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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 19/09/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. 471/2022 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17.9.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 471/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Luigi Masini e Francesca Parte_1
Inglese ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Massimo Grattarola CP_1
resistente rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_2 CP_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , premesso di aver lavorato alle dipendenze di società operante nel Parte_1 CP_1
commercio e riparazione di automobili, dal 28.9.2015 al 20.11.2021, con inquadramento al V liv.
CCNL Terziario-Confcommercio, con mansioni di impiegata amministrativa, allega: (1) che dal 19 marzo 2020 al 31 ottobre 2021 il rapporto di lavoro era stato unilateralmente sospeso dal datore di lavoro, ad eccezione di alcuni brevi periodi specificamente indicati, con ricezione dell'assegno ordinario FIS corrisposto dall' , mentre la collega , anch'essa impiegata CP_2 Testimone_1
amministrativa, era stata sospesa dal lavoro soltanto per due mesi, da marzo a maggio del 2020; (2) di aver seguito apposito corso per l'utilizzo dell'applicativo “Concerto”, nuovo programma di gestione della contabilità, unitamente al programma “Nota”, e di aver istruito la collega Tes_1
sulle modalità di utilizzo di detti programmi;
(3) di essersi occupata, in piena autonomia, sin
[...]
Contr dal settembre 2015, della redazione della contabilità di , della gestione contabile e amministrativa delle commesse dell'officina, della fatturazione delle vendite di autovetture nuove ed usate e delle riparazioni e dei relativi incassi;
(4) di avere sempre svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, le seguenti mansioni, tanto per la sede di Arquata Scrivia, quanto, in via telematica, per l'unità locale di Novi Ligure: a) controllo e gestione dei documenti amministrativi e contabili;
b) emissione ed inserimento nel programma gestionale aziendale delle fatture, anche elettroniche, con controllo giornaliero del buon esito delle stesse;
c) monitoraggio dei pagamenti e degli incassi;
d) ricezione dei pagamenti, mediante assegni, denaro contante ed elettronici (tramite POS) e gestione della cassa;
e) espletamento adempimenti necessari per l'immatricolazione delle autovetture nuove e dei passaggi di proprietà di quelle usate;
f) gestione del processo di caricamento su apposito programma fornito da FI (azienda mandante) delle garanzie delle autovetture nuove;
g) emissione delle ricevute bancarie (RI.BA) e presentazione delle stesse all'incasso in banca, per i clienti che utilizzavano tale modalità di pagamento;
h) sollecito dei pagamenti ai clienti e gestione del recupero dei crediti da parte dei clienti morosi;
i) effettuazione riconciliazioni bancarie, controllo analitico e periodico delle ricevute bancarie passive della Società inviato dalla banca ed effettuazione dei relativi pagamenti;
l) gestione del processo di accettazione delle autovetture in officina da riparare;
m) inserimento nel programma gestionale aziendale dell'officina dei dati relativi alle varie autovetture, alle lavorazioni effettuate e ai ricambi sostituiti, con successiva emissione delle fatture e di ricezione dei pagamenti in cassa;
n) controllo delle bolle di accompagnamento dei prodotti acquistati;
o) redazione dell'inventario fisico di magazzino seguito dal controllo e dall'inserimento delle eventuali rettifiche di carico/scarico sul programma gestionale aziendale;
p) effettuazione adempimenti necessari per la rottamazione delle autovetture usate, tra i quali quelli relativi all'esenzione dal pagamento del bollo;
q) attività di carico e scarico dal PRA degli atti di acquisto e di vendita tramite le Agenzie di Pratiche Auto;
r) tenuta dei rapporti con le Agenzie di pratiche auto (Agenzia MO.RO.
Snc di RO CA e UG RT;
Agenzia Consulauto Snc di PA FF e DI
AN); s) gestione dei pagamenti dei contributi per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso
(PFU), da effettuarsi entro il 15 di ogni mese in relazione alle autovetture immatricolate in quello precedente;
t) gestione e inserimento in appositi applicativi delle richieste di prestazione di officina per le autovetture a noleggio, al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere con le lavorazioni da parte della società noleggiante;
u) monitoraggio scadenze fiscali e pagamento dei relativi F24 in alternativa alla collega;
v) redazione delle scritture contabili quali, in particolare: Testimone_1
prima nota, libro giornale e registri IVA;
w) preparazione delle liquidazioni IVA mensili e delle dichiarazioni IVA annuali;
stampa dei relativi registri;
x) espletamento delle incombenze preliminari all'approvazione del bilancio, compresa la verifica del bilancio in prova e le scritture di magazzino
(gestione delle rimanenze); y) tenuta dei rapporti con la società con la Global Automotive Spa, fornitrice dei programmi di gestione della contabilità aziendale;
z) tenuta dei rapporti con il commercialista della Società Dr. Giulio Rubino;
(5) di essersi occupata anche della redazione delle fatture attive, passive ed emissione delle RiBa per ARBM;
(6) di essersi quotidianamente occupata della gestione della cassa e dei pagamenti sia dell'officina, sia relativamente alla vendita delle autovetture nuove e usate, tanto che a fine giornata era tenuta, in assenza degli amministratori della società, a portare a casa con sé assegni e/o denaro contante del giorno, per poi riportarlo in azienda la mattina seguente;
(7) di essere stata in possesso della scatola metallica dove veniva conservato il fondo cassa, e della chiave del registratore di cassa, chiavi restituite alla cessazione del rapporto di lavoro, tramite il collega (8) di non aver mai ricevuto l'indennità di cassa e Testimone_2
maneggio denaro prevista dall'art. 218 CCNL;
(9) di aver lavorato, per tutta la durata del rapporto, almeno una mezz'ora in più al giorno, oltre a due sabati mattina nei quali si occupava della fatturazione dell'officina e dei punti vendita, e di non aver percepito alcunchè per lavoro straordinario.
Tanto premesso, ritendo di avere diritto alla corresponsione di differenze retributive per superiore inquadramento nel II liv. CCNL Terziario-Confcommercio o, in subordine, nel III liv., per le ore di straordinario, per l'indennità di cassa e maneggio denaro, oltre al risarcimento del danno per illegittima sospensione dal lavoro nel periodo Covid, così conclude: «A) accertare e dichiarare che la ricorrente, a decorrere dall'1.09.2016 al 20.11.2021, ha sempre svolto mansioni/funzioni e/o ricoperto ruoli/incarichi propri del II livello del CCNL Terziario-Confcommercio e, per l'effetto, dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del legale rappresentante pro – tempore, CP_1
con sede in Via Serravalle, 15061, Arquata Scrivia, a corrispondere alla stessa, anche ex artt. 36 cost. e 2099 c.c. oltre che sulla base delle previsioni del citato CCNL applicato, le differenze retributive tra il trattamento economico del II livello e quanto dalla stessa già percepito e quindi a corrisponderle l'importo capitale di Euro 23.773,14 e/o quello meglio visto, previa solo occorrendo
CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo;
B) in via subordinata a quanto richiesto al punto A), accertare e dichiarare che la ricorrente, a decorrere dall'01.09.2016 fino al 20.11.202 ha sempre svolto mansioni/funzioni e/o ricoperto ruoli/incarichi propri del III livello del CCNL Terziario-Confcommercio e, per l'effetto, dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in Via Serravalle, CP_1
15061, Arquata Scrivia, a corrispondere alla stessa, anche ex artt. 36 cost. e 2099 c.c. oltre che sulla base delle previsioni del citato CCNL applicato, le differenze retributive tra il trattamento economico del III livello e quanto dalla stessa già percepito e quindi a corrisponderle l'importo capitale di Euro
10.870,39 e/o comunque quello meglio visto, previa solo occorrendo CTU contabile, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo;
C) dichiarare altresì tenuta e, quindi, condannare altresì in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in Via CP_1
Serravalle, 15061, Arquata Scrivia, a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo capitale di
Euro 10.431,05 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al II livello CCNL), ovvero in subordine di Euro 9.342,82 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al III livello) e/o comunque quello meglio visto anche in caso di denegato mancato riconoscimento di livello superiore, previa solo occorrendo CTU contabile, a titolo di maggiorazione retributiva per lavoro straordinario prestato e non retribuito oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo;
D) dichiarare tenuta e, quindi, condannare altresì in persona del legale CP_1
rappresentante pro - tempore, con sede in Via Serravalle, 15061, Arquata Scrivia, a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo capitale di Euro 4.005,29 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al II livello CCNL), ovvero in subordine di Euro 3.411,82 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al III livello CCNL) e/o comunque quello meglio visto anche in caso di denegato mancato riconoscimento di livello superiore, previa solo occorrendo CTU contabile, a titolo di indennità di cassa e maneggio denaro dovuto ex art. 218 CCNL applicato e non pagato e, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo;
E) dichiarare tenuta e quindi condannare altresì in persona del legale rappresentante pro – tempore, con CP_1 sede in Via Serravalle, 15061, Arquata Scrivia a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo capitale di Euro 3.570,37 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al II livello CCNL),, ovvero in subordine di Euro 2.808,23 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al III livello CCNL)
e/o comunque quello meglio visto, anche in caso di denegato mancato riconoscimento di livello superiore previa solo occorrendo CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la illegittima e prolungata sospensione del rapporto con accesso al FIS;
F) dichiarare tenuta e quindi condannare altresì in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in Via Serravalle, CP_1
15061, Arquata Scrivia a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo capitale di Euro 2.624,87
(in caso di riconoscimento dell'inquadramento al II livello CCNL) e/o in subordine quello di Euro
1.337,30 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al III livello CCNL) e/o comunque quello meglio visto anche in caso di denegato mancato riconoscimento di livello superiore, previa occorrendo CTU contabile, a titolo di ricalcolo del TFR e delle spettanze di fine rapporto in conseguenza del riconoscimento delle differenze retributive di cui ai precedenti punti da A) a D); G) dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del legale rappresentante pro – tempore, CP_1 con sede in Via Serravalle, 15061, Arquata Scrivia, a versare all' in favore della ricorrente, i CP_2 contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi all' sulle differenze retributive di cui ai CP_2
precedenti punti da A) a D) e in relazione ad i relativi periodi come sopra indicati, nei limiti di quanto ritenuto dovuto e della prescrizione, con riserva di altre eventuali azioni in relazione ai periodi prescritti. Con le eventuali ulteriori pronunce necessarie, opportune e/o conseguenti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre c.p.a. ed IVA, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari». Resiste CP_1
Contesta, in maniera articolata e specifica, tutte le pretese e argomentazioni della ricorrente e conclude per il rigetto della domanda col favore delle spese.
Si è costituito in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: «a) stante l'estraneità CP_2 dell' in ordine ai fatti di causa, in via principale ritenere e dichiarare il difetto di CP_3
legittimazione passiva di riguardo la quantificazione contributiva, ovvero respingere il ricorso CP_2
proposto ex adverso in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile, nonché infondato e comunque non provato nei confronti di b) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento CP_2
anche parziale del ricorso, dichiarare obbligato il datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva
e previdenziale dovuta, nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9 e 10, L n. 335/95, con le relative sanzioni civili maturate e maturande dovute per legge;
c) condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed onorari del giudizio». CP_2
II) Innanzi tutto, la ricorrente domanda il riconoscimento, per il periodo 1.9.2016-20.11.2021, dell'inquadramento superiore al II liv. o, in subordine, al III liv., in relazione alle mansioni effettivamente svolte sin dall'inizio del rapporto.
Per costante giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, circa lo svolgimento in concreto e con continuità e prevalenza di mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello attribuito, è
a carico del lavoratore, che deve assolverlo in maniera rigorosa.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (n. 9414/18) «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda…Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni…».
Quindi, sarà necessario: (i) accertare in fatto le attività lavorative svolte in concreto;
(ii) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
(iii) raffrontare il risultato della prima indagine con il contenuto delle declaratorie contrattuali. I tabulati prodotti da a seguito di ordine di esibizione, riportano le registrazioni contabili Parte_2 effettuate mediante accesso al sistema informatico tramite l'account dedicato della ricorrente, account munito, come spiegato dal teste , dipendente di e, quindi, certamente neutrale e Tes_3 Parte_2 non interessato all'esito della causa perché non legato da rapporti con alcuna delle parti, di password personale della lavoratrice.
Si tratta di un numero considerevole di registrazioni contabili, le più disparate, aventi ad oggetto fatture attive e passive con relativa liquidazione e imputazione dell'IVA, pagamenti ai fornitori, incassi dai clienti, e altre contabilizzazioni.
In particolare, le registrazioni contabili effettuate dalla ricorrente riguardavano tutti gli aspetti dell'attività commerciale svolta da in quanto riferite alle fatturazioni per le vendite delle CP_1
autovetture nuove, per gli acquisti e le vendite delle autovetture usate, per gli incassi ed i pagamenti del reparto officina.
Si tratta, evidentemente, di registrazioni utilizzate, poi, per la tenuta della contabilità dell'azienda.
Il solo fatto che per l'accesso al sistema informatico fosse necessario utilizzare un proprio account munito di password personale, lascia intendere che la ricorrente operava in autonomia e, quindi, non era mera esecutrice materiale di disposizioni provenienti da superiori gerarchici o lavoratori maggiormente qualificati, aspetto, quest'ultimo, peraltro neppure dimostrato dalla resistente.
Non è emerso, tuttavia, che la ricorrente si occupasse in prima persona della effettiva e concreta tenuta della contabilità aziendale in funzione della redazione dei bilanci prescritti dalla legge, in altre parole che abbia concretamente svolto le mansioni di contabile, così come descritte nella declaratoria del II liv., difettando, appunto, la prova che la ricorrente, una volta effettuate in autonomia le registrazioni mediante l'accesso al sistema informatico, provvedesse, poi, sempre in autonomia, alla redazione in concreto delle scritture contabili e alla loro tenuta in funzione della redazione dei bilanci e degli altri adempimenti, anche fiscali, previsti dalla legge.
Si attagliano, invece, le mansioni così come dianzi descritte, del III liv., la cui declaratoria prevede:
«i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica comunque conseguita», tra cui rientrala figura del «contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi».
Pertanto, avrebbe dovuto essere inquadrata, in relazione alle mansioni effettivamente Parte_1
svolte, nel III liv. con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive.
III) La ricorrente domanda, inoltre, il pagamento di ore di lavoro straordinario.
In particolare, sostiene di avere sempre, dal lunedì al venerdì, svolto un'ora al giorno di lavoro straordinario e di aver lavorato costantemente per due sabati al mese.
La resistente ha negato recisamente l'effettuazione di lavoro straordinario e, quanto alle giornate del sabato, ha eccepito che, quand'anche fosse successo che la ricorrente abbia prestato lavoro in dette giornate, ciò è accaduto molto di rado e, comunque, con recupero della giornata in altri giorni della settimana.
Anche in tema di lavoro straordinario è costante l'orientamento di legittimità che vuole l'onere probatorio, da assolversi in maniera assolutamente rigorosa, a carico del lavoratore.
Le testimonianze assunte non permettono di ritenere raggiunta prova rigorosa circa lo svolgimento giornaliero da parte della ricorrente di un'ora di lavoro straordinario, per cui detta domanda non può essere accolta.
Quanto al lavoro svolto nelle giornate di sabato, al di là del fatto che, trattandosi di eccezione in senso sostanziale, la prova dell'avvenuto recupero delle giornate lavorate il sabato durante la settimana doveva essere fornita dalla resistente che, peraltro, ben avrebbe potuto fornirla mediante la produzione delle buste paga, è emerso, tanto dalle testimonianze, quanto, soprattutto, dalla documentazione relativa alle registrazioni contabili, che, talvolta, la ricorrente ha prestato lavoro nelle giornate del sabato.
In particolare, non è contestato, come da note conclusive, che la ricorrente abbia lavorato il sabato, in ragione delle risultanze delle registrazioni contabili, 37 volte durante tutto il rapporto di lavoro.
Per il resto, la prova del lavoro nelle giornate di sabato non è stata fornita in maniera rigorosa, non essendo certamente sufficienti le affermazioni, peraltro generiche e al limite della falsa testimonianza, della teste . Testimone_4
Per cui detto capo di domanda deve essere accolto limitatamente a 37 giornate con orario 8,30/12,00, cui segue il diritto al pagamento del corrispettivo.
IV) La ricorrente rivendica il diritto di percepire l'indennità di cassa e maneggio denaro ai sensi dell'art. 218 del CCNL.
La norma richiamata stabilisce che «Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto».
Il lavoratore, per poter avere diritto a detta indennità deve essere normalmente adibito alle operazioni di cassa con carattere di continuità e deve avere piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con obbligo di accollo delle eventuali differenze.
Nulla di ciò è stato dimostrato.
La testimonianza di , al limite della credibilità, non prova alcunchè, se non Testimone_4
che, forse, in due/tre occasioni la ricorrente aveva del denaro e degli assegni nella borsetta.
Ma che denaro e assegni costituissero l'incasso della giornata di la teste lo ha appreso de CP_1
relato actoris, con conseguente inconsistenza della deposizione.
V) Infine, la ricorrente lamenta di essere stata illegittimamente sospesa dal lavoro, in conseguenza dell'emergenza Covid, in misura ingiustificatamente maggiore rispetto alla collega . Testimone_1
Chiede, invocando la violazione della correttezza e buona fede e, comunque, dei limiti relativi al potere di scelta datoriale dei lavoratori da sospendere e dei criteri di rotazione, il risarcimento del danno patrimoniale.
In particolare, si duole del fatto che, mentre la collega è stata sospesa Parte_1 Testimone_1 dal lavoro solo per due mesi nell'arco del 2020, essa ricorrente è stata sospesa dal lavoro da marzo
2020 ad ottobre 2021, affermazione, questa, non contestata dalla difesa della resistente.
Le argomentazioni difensive della resistente, secondo cui «…il Fondo di Integrazione Salariale è disciplinato dagli artt. da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Si tratta di un CP_ fondo presso l' per garantire un sostegno reddituale ai lavoratori di aziende che non hanno i requisiti per poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni. In nessuna delle disposizioni normative citate è previsto che il datore di lavoro debba applicare una rotazione tra i dipendenti. Ma se anche si volesse accedere all'impostazione avversaria e affermare che in tema di FIS ci si deve rifare alle regole che disciplinano la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria va detto che la stessa non prevede obblighi di rotazione ma solo utilizzo della correttezza e buona fede, che equivale alla spiegazione logica del perché si possa, o non si possa, effettuare la rotazione. E abbiamo visto che qui la spiegazione logica era evidente: la sapeva fare tutto della contabilità, la no», non Tes_1 Pt_1
sono condivisibili.
Secondo precedenti di merito (Tribunale Milano, n. 292/23; Tribunale Pisa, n. 225/24), che si condividono integralmente, «pure tenuto conto che la Integrazione Covid è una cassa in Pt_3 deroga, non soggetta all'usuale meccanismo di rotazione, la modalità operativa non è condivisibile. Durante l'emergenza pandemica, per motivi di semplicità e snellimento amministrativo, il legislatore ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali, di omettere
l'accordo sindacale con il conseguente esonero formale dall'indicazione dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori. Ciò, tuttavia, non si è tradotto nella possibilità di violare tali criteri da parte dei datori di lavoro, ma solo nell'esonero formale dalla loro individuazione formale nell'accordo sindacale. A riguardo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la tutela generale accordata ai lavoratori collocati in godimento degli ammortizzatori sociali, – intendendo quindi anche la Cassa
Integrazione Ordinaria, il FIS e la Cassa Integrazione COVID19 – prevede in ogni caso il rispetto generale della rotazione dei lavoratori per tre ragioni di diritto: 1) il godimento degli ammortizzatori sociali comporta una penalizzazione economica per i lavoratori e il datore di lavoro deve quindi garantire un'equa ripartizione di tale “sacrificio”; 2) il datore di lavoro deve agire nel rispetto dei principi di non discriminazione, diligenza e buona fede, evitando che vengano penalizzati sempre i medesimi lavoratori;
3) applicazione per analogia della disciplina della CIGS. Come già condivisibilmente affermato da codesto Tribunale (Tribunale di Milano, dott.ssa Palmisani, ord. 11 maggio 2021 n. 1970/2021 R.G.) “il potere del datore di lavoro di individuare i lavoratori da collocare in cassa integrazione c.d. Covid, per quanto non sia espressamente vincolato dalla normativa emergenziale all'individuazione di criteri di scelta e obblighi di rotazione, è certamente sottoposto ai limiti che discendono dai principi di buona fede, correttezza e non discriminazione. Si tratta di principi aventi portata generale nel nostro ordinamento che, oltre a costituire uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, formano oggetto di un vero e proprio dovere giuridico in capo al datore di lavoro in tutte le scelte organizzative che impattano sul diritto soggettivo del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro (art. 2113 c.c.).
Tali considerazioni inducono a ritenere senz'altro applicabili anche alla Cassa integrazione prevista dalla normativa emergenziale (c.d. Covid) i seguenti principi di diritto da tempo affermati in sede di legittimità: “il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la e dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt.
1175 e 1375 c.c., nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazione fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. Incombe pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione (Cass. 8998/2003; 20267/2011; Cass. Civ. Sez. I, 02/02/2021 n. 2289)”. Quanto ai risvolti dell'inosservanza da parte del datore di lavoro dei predetti criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori da collocare in godimento dell'ammortizzatore sociali, risulta utile, al riguardo, la sentenza n. 20466/2020 della Corte di Cassazione la quale stabilisce che “il dipendente che sia stato sospeso in CIG, senza adeguata rotazione coi colleghi, ha diritto sia al risarcimento dei danni corrispondente alla retribuzione persa, sia al risarcimento degli ulteriori danni da demansionamento, trattandosi di due piani di tutela distinti”. Per ciò che attiene all'aspetto sanzionatorio, ovverosia al risarcimento pari alla retribuzione persa, si comprende che in caso di violazione dei criteri di rotazione, il lavoratore collocato illegittimamente in godimento dell'ammortizzatore sociale può richiedere la differenza tra la sua retribuzione piena e l'importo del trattamento salariale percepito. Peraltro, il fatto che durante il periodo di sospensione, le mansioni del ricorrente siano state affidate ad altro personale in forza rende ancora più evidente il dovere di attuare meccanismi di rotazione. Alla luce di quanto sin qui esposto, spettano al ricorrente le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato se avesse lavorato regolarmente a tempo pieno senza FIS...».
Considerato che la ricorrente, come detto, operava in autonomia accedendo con proprio account al sistema informatico effettuando tutte le registrazioni contabili riferite all'attività commerciale svolta da è evidente come le due dipendenti fossero perfettamente fungibili, con conseguente CP_1
ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dei principi di correttezza e di buona fede.
Alla ricorrente dovrà, pertanto, essere riconosciuta, a titolo risarcitorio, la differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto avrebbe percepito se il datore di lavoro avesse rispettato i canoni di correttezza e buona fede
VI) I conteggi prodotti dalla ricorrente non sono stati analiticamente contestati dalla resistente che non ha, invero, proposto conteggi alternativi dai quali desumere la presenza di errori od omissioni.
Pertanto, tali conteggi, apparendo formalmente e sostanzialmente corretti, ben possono essere utilizzati per la quantificazione degli importi spettanti alla ricorrente nelle seguenti misure: € 9.247,2 per differenze retributive relative al riconoscimento del III. liv. ed € 1.607,1 per il lavoro prestato nelle giornate di sabato, oltre incidenza sul TFR.
Il risarcimento del danno per violazione dei canoni di buona fede e correttezza viene quantificato in
€ 2.808,23.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
VII) deve essere condannata a versare all' , in favore di , i contributi CP_1 CP_2 Parte_1
previdenziali, assistenziali e assicurativi sulle differenze retributive per riconoscimento del III liv. e del lavoro prestato nelle giornate del sabato.
VIII) La domanda è stata accolta soltanto in parte, per cui si stima equo compensare il 30% delle spese processuali e porre a carico di l restante 70%, liquidato come da dispositivo. CP_1 Nei confronti dell' si stima equa la compensazione delle spese processuali. CP_2
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto di di essere inquadrata nel III Parte_1
liv. CCNL Terziario Confcommercio, e accertato che ha prestato lavoro per 37 Parte_1
giornate cadenti di sabato, non retribuite, dichiara tenuta e condanna a pagare a CP_1 Parte_1
€ 9.247,2 per differenze retributive relative al riconoscimento del III. liv. ed € 1.607,1 per il
[...]
lavoro prestato nelle giornate di sabato, oltre incidenza sul TFR, e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
accertata la violazione da parte di dei principi di correttezza e di buona fede in merito alla CP_1
sospensione dal lavoro con accesso della ricorrente al FIS, dichiara tenuta e condanna a CP_1
pagare a , a titolo di risarcimento del danno, € 2.808,23 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria;
dichiara tenuta e condanna a versare all' , in favore di , i contributi CP_1 CP_2 Parte_1
previdenziali, assistenziali e assicurativi sulle differenze retributive per riconoscimento del III liv. e del lavoro prestato nelle giornate del sabato;
rigetta per il resto;
condanna a rimborsare a , con distrazione in favore degli avv.ti Luigi Masini CP_1 Parte_1
e Francesca Inglese, il 70% delle spese processuali che, in tale misura, liquida in € 181,3 per contributo unificato e in € 6.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA, dichiarando compensato il restante 30%; compensa le spese processuali nei confronti dell' . CP_2
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
AN Moltrasio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza 17.9.2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
S E N T E N Z A nella causa n. 471/22 R.G.L. promossa da:
, rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv.ti Luigi Masini e Francesca Parte_1
Inglese ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per mandato in atti, dall'avv. Massimo Grattarola CP_1
resistente rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Cataldi dell'Avvocatura dell' CP_2 CP_3
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) , premesso di aver lavorato alle dipendenze di società operante nel Parte_1 CP_1
commercio e riparazione di automobili, dal 28.9.2015 al 20.11.2021, con inquadramento al V liv.
CCNL Terziario-Confcommercio, con mansioni di impiegata amministrativa, allega: (1) che dal 19 marzo 2020 al 31 ottobre 2021 il rapporto di lavoro era stato unilateralmente sospeso dal datore di lavoro, ad eccezione di alcuni brevi periodi specificamente indicati, con ricezione dell'assegno ordinario FIS corrisposto dall' , mentre la collega , anch'essa impiegata CP_2 Testimone_1
amministrativa, era stata sospesa dal lavoro soltanto per due mesi, da marzo a maggio del 2020; (2) di aver seguito apposito corso per l'utilizzo dell'applicativo “Concerto”, nuovo programma di gestione della contabilità, unitamente al programma “Nota”, e di aver istruito la collega Tes_1
sulle modalità di utilizzo di detti programmi;
(3) di essersi occupata, in piena autonomia, sin
[...]
Contr dal settembre 2015, della redazione della contabilità di , della gestione contabile e amministrativa delle commesse dell'officina, della fatturazione delle vendite di autovetture nuove ed usate e delle riparazioni e dei relativi incassi;
(4) di avere sempre svolto, per tutta la durata del rapporto di lavoro, le seguenti mansioni, tanto per la sede di Arquata Scrivia, quanto, in via telematica, per l'unità locale di Novi Ligure: a) controllo e gestione dei documenti amministrativi e contabili;
b) emissione ed inserimento nel programma gestionale aziendale delle fatture, anche elettroniche, con controllo giornaliero del buon esito delle stesse;
c) monitoraggio dei pagamenti e degli incassi;
d) ricezione dei pagamenti, mediante assegni, denaro contante ed elettronici (tramite POS) e gestione della cassa;
e) espletamento adempimenti necessari per l'immatricolazione delle autovetture nuove e dei passaggi di proprietà di quelle usate;
f) gestione del processo di caricamento su apposito programma fornito da FI (azienda mandante) delle garanzie delle autovetture nuove;
g) emissione delle ricevute bancarie (RI.BA) e presentazione delle stesse all'incasso in banca, per i clienti che utilizzavano tale modalità di pagamento;
h) sollecito dei pagamenti ai clienti e gestione del recupero dei crediti da parte dei clienti morosi;
i) effettuazione riconciliazioni bancarie, controllo analitico e periodico delle ricevute bancarie passive della Società inviato dalla banca ed effettuazione dei relativi pagamenti;
l) gestione del processo di accettazione delle autovetture in officina da riparare;
m) inserimento nel programma gestionale aziendale dell'officina dei dati relativi alle varie autovetture, alle lavorazioni effettuate e ai ricambi sostituiti, con successiva emissione delle fatture e di ricezione dei pagamenti in cassa;
n) controllo delle bolle di accompagnamento dei prodotti acquistati;
o) redazione dell'inventario fisico di magazzino seguito dal controllo e dall'inserimento delle eventuali rettifiche di carico/scarico sul programma gestionale aziendale;
p) effettuazione adempimenti necessari per la rottamazione delle autovetture usate, tra i quali quelli relativi all'esenzione dal pagamento del bollo;
q) attività di carico e scarico dal PRA degli atti di acquisto e di vendita tramite le Agenzie di Pratiche Auto;
r) tenuta dei rapporti con le Agenzie di pratiche auto (Agenzia MO.RO.
Snc di RO CA e UG RT;
Agenzia Consulauto Snc di PA FF e DI
AN); s) gestione dei pagamenti dei contributi per lo smaltimento degli pneumatici fuori uso
(PFU), da effettuarsi entro il 15 di ogni mese in relazione alle autovetture immatricolate in quello precedente;
t) gestione e inserimento in appositi applicativi delle richieste di prestazione di officina per le autovetture a noleggio, al fine di ottenere l'autorizzazione a procedere con le lavorazioni da parte della società noleggiante;
u) monitoraggio scadenze fiscali e pagamento dei relativi F24 in alternativa alla collega;
v) redazione delle scritture contabili quali, in particolare: Testimone_1
prima nota, libro giornale e registri IVA;
w) preparazione delle liquidazioni IVA mensili e delle dichiarazioni IVA annuali;
stampa dei relativi registri;
x) espletamento delle incombenze preliminari all'approvazione del bilancio, compresa la verifica del bilancio in prova e le scritture di magazzino
(gestione delle rimanenze); y) tenuta dei rapporti con la società con la Global Automotive Spa, fornitrice dei programmi di gestione della contabilità aziendale;
z) tenuta dei rapporti con il commercialista della Società Dr. Giulio Rubino;
(5) di essersi occupata anche della redazione delle fatture attive, passive ed emissione delle RiBa per ARBM;
(6) di essersi quotidianamente occupata della gestione della cassa e dei pagamenti sia dell'officina, sia relativamente alla vendita delle autovetture nuove e usate, tanto che a fine giornata era tenuta, in assenza degli amministratori della società, a portare a casa con sé assegni e/o denaro contante del giorno, per poi riportarlo in azienda la mattina seguente;
(7) di essere stata in possesso della scatola metallica dove veniva conservato il fondo cassa, e della chiave del registratore di cassa, chiavi restituite alla cessazione del rapporto di lavoro, tramite il collega (8) di non aver mai ricevuto l'indennità di cassa e Testimone_2
maneggio denaro prevista dall'art. 218 CCNL;
(9) di aver lavorato, per tutta la durata del rapporto, almeno una mezz'ora in più al giorno, oltre a due sabati mattina nei quali si occupava della fatturazione dell'officina e dei punti vendita, e di non aver percepito alcunchè per lavoro straordinario.
Tanto premesso, ritendo di avere diritto alla corresponsione di differenze retributive per superiore inquadramento nel II liv. CCNL Terziario-Confcommercio o, in subordine, nel III liv., per le ore di straordinario, per l'indennità di cassa e maneggio denaro, oltre al risarcimento del danno per illegittima sospensione dal lavoro nel periodo Covid, così conclude: «A) accertare e dichiarare che la ricorrente, a decorrere dall'1.09.2016 al 20.11.2021, ha sempre svolto mansioni/funzioni e/o ricoperto ruoli/incarichi propri del II livello del CCNL Terziario-Confcommercio e, per l'effetto, dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del legale rappresentante pro – tempore, CP_1
con sede in Via Serravalle, 15061, Arquata Scrivia, a corrispondere alla stessa, anche ex artt. 36 cost. e 2099 c.c. oltre che sulla base delle previsioni del citato CCNL applicato, le differenze retributive tra il trattamento economico del II livello e quanto dalla stessa già percepito e quindi a corrisponderle l'importo capitale di Euro 23.773,14 e/o quello meglio visto, previa solo occorrendo
CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo;
B) in via subordinata a quanto richiesto al punto A), accertare e dichiarare che la ricorrente, a decorrere dall'01.09.2016 fino al 20.11.202 ha sempre svolto mansioni/funzioni e/o ricoperto ruoli/incarichi propri del III livello del CCNL Terziario-Confcommercio e, per l'effetto, dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in Via Serravalle, CP_1
15061, Arquata Scrivia, a corrispondere alla stessa, anche ex artt. 36 cost. e 2099 c.c. oltre che sulla base delle previsioni del citato CCNL applicato, le differenze retributive tra il trattamento economico del III livello e quanto dalla stessa già percepito e quindi a corrisponderle l'importo capitale di Euro
10.870,39 e/o comunque quello meglio visto, previa solo occorrendo CTU contabile, oltre interessi
e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo;
C) dichiarare altresì tenuta e, quindi, condannare altresì in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in Via CP_1
Serravalle, 15061, Arquata Scrivia, a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo capitale di
Euro 10.431,05 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al II livello CCNL), ovvero in subordine di Euro 9.342,82 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al III livello) e/o comunque quello meglio visto anche in caso di denegato mancato riconoscimento di livello superiore, previa solo occorrendo CTU contabile, a titolo di maggiorazione retributiva per lavoro straordinario prestato e non retribuito oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo;
D) dichiarare tenuta e, quindi, condannare altresì in persona del legale CP_1
rappresentante pro - tempore, con sede in Via Serravalle, 15061, Arquata Scrivia, a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo capitale di Euro 4.005,29 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al II livello CCNL), ovvero in subordine di Euro 3.411,82 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al III livello CCNL) e/o comunque quello meglio visto anche in caso di denegato mancato riconoscimento di livello superiore, previa solo occorrendo CTU contabile, a titolo di indennità di cassa e maneggio denaro dovuto ex art. 218 CCNL applicato e non pagato e, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo;
E) dichiarare tenuta e quindi condannare altresì in persona del legale rappresentante pro – tempore, con CP_1 sede in Via Serravalle, 15061, Arquata Scrivia a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo capitale di Euro 3.570,37 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al II livello CCNL),, ovvero in subordine di Euro 2.808,23 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al III livello CCNL)
e/o comunque quello meglio visto, anche in caso di denegato mancato riconoscimento di livello superiore previa solo occorrendo CTU contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle scadenze all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per la illegittima e prolungata sospensione del rapporto con accesso al FIS;
F) dichiarare tenuta e quindi condannare altresì in persona del legale rappresentante pro – tempore, con sede in Via Serravalle, CP_1
15061, Arquata Scrivia a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo capitale di Euro 2.624,87
(in caso di riconoscimento dell'inquadramento al II livello CCNL) e/o in subordine quello di Euro
1.337,30 (in caso di riconoscimento dell'inquadramento al III livello CCNL) e/o comunque quello meglio visto anche in caso di denegato mancato riconoscimento di livello superiore, previa occorrendo CTU contabile, a titolo di ricalcolo del TFR e delle spettanze di fine rapporto in conseguenza del riconoscimento delle differenze retributive di cui ai precedenti punti da A) a D); G) dichiarare tenuta e quindi condannare in persona del legale rappresentante pro – tempore, CP_1 con sede in Via Serravalle, 15061, Arquata Scrivia, a versare all' in favore della ricorrente, i CP_2 contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi all' sulle differenze retributive di cui ai CP_2
precedenti punti da A) a D) e in relazione ad i relativi periodi come sopra indicati, nei limiti di quanto ritenuto dovuto e della prescrizione, con riserva di altre eventuali azioni in relazione ai periodi prescritti. Con le eventuali ulteriori pronunce necessarie, opportune e/o conseguenti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre c.p.a. ed IVA, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori, che si dichiarano antistatari». Resiste CP_1
Contesta, in maniera articolata e specifica, tutte le pretese e argomentazioni della ricorrente e conclude per il rigetto della domanda col favore delle spese.
Si è costituito in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: «a) stante l'estraneità CP_2 dell' in ordine ai fatti di causa, in via principale ritenere e dichiarare il difetto di CP_3
legittimazione passiva di riguardo la quantificazione contributiva, ovvero respingere il ricorso CP_2
proposto ex adverso in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile, nonché infondato e comunque non provato nei confronti di b) in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento CP_2
anche parziale del ricorso, dichiarare obbligato il datore di lavoro alla regolarizzazione contributiva
e previdenziale dovuta, nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9 e 10, L n. 335/95, con le relative sanzioni civili maturate e maturande dovute per legge;
c) condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell' di spese, diritti ed onorari del giudizio». CP_2
II) Innanzi tutto, la ricorrente domanda il riconoscimento, per il periodo 1.9.2016-20.11.2021, dell'inquadramento superiore al II liv. o, in subordine, al III liv., in relazione alle mansioni effettivamente svolte sin dall'inizio del rapporto.
Per costante giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova, circa lo svolgimento in concreto e con continuità e prevalenza di mansioni riconducibili ad un livello superiore rispetto a quello attribuito, è
a carico del lavoratore, che deve assolverlo in maniera rigorosa.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (n. 9414/18) «Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda…Nel giudizio relativo all'attribuzione di una qualifica superiore, l'osservanza del cd. criterio "trifasico", da cui non si può prescindere nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non richiede che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni…».
Quindi, sarà necessario: (i) accertare in fatto le attività lavorative svolte in concreto;
(ii) individuare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
(iii) raffrontare il risultato della prima indagine con il contenuto delle declaratorie contrattuali. I tabulati prodotti da a seguito di ordine di esibizione, riportano le registrazioni contabili Parte_2 effettuate mediante accesso al sistema informatico tramite l'account dedicato della ricorrente, account munito, come spiegato dal teste , dipendente di e, quindi, certamente neutrale e Tes_3 Parte_2 non interessato all'esito della causa perché non legato da rapporti con alcuna delle parti, di password personale della lavoratrice.
Si tratta di un numero considerevole di registrazioni contabili, le più disparate, aventi ad oggetto fatture attive e passive con relativa liquidazione e imputazione dell'IVA, pagamenti ai fornitori, incassi dai clienti, e altre contabilizzazioni.
In particolare, le registrazioni contabili effettuate dalla ricorrente riguardavano tutti gli aspetti dell'attività commerciale svolta da in quanto riferite alle fatturazioni per le vendite delle CP_1
autovetture nuove, per gli acquisti e le vendite delle autovetture usate, per gli incassi ed i pagamenti del reparto officina.
Si tratta, evidentemente, di registrazioni utilizzate, poi, per la tenuta della contabilità dell'azienda.
Il solo fatto che per l'accesso al sistema informatico fosse necessario utilizzare un proprio account munito di password personale, lascia intendere che la ricorrente operava in autonomia e, quindi, non era mera esecutrice materiale di disposizioni provenienti da superiori gerarchici o lavoratori maggiormente qualificati, aspetto, quest'ultimo, peraltro neppure dimostrato dalla resistente.
Non è emerso, tuttavia, che la ricorrente si occupasse in prima persona della effettiva e concreta tenuta della contabilità aziendale in funzione della redazione dei bilanci prescritti dalla legge, in altre parole che abbia concretamente svolto le mansioni di contabile, così come descritte nella declaratoria del II liv., difettando, appunto, la prova che la ricorrente, una volta effettuate in autonomia le registrazioni mediante l'accesso al sistema informatico, provvedesse, poi, sempre in autonomia, alla redazione in concreto delle scritture contabili e alla loro tenuta in funzione della redazione dei bilanci e degli altri adempimenti, anche fiscali, previsti dalla legge.
Si attagliano, invece, le mansioni così come dianzi descritte, del III liv., la cui declaratoria prevede:
«i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica
e tecnico-pratica comunque conseguita», tra cui rientrala figura del «contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell'ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell'ambito dello specifico campo di competenza, è incaricato di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi, evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi».
Pertanto, avrebbe dovuto essere inquadrata, in relazione alle mansioni effettivamente Parte_1
svolte, nel III liv. con conseguente diritto al pagamento delle relative differenze retributive.
III) La ricorrente domanda, inoltre, il pagamento di ore di lavoro straordinario.
In particolare, sostiene di avere sempre, dal lunedì al venerdì, svolto un'ora al giorno di lavoro straordinario e di aver lavorato costantemente per due sabati al mese.
La resistente ha negato recisamente l'effettuazione di lavoro straordinario e, quanto alle giornate del sabato, ha eccepito che, quand'anche fosse successo che la ricorrente abbia prestato lavoro in dette giornate, ciò è accaduto molto di rado e, comunque, con recupero della giornata in altri giorni della settimana.
Anche in tema di lavoro straordinario è costante l'orientamento di legittimità che vuole l'onere probatorio, da assolversi in maniera assolutamente rigorosa, a carico del lavoratore.
Le testimonianze assunte non permettono di ritenere raggiunta prova rigorosa circa lo svolgimento giornaliero da parte della ricorrente di un'ora di lavoro straordinario, per cui detta domanda non può essere accolta.
Quanto al lavoro svolto nelle giornate di sabato, al di là del fatto che, trattandosi di eccezione in senso sostanziale, la prova dell'avvenuto recupero delle giornate lavorate il sabato durante la settimana doveva essere fornita dalla resistente che, peraltro, ben avrebbe potuto fornirla mediante la produzione delle buste paga, è emerso, tanto dalle testimonianze, quanto, soprattutto, dalla documentazione relativa alle registrazioni contabili, che, talvolta, la ricorrente ha prestato lavoro nelle giornate del sabato.
In particolare, non è contestato, come da note conclusive, che la ricorrente abbia lavorato il sabato, in ragione delle risultanze delle registrazioni contabili, 37 volte durante tutto il rapporto di lavoro.
Per il resto, la prova del lavoro nelle giornate di sabato non è stata fornita in maniera rigorosa, non essendo certamente sufficienti le affermazioni, peraltro generiche e al limite della falsa testimonianza, della teste . Testimone_4
Per cui detto capo di domanda deve essere accolto limitatamente a 37 giornate con orario 8,30/12,00, cui segue il diritto al pagamento del corrispettivo.
IV) La ricorrente rivendica il diritto di percepire l'indennità di cassa e maneggio denaro ai sensi dell'art. 218 del CCNL.
La norma richiamata stabilisce che «Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 212 del presente contratto».
Il lavoratore, per poter avere diritto a detta indennità deve essere normalmente adibito alle operazioni di cassa con carattere di continuità e deve avere piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con obbligo di accollo delle eventuali differenze.
Nulla di ciò è stato dimostrato.
La testimonianza di , al limite della credibilità, non prova alcunchè, se non Testimone_4
che, forse, in due/tre occasioni la ricorrente aveva del denaro e degli assegni nella borsetta.
Ma che denaro e assegni costituissero l'incasso della giornata di la teste lo ha appreso de CP_1
relato actoris, con conseguente inconsistenza della deposizione.
V) Infine, la ricorrente lamenta di essere stata illegittimamente sospesa dal lavoro, in conseguenza dell'emergenza Covid, in misura ingiustificatamente maggiore rispetto alla collega . Testimone_1
Chiede, invocando la violazione della correttezza e buona fede e, comunque, dei limiti relativi al potere di scelta datoriale dei lavoratori da sospendere e dei criteri di rotazione, il risarcimento del danno patrimoniale.
In particolare, si duole del fatto che, mentre la collega è stata sospesa Parte_1 Testimone_1 dal lavoro solo per due mesi nell'arco del 2020, essa ricorrente è stata sospesa dal lavoro da marzo
2020 ad ottobre 2021, affermazione, questa, non contestata dalla difesa della resistente.
Le argomentazioni difensive della resistente, secondo cui «…il Fondo di Integrazione Salariale è disciplinato dagli artt. da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Si tratta di un CP_ fondo presso l' per garantire un sostegno reddituale ai lavoratori di aziende che non hanno i requisiti per poter accedere alla Cassa Integrazione Guadagni. In nessuna delle disposizioni normative citate è previsto che il datore di lavoro debba applicare una rotazione tra i dipendenti. Ma se anche si volesse accedere all'impostazione avversaria e affermare che in tema di FIS ci si deve rifare alle regole che disciplinano la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria va detto che la stessa non prevede obblighi di rotazione ma solo utilizzo della correttezza e buona fede, che equivale alla spiegazione logica del perché si possa, o non si possa, effettuare la rotazione. E abbiamo visto che qui la spiegazione logica era evidente: la sapeva fare tutto della contabilità, la no», non Tes_1 Pt_1
sono condivisibili.
Secondo precedenti di merito (Tribunale Milano, n. 292/23; Tribunale Pisa, n. 225/24), che si condividono integralmente, «pure tenuto conto che la Integrazione Covid è una cassa in Pt_3 deroga, non soggetta all'usuale meccanismo di rotazione, la modalità operativa non è condivisibile. Durante l'emergenza pandemica, per motivi di semplicità e snellimento amministrativo, il legislatore ha previsto la possibilità, per i datori di lavoro che ricorrono agli ammortizzatori sociali, di omettere
l'accordo sindacale con il conseguente esonero formale dall'indicazione dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori. Ciò, tuttavia, non si è tradotto nella possibilità di violare tali criteri da parte dei datori di lavoro, ma solo nell'esonero formale dalla loro individuazione formale nell'accordo sindacale. A riguardo, secondo la giurisprudenza maggioritaria, la tutela generale accordata ai lavoratori collocati in godimento degli ammortizzatori sociali, – intendendo quindi anche la Cassa
Integrazione Ordinaria, il FIS e la Cassa Integrazione COVID19 – prevede in ogni caso il rispetto generale della rotazione dei lavoratori per tre ragioni di diritto: 1) il godimento degli ammortizzatori sociali comporta una penalizzazione economica per i lavoratori e il datore di lavoro deve quindi garantire un'equa ripartizione di tale “sacrificio”; 2) il datore di lavoro deve agire nel rispetto dei principi di non discriminazione, diligenza e buona fede, evitando che vengano penalizzati sempre i medesimi lavoratori;
3) applicazione per analogia della disciplina della CIGS. Come già condivisibilmente affermato da codesto Tribunale (Tribunale di Milano, dott.ssa Palmisani, ord. 11 maggio 2021 n. 1970/2021 R.G.) “il potere del datore di lavoro di individuare i lavoratori da collocare in cassa integrazione c.d. Covid, per quanto non sia espressamente vincolato dalla normativa emergenziale all'individuazione di criteri di scelta e obblighi di rotazione, è certamente sottoposto ai limiti che discendono dai principi di buona fede, correttezza e non discriminazione. Si tratta di principi aventi portata generale nel nostro ordinamento che, oltre a costituire uno dei cardini della disciplina legale delle obbligazioni, formano oggetto di un vero e proprio dovere giuridico in capo al datore di lavoro in tutte le scelte organizzative che impattano sul diritto soggettivo del lavoratore all'effettivo svolgimento della propria prestazione di lavoro (art. 2113 c.c.).
Tali considerazioni inducono a ritenere senz'altro applicabili anche alla Cassa integrazione prevista dalla normativa emergenziale (c.d. Covid) i seguenti principi di diritto da tempo affermati in sede di legittimità: “il potere di scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione guadagni, riservato al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la e dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli artt.
1175 e 1375 c.c., nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazione fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. Incombe pertanto sul datore di lavoro l'onere di provare il nesso di causalità tra la sospensione del singolo lavoratore e le ragioni per le quali la legge gli riconosce il potere di sospensione (Cass. 8998/2003; 20267/2011; Cass. Civ. Sez. I, 02/02/2021 n. 2289)”. Quanto ai risvolti dell'inosservanza da parte del datore di lavoro dei predetti criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori da collocare in godimento dell'ammortizzatore sociali, risulta utile, al riguardo, la sentenza n. 20466/2020 della Corte di Cassazione la quale stabilisce che “il dipendente che sia stato sospeso in CIG, senza adeguata rotazione coi colleghi, ha diritto sia al risarcimento dei danni corrispondente alla retribuzione persa, sia al risarcimento degli ulteriori danni da demansionamento, trattandosi di due piani di tutela distinti”. Per ciò che attiene all'aspetto sanzionatorio, ovverosia al risarcimento pari alla retribuzione persa, si comprende che in caso di violazione dei criteri di rotazione, il lavoratore collocato illegittimamente in godimento dell'ammortizzatore sociale può richiedere la differenza tra la sua retribuzione piena e l'importo del trattamento salariale percepito. Peraltro, il fatto che durante il periodo di sospensione, le mansioni del ricorrente siano state affidate ad altro personale in forza rende ancora più evidente il dovere di attuare meccanismi di rotazione. Alla luce di quanto sin qui esposto, spettano al ricorrente le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto gli sarebbe spettato se avesse lavorato regolarmente a tempo pieno senza FIS...».
Considerato che la ricorrente, come detto, operava in autonomia accedendo con proprio account al sistema informatico effettuando tutte le registrazioni contabili riferite all'attività commerciale svolta da è evidente come le due dipendenti fossero perfettamente fungibili, con conseguente CP_1
ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dei principi di correttezza e di buona fede.
Alla ricorrente dovrà, pertanto, essere riconosciuta, a titolo risarcitorio, la differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto avrebbe percepito se il datore di lavoro avesse rispettato i canoni di correttezza e buona fede
VI) I conteggi prodotti dalla ricorrente non sono stati analiticamente contestati dalla resistente che non ha, invero, proposto conteggi alternativi dai quali desumere la presenza di errori od omissioni.
Pertanto, tali conteggi, apparendo formalmente e sostanzialmente corretti, ben possono essere utilizzati per la quantificazione degli importi spettanti alla ricorrente nelle seguenti misure: € 9.247,2 per differenze retributive relative al riconoscimento del III. liv. ed € 1.607,1 per il lavoro prestato nelle giornate di sabato, oltre incidenza sul TFR.
Il risarcimento del danno per violazione dei canoni di buona fede e correttezza viene quantificato in
€ 2.808,23.
Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
VII) deve essere condannata a versare all' , in favore di , i contributi CP_1 CP_2 Parte_1
previdenziali, assistenziali e assicurativi sulle differenze retributive per riconoscimento del III liv. e del lavoro prestato nelle giornate del sabato.
VIII) La domanda è stata accolta soltanto in parte, per cui si stima equo compensare il 30% delle spese processuali e porre a carico di l restante 70%, liquidato come da dispositivo. CP_1 Nei confronti dell' si stima equa la compensazione delle spese processuali. CP_2
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale accoglimento del ricorso, accertato il diritto di di essere inquadrata nel III Parte_1
liv. CCNL Terziario Confcommercio, e accertato che ha prestato lavoro per 37 Parte_1
giornate cadenti di sabato, non retribuite, dichiara tenuta e condanna a pagare a CP_1 Parte_1
€ 9.247,2 per differenze retributive relative al riconoscimento del III. liv. ed € 1.607,1 per il
[...]
lavoro prestato nelle giornate di sabato, oltre incidenza sul TFR, e oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
accertata la violazione da parte di dei principi di correttezza e di buona fede in merito alla CP_1
sospensione dal lavoro con accesso della ricorrente al FIS, dichiara tenuta e condanna a CP_1
pagare a , a titolo di risarcimento del danno, € 2.808,23 oltre interessi legali e Parte_1
rivalutazione monetaria;
dichiara tenuta e condanna a versare all' , in favore di , i contributi CP_1 CP_2 Parte_1
previdenziali, assistenziali e assicurativi sulle differenze retributive per riconoscimento del III liv. e del lavoro prestato nelle giornate del sabato;
rigetta per il resto;
condanna a rimborsare a , con distrazione in favore degli avv.ti Luigi Masini CP_1 Parte_1
e Francesca Inglese, il 70% delle spese processuali che, in tale misura, liquida in € 181,3 per contributo unificato e in € 6.000,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali, CPA ed IVA, dichiarando compensato il restante 30%; compensa le spese processuali nei confronti dell' . CP_2
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 17 settembre 2025.
Il giudice del lavoro
AN Moltrasio