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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/12/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8605/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 16/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. MEROTTA PIO Parte_1 CodiceFiscale_1 ricorrente e
, Controparte_1 resistente
Premesso
Con atto depositato il 18/08/2025 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_2 CP_1 chiedendo: “A. Condannare l a ore del rico della somma di € CP_1
3.169,00 - o nell'altra somm giore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio all'esito dell'espletanda istruttoria - al medesimo dovute a titolo di ratei di assegno unico , secondo le decorrenze indicate al punto “2” di questa esposizione;
B. Condannare l al CP_1 pagamento degli interessi legali e svalutazione monetaria , dalla singola data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
C. Condannare l al pagamento dei compensi professionali , oltre CP_1 iva ,cpa, e rimborsi forfettari per spese g li al presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che, con sentenza n. 3186 del 21 novembre 2024, questo Tribunale aveva accertato il suo diritto al conseguimento dell'assegno unico universale, con contestuale condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore della CP_1 somma di € 3.169,00, a tal titolo.
Lamentava che ciononostante e nonostante gli inviti bonari al pagamento, l' non ha mai CP_1 liquidato le somme.
Chiedeva, pertanto, condanna di parte resistente al pagamento dell'importo riconosciutogli in via giudiziaria.
Si costituiva l dando atto dell'intervenuto pagamento. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione.
1 Osserva
Il petitum sostanziale del ricorso oggetto del presente giudizio è la somma di € 3.169,00 che l' è stata condannata a pagare in favore dell'odierno instante in forza della sentenza n. CP_1 el 21 novembre 2024 di questo Tribunale.
Ciò premesso, non si ravvisa l'interesse ad agire del ricorrente in questa sede.
L'accoglimento della domanda implicherebbe l'accertamento dell'inadempimento dell' CP_1
e la condanna al pagamento della medesima somma cui è già tenuta in proprio for sentenza 3186 cit., senza che tale pronuncia comporti per il ricorrente alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita.
Ben potrebbe, al contrario, il ricorrente soddisfare le proprie pretese in via esecutiva, essendo munito di valido titolo giudiziale.
Ed infatti, come noto, la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ex art.474 cpc.
La determinazione del quantum è il semplice portato dell'ammontare dell'assegno unico universale per il periodo dalla data della domanda amministrativa del 12.10.2022.
La domanda è pertanto inammissibile con assorbimento di ogni questione portato dell'intervenuto tardivo pagamento.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_2
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Foggia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 16/12/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F ), con il patrocinio dell'Avv. MEROTTA PIO Parte_1 CodiceFiscale_1 ricorrente e
, Controparte_1 resistente
Premesso
Con atto depositato il 18/08/2025 conveniva l' innanzi questa A.G. Parte_2 CP_1 chiedendo: “A. Condannare l a ore del rico della somma di € CP_1
3.169,00 - o nell'altra somm giore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio all'esito dell'espletanda istruttoria - al medesimo dovute a titolo di ratei di assegno unico , secondo le decorrenze indicate al punto “2” di questa esposizione;
B. Condannare l al CP_1 pagamento degli interessi legali e svalutazione monetaria , dalla singola data di maturazione sino all'effettivo soddisfo;
C. Condannare l al pagamento dei compensi professionali , oltre CP_1 iva ,cpa, e rimborsi forfettari per spese g li al presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Il ricorrente in epigrafe indicato esponeva che, con sentenza n. 3186 del 21 novembre 2024, questo Tribunale aveva accertato il suo diritto al conseguimento dell'assegno unico universale, con contestuale condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore della CP_1 somma di € 3.169,00, a tal titolo.
Lamentava che ciononostante e nonostante gli inviti bonari al pagamento, l' non ha mai CP_1 liquidato le somme.
Chiedeva, pertanto, condanna di parte resistente al pagamento dell'importo riconosciutogli in via giudiziaria.
Si costituiva l dando atto dell'intervenuto pagamento. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione.
1 Osserva
Il petitum sostanziale del ricorso oggetto del presente giudizio è la somma di € 3.169,00 che l' è stata condannata a pagare in favore dell'odierno instante in forza della sentenza n. CP_1 el 21 novembre 2024 di questo Tribunale.
Ciò premesso, non si ravvisa l'interesse ad agire del ricorrente in questa sede.
L'accoglimento della domanda implicherebbe l'accertamento dell'inadempimento dell' CP_1
e la condanna al pagamento della medesima somma cui è già tenuta in proprio for sentenza 3186 cit., senza che tale pronuncia comporti per il ricorrente alcuna utilità ulteriore rispetto a quella già conseguita.
Ben potrebbe, al contrario, il ricorrente soddisfare le proprie pretese in via esecutiva, essendo munito di valido titolo giudiziale.
Ed infatti, come noto, la sentenza che contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ex art.474 cpc.
La determinazione del quantum è il semplice portato dell'ammontare dell'assegno unico universale per il periodo dalla data della domanda amministrativa del 12.10.2022.
La domanda è pertanto inammissibile con assorbimento di ogni questione portato dell'intervenuto tardivo pagamento.
PQM
Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così dispone: Parte_2
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Foggia, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
2