il CP_3
aveva notato il pedone, che aveva quasi raggiunto il lato opposto della strada, era troppo ormai tardi ed era stato impossibile evitare l'impatto.
Concludevano dunque per il rigetto, quantomeno parziale, della domanda attorea in ragione della concorrente responsabilità del danneggiato, incidente quale fattore interruttivo del nesso di causalità ovvero, in termini di concorso di colpa, sulla misura del danno risarcibile.
pagina 5 di 23 Contestavano, infine, le voci di danno dedotte in giudizio dagli attori, non essendovi alcun nesso di causalità tra l'illecito extracontrattuale e il successivo decesso del occorso a distanza Pt_2
di oltre un anno dalla data del sinistro.
All'esito della prima udienza, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, il quale, ritualmente citato in giudizio, si CP_4
costituiva con comparsa del 21.04.2021, associandosi alle difese degli altri convenuti.
Esaurita la fase di trattazione con lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva quindi istruita con l'esame del teste e, successivamente, a mezzo di Persona_3
CTU cinematica;
mutata, quindi, la persona fisica del giudice, veniva disposta CTU medico- legale sul quesito formulato con ordinanza del 13.02.2024.
Terminate le operazioni peritali, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza fuori udienza del 25.09.2024, con termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
All'esito, la controversia viene definita con la presente sentenza.
2. Tanto esposto, si osserva che la dinamica del sinistro può essere ricostruita avvalendosi della
CTU cinematica svolta nel corso del giudizio, non essendo dirimenti né gli esiti della prova orale, né la relazione dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, in quanto nessun testimone ha assistito all'investimento e gli unici elementi certi riguardano le posizioni di quiete raggiunte, rispettivamente, dal pedone e dall'autoveicolo a seguito dell'impatto.
Orbene, si evince dall'elaborato peritale che l'area dell'investimento è ragionevolmente prossima all'ingresso dell'abitazione del danneggiato, sita al civico 5 della via Garibaldi, nel Comune di
Fino Mornasco, ciò in quanto, in corrispondenza dello stesso, il muro perimetrale dell'edificio subisce una rientranza e il corpo del pedone è stato rinvenuto nei pressi di quest'ultima; se l'urto si fosse verificato prima, il lancio subito dal corpo del pedone sarebbe stato, molto probabilmente, intercettato dal muro perimetrale, collocato a 2,30 metri dalla linea di margine della strada (cfr. CTU cinematica, pag. 11).
Ha inoltre osservato il consulente che il punto di contatto è individuabile, per il veicolo, nella parte frontale del cantonale destro del rivestimento verniciato del paraurti anteriore, nonché nel bordo superiore del parafango e dell'ossatura e nel bordo inferiore destro del cristallo parabrezza.
Ha quindi concluso che la tipologia d'urto, definito come “eccentrico” in quanto avvenuto pagina 6 di 23 sull'estrema destra del frontale dell'autovettura, è descrivibile come “fender vault” (volteggio sul parafango) e ne è conseguita una proiezione laterale verso destra, dovuta sia all'eccentricità dell'urto che ad una possibile componente di moto del pedone, trasversale rispetto all'asse longitudinale del veicolo investitore (cfr. CTU cinematica, pag. 12).
Infine, considerati gli elementi di prova a sua disposizione, il consulente tecnico ha persuasivamente osservato che la velocità ante-urto del veicolo investitore non fosse ragionevolmente superiore ai 50 km/h (cfr. CTU cinematica, pag. 18).
Da quanto sopra, si può dunque ricavare la seguente conclusione, siccome maggiormente probabile rispetto alla ricostruzione alternativa fornita dagli attori.
Al momento dell'investimento, avvenuto in orario notturno, si trovava a Persona_1
percorrere a piedi la via Garibaldi, sita nel Comune di Fino Mornasco, quando, giunto nei pressi della propria abitazione, al civico 5, aveva intrapreso l'attraversamento della carreggiata, da sinistra verso destra rispetto alla direttrice di marcia del veicolo investitore, il tutto procedendo in diagonale, a distanza di 73 metri dal più vicino punto di attraversamento pedonale. Nel mentre, stava sopraggiungendo, in direzione di Vertemate con Minoprio, il veicolo Fiat Panda targato
CR949CM, di proprietà di e condotto da il quale, nonostante la CP_4 Controparte_3
scarsa visibilità dovuta al tipo di illuminazione pubblica presente su quel tratto di strada, si era avveduto della presenza del pedone (come dichiarato dallo stesso ai Carabinieri in sede di sommarie informazioni) e aveva sterzato repentinamente, senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto; egli aveva, pertanto, investito il con la parte anteriore destra del veicolo, Pt_2 proprio nella fase conclusiva dell'attraversamento pedonale (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da in data 27.12.2016, avanti alla Stazione dei Carabinieri di Controparte_3
Lurate Caccivio – all. 4 all'atto introduttivo del giudizio).
Ciò posto, va indubbiamente ritenuta la responsabilità di nella causazione del Controparte_3 danno, a nulla rilevando l'esito del processo penale celebratosi a suo carico avanti a questo stesso
Tribunale e definito con sentenza di assoluzione (cfr. Sentenza n. 805/2021 - all. 11 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dei convenuti), sia in quanto la stessa non produce effetti di giudicato nella presente sede processuale, che postula la costituzione della parte civile nel dibattimento giusta la formulazione letterale dell'art. 654 c.p.p. (cfr. Cass., sez. I, 29 gennaio pagina 7 di 23 2024, n. 2700), sia in ragione del diverso standard probatorio richiesto nel processo civile, ove opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, rispetto a quello proprio del processo penale, ove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr.
Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18584, ove si precisa, in ogni caso, che “lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto”).
Sul punto, occorre inoltre rammentare che l'art. 2054, primo comma, c.c., stabilisce una generale presunzione di colpa, tale per cui il conducente si presume responsabile se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il prodursi del danno;
in caso di investimento pedonale, egli è pertanto tenuto a dimostrare di aver adottato ogni possibile cautela eIGibile nel caso concreto, incorrendo altrimenti in responsabilità, e questo a prescindere dall'eventuale condotta colposa tenuta dal pedone. Quest'ultima può, infatti, assurgere a fattore interruttivo del nesso eziologico tra fatto ed evento solo se assolutamente anomala ed imprevedibile e, comunque, a patto che il conducente abbia adottato tutte le cautele eIGibili, eventualmente sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (cfr. Cass., sez. III, 4 aprile 2017, n. 8663; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III,
28 marzo 2022, n. 9856).
Nel caso di specie, emerge dalla CTU cinematica che le condizioni della strada erano tali da consentire l'avvistamento del pedone, da parte dell'automobilista, e questo a prescindere dal tipo di illuminazione presente sui luoghi di causa, su cui hanno riferito i testimoni escussi nel corso del giudizio (cfr. Verbale dell'udienza del 22.02.2022) e dagli abiti scuri indossati dal al Pt_2
momento del sinistro. La zona teatro dell'evento era, infatti, illuminata dalla luce del lampione adiacente al muro perimetrale del civico 5 e, comunque, l'impatto si è verificato nella fase conclusiva dell'attraversamento, quando il pedone si trovava nel campo visuale del Né CP_3
vi è prova dell'esistenza di ostacoli fisici (curve o altro) che possano avere altrimenti inciso sull'avvistamento del pedone, che è stato addirittura ammesso dal in sede di sommarie CP_3
informazioni avanti ai Carabinieri di Lurate Caccivio.
pagina 8 di 23 Deve quindi ritenersi che, nonostante la condotta imprudente tenuta dal pedone, il si sia CP_3
reso responsabile del sinistro, omettendo di adeguare la propria velocità di marcia alle condizioni del caso concreto e, in particolare, alla presenza del pedone che stava attraversando la strada;
il conducente dell'autoveicolo si è, infatti, limitato a sterzare verso sinistra, con una manovra che non ha consentito di evitare l'impatto, senza moderare la velocità.
Né rileva che quest'ultimo stesse rispettando i limiti di velocità previsti per legge, assestandosi sui 40/50 km/h; infatti, “nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'eIGenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada” (cfr. Cass., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6559).
Nel caso di specie, considerate le condizioni di scarsa visibilità, per come ammesse dalla stessa parte convenuta, e la presenza del pedone che stava attraversando la sede stradale, la velocità tenuta dal deve indubbiamente considerarsi eccessiva. CP_3
Egli avrebbe, infatti, dovuto piuttosto rallentare, fino ad arrestare la marcia, in modo tale da consentire al di ultimare l'attraversamento. Pt_2
Ciò nonostante, va ritenuto il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento.
Come sopra accennato, il ha infatti attraversato la strada in diagonale, a distanza di 73 Pt_2
metri dal più vicino punto di attraversamento pedonale e in condizioni di obiettiva pericolosità, dettate dalla scarsa illuminazione, dal proprio abbigliamento di colore scuro e dal sopraggiungere dell'autovettura condotta dal che, sebbene procedesse ad una velocità inferiore ai limiti CP_3
massimi consentiti, non accennava a rallentare in prossimità della zona teatro dell'evento. Né può sostenersi che il veicolo non fosse visibile da parte del pedone, avendo il CTU persuasivamente concluso che le condizioni della strada erano tali da garantire il reciproco avvistamento. Il avrebbe, pertanto, dovuto attendere il passaggio dell'autovettura prima Pt_2
di attraversare la carreggiata o, comunque, avrebbe dovuto accertarsi preliminarmente di poter effettuare l'attraversamento in condizioni di assoluta sicurezza. pagina 9 di 23 Segue l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato che, tenuto conto della maggiore gravità della condotta tenuta dall'automobilista e delle severe conseguenze che sono derivate al pedone, a seguito del sinistro, ritiene il Tribunale di stimare nella misura del 30%, a fronte di un
70% di responsabilità da ascrivere al convenuto Controparte_3
3. Ciò chiarito in punto di an debeatur, prima di passare alla liquidazione del risarcimento, occorre procedere all'individuazione dell'evento dannoso, ovvero alla determinazione delle conseguenze lesive che si pongono in rapporto causale diretto con i fatti di causa, secondo i canoni forniti dagli artt. 40 e 41 c.p. in materia di causalità c.d. materiale, per poi passare alla selezione delle conseguenze risarcibili, ovvero alla valutazione sul danno c.d. conseguenza, che discende, in via immediata e diretta ex art. 1223 c.c., dal medesimo evento lesivo (cfr. Cass., sez.
I, 23 dicembre 2010, n. 26042, secondo cui “in tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli art. 40 e 41 cod. pen. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 cod. civ., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici”).
Orbene, dalla CTU medico-legale svolta nel corso del giudizio, si evince che Persona_1
ha riportato, in conseguenza del sinistro, le seguenti lesioni: “politrauma da investimento con trauma cranico (emorragia subaracnoidea, petecchie emorragiche, ematoma sottodurale)”;
“frattura pluriframmentaria della scapola sinistra”; “frattura composta della branca ischio- pubica dell'anca sinistra”.
Queste ultime hanno, inoltre, a propria volta, provocato al danneggiato una “tetraplegia incompleta e conseguente sindrome da allettamento post traumatica con piaghe da decubito al sacro”, oltre ad un “grave decadimento cognitivo con malnutrizione e necessità di catetere vescicale a permanenza” (cfr. CTU medico-legale, pag. 22-23). pagina 10 di 23 Se ne ricava che il sinistro sopra descritto ha provocato delle severissime conseguenze sotto il profilo della salute del danneggiato, che si sono ripercosse negativamente sul piano tanto morale, quanto dinamico-relazionale, compromettendo in modo pressoché totale l'esistenza e il pregresso stile di vita del questo, indipendentemente dalle sue pregresse condizioni di salute e dal Pt_2 fatto che egli già risultasse affetto da “pneumopatia cronica, asbestosi, istiocitosi, broncopatia cronica ostruttiva, fibrosi polmonare, ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon, esofago di parret e ipertrofia prostatica benigna” (cfr. CTU medico-legale, pag. 27-28).
Va conseguentemente riconosciuto agli attori, nella loro qualità di eredi del danneggiato,
il risarcimento del danno non patrimoniale da lui subito e derivante dalla Persona_1
lesione del bene salute, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico o “dinamico-relazionale”), sia con riferimento alla componente morale-soggettiva, della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione, alle lesioni che presentano un'intensità particolarmente elevata (c.d. “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
A prescindere dalla prova orale articolata dagli attori e non ammessa, deve infatti ritenersi che lesioni particolarmente gravi, come quelle riportate dal si accompagnino ad uno stato di Pt_2
prostrazione sul piano psichico, derivante tanto dal ricordo sempre vivo del sinistro, quanto dalla lucida consapevolezza del proprio stato di non autosufficienza.
In aggiunta, deve ritenersi provato anche il nesso di causalità tra il sinistro e il decesso verificatosi in data 7.02.2018, a prescindere dal tempo trascorso dalla data dell'evento e indipendentemente dal fatto che esso sia derivato, da un punto di vista naturalistico, da un'insufficienza respiratoria.
Opera, infatti, in materia di accertamento del nesso di causalità, il generale principio di irrilevanza delle concause sancito dall'art. 41, primo comma, c.p., a mente del quale “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e
l'evento” (su cui v., di recente, Cass., sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851, così massimata: “In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde
"in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di
pagina 11 di 23 equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato”), salva la ricorrenza di un fattore causale sopravvenuto di per sé idoneo a determinare l'evento ex art. 41, secondo comma, c.p.
Nel caso di specie, è senz'altro vero che la causa del decesso è di origine naturale, essendo dovuta ad un'insufficienza respiratoria;
il CTU ha, tuttavia, persuasivamente osservato, con valutazione congrua, coerente e del tutto immune da vizi logici, che quest'ultima è stata provocata da una patologia pregressa (“broncopatia cronica ostruttiva”) i cui sintomi si sono riacutizzati in ragione della sindrome da allettamento e del grave decadimento psichico post traumatico, che hanno riattivato e peggiorato le preesistenti patologie polmonari.
Inoltre, le gravi condizioni di salute del danneggiato hanno favorito l'insorgenza di sovrainfezioni batteriche, che hanno defedato il paziente rendendo sostanzialmente inefficace ogni cura e, così, anticipato il momento del decesso (cfr. CTU medico-legale, pag. 28-29).
In altri termini, deve concludersi che le citate lesioni, conseguenti al sinistro stradale, si siano poste in termini di concausa, avendo agito in sinergia con le pregresse patologie, rispetto al successivo evento morte, che ne rappresenta dunque lo sbocco finale.
Questo implica che debba riconoscersi agli eredi del sia il danno morale terminale da lui Pt_2 subito (c.d. “danno da lucida agonia”, detto anche danno catastrofale o catastrofico), consistente nel pregiudizio patito dalla vittima in ragione della sofferenza nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine e risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo tra le lesioni e il decesso, sia il danno biologico terminale, da intendersi quale pregiudizio alla salute, che è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravità della lesione, richiedendo tuttavia che, tra le lesioni subite e la morte, intercorra un apprezzabile lasso di tempo
(cfr. Cass., sez. III, 23 marzo 2024, n. 7923; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 30 agosto
2019, n. 21837; nonché Cass., sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26727). Risulta infatti dalla pagina 12 di 23 documentazione medica versata in atti che, nonostante il grave deficit cognitivo riportato dal quest'ultimo è rimasto sostanzialmente vigile fino alla data del decesso, avendo Pt_2
ragionevolmente avuto modo di percepire l'ineluttabilità del proprio destino, ed è evidente che la patologia del danneggiato si è protratta per un apprezzabile lasso di tempo, essendo questi sopravvissuto per oltre un anno prima della morte.
4. Ciò posto in punto di determinazione delle conseguenze risarcibili, va detto che il risarcimento del danno, spettante agli attori iure hereditatis, non può che essere liquidato in via unitaria e omnicomprensiva, avvalendosi delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano (risalenti al
2024) e nel rispetto dei canoni ermeneutici stabiliti dalla Suprema Corte nella nota pronuncia, resa a Sezioni Unite, n. 26792 dell'11 novembre 2008, questo senza tuttavia indulgere in automatismi risarcitori, specie con riferimento alla componente morale soggettiva del danno non patrimoniale (cfr., sul tema, Cass., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19922, secondo cui “in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Questo implica che, nonostante l'accertato danno morale e biologico terminale, non è possibile riconoscere al danneggiato un apposito credito risarcitorio, che si aggiunga al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, verificandosi, in caso contrario, una duplicazione risarcitoria o, peggio, finendosi per compensare la pura e semplice lesione della vita, in contrasto con le coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno c.d. tanatologico (cfr. Cass., sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, secondo cui “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché,
pagina 13 di 23 ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”).
Ciò che viene ristorato, in ipotesi di danno biologico terminale, è d'altra parte pur sempre la menomazione dell'integrità fisica dell'individuo nel lasso di tempo che precede il decesso, che assume la massima intensità possibile, proprio in quanto, anziché guarire o stabilizzarsi dando luogo ad una forma di invalidità permanente, essa conduce la vittima al decesso (cfr. Cass., sez.
III, 21 febbraio 2024, n. 7923, ove si precisa quanto segue: “Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso
l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014,
n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass.
n. 35416 del 2022)”).
Pertanto, a differenza di quanto indicato nell'elaborato peritale, non può propriamente parlarsi di una stabilizzazione dei postumi lesivi e il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal va, piuttosto, determinato globalmente sub specie di danno da invalidità temporanea, Pt_2
comprensivo sia delle conseguenze dinamico-relazionali che del danno morale-soggettivo, per tutto il periodo che va dal sinistro al decesso, per un totale di 408 giorni.
pagina 14 di 23 Per i primi 205 giorni, il danno non patrimoniale va tuttavia liquidato in misura massima (€
115,00 x 205 giorni), avendo il CTU persuasivamente ritenuto che il danneggiato avesse riportato un'invalidità temporanea di tipo totale al 100%; per il periodo successivo e fino al riacutizzarsi delle patologie respiratorie, da cui il era già affetto, collocato 75 giorni prima del decesso, Pt_2 il risarcimento va invece liquidato nella misura del 90% (€ 103,50 x 128 giorni), avendo il consulente valutato un lieve recupero dell'autonomia del danneggiato, pur permanendo una rilevantissima menomazione a livello neurologico e articolare.
Infine, per gli ultimi 75 giorni di vita del danneggiato, coincidenti con il riacutizzarsi della pregressa patologia, occorre riconoscere al una maggiorazione per il danno biologico Pt_2
terminale e da lucida agonia, in linea con le tabelle di Milano del 2024, con un andamento via via decrescente, conformemente alla regola, sostenuta dall'esperienza medico-legale, secondo cui il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo, per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere).
Per i primi tre giorni, va dunque riconosciuto al danneggiato un importo, liquidato in via equitativa anche tenuto conto della cosciente percezione dell'incombere della propria fine, di €
35.247,00; per il quarto giorno, un importo di € 1.175,00; dal quinto al decimo giorno, un importo giornaliero di € 1.000,00; dall'undicesimo al ventesimo giorno, € 750,00 giornalieri;
dal ventunesimo al trentesimo giorno, € 600,00 per ogni giorno;
dal trentunesimo al quarantesimo giorno, € 500,00 per ogni giorno;
dal quarantunesimo al cinquantesimo € 350,00; dal cinquantunesimo al sessantesimo giorno, € 200,00; dal sessantunesimo giorno al settantesimo giorno € 150,00; infine, dal settantunesimo al settantacinquesimo giorno, € 116,00 giornalieri, appena superiore al valore pro die stabilito per il danno biologico temporaneo standard.
Alla luce di quanto sopra esposto, il danno non patrimoniale complessivamente subito dal va liquidato in € 105.325,00 (€ 23.575,00 per i primi 205 giorni di invalidità temporanea Pt_2
al 100% + € 13.248,00 per i successivi 128 giorni di invalidità temporanea parziale al 90% + €
68.502,00 per gli ultimi 75 giorni prima del decesso), da intendersi comprensivo sia del danno biologico che della componente morale, in misura standard per il periodo ordinario d'invalidità
pagina 15 di 23 temporanea ed opportunamente incrementato nel periodo conclusivo del danneggiato. Non è, invece, possibile prevedere alcuna ulteriore forma di personalizzazione, non avendo gli istanti dedotto alcuna circostanza anomala ed eccezionale, che giustifichi un diverso tipo di scostamento dai valori tabellari.
Il predetto importo, chiaramente, deve essere posto a carico dei convenuti nei limiti della quota di responsabilità del e, dunque, per complessivi € 73.727,50. CP_3
Va, inoltre, riconosciuto agli eredi del il danno patrimoniale, per le spese mediche Pt_2
sostenute durante il periodo di degenza del danneggiato e ritenute congrue dal CTU, per complessivi € 8.802,09, cui devono aggiungersi le spese di consulenza tecnica stragiudiziale per
€ 1.220,00, che, com'è noto, costituiscono una voce di danno emergente (cfr. Cass., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24188; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 3 gennaio 2013, n. 84, secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”), il tutto per un totale di € 10.022,10, da porre a carico dei convenuti nei limiti del 70% e, quindi, per €
7.015,47.
Il danno complessivamente patito dal e pervenuto iure hereditatis agli attori deve, quindi, Pt_2 essere liquidato in € 80.742,97; importo, questo, al quale non possono aggiungersi né la rivalutazione monetaria, né gli interessi compensativi sulle somme annualmente rivalutate fino alla data della liquidazione.
Quanto alla rivalutazione, va detto che l'importo sopra indicato è stato liquidato in valuta attuale e facendo applicazione delle più recenti tabelle di Milano (risalenti al 2024), sicché il danno derivante dalla perdita di potere d'acquisto del denaro deve ritenersi già ristorato.
In merito agli interessi compensativi, occorre invece osservare che, secondo l'indirizzo cui si ritiene di aderire, “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella
pagina 16 di 23 quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr. Cass. 13 luglio 2018, n. 18564; nello stesso senso, v. anche
Cass. 18 febbraio 2016, n. 3173; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3355; Cass. 24 ottobre 2007, n.
22347).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto dagli attori sul possibile utilizzo alternativo del denaro, nell'ipotesi di tempestivo adempimento del debito di valore, sicché alcuna somma può essere riconosciuta per tale voce di danno;
dalla data della liquidazione, verificandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al pagamento del dovuto.
La condanna va, peraltro, pronunciata unicamente a favore di e di Parte_1 Pt_2
che sono gli unici ad essere divenuti eredi del danneggiato, considerato che
[...] Parte_3
ha rinunciato all'eredità paterna in data 5.02.2019 (cfr. all. 3 all'atto di citazione).
[...]
5. Passando all'esame del danno dedotto in giudizio dagli attori iure proprio, va in primo luogo accolta la domanda di risarcimento del danno da c.d. perdita del rapporto parentale. Come si è visto, infatti, il decesso del va ricondotto causalmente alle lesioni dallo stesso riportate Pt_2
in conseguenza del sinistro, dovendosi pertanto ritenere la responsabilità dei convenuti non solo rispetto ai pregiudizi riportati direttamente dalla vittima primaria, ma anche dai prossimi congiunti, quali vittime secondarie.
La perdita di un rapporto particolarmente IGnificativo ed espressione di interessi della persona costituzionalmente garantiti (art. 29 Cost.), come quello che sussiste tra moglie e marito o tra genitore e figlio, porta infatti ordinariamente con sé una serie di conseguenze lesive tanto sul pagina 17 di 23 piano dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato, quanto da un punto di vista dinamico- relazionale, dovuto all'impedita prosecuzione del rapporto parentale (cfr. Cass., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992, ove si precisa che “il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”, da tenere ben distinto rispetto al danno biologico, conseguente all'integrità psicofisica derivante dall'uccisione del congiunto, perché espressione di due beni costituzionali logicamente ed ontologicamente distinti, che trovano riferimento, rispettivamente, agli artt. 29 e 32 Cost.; in quest'ultimo senso, v. anche Cass., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9857).
Va dunque accolta la domanda formulata dagli attori sul punto, potendosi inferire dal semplice dato della morte del proprio familiare che gli stessi abbiano subito pesanti conseguenze lesive, tanto sul piano morale soggettivo, quanto sotto il profilo dinamico-relazionale.
Nel procedere alla liquidazione del danno, occorre peraltro rammentare che il decesso del Pt_2
è intervenuto a notevole distanza dalle lesioni, all'esito di un decorso patologico lento che ha indubbiamente comportato maggiori dolori e angosce a carico dei familiari.
Si evince, infatti, dalla CTU medico-legale che non solo il a seguito del sinistro, è stato Pt_2
ricoverato in RSA per via della sua tetraplegia incompleta e della sua condizione di non autosufficienza, ma che lo stesso è stato altresì sottoposto a numerosi ricoveri ospedalieri in ragione del progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute, fino alla data dell'exitus.
Non è quindi possibile trascurare, in sede di liquidazione del risarcimento, il maggior dolore e la maggior pena che i familiari del hanno certamente subito nel dover assistere al lento Pt_2
deteriorarsi delle condizioni di salute del proprio congiunto, vedendo progressivamente sfumare ogni speranza della sua sopravvivenza.
Ciò premesso, la liquidazione del danno va condotta in applicazione delle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano (risalenti al 2022), che hanno optato per un sistema c.d. “a punti”, basato sull'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, nonché sull'elencazione di tutte le circostanze di fatto che possono incidere sotto il profilo della liquidazione, ovvero l'età della pagina 18 di 23 vittima primaria, l'età del familiare superstite, il grado di parentela e l'eventuale convivenza, consentendo al tempo stesso al giudice di operare la dovuta personalizzazione, discostandosi dal valore medio del punto, a fronte di specifiche circostanze concrete (cfr. Cass., sez. III, 28 febbraio
2023, n. 5948).
Ciò posto, va detto che, in caso di perdita del genitore e del coniuge non separato, il valore del singolo punto è di € 3.365,00 e il valore totale da non superare in sede di liquidazione, di regola,
è di € 336.500,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Pertanto, considerato l'età della vittima primaria al momento del decesso (74 anni), l'età del coniuge superstite (67 anni), il presumibile rapporto di convivenza tra i due (nulla è stato infatti dedotto sul punto, ma non vi sono elementi tali da far dubitare della convivenza tra i coniugi, non legalmente separati, secondo il canone di giudizio rappresentato dell'id quod plerumque accidit), la presenza di altri due membri del nucleo familiare originario (figli) e il rapporto mediamente intenso tra i coniugi, si ritiene di liquidare a favore della un danno non Pt_1 patrimoniale da perdita del rapporto familiare di € 238.915,00 (€ 3.365,00 x 71 punti), da incrementare del 30% in ragione di quanto sopra detto circa il lungo decorso della patologia che ha condotto al decesso del congiunto, per un totale di € 310.589,50.
Il predetto importo va, tuttavia, ulteriormente abbattuto del 30% per via del concorso di colpa del nella causazione del danno, residuando un danno risarcibile di € 217.412,65. Pt_2
Quanto ai due figli, non essendovi elementi per differenziare le due posizioni, ritiene invece il
Tribunale di riconoscere loro l'importo di € 198.535,00 ciascuno (€ 3.365,00 x 59 punti), tenuto conto dell'età del danneggiato (74 anni), dell'età che avevano i figli al momento dell'evento morte (rispettivamente, 45 e 46 anni), dell'assenza di convivenza con il padre (nulla è stato dedotto sul punto dagli attori e, a differenza del coniuge, vi sono indici, quali l'età, che depongono nel senso della cessazione della coabitazione con il nucleo familiare d'origine al momento del decesso), della sopravvivenza di due membri del nucleo originario e del presumibile rapporto mediamente intenso.
Anche con riferimento alla loro posizione, si può inoltre accordare una maggiorazione del 30%, dovuta alla maggiore intensità della sofferenza psichica riportata dai figli per il lungo e doloroso calvario subito dal padre prima del decesso, per un totale di € 258.095,50 ciascuno. pagina 19 di 23 Anche gli anzidetti importi devono, infine, essere posti a carico dei convenuti nei limiti della loro quota di responsabilità del 70%, per un totale di € 180.666,85 per ciascun figlio.
Le somme in questione, liquidate all'attualità facendo applicazione delle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano, non sono infine suscettibili d'incremento né a titolo di rivalutazione, né di interessi compensativi, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza, saranno invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al pagamento effettivo.
Va infine riconosciuto alla sola un ulteriore risarcimento del danno, di carattere Parte_1
patrimoniale, derivante dalla perdita del contributo economico che il coniuge defunto avrebbe ragionevolmente apportato al nucleo familiare (cfr. Cass., sez. III, 20m novembre 2018, n. 29830, secondo cui “il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto
e da liquidarsi in via necessariamente equitativa”). È infatti documentalmente provato che, prima della morte, percepiva una pensione mensile netta di circa € 730,00 (cfr. Persona_1 all. 31 all'atto di citazione) e si può presumere che il 50% di tale importo, esclusa la quota destinata al proprio consumo individuale, fosse destinata al nucleo familiare e in definitiva al coniuge superstite, non risultando che quest'ultima avesse a disposizione ulteriori fonti di reddito, per un totale di € 365,00 mensili, ovvero € 4.380,00 annui.
Individuata la quota di reddito annua spettante all'attrice, occorre infine procedere alla relativa capitalizzazione sulla base dei coefficienti individuati dalle tabelle recentemente proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nell'anno 2024.
Orbene, considerato che la aveva 67 anni al momento del decesso del marito e che Pt_1
avrebbe, pertanto, ragionevolmente continuato a beneficiare della citata fonte di reddito per altri
6 anni, atteso che il è venuto a mancare all'età di 74 anni, a fronte di un'aspettativa di Pt_2 vita media degli uomini di poco superiore agli 80 anni (cfr. Report elaborato dall'Istat nell'anno
2023), il coefficiente di capitalizzazione applicabile è di 5,98 (cfr. Tabelle milanesi, sezione donne, anno 2024). Moltiplicando il citato reddito annuo di € 4.380,00 per tale coefficiente, si perviene dunque al complessivo valore dell'aspettativa reddituale perduta di € 26.192,40 (€ pagina 20 di 23 4.380,00 x 5,98), da porre anch'essa a carico dei convenuti nei limiti della quota di colpa del per un totale di € 18.334,68. CP_5
Anche tale importo, liquidato all'attualità avvalendosi delle più recenti tabelle sulla capitalizzazione delle rendite, deve infine intendersi comprensivo tanto del danno emergente (da svalutazione del denaro), quanto del lucro cessante, in difetto di più precise allegazioni.
Deve quindi riconoscersi alla un risarcimento del danno, patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale, pari a complessivi € 235.747,33 (€ 18.334,68 + € 217.412,65).
6. Infine, occorre procedere alla decurtazione di quanto ricevuto dagli attori a titolo di acconto, risultando dagli atti di causa che ha già corrisposto € 170.000,00 alla Controparte_1
, € 150.000,00 a ed € 130.000,00 a (cfr. all. 26, 27 e Pt_1 Parte_2 Parte_3
28 all'atto introduttivo), oltre all'iniziale pagamento di € 30.000,00 eseguito a favore di quando egli era ancora in vita (cfr. all. 3 di parte convenuta). Persona_1
Per effettuare il diffalco, occorre tuttavia preliminarmente rendere omogenee le poste effettuando la devalutazione tanto del risarcimento, quanto dell'acconto, alla data dell'evento di danno
(coincidente con la morte del , per poi sommare, all'esito, la rivalutazione monetaria e Pt_2
gli interessi (che però, nel caso di specie, non sono dovuti).
Pertanto, dall'importo di € 199.279,23, pari al danno complessivamente patito dalla iure Pt_1
proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, devalutato alla data del decesso del
(7.02.2018), va sottratto l'importo di € 168.483,65, pari all'acconto di € 170.000,00, Pt_2
devalutato alla medesima data, il tutto per un totale di € 30.795,58, da rivalutare alla data odierna, residuando quindi a favore della stessa un credito di € 36.431,17.
Dall'importo di € 152.719,23, pari al danno iure proprio di devalutato alla data Parte_2 della morte del genitore, va invece sottratta la somma di € 148.662,04 pari all'acconto di €
150.000,00 devalutato alla medesima data, per un totale di € 4.057,19, che va successivamente rivalutato all'attualità per un totale di € 4.799,66.
Dall'importo di € 152.719,23 pari al risarcimento spettante iure proprio a Parte_3
devalutato alla data della morte del padre, va inoltre sottratta la somma di € 128.840,44, pari all'acconto di € 130.000,00 devalutato alla medesima data, per un totale di € 23.878,79, per poi applicare la sola rivalutazione monetaria all'attualità e così per complessivi € 28.248,61. pagina 21 di 23 Infine, dall'importo spettante iure hereditatis a e a devalutato Parte_1 Parte_2 alla data del decesso per € 68.252,72, occorre sottrarre l'acconto di € 30.000, versato in data
11.12.2017, da rivalutare alla medesima data (€ 30.120,00), per un totale di € 38.132,72, e tale importo va poi rivalutato alla data attuale, senza sommare gli interessi compensativi, per un totale di € 45.111,01.
Segue la condanna dei convenuti e (il proprietario del Controparte_3 Controparte_1 mezzo, è stato infatti citato in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio CP_4
e senza svolgere alcuna domanda di condanna nei suoi riguardi) al pagamento dei seguenti importi: a) € 45.111,01, a favore di e quale risarcimento del Parte_1 Parte_2
danno patrimoniale e non patrimoniale riportato da pervenuto loro iure Persona_1
hereditatis; b) € 36.431,17, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, riportato iure proprio da;
c) € 4.799,66, quale risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale subito iure proprio da d) € 28.248,61, quale risarcimento del danno Parte_2
non patrimoniale spettante a Parte_3
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore complessivo della condanna (€ 114.590,45).
Devono inoltre essere definitivamente poste a carico dei convenuti le spese tanto della CTU cinematica, quanto di quella medico-legale, già liquidate nel corso del giudizio come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che il sinistro stradale verificatosi in data 26.12.2016, alle ore 23.15 circa, sulla strada statale 35, nel Comune di Fino Mornasco, è ascrivibile ad
[...]
per una quota di responsabilità del 70%; CP_3
2) Condanna e in solido tra loro al pagamento, in Controparte_3 Controparte_1
favore di e di della somma di € 45.111,01, a titolo di Parte_1 Parte_2
pagina 22 di 23 risarcimento del danno riportato da il tutto oltre interessi al tasso Persona_1
legale dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo;
3) Condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore di della somma di € 36.431,17, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
iure proprio, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
4) Condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_3 Controparte_1
favore di della somma di € 4.799,66, a titolo di risarcimento del danno Parte_2
iure proprio, oltre interessi di mora al tasso legale dalla sentenza al saldo;
5) Condanna e al pagamento, in favore di Controparte_3 Controparte_1 Parte_3
della somma di € 28.248,61, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, oltre
[...]
interessi di mora al tasso legale dalla sentenza al saldo;
6) Condanna e alla refusione delle spese Controparte_3 Controparte_1
processuali, in favore degli attori, che liquida nella misura di € 1.713,00 per esborsi ed €
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Così deciso in Como, il 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 2683/2020, trattenuta in decisione all'udienza del 24.09.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Como, via dei Mille n. 5, presso lo studio dell'avv. Enrico Conti e dell'avv. Filippo Meda, che li rappresentano e difendono, come da procura allegata alla comparsa di costituzione dei nuovi difensori;
- Attori –
E
(C.F. , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, (C.F. ) e CP_2 Controparte_3 C.F._4 CP_4
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati in Milano, via Chiossetto n. 18, C.F._5 presso lo studio dell'avv. Maurizio Orlando, che li rappresenta e difende come da distinte procure allegate alle rispettive comparse di costituzione e risposta;
- Convenuti –
Conclusioni delle parti:
pagina 1 di 23 Per gli attori: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Como ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e previa ogni più opportuna declaratoria così giudicare: NEL MERITO: -
Condannare: in solido fra loro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore ed il IGnor a pagare l'integraler isarcimento del danno subito dai Controparte_3
IGnori , e : A) iure successionis alla IGnora Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed al IGnor quali eredi del IGnor la Parte_1 Parte_2 Persona_1 complessiva somma di € 190.195,00; B) iure proprio quale danno per la morte del proprio congiunto alla IGnora la somma di € 131.920,00 al IGnor la Parte_1 Parte_2 somma di € 181.920,00 ed al IGnor la somma di € 201.920,00; C) alla IGnora Parte_3
la somma di € 60.000,00 quale lucro cessante e quella di € 14.529,39 quale Parte_1
danno emergente;
oppure D) quelle diverse maggiori o minori somme che il Tribunale dovesse ritenere all'esito dell'istruttoria o in via equitativa. - In ogni caso: tutte le predette somme oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro sino al saldo;
con vittoria di spese legali, rimborso di spese forfetarie, oltre cassa avvocati ed IVA come per legge;
IN VIA
ISTRUTTORIA: si chiede essere ammessi a prova per testimoni in ordine ai capitoli di prova A
e B dedotti nell'atto di citazione con i testimoni ivi indicati;
ai capitoli di prova
A,B,C,D,E,F,G,H,I,L dedotti nella memoria n. 2 ex art. 183 VI comma cpc datata 10.07.2021 con i testi ivi indicati;
ai capitoli di prova dedotti a prova contraria I, e V nella memoria n. 3 ex art. 183 VI comma cpc datata 31.08.2021 con i testimoni ivi indicati e si oppone all'ammissione dei capitoli di prova dedotti da parte convenuta per i motivi esposti nella predetta memoria datata 31.08.2021. Si chiede, infine, l'acquisizione agli atti del presente giudizio del fascicolo del dibattimento n. 951/2019 RG – n. 805/2021 Sent. Avanti il Tribunale Penale di Como”;
Per i convenuti: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, premessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria, disattesa ogni avversa domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione, rifiutato il contraddittorio su ogni eventuale nuova domanda contraria, così giudicare: - Nel merito, in via principale: dato atto che ha provveduto ad erogare ante Controparte_1 causam a titolo risarcitorio € 30.000,00 a favore del IG. , € 170.000,0 a favore Persona_1
della IG.ra , € 150.000,00 a favore del IG. , € 130.000,00 a Parte_1 Parte_2
pagina 2 di 23 favore di , nonché per spese legali € 8.565,03 al procuratore attoreo, rigettare Parte_3
le domande di parte attrice, nessuna esclusa, poiché infondate in fatto e in diritto anche ai sensi dell'art. 1227 c.c., per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto agli attori, a nessun titolo, dai convenuti e Controparte_1 Controparte_3 CP_4
; - Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento,
[...]
anche parziale, delle avverse pretese, dato atto che ha provveduto ad Controparte_1 erogare ante causam a titolo risarcitorio € 30.000,00 a favore del IG. , € Persona_1
170.000,0 a favore della IG.ra , € 150.000,00 a favore del IG. , Parte_1 Parte_2
€ 130.000,00 a favore di , nonché per spese legali € 8.565,03 al procuratore Parte_3
attoreo, accertare e dichiarare il concorso colposo del IG. in ordine al sinistro Persona_1
de quo, limitando anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. l'eventuale esposizione dei convenuti a quanto in ipotesi ritenuto di equità e giustizia ed al grado di colpa addebitato al IG. CP_3
, detratto quanto già percepito da parte attrice;
- In ogni caso: con vittoria di spese ed
[...]
onorari di causa, oltre IVA e CPA e rimborso forfetario;
- In via istruttoria L'esponente difesa chiede ammettersi: • prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 4) “Vero che il pedone era vestito di scuro, indossava cioè una tuta, un pile ed un berretto tutti di colore blu scuro”; 6)
“Vero che il conducente dell'autovettura non riusciva ad evitare l'investimento, colpendo il pedone con la parte anteriore laterale destra del veicolo”; 7) “Vero che il corpo del IG. Pt_2 per effetto dell'urto ricevuto, veniva proiettato in avanti con traiettoria obliqua verso destra”;
8) “Vero che sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Lurate Caccivio, che effettuavano i rilievi di rito e redigevano rapporto”; 9) “Vero che alcuna contravvenzione alle norme del Codice della Strada veniva elevata a carico del IG. dai Carabinieri Controparte_3 intervenuti sul luogo del sinistro”; 11) “Vero che i danni riportati dal veicolo Fiat Panda targato
CR949CM in conseguenza del sinistro erano di entità assai lieve ed erano ubicati nella parte laterale anteriore del mezzo”; 12) “Vero che un anno dopo la verificazione del sinistro oggetto di causa il Comando dei Carabinieri di Lurate Caccivio intervenne nello stesso luogo ove si verificò l'investimento del IG. per effettuare i rilievi di un altro incidente Persona_1 stradale che aveva coinvolto uno dei figli del IG. ?”. Si indicano a testi, per i Persona_1
capp. da 4) a 12): App. Sc. e App. , domiciliati presso la Legione Persona_2 Persona_3
pagina 3 di 23 Carabinieri Lombardia – Stazione di Lurate Caccivio, in Via Edoardo Stucchi, 30, 22075 Lurate
Caccivio CO;
13) “Vero che in relazione al sinistro occorso in data 26.12.2016 il IG. CP_3
le conferiva l'incarico di stilare una perizia sulla ricostruzione della meccanica
[...]
dell'incidente”; 14) “Vero che in esecuzione di detto incarico stilava la relazione che si rammostra sub doc. 2, con i relativi allegati sub docc. da 6 a 10, di cui conferma il contenuto”.
Si indica a teste, per i capp. da 13) a 14): il Perito domiciliato in Via Isonzo Testimone_1
n. 6, 21013 Gallarate (VA)”.
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale per danni da circolazione di autoveicoli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 convenivano ed innanzi all'intestato Ufficio,
[...] Controparte_3 Controparte_1
esponendo di essere rispettivamente la moglie e i figli di nato ad [...] Persona_1
Gentile il 10.10.1943 e deceduto a San Fermo della Battaglia il 7.02.2018, onde far valere la responsabilità extracontrattuale degli stessi in relazione al sinistro stradale occorso in data
26.12.2016, a seguito del quale il loro congiunto era deceduto.
Rappresentavano in particolare gli attori che, il giorno dell'evento, alle ore 23.15 circa, Per_1
stava transitando a piedi sulla strada statale dei Giovi, denominata anche via Garibaldi,
[...]
nei pressi della sua abitazione, sita nel Comune di Fino Mornasco, e percorreva la banchina laterale riservata ai pedoni, oltre la striscia bianca continua che delimitava la sede stradale, quando era stato investito dall'autovettura Fiat Panda targata CR949CM, condotta da
[...]
ed assicurata con che proveniva da tergo ad una velocità CP_3 Controparte_1
ricompresa tra 70 e 80 km/h e, pertanto, oltre il limite consentito.
Premesso quindi che, a causa del sinistro, il predetto aveva subito gravissime Persona_1
lesioni personali consistite in “tetraplegia incompleta in postumi di trauma cranico complicato da emorragia sub-aracnoidea fronto-parietale bilaterale”, “petecchie emorragiche intraparechimali”, “ematoma sottodurale” e “deficit cognitivo grave” con “grave difficoltà pagina 4 di 23 deambulatoria”, da cui era residuata un'invalidità permanente del 95%, e premesso altresì che, in data 7.02.2018, lo stesso era deceduto a seguito di una lunga agonia, gli istanti chiedevano il risarcimento sia dei danni riportati dalla vittima primaria dell'illecito, avuto riguardo alle spese mediche sostenute, al danno biologico terminale e al danno non patrimoniale da c.d. lucida agonia, pervenuto loro iure hereditatis, quanto dei danni da loro stessi patiti, quali vittime secondarie dell'illecito, sia da un punto di vista non patrimoniale, sotto il profilo della compromissione del rapporto parentale, sia in termini economici, avuto riguardo alla perdita del reddito apportato dal defunto per il sostentamento del nucleo familiare e, in particolare, del coniuge;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria e al netto di quanto dagli stessi ricevuto in acconto da per complessivi € 170.000,00 al coniuge, € 150.000,00 Controparte_1
al figlio ed € 130.000,00 al figlio . Pt_2 Pt_3
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituivano in giudizio i convenuti eccependo, innanzitutto e in via pregiudiziale, il difetto di integrità del contraddittorio per non avere gli attori citato in giudizio anche il proprietario del mezzo, CP_4
Nel merito, contestavano quindi quanto addotto dalla controparte in relazione all'esclusiva responsabilità di nella causazione del danno, giacché, in occasione Controparte_3
dell'investimento, quest'ultimo si trovava a transitare sulla via Garibaldi, nel Comune di Fino
Mornasco, ad una velocità di 40/50 km/h, quando il aveva improvvisamente attraversato Pt_2
la strada, da sinistra verso destra rispetto al senso di marcia e con traiettoria obliqua, diretto verso l'ingresso della propria abitazione, ubicato sul lato opposto della carreggiata al civico 5. Per
l'automobilista era risultato, dunque, impossibile avvedersi della sua presenza, giacché il pedone, vestito di abiti scuri, aveva intrapreso l'attraversamento in un punto in cui l'illuminazione era praticamente assente e a distanza di 73 metri dalle più vicine strisce pedonali;
quando il CP_3
aveva notato il pedone, che aveva quasi raggiunto il lato opposto della strada, era troppo ormai tardi ed era stato impossibile evitare l'impatto.
Concludevano dunque per il rigetto, quantomeno parziale, della domanda attorea in ragione della concorrente responsabilità del danneggiato, incidente quale fattore interruttivo del nesso di causalità ovvero, in termini di concorso di colpa, sulla misura del danno risarcibile.
pagina 5 di 23 Contestavano, infine, le voci di danno dedotte in giudizio dagli attori, non essendovi alcun nesso di causalità tra l'illecito extracontrattuale e il successivo decesso del occorso a distanza Pt_2
di oltre un anno dalla data del sinistro.
All'esito della prima udienza, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso, il quale, ritualmente citato in giudizio, si CP_4
costituiva con comparsa del 21.04.2021, associandosi alle difese degli altri convenuti.
Esaurita la fase di trattazione con lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva quindi istruita con l'esame del teste e, successivamente, a mezzo di Persona_3
CTU cinematica;
mutata, quindi, la persona fisica del giudice, veniva disposta CTU medico- legale sul quesito formulato con ordinanza del 13.02.2024.
Terminate le operazioni peritali, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza fuori udienza del 25.09.2024, con termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
All'esito, la controversia viene definita con la presente sentenza.
2. Tanto esposto, si osserva che la dinamica del sinistro può essere ricostruita avvalendosi della
CTU cinematica svolta nel corso del giudizio, non essendo dirimenti né gli esiti della prova orale, né la relazione dei Carabinieri intervenuti nell'immediatezza dei fatti, in quanto nessun testimone ha assistito all'investimento e gli unici elementi certi riguardano le posizioni di quiete raggiunte, rispettivamente, dal pedone e dall'autoveicolo a seguito dell'impatto.
Orbene, si evince dall'elaborato peritale che l'area dell'investimento è ragionevolmente prossima all'ingresso dell'abitazione del danneggiato, sita al civico 5 della via Garibaldi, nel Comune di
Fino Mornasco, ciò in quanto, in corrispondenza dello stesso, il muro perimetrale dell'edificio subisce una rientranza e il corpo del pedone è stato rinvenuto nei pressi di quest'ultima; se l'urto si fosse verificato prima, il lancio subito dal corpo del pedone sarebbe stato, molto probabilmente, intercettato dal muro perimetrale, collocato a 2,30 metri dalla linea di margine della strada (cfr. CTU cinematica, pag. 11).
Ha inoltre osservato il consulente che il punto di contatto è individuabile, per il veicolo, nella parte frontale del cantonale destro del rivestimento verniciato del paraurti anteriore, nonché nel bordo superiore del parafango e dell'ossatura e nel bordo inferiore destro del cristallo parabrezza.
Ha quindi concluso che la tipologia d'urto, definito come “eccentrico” in quanto avvenuto pagina 6 di 23 sull'estrema destra del frontale dell'autovettura, è descrivibile come “fender vault” (volteggio sul parafango) e ne è conseguita una proiezione laterale verso destra, dovuta sia all'eccentricità dell'urto che ad una possibile componente di moto del pedone, trasversale rispetto all'asse longitudinale del veicolo investitore (cfr. CTU cinematica, pag. 12).
Infine, considerati gli elementi di prova a sua disposizione, il consulente tecnico ha persuasivamente osservato che la velocità ante-urto del veicolo investitore non fosse ragionevolmente superiore ai 50 km/h (cfr. CTU cinematica, pag. 18).
Da quanto sopra, si può dunque ricavare la seguente conclusione, siccome maggiormente probabile rispetto alla ricostruzione alternativa fornita dagli attori.
Al momento dell'investimento, avvenuto in orario notturno, si trovava a Persona_1
percorrere a piedi la via Garibaldi, sita nel Comune di Fino Mornasco, quando, giunto nei pressi della propria abitazione, al civico 5, aveva intrapreso l'attraversamento della carreggiata, da sinistra verso destra rispetto alla direttrice di marcia del veicolo investitore, il tutto procedendo in diagonale, a distanza di 73 metri dal più vicino punto di attraversamento pedonale. Nel mentre, stava sopraggiungendo, in direzione di Vertemate con Minoprio, il veicolo Fiat Panda targato
CR949CM, di proprietà di e condotto da il quale, nonostante la CP_4 Controparte_3
scarsa visibilità dovuta al tipo di illuminazione pubblica presente su quel tratto di strada, si era avveduto della presenza del pedone (come dichiarato dallo stesso ai Carabinieri in sede di sommarie informazioni) e aveva sterzato repentinamente, senza tuttavia riuscire ad evitare l'impatto; egli aveva, pertanto, investito il con la parte anteriore destra del veicolo, Pt_2 proprio nella fase conclusiva dell'attraversamento pedonale (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da in data 27.12.2016, avanti alla Stazione dei Carabinieri di Controparte_3
Lurate Caccivio – all. 4 all'atto introduttivo del giudizio).
Ciò posto, va indubbiamente ritenuta la responsabilità di nella causazione del Controparte_3 danno, a nulla rilevando l'esito del processo penale celebratosi a suo carico avanti a questo stesso
Tribunale e definito con sentenza di assoluzione (cfr. Sentenza n. 805/2021 - all. 11 alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. dei convenuti), sia in quanto la stessa non produce effetti di giudicato nella presente sede processuale, che postula la costituzione della parte civile nel dibattimento giusta la formulazione letterale dell'art. 654 c.p.p. (cfr. Cass., sez. I, 29 gennaio pagina 7 di 23 2024, n. 2700), sia in ragione del diverso standard probatorio richiesto nel processo civile, ove opera la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, rispetto a quello proprio del processo penale, ove vige la regola della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (cfr.
Cass., sez. I, 30 giugno 2021, n. 18584, ove si precisa, in ogni caso, che “lo standard di cd. certezza probabilistica in materia civile non può essere legato esclusivamente alla probabilità quantitativa della frequenza di un determinato evento, che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato, secondo la probabilità logica, nell'ambito degli elementi di conferma, e, nel contempo, nell'esclusione di quelli alternativi, disponibili in relazione al caso concreto”).
Sul punto, occorre inoltre rammentare che l'art. 2054, primo comma, c.c., stabilisce una generale presunzione di colpa, tale per cui il conducente si presume responsabile se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il prodursi del danno;
in caso di investimento pedonale, egli è pertanto tenuto a dimostrare di aver adottato ogni possibile cautela eIGibile nel caso concreto, incorrendo altrimenti in responsabilità, e questo a prescindere dall'eventuale condotta colposa tenuta dal pedone. Quest'ultima può, infatti, assurgere a fattore interruttivo del nesso eziologico tra fatto ed evento solo se assolutamente anomala ed imprevedibile e, comunque, a patto che il conducente abbia adottato tutte le cautele eIGibili, eventualmente sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (cfr. Cass., sez. III, 4 aprile 2017, n. 8663; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III,
28 marzo 2022, n. 9856).
Nel caso di specie, emerge dalla CTU cinematica che le condizioni della strada erano tali da consentire l'avvistamento del pedone, da parte dell'automobilista, e questo a prescindere dal tipo di illuminazione presente sui luoghi di causa, su cui hanno riferito i testimoni escussi nel corso del giudizio (cfr. Verbale dell'udienza del 22.02.2022) e dagli abiti scuri indossati dal al Pt_2
momento del sinistro. La zona teatro dell'evento era, infatti, illuminata dalla luce del lampione adiacente al muro perimetrale del civico 5 e, comunque, l'impatto si è verificato nella fase conclusiva dell'attraversamento, quando il pedone si trovava nel campo visuale del Né CP_3
vi è prova dell'esistenza di ostacoli fisici (curve o altro) che possano avere altrimenti inciso sull'avvistamento del pedone, che è stato addirittura ammesso dal in sede di sommarie CP_3
informazioni avanti ai Carabinieri di Lurate Caccivio.
pagina 8 di 23 Deve quindi ritenersi che, nonostante la condotta imprudente tenuta dal pedone, il si sia CP_3
reso responsabile del sinistro, omettendo di adeguare la propria velocità di marcia alle condizioni del caso concreto e, in particolare, alla presenza del pedone che stava attraversando la strada;
il conducente dell'autoveicolo si è, infatti, limitato a sterzare verso sinistra, con una manovra che non ha consentito di evitare l'impatto, senza moderare la velocità.
Né rileva che quest'ultimo stesse rispettando i limiti di velocità previsti per legge, assestandosi sui 40/50 km/h; infatti, “nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l'apprezzamento della velocità, in funzione dell'eIGenza di stabilire se essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condotto in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall'urto del veicolo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo rilievo persino l'eventuale osservanza dei limiti imposti, in via generale, dal codice della strada” (cfr. Cass., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6559).
Nel caso di specie, considerate le condizioni di scarsa visibilità, per come ammesse dalla stessa parte convenuta, e la presenza del pedone che stava attraversando la sede stradale, la velocità tenuta dal deve indubbiamente considerarsi eccessiva. CP_3
Egli avrebbe, infatti, dovuto piuttosto rallentare, fino ad arrestare la marcia, in modo tale da consentire al di ultimare l'attraversamento. Pt_2
Ciò nonostante, va ritenuto il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento.
Come sopra accennato, il ha infatti attraversato la strada in diagonale, a distanza di 73 Pt_2
metri dal più vicino punto di attraversamento pedonale e in condizioni di obiettiva pericolosità, dettate dalla scarsa illuminazione, dal proprio abbigliamento di colore scuro e dal sopraggiungere dell'autovettura condotta dal che, sebbene procedesse ad una velocità inferiore ai limiti CP_3
massimi consentiti, non accennava a rallentare in prossimità della zona teatro dell'evento. Né può sostenersi che il veicolo non fosse visibile da parte del pedone, avendo il CTU persuasivamente concluso che le condizioni della strada erano tali da garantire il reciproco avvistamento. Il avrebbe, pertanto, dovuto attendere il passaggio dell'autovettura prima Pt_2
di attraversare la carreggiata o, comunque, avrebbe dovuto accertarsi preliminarmente di poter effettuare l'attraversamento in condizioni di assoluta sicurezza. pagina 9 di 23 Segue l'accertamento del concorso di colpa del danneggiato che, tenuto conto della maggiore gravità della condotta tenuta dall'automobilista e delle severe conseguenze che sono derivate al pedone, a seguito del sinistro, ritiene il Tribunale di stimare nella misura del 30%, a fronte di un
70% di responsabilità da ascrivere al convenuto Controparte_3
3. Ciò chiarito in punto di an debeatur, prima di passare alla liquidazione del risarcimento, occorre procedere all'individuazione dell'evento dannoso, ovvero alla determinazione delle conseguenze lesive che si pongono in rapporto causale diretto con i fatti di causa, secondo i canoni forniti dagli artt. 40 e 41 c.p. in materia di causalità c.d. materiale, per poi passare alla selezione delle conseguenze risarcibili, ovvero alla valutazione sul danno c.d. conseguenza, che discende, in via immediata e diretta ex art. 1223 c.c., dal medesimo evento lesivo (cfr. Cass., sez.
I, 23 dicembre 2010, n. 26042, secondo cui “in tema di nesso causale, esistono due momenti diversi del giudizio civile, costituito il primo dalla ricostruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità, per il quale la problematica causale, detta della causalità materiale o di fatto, è analoga a quella penale di cui agli art. 40 e 41 cod. pen. ed il danno rileva solo come evento lesivo, ed il secondo, al quale va riferita la regola dell'art. 1223 cod. civ., che riguarda la determinazione dell'intero danno cagionato oggetto dell'obbligazione risarcitoria, attribuendosi rilievo, all'interno delle serie causali così individuate, a quelle che, nel momento in cui si produce l'evento, non appaiono del tutto inverosimili, come richiesto dalla cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, fondata su un giudizio formulato in termini ipotetici”).
Orbene, dalla CTU medico-legale svolta nel corso del giudizio, si evince che Persona_1
ha riportato, in conseguenza del sinistro, le seguenti lesioni: “politrauma da investimento con trauma cranico (emorragia subaracnoidea, petecchie emorragiche, ematoma sottodurale)”;
“frattura pluriframmentaria della scapola sinistra”; “frattura composta della branca ischio- pubica dell'anca sinistra”.
Queste ultime hanno, inoltre, a propria volta, provocato al danneggiato una “tetraplegia incompleta e conseguente sindrome da allettamento post traumatica con piaghe da decubito al sacro”, oltre ad un “grave decadimento cognitivo con malnutrizione e necessità di catetere vescicale a permanenza” (cfr. CTU medico-legale, pag. 22-23). pagina 10 di 23 Se ne ricava che il sinistro sopra descritto ha provocato delle severissime conseguenze sotto il profilo della salute del danneggiato, che si sono ripercosse negativamente sul piano tanto morale, quanto dinamico-relazionale, compromettendo in modo pressoché totale l'esistenza e il pregresso stile di vita del questo, indipendentemente dalle sue pregresse condizioni di salute e dal Pt_2 fatto che egli già risultasse affetto da “pneumopatia cronica, asbestosi, istiocitosi, broncopatia cronica ostruttiva, fibrosi polmonare, ipertensione arteriosa, diverticolosi del colon, esofago di parret e ipertrofia prostatica benigna” (cfr. CTU medico-legale, pag. 27-28).
Va conseguentemente riconosciuto agli attori, nella loro qualità di eredi del danneggiato,
il risarcimento del danno non patrimoniale da lui subito e derivante dalla Persona_1
lesione del bene salute, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali (c.d. danno biologico o “dinamico-relazionale”), sia con riferimento alla componente morale-soggettiva, della sofferenza che normalmente consegue, in via di presunzione, alle lesioni che presentano un'intensità particolarmente elevata (c.d. “danno da sofferenza soggettiva interiore”).
A prescindere dalla prova orale articolata dagli attori e non ammessa, deve infatti ritenersi che lesioni particolarmente gravi, come quelle riportate dal si accompagnino ad uno stato di Pt_2
prostrazione sul piano psichico, derivante tanto dal ricordo sempre vivo del sinistro, quanto dalla lucida consapevolezza del proprio stato di non autosufficienza.
In aggiunta, deve ritenersi provato anche il nesso di causalità tra il sinistro e il decesso verificatosi in data 7.02.2018, a prescindere dal tempo trascorso dalla data dell'evento e indipendentemente dal fatto che esso sia derivato, da un punto di vista naturalistico, da un'insufficienza respiratoria.
Opera, infatti, in materia di accertamento del nesso di causalità, il generale principio di irrilevanza delle concause sancito dall'art. 41, primo comma, c.p., a mente del quale “il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e
l'evento” (su cui v., di recente, Cass., sez. III, 19 settembre 2023, n. 26851, così massimata: “In ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde
"in toto" dell'evento eziologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di
pagina 11 di 23 equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato”), salva la ricorrenza di un fattore causale sopravvenuto di per sé idoneo a determinare l'evento ex art. 41, secondo comma, c.p.
Nel caso di specie, è senz'altro vero che la causa del decesso è di origine naturale, essendo dovuta ad un'insufficienza respiratoria;
il CTU ha, tuttavia, persuasivamente osservato, con valutazione congrua, coerente e del tutto immune da vizi logici, che quest'ultima è stata provocata da una patologia pregressa (“broncopatia cronica ostruttiva”) i cui sintomi si sono riacutizzati in ragione della sindrome da allettamento e del grave decadimento psichico post traumatico, che hanno riattivato e peggiorato le preesistenti patologie polmonari.
Inoltre, le gravi condizioni di salute del danneggiato hanno favorito l'insorgenza di sovrainfezioni batteriche, che hanno defedato il paziente rendendo sostanzialmente inefficace ogni cura e, così, anticipato il momento del decesso (cfr. CTU medico-legale, pag. 28-29).
In altri termini, deve concludersi che le citate lesioni, conseguenti al sinistro stradale, si siano poste in termini di concausa, avendo agito in sinergia con le pregresse patologie, rispetto al successivo evento morte, che ne rappresenta dunque lo sbocco finale.
Questo implica che debba riconoscersi agli eredi del sia il danno morale terminale da lui Pt_2 subito (c.d. “danno da lucida agonia”, detto anche danno catastrofale o catastrofico), consistente nel pregiudizio patito dalla vittima in ragione della sofferenza nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria fine e risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo tra le lesioni e il decesso, sia il danno biologico terminale, da intendersi quale pregiudizio alla salute, che è massimo nella sua entità ed intensità e sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravità della lesione, richiedendo tuttavia che, tra le lesioni subite e la morte, intercorra un apprezzabile lasso di tempo
(cfr. Cass., sez. III, 23 marzo 2024, n. 7923; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. III, 30 agosto
2019, n. 21837; nonché Cass., sez. III, 23 ottobre 2018, n. 26727). Risulta infatti dalla pagina 12 di 23 documentazione medica versata in atti che, nonostante il grave deficit cognitivo riportato dal quest'ultimo è rimasto sostanzialmente vigile fino alla data del decesso, avendo Pt_2
ragionevolmente avuto modo di percepire l'ineluttabilità del proprio destino, ed è evidente che la patologia del danneggiato si è protratta per un apprezzabile lasso di tempo, essendo questi sopravvissuto per oltre un anno prima della morte.
4. Ciò posto in punto di determinazione delle conseguenze risarcibili, va detto che il risarcimento del danno, spettante agli attori iure hereditatis, non può che essere liquidato in via unitaria e omnicomprensiva, avvalendosi delle più recenti tabelle del Tribunale di Milano (risalenti al
2024) e nel rispetto dei canoni ermeneutici stabiliti dalla Suprema Corte nella nota pronuncia, resa a Sezioni Unite, n. 26792 dell'11 novembre 2008, questo senza tuttavia indulgere in automatismi risarcitori, specie con riferimento alla componente morale soggettiva del danno non patrimoniale (cfr., sul tema, Cass., sez. III, 12 luglio 2023, n. 19922, secondo cui “in tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria”).
Questo implica che, nonostante l'accertato danno morale e biologico terminale, non è possibile riconoscere al danneggiato un apposito credito risarcitorio, che si aggiunga al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del bene salute, verificandosi, in caso contrario, una duplicazione risarcitoria o, peggio, finendosi per compensare la pura e semplice lesione della vita, in contrasto con le coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno c.d. tanatologico (cfr. Cass., sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350, secondo cui “in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché,
pagina 13 di 23 ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo”).
Ciò che viene ristorato, in ipotesi di danno biologico terminale, è d'altra parte pur sempre la menomazione dell'integrità fisica dell'individuo nel lasso di tempo che precede il decesso, che assume la massima intensità possibile, proprio in quanto, anziché guarire o stabilizzarsi dando luogo ad una forma di invalidità permanente, essa conduce la vittima al decesso (cfr. Cass., sez.
III, 21 febbraio 2024, n. 7923, ove si precisa quanto segue: “Secondo il costante orientamento di questa Corte, la determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico "iure hereditatis", nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell'integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all'inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso
l'esito mortale (Cass. n. 22228 del 2014; fra le tante si vedano anche Cass. n. 15491 del 2014,
n. 16592 del 2019 e n. 17577 del 2019). Soggiace a tale conclusione la distinzione fra le due forme di invalidità: l'invalidità temporanea perdura in relazione alla durata della patologia e viene a cessare o con la guarigione, con il pieno recupero delle capacità anatomo-funzionali dell'organismo, o, al contrario, con la morte, ovvero ancora con l'adattamento dell'organismo alle mutate e degradate condizioni di salute (cd. stabilizzazione); in tale ultimo caso, il danno biologico subito dalla vittima dev'essere liquidato alla stregua di invalidità permanente (Cass.
n. 35416 del 2022)”).
Pertanto, a differenza di quanto indicato nell'elaborato peritale, non può propriamente parlarsi di una stabilizzazione dei postumi lesivi e il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal va, piuttosto, determinato globalmente sub specie di danno da invalidità temporanea, Pt_2
comprensivo sia delle conseguenze dinamico-relazionali che del danno morale-soggettivo, per tutto il periodo che va dal sinistro al decesso, per un totale di 408 giorni.
pagina 14 di 23 Per i primi 205 giorni, il danno non patrimoniale va tuttavia liquidato in misura massima (€
115,00 x 205 giorni), avendo il CTU persuasivamente ritenuto che il danneggiato avesse riportato un'invalidità temporanea di tipo totale al 100%; per il periodo successivo e fino al riacutizzarsi delle patologie respiratorie, da cui il era già affetto, collocato 75 giorni prima del decesso, Pt_2 il risarcimento va invece liquidato nella misura del 90% (€ 103,50 x 128 giorni), avendo il consulente valutato un lieve recupero dell'autonomia del danneggiato, pur permanendo una rilevantissima menomazione a livello neurologico e articolare.
Infine, per gli ultimi 75 giorni di vita del danneggiato, coincidenti con il riacutizzarsi della pregressa patologia, occorre riconoscere al una maggiorazione per il danno biologico Pt_2
terminale e da lucida agonia, in linea con le tabelle di Milano del 2024, con un andamento via via decrescente, conformemente alla regola, sostenuta dall'esperienza medico-legale, secondo cui il danno tende a decrescere col passare del tempo, dal momento che la massima sofferenza è percepita nel periodo immediatamente successivo all'evento lesivo, per poi scemare nella fase successiva (lasciando spazio ad una sorta di “adattamento” se non, addirittura, alla speranza di sopravvivere).
Per i primi tre giorni, va dunque riconosciuto al danneggiato un importo, liquidato in via equitativa anche tenuto conto della cosciente percezione dell'incombere della propria fine, di €
35.247,00; per il quarto giorno, un importo di € 1.175,00; dal quinto al decimo giorno, un importo giornaliero di € 1.000,00; dall'undicesimo al ventesimo giorno, € 750,00 giornalieri;
dal ventunesimo al trentesimo giorno, € 600,00 per ogni giorno;
dal trentunesimo al quarantesimo giorno, € 500,00 per ogni giorno;
dal quarantunesimo al cinquantesimo € 350,00; dal cinquantunesimo al sessantesimo giorno, € 200,00; dal sessantunesimo giorno al settantesimo giorno € 150,00; infine, dal settantunesimo al settantacinquesimo giorno, € 116,00 giornalieri, appena superiore al valore pro die stabilito per il danno biologico temporaneo standard.
Alla luce di quanto sopra esposto, il danno non patrimoniale complessivamente subito dal va liquidato in € 105.325,00 (€ 23.575,00 per i primi 205 giorni di invalidità temporanea Pt_2
al 100% + € 13.248,00 per i successivi 128 giorni di invalidità temporanea parziale al 90% + €
68.502,00 per gli ultimi 75 giorni prima del decesso), da intendersi comprensivo sia del danno biologico che della componente morale, in misura standard per il periodo ordinario d'invalidità
pagina 15 di 23 temporanea ed opportunamente incrementato nel periodo conclusivo del danneggiato. Non è, invece, possibile prevedere alcuna ulteriore forma di personalizzazione, non avendo gli istanti dedotto alcuna circostanza anomala ed eccezionale, che giustifichi un diverso tipo di scostamento dai valori tabellari.
Il predetto importo, chiaramente, deve essere posto a carico dei convenuti nei limiti della quota di responsabilità del e, dunque, per complessivi € 73.727,50. CP_3
Va, inoltre, riconosciuto agli eredi del il danno patrimoniale, per le spese mediche Pt_2
sostenute durante il periodo di degenza del danneggiato e ritenute congrue dal CTU, per complessivi € 8.802,09, cui devono aggiungersi le spese di consulenza tecnica stragiudiziale per
€ 1.220,00, che, com'è noto, costituiscono una voce di danno emergente (cfr. Cass., sez. II, 8 settembre 2021, n. 24188; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 3 gennaio 2013, n. 84, secondo cui “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”), il tutto per un totale di € 10.022,10, da porre a carico dei convenuti nei limiti del 70% e, quindi, per €
7.015,47.
Il danno complessivamente patito dal e pervenuto iure hereditatis agli attori deve, quindi, Pt_2 essere liquidato in € 80.742,97; importo, questo, al quale non possono aggiungersi né la rivalutazione monetaria, né gli interessi compensativi sulle somme annualmente rivalutate fino alla data della liquidazione.
Quanto alla rivalutazione, va detto che l'importo sopra indicato è stato liquidato in valuta attuale e facendo applicazione delle più recenti tabelle di Milano (risalenti al 2024), sicché il danno derivante dalla perdita di potere d'acquisto del denaro deve ritenersi già ristorato.
In merito agli interessi compensativi, occorre invece osservare che, secondo l'indirizzo cui si ritiene di aderire, “nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella
pagina 16 di 23 quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi” (cfr. Cass. 13 luglio 2018, n. 18564; nello stesso senso, v. anche
Cass. 18 febbraio 2016, n. 3173; Cass. 12 febbraio 2010, n. 3355; Cass. 24 ottobre 2007, n.
22347).
Nel caso di specie, nulla è stato dedotto dagli attori sul possibile utilizzo alternativo del denaro, nell'ipotesi di tempestivo adempimento del debito di valore, sicché alcuna somma può essere riconosciuta per tale voce di danno;
dalla data della liquidazione, verificandosi la conversione del debito di valore in debito di valuta, sono invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al pagamento del dovuto.
La condanna va, peraltro, pronunciata unicamente a favore di e di Parte_1 Pt_2
che sono gli unici ad essere divenuti eredi del danneggiato, considerato che
[...] Parte_3
ha rinunciato all'eredità paterna in data 5.02.2019 (cfr. all. 3 all'atto di citazione).
[...]
5. Passando all'esame del danno dedotto in giudizio dagli attori iure proprio, va in primo luogo accolta la domanda di risarcimento del danno da c.d. perdita del rapporto parentale. Come si è visto, infatti, il decesso del va ricondotto causalmente alle lesioni dallo stesso riportate Pt_2
in conseguenza del sinistro, dovendosi pertanto ritenere la responsabilità dei convenuti non solo rispetto ai pregiudizi riportati direttamente dalla vittima primaria, ma anche dai prossimi congiunti, quali vittime secondarie.
La perdita di un rapporto particolarmente IGnificativo ed espressione di interessi della persona costituzionalmente garantiti (art. 29 Cost.), come quello che sussiste tra moglie e marito o tra genitore e figlio, porta infatti ordinariamente con sé una serie di conseguenze lesive tanto sul pagina 17 di 23 piano dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato, quanto da un punto di vista dinamico- relazionale, dovuto all'impedita prosecuzione del rapporto parentale (cfr. Cass., sez. III, 20 agosto 2015, n. 16992, ove si precisa che “il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, da allegarsi e provarsi specificamente dal danneggiato ex art. 2697 c.c., rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto dal danno morale e da quello biologico, con i quali concorre a compendiarlo, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita”, da tenere ben distinto rispetto al danno biologico, conseguente all'integrità psicofisica derivante dall'uccisione del congiunto, perché espressione di due beni costituzionali logicamente ed ontologicamente distinti, che trovano riferimento, rispettivamente, agli artt. 29 e 32 Cost.; in quest'ultimo senso, v. anche Cass., sez. III, 28 marzo 2022, n. 9857).
Va dunque accolta la domanda formulata dagli attori sul punto, potendosi inferire dal semplice dato della morte del proprio familiare che gli stessi abbiano subito pesanti conseguenze lesive, tanto sul piano morale soggettivo, quanto sotto il profilo dinamico-relazionale.
Nel procedere alla liquidazione del danno, occorre peraltro rammentare che il decesso del Pt_2
è intervenuto a notevole distanza dalle lesioni, all'esito di un decorso patologico lento che ha indubbiamente comportato maggiori dolori e angosce a carico dei familiari.
Si evince, infatti, dalla CTU medico-legale che non solo il a seguito del sinistro, è stato Pt_2
ricoverato in RSA per via della sua tetraplegia incompleta e della sua condizione di non autosufficienza, ma che lo stesso è stato altresì sottoposto a numerosi ricoveri ospedalieri in ragione del progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute, fino alla data dell'exitus.
Non è quindi possibile trascurare, in sede di liquidazione del risarcimento, il maggior dolore e la maggior pena che i familiari del hanno certamente subito nel dover assistere al lento Pt_2
deteriorarsi delle condizioni di salute del proprio congiunto, vedendo progressivamente sfumare ogni speranza della sua sopravvivenza.
Ciò premesso, la liquidazione del danno va condotta in applicazione delle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano (risalenti al 2022), che hanno optato per un sistema c.d. “a punti”, basato sull'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, nonché sull'elencazione di tutte le circostanze di fatto che possono incidere sotto il profilo della liquidazione, ovvero l'età della pagina 18 di 23 vittima primaria, l'età del familiare superstite, il grado di parentela e l'eventuale convivenza, consentendo al tempo stesso al giudice di operare la dovuta personalizzazione, discostandosi dal valore medio del punto, a fronte di specifiche circostanze concrete (cfr. Cass., sez. III, 28 febbraio
2023, n. 5948).
Ciò posto, va detto che, in caso di perdita del genitore e del coniuge non separato, il valore del singolo punto è di € 3.365,00 e il valore totale da non superare in sede di liquidazione, di regola,
è di € 336.500,00, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali.
Pertanto, considerato l'età della vittima primaria al momento del decesso (74 anni), l'età del coniuge superstite (67 anni), il presumibile rapporto di convivenza tra i due (nulla è stato infatti dedotto sul punto, ma non vi sono elementi tali da far dubitare della convivenza tra i coniugi, non legalmente separati, secondo il canone di giudizio rappresentato dell'id quod plerumque accidit), la presenza di altri due membri del nucleo familiare originario (figli) e il rapporto mediamente intenso tra i coniugi, si ritiene di liquidare a favore della un danno non Pt_1 patrimoniale da perdita del rapporto familiare di € 238.915,00 (€ 3.365,00 x 71 punti), da incrementare del 30% in ragione di quanto sopra detto circa il lungo decorso della patologia che ha condotto al decesso del congiunto, per un totale di € 310.589,50.
Il predetto importo va, tuttavia, ulteriormente abbattuto del 30% per via del concorso di colpa del nella causazione del danno, residuando un danno risarcibile di € 217.412,65. Pt_2
Quanto ai due figli, non essendovi elementi per differenziare le due posizioni, ritiene invece il
Tribunale di riconoscere loro l'importo di € 198.535,00 ciascuno (€ 3.365,00 x 59 punti), tenuto conto dell'età del danneggiato (74 anni), dell'età che avevano i figli al momento dell'evento morte (rispettivamente, 45 e 46 anni), dell'assenza di convivenza con il padre (nulla è stato dedotto sul punto dagli attori e, a differenza del coniuge, vi sono indici, quali l'età, che depongono nel senso della cessazione della coabitazione con il nucleo familiare d'origine al momento del decesso), della sopravvivenza di due membri del nucleo originario e del presumibile rapporto mediamente intenso.
Anche con riferimento alla loro posizione, si può inoltre accordare una maggiorazione del 30%, dovuta alla maggiore intensità della sofferenza psichica riportata dai figli per il lungo e doloroso calvario subito dal padre prima del decesso, per un totale di € 258.095,50 ciascuno. pagina 19 di 23 Anche gli anzidetti importi devono, infine, essere posti a carico dei convenuti nei limiti della loro quota di responsabilità del 70%, per un totale di € 180.666,85 per ciascun figlio.
Le somme in questione, liquidate all'attualità facendo applicazione delle più recenti tabelle del
Tribunale di Milano, non sono infine suscettibili d'incremento né a titolo di rivalutazione, né di interessi compensativi, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto.
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza, saranno invece dovuti gli interessi di mora al tasso legale fino al pagamento effettivo.
Va infine riconosciuto alla sola un ulteriore risarcimento del danno, di carattere Parte_1
patrimoniale, derivante dalla perdita del contributo economico che il coniuge defunto avrebbe ragionevolmente apportato al nucleo familiare (cfr. Cass., sez. III, 20m novembre 2018, n. 29830, secondo cui “il danno patrimoniale da mancato guadagno derivante al congiunto dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno futuro, da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto
e da liquidarsi in via necessariamente equitativa”). È infatti documentalmente provato che, prima della morte, percepiva una pensione mensile netta di circa € 730,00 (cfr. Persona_1 all. 31 all'atto di citazione) e si può presumere che il 50% di tale importo, esclusa la quota destinata al proprio consumo individuale, fosse destinata al nucleo familiare e in definitiva al coniuge superstite, non risultando che quest'ultima avesse a disposizione ulteriori fonti di reddito, per un totale di € 365,00 mensili, ovvero € 4.380,00 annui.
Individuata la quota di reddito annua spettante all'attrice, occorre infine procedere alla relativa capitalizzazione sulla base dei coefficienti individuati dalle tabelle recentemente proposte dall'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano nell'anno 2024.
Orbene, considerato che la aveva 67 anni al momento del decesso del marito e che Pt_1
avrebbe, pertanto, ragionevolmente continuato a beneficiare della citata fonte di reddito per altri
6 anni, atteso che il è venuto a mancare all'età di 74 anni, a fronte di un'aspettativa di Pt_2 vita media degli uomini di poco superiore agli 80 anni (cfr. Report elaborato dall'Istat nell'anno
2023), il coefficiente di capitalizzazione applicabile è di 5,98 (cfr. Tabelle milanesi, sezione donne, anno 2024). Moltiplicando il citato reddito annuo di € 4.380,00 per tale coefficiente, si perviene dunque al complessivo valore dell'aspettativa reddituale perduta di € 26.192,40 (€ pagina 20 di 23 4.380,00 x 5,98), da porre anch'essa a carico dei convenuti nei limiti della quota di colpa del per un totale di € 18.334,68. CP_5
Anche tale importo, liquidato all'attualità avvalendosi delle più recenti tabelle sulla capitalizzazione delle rendite, deve infine intendersi comprensivo tanto del danno emergente (da svalutazione del denaro), quanto del lucro cessante, in difetto di più precise allegazioni.
Deve quindi riconoscersi alla un risarcimento del danno, patrimoniale e non Pt_1 patrimoniale, pari a complessivi € 235.747,33 (€ 18.334,68 + € 217.412,65).
6. Infine, occorre procedere alla decurtazione di quanto ricevuto dagli attori a titolo di acconto, risultando dagli atti di causa che ha già corrisposto € 170.000,00 alla Controparte_1
, € 150.000,00 a ed € 130.000,00 a (cfr. all. 26, 27 e Pt_1 Parte_2 Parte_3
28 all'atto introduttivo), oltre all'iniziale pagamento di € 30.000,00 eseguito a favore di quando egli era ancora in vita (cfr. all. 3 di parte convenuta). Persona_1
Per effettuare il diffalco, occorre tuttavia preliminarmente rendere omogenee le poste effettuando la devalutazione tanto del risarcimento, quanto dell'acconto, alla data dell'evento di danno
(coincidente con la morte del , per poi sommare, all'esito, la rivalutazione monetaria e Pt_2
gli interessi (che però, nel caso di specie, non sono dovuti).
Pertanto, dall'importo di € 199.279,23, pari al danno complessivamente patito dalla iure Pt_1
proprio, sia di carattere patrimoniale che non patrimoniale, devalutato alla data del decesso del
(7.02.2018), va sottratto l'importo di € 168.483,65, pari all'acconto di € 170.000,00, Pt_2
devalutato alla medesima data, il tutto per un totale di € 30.795,58, da rivalutare alla data odierna, residuando quindi a favore della stessa un credito di € 36.431,17.
Dall'importo di € 152.719,23, pari al danno iure proprio di devalutato alla data Parte_2 della morte del genitore, va invece sottratta la somma di € 148.662,04 pari all'acconto di €
150.000,00 devalutato alla medesima data, per un totale di € 4.057,19, che va successivamente rivalutato all'attualità per un totale di € 4.799,66.
Dall'importo di € 152.719,23 pari al risarcimento spettante iure proprio a Parte_3
devalutato alla data della morte del padre, va inoltre sottratta la somma di € 128.840,44, pari all'acconto di € 130.000,00 devalutato alla medesima data, per un totale di € 23.878,79, per poi applicare la sola rivalutazione monetaria all'attualità e così per complessivi € 28.248,61. pagina 21 di 23 Infine, dall'importo spettante iure hereditatis a e a devalutato Parte_1 Parte_2 alla data del decesso per € 68.252,72, occorre sottrarre l'acconto di € 30.000, versato in data
11.12.2017, da rivalutare alla medesima data (€ 30.120,00), per un totale di € 38.132,72, e tale importo va poi rivalutato alla data attuale, senza sommare gli interessi compensativi, per un totale di € 45.111,01.
Segue la condanna dei convenuti e (il proprietario del Controparte_3 Controparte_1 mezzo, è stato infatti citato in giudizio ai soli fini dell'integrità del contraddittorio CP_4
e senza svolgere alcuna domanda di condanna nei suoi riguardi) al pagamento dei seguenti importi: a) € 45.111,01, a favore di e quale risarcimento del Parte_1 Parte_2
danno patrimoniale e non patrimoniale riportato da pervenuto loro iure Persona_1
hereditatis; b) € 36.431,17, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, riportato iure proprio da;
c) € 4.799,66, quale risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale subito iure proprio da d) € 28.248,61, quale risarcimento del danno Parte_2
non patrimoniale spettante a Parte_3
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei valori medi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n. 147/2022, per tutte le fasi processuali, tenuto conto del valore complessivo della condanna (€ 114.590,45).
Devono inoltre essere definitivamente poste a carico dei convenuti le spese tanto della CTU cinematica, quanto di quella medico-legale, già liquidate nel corso del giudizio come da separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accerta e dichiara che il sinistro stradale verificatosi in data 26.12.2016, alle ore 23.15 circa, sulla strada statale 35, nel Comune di Fino Mornasco, è ascrivibile ad
[...]
per una quota di responsabilità del 70%; CP_3
2) Condanna e in solido tra loro al pagamento, in Controparte_3 Controparte_1
favore di e di della somma di € 45.111,01, a titolo di Parte_1 Parte_2
pagina 22 di 23 risarcimento del danno riportato da il tutto oltre interessi al tasso Persona_1
legale dalla data di pubblicazione della sentenza al pagamento effettivo;
3) Condanna e in solido tra loro, al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore di della somma di € 36.431,17, a titolo di risarcimento del danno Parte_1
iure proprio, il tutto oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo;
4) Condanna e in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_3 Controparte_1
favore di della somma di € 4.799,66, a titolo di risarcimento del danno Parte_2
iure proprio, oltre interessi di mora al tasso legale dalla sentenza al saldo;
5) Condanna e al pagamento, in favore di Controparte_3 Controparte_1 Parte_3
della somma di € 28.248,61, a titolo di risarcimento del danno iure proprio, oltre
[...]
interessi di mora al tasso legale dalla sentenza al saldo;
6) Condanna e alla refusione delle spese Controparte_3 Controparte_1
processuali, in favore degli attori, che liquida nella misura di € 1.713,00 per esborsi ed €
14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
7) Pone definitivamente a carico dei convenuti le spese di CTU.
Così deciso in Como, il 7 gennaio 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 23 di 23