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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 695/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4916/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12067 DEL 22/07/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, , si è opposta all'avviso di accertamento n. 12067 relativa all'anno d'imposta 2020 notificato in data 09.10.2024 , con richieste ai fini IMU della somma di euro 244,00 , oltre interessi e sanzioni , per omesso parziale pagamento Deduceva: illegittimità dell'atto di impugnato per erronea interpretazione della legge n. 431 del 09.12.1998 ai sensi dei commi 53 e 54 della legge 208/2015, ossia per non avere tenuto conto che gli immobili di cui all'imposta in questione , sono stati locati a canone concordato cui spetta la riduzione del tributo in oggetto nella misura del 25% . Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si è costituito l'Ente Impositore.
Invero le norme in esame di cui sopra, prevedono, con riguardo agli immobili condotti in locazione a canone concordato, una riduzione del 25% del tributo locale in questione.
Dalla documentazione allegata e prodotta dalla stessa parte ricorrente, risultano i presupposti per la riduzione del tributo in questione, ossia che gli immobili in oggetto sono stati concessione locazione a canone concordato, con la determinazione esatta del tributo dovuto di cui al ricorso.
In assenza di costituzione dell'Ente Impositore e quindi di contestazione, il ricorso va accolto. Pertanto, l'atto impugnato va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria ,in composizione monocratica, accoglie il ricorso , annulla l'atto impugnato e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessive euro 200,00 oltre accessori se dovuti.
Palermo lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4916/2024 depositato il 28/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 12067 DEL 22/07/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Ricorrente_1Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente, , si è opposta all'avviso di accertamento n. 12067 relativa all'anno d'imposta 2020 notificato in data 09.10.2024 , con richieste ai fini IMU della somma di euro 244,00 , oltre interessi e sanzioni , per omesso parziale pagamento Deduceva: illegittimità dell'atto di impugnato per erronea interpretazione della legge n. 431 del 09.12.1998 ai sensi dei commi 53 e 54 della legge 208/2015, ossia per non avere tenuto conto che gli immobili di cui all'imposta in questione , sono stati locati a canone concordato cui spetta la riduzione del tributo in oggetto nella misura del 25% . Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato.
Non si è costituito l'Ente Impositore.
Invero le norme in esame di cui sopra, prevedono, con riguardo agli immobili condotti in locazione a canone concordato, una riduzione del 25% del tributo locale in questione.
Dalla documentazione allegata e prodotta dalla stessa parte ricorrente, risultano i presupposti per la riduzione del tributo in questione, ossia che gli immobili in oggetto sono stati concessione locazione a canone concordato, con la determinazione esatta del tributo dovuto di cui al ricorso.
In assenza di costituzione dell'Ente Impositore e quindi di contestazione, il ricorso va accolto. Pertanto, l'atto impugnato va annullato.
Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria ,in composizione monocratica, accoglie il ricorso , annulla l'atto impugnato e condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessive euro 200,00 oltre accessori se dovuti.
Palermo lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Dr. Agostino Cisca