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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/03/2025, n. 3162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3162 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa SIismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33293/ 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti AGROFOGLIO SIMONE, Parte_1
ROTONDI ROSANNA
Opponente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. SARGENTI FABIO Controparte_1
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24.10.2023 e regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso decreto ingiuntivo n.5652/23 provvisoriamente esecutivo (e atto di precetto), con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento del TFR trattenuto in azienda e quello destinato al Fondo pensioni Priamo;
il rapporto era cessato il 4.11.2019; eccepiva che la quota rimasta in azienda era stata versata e che, per il resto, vi era carenza di legittimazione passiva;
eccepiva la carenza di titolo esecutivo e concludeva nel modo che segue: “ IN VIA CAUTELATIVA E PREGIUDIZIALE – inaudita altera parte – sospendere la provvisoria esecutorieta' del decreto ingiuntivo n. 5652/2023 del 3.10.2023 rg 25646/2023, notificato contestualmente ad atto di precetto in data 4.10.2023 così da evitare che la contro cui viene minacciata l'azione esecutiva da parte di Parte_1
soggetto non legittimato all'azione subisca una ingiusta procedura esecutiva. E' altresì
1 palesabile un grave ed irreparabile danno a carico dell'opponente la quale si vedrebbe illegittimamente sottrarre somme non dovute per tutte le ragioni ed eccezioni esposte nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi esposti nel presente atto revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 5652/2023 rg 25646/2023 e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla e' dovuto dalla societa' opponente alla
SI.ra , sia per la quota del Tfr trattenuta in azienda, in quanto liquidata Controparte_1
contestualmente alle competenze di fine rapporto con la busta paga del mese di dicembre
2019 sia per le quote destinate al Fondo Pensionistico complementare Priamo, per palese carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
dichiarare altresì nullo, inefficace ed improduttivo di giuridici effetti il pedissequo atto di precetto, notificato contestualmente al titolo esecutivo in data 4.10.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale non contestava che la parte di TFR rimasta in azienda fosse stata versata e rinunciava a tale parte della domanda;
per il Parte resto, eccepiva, circa la prospettata carenza di legittimazione passiva di che nell'ambito del giudizio apertosi a seguito dell'opposizione sarebbe stato possibile integrare il contraddittorio con il Fondo Priamo senza per questo mutare la domanda;
concludeva quindi nel modo che segue: “IN VIA PRELIMINARE, autorizzare la residente opposta a chiamare in causa il terzo FONDO PRIAMO C.F. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede in Via Federico Cesi n. 72 Pt_1
e di conseguenza differire l'udienza di discussione allo scopo di Email_1 consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare il mancato versamento, da parte di della somma di € 21.096,72 presso il Fondo Priamo e per Parte_1
l'effetto condannare la stessa, a parziale modifica del D.I. n. 5652/2023 del 03.10.2023 emesso da questo Giudice adito, a reintegrare la posizione individuale della _1
. Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio con
[...]
rimborso spese generali al 15% oltre oneri di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario;
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, in caso di accoglimento della spiegata opposizione, disporre la compensazione integrale delle spese e competenze professionali del presente giudizio stante la peculiarità della controversia.”
2 All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda della deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo revocato, in _1
quanto non poteva essere emesso nei confronti del datore di lavoro e in favore del lavoratore.
La questione dell'ammissibilità dell'azione del lavoratore, in presenza di inadempimento del datore di lavoro quale delegato a pagare verso il Fondo, risulta affrontata e decisa da recente sentenza di questo Tribunale (v. sent. N.496/2025, giudice Bellini), che appare pienamente condivisibile e in linea con le previsioni di legge e con l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione.
La detta pronuncia viene riportata ai sensi dell'art.118 disp. Att. CPC.:
“Preliminarmente, anche solo per mero tuziorismo, deve rilevarsi la legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti per quanto concerne la domanda volta alla regolarizzazione della loro posizione presso il Fondo Pensione Priamo.
La previdenza complementare, introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n.
252/2005, ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione; l'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 252/05) e, una volta espressa, determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile.
E tuttavia, pur essendo pacifico che il Fondo sia il delegatorio del versamento contributivo e, quindi, in forza dell'adesione del lavoratore (delegante) al fondo complementare, il primo diventi creditore del datore di lavoro (delegato ad assumere il debito verso il delegatario), la giurisprudenza è costante – anche al fine di evitare l'effetto di paralizzare il diritto di agire in giudizio del lavoratore, il quale rimarrebbe sprovvisto di qualsiasi tipo di tutela giurisdizionale in caso di omesso versamento contributivo da parte del datore di lavoro e contestuale inerzia del fondo complementare – nel riconoscere in capo al lavoratore, in ipotesi come quella di specie, la legittimazione ad agire in giudizio del
3 lavoratore per ottenere la regolarità della propria posizione contributiva, fermo restando la chiamata in causa del fondo di previdenza complementare, quale litisconsorte necessario
(cfr. Cass. Civ. n. 19398/2014).
Del resto, è noto che la legittimazione ad agire debba essere esaminata anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, interesse che nel caso di specie non potrà che sussistere in capo al lavoratore, l'unico concretamente danneggiato dall'inadempimento datoriale.
Sul punto, giova rilevare che questo Tribunale con la sentenza n. 10489/2016, in fattispecie analoga a quella di specie, ha dichiarato “la legittimazione attiva del ricorrente ad agire in giudizio al fine di ottenere dal proprio datore di lavoro il versamento delle somme trattenute al Fondo di previdenza complementare”.
Del medesimo tenore il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 359/2019, a mente della quale “Il Fondo quale delegatario è certamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la corresponsione delle somme trattenute, ma altresì non può escludersi che, in caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il lavoratore per far valere il proprio diritto al pagamento delle quote di
TFR non versate”, le cui motivazioni vengono richiamate e fatte proprie anche dal
Tribunale di Milano (cfr. sent. n. 2418/2021), nonché, in senso conforme, dal Tribunale di
AG (sent. n. 652/2021) e dal Tribunale di Asti sent. n. 81/2021 a mente delle quali la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore “nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva”.
Da ultimo, vale rilevare che anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, con nota n. 1436 del 17/02/2020 ha evidenziato che “la natura privatistica dell'obbligo di versamento, il cui mancato assolvimento costituisce un inadempimento contrattuale” legittima il lavoratore ad agire in giudizio: “il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile”….Tale impostazione appare in linea anche con la più recente giurisprudenze della Corte di Cassazione ( cfr Cass. N.
11198/2024 )”.
Nel caso di specie, alla luce dei condivisibili principi esposti, non può negarsi la legittimazione ad agire della ricorrente, ma con riferimento ad una azione tesa ad ottenere l'accertamento del diritto alla regolarità della posizione contributiva e la condanna del proprio datore di lavoro al versamento delle somme trattenute al Fondo di previdenza
4 complementare e non in proprio favore, come invece richiesto da nel ricorso _1
per decreto ingiuntivo.
Né appare possibile allo stato integrare il contraddittorio, come richiesto inizialmente anche dall'opponente, in quanto la lavoratrice ha chiesto la condanna in suo favore, proponendo una domanda radicalmente diversa.
Il ricorso in opposizione pertanto va accolto e il decreto ingiuntivo revocato;
l'atto di precetto dovrà essere dichiaro inefficace stante la revoca del titolo esecutivo.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando;
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara inefficace l'atto di precetto;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2.694,00, oltre 15%,
IVA e CAP come per legge.
Roma 16.3.25
Il giudice
Dott. S. Rossi
5
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa SIismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33293/ 2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti AGROFOGLIO SIMONE, Parte_1
ROTONDI ROSANNA
Opponente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. SARGENTI FABIO Controparte_1
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 24.10.2023 e regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso decreto ingiuntivo n.5652/23 provvisoriamente esecutivo (e atto di precetto), con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento del TFR trattenuto in azienda e quello destinato al Fondo pensioni Priamo;
il rapporto era cessato il 4.11.2019; eccepiva che la quota rimasta in azienda era stata versata e che, per il resto, vi era carenza di legittimazione passiva;
eccepiva la carenza di titolo esecutivo e concludeva nel modo che segue: “ IN VIA CAUTELATIVA E PREGIUDIZIALE – inaudita altera parte – sospendere la provvisoria esecutorieta' del decreto ingiuntivo n. 5652/2023 del 3.10.2023 rg 25646/2023, notificato contestualmente ad atto di precetto in data 4.10.2023 così da evitare che la contro cui viene minacciata l'azione esecutiva da parte di Parte_1
soggetto non legittimato all'azione subisca una ingiusta procedura esecutiva. E' altresì
1 palesabile un grave ed irreparabile danno a carico dell'opponente la quale si vedrebbe illegittimamente sottrarre somme non dovute per tutte le ragioni ed eccezioni esposte nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE: per i motivi esposti nel presente atto revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 5652/2023 rg 25646/2023 e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla e' dovuto dalla societa' opponente alla
SI.ra , sia per la quota del Tfr trattenuta in azienda, in quanto liquidata Controparte_1
contestualmente alle competenze di fine rapporto con la busta paga del mese di dicembre
2019 sia per le quote destinate al Fondo Pensionistico complementare Priamo, per palese carenza di legittimazione attiva della ricorrente;
dichiarare altresì nullo, inefficace ed improduttivo di giuridici effetti il pedissequo atto di precetto, notificato contestualmente al titolo esecutivo in data 4.10.2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale non contestava che la parte di TFR rimasta in azienda fosse stata versata e rinunciava a tale parte della domanda;
per il Parte resto, eccepiva, circa la prospettata carenza di legittimazione passiva di che nell'ambito del giudizio apertosi a seguito dell'opposizione sarebbe stato possibile integrare il contraddittorio con il Fondo Priamo senza per questo mutare la domanda;
concludeva quindi nel modo che segue: “IN VIA PRELIMINARE, autorizzare la residente opposta a chiamare in causa il terzo FONDO PRIAMO C.F. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede in Via Federico Cesi n. 72 Pt_1
e di conseguenza differire l'udienza di discussione allo scopo di Email_1 consentire la chiamata del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 415 c.p.c.;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, accertare e dichiarare il mancato versamento, da parte di della somma di € 21.096,72 presso il Fondo Priamo e per Parte_1
l'effetto condannare la stessa, a parziale modifica del D.I. n. 5652/2023 del 03.10.2023 emesso da questo Giudice adito, a reintegrare la posizione individuale della _1
. Con vittoria di spese, competenze professionali del presente giudizio con
[...]
rimborso spese generali al 15% oltre oneri di legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario;
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO, in caso di accoglimento della spiegata opposizione, disporre la compensazione integrale delle spese e competenze professionali del presente giudizio stante la peculiarità della controversia.”
2 All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
La domanda della deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo revocato, in _1
quanto non poteva essere emesso nei confronti del datore di lavoro e in favore del lavoratore.
La questione dell'ammissibilità dell'azione del lavoratore, in presenza di inadempimento del datore di lavoro quale delegato a pagare verso il Fondo, risulta affrontata e decisa da recente sentenza di questo Tribunale (v. sent. N.496/2025, giudice Bellini), che appare pienamente condivisibile e in linea con le previsioni di legge e con l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Cassazione.
La detta pronuncia viene riportata ai sensi dell'art.118 disp. Att. CPC.:
“Preliminarmente, anche solo per mero tuziorismo, deve rilevarsi la legittimazione ad agire in capo alle parti ricorrenti per quanto concerne la domanda volta alla regolarizzazione della loro posizione presso il Fondo Pensione Priamo.
La previdenza complementare, introdotta nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n.
252/2005, ha la funzione di integrare la previdenza obbligatoria consentendo al lavoratore di destinare tutta la quota di TFR mensilmente maturata a favore di determinati fondi di natura privatistica con la finalità di ottenere un miglior tasso di sostituzione del rapporto retribuzione-pensione; l'adesione alla previdenza complementare è libera e volontaria (art. 1, comma 2, del D.Lgs. 252/05) e, una volta espressa, determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile.
E tuttavia, pur essendo pacifico che il Fondo sia il delegatorio del versamento contributivo e, quindi, in forza dell'adesione del lavoratore (delegante) al fondo complementare, il primo diventi creditore del datore di lavoro (delegato ad assumere il debito verso il delegatario), la giurisprudenza è costante – anche al fine di evitare l'effetto di paralizzare il diritto di agire in giudizio del lavoratore, il quale rimarrebbe sprovvisto di qualsiasi tipo di tutela giurisdizionale in caso di omesso versamento contributivo da parte del datore di lavoro e contestuale inerzia del fondo complementare – nel riconoscere in capo al lavoratore, in ipotesi come quella di specie, la legittimazione ad agire in giudizio del
3 lavoratore per ottenere la regolarità della propria posizione contributiva, fermo restando la chiamata in causa del fondo di previdenza complementare, quale litisconsorte necessario
(cfr. Cass. Civ. n. 19398/2014).
Del resto, è noto che la legittimazione ad agire debba essere esaminata anche sotto il profilo dell'interesse ad agire, interesse che nel caso di specie non potrà che sussistere in capo al lavoratore, l'unico concretamente danneggiato dall'inadempimento datoriale.
Sul punto, giova rilevare che questo Tribunale con la sentenza n. 10489/2016, in fattispecie analoga a quella di specie, ha dichiarato “la legittimazione attiva del ricorrente ad agire in giudizio al fine di ottenere dal proprio datore di lavoro il versamento delle somme trattenute al Fondo di previdenza complementare”.
Del medesimo tenore il Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 359/2019, a mente della quale “Il Fondo quale delegatario è certamente legittimato ad agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere la corresponsione delle somme trattenute, ma altresì non può escludersi che, in caso di inerzia del Fondo nel recupero delle somme stesse, si possa attivare direttamente il lavoratore per far valere il proprio diritto al pagamento delle quote di
TFR non versate”, le cui motivazioni vengono richiamate e fatte proprie anche dal
Tribunale di Milano (cfr. sent. n. 2418/2021), nonché, in senso conforme, dal Tribunale di
AG (sent. n. 652/2021) e dal Tribunale di Asti sent. n. 81/2021 a mente delle quali la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore “nasce proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva”.
Da ultimo, vale rilevare che anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in coerenza con l'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, con nota n. 1436 del 17/02/2020 ha evidenziato che “la natura privatistica dell'obbligo di versamento, il cui mancato assolvimento costituisce un inadempimento contrattuale” legittima il lavoratore ad agire in giudizio: “il lavoratore potrà agire innanzi al giudice civile”….Tale impostazione appare in linea anche con la più recente giurisprudenze della Corte di Cassazione ( cfr Cass. N.
11198/2024 )”.
Nel caso di specie, alla luce dei condivisibili principi esposti, non può negarsi la legittimazione ad agire della ricorrente, ma con riferimento ad una azione tesa ad ottenere l'accertamento del diritto alla regolarità della posizione contributiva e la condanna del proprio datore di lavoro al versamento delle somme trattenute al Fondo di previdenza
4 complementare e non in proprio favore, come invece richiesto da nel ricorso _1
per decreto ingiuntivo.
Né appare possibile allo stato integrare il contraddittorio, come richiesto inizialmente anche dall'opponente, in quanto la lavoratrice ha chiesto la condanna in suo favore, proponendo una domanda radicalmente diversa.
Il ricorso in opposizione pertanto va accolto e il decreto ingiuntivo revocato;
l'atto di precetto dovrà essere dichiaro inefficace stante la revoca del titolo esecutivo.
Alla soccombenza consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
Definitivamente pronunziando;
Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara inefficace l'atto di precetto;
condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida in E.2.694,00, oltre 15%,
IVA e CAP come per legge.
Roma 16.3.25
Il giudice
Dott. S. Rossi
5