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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 176/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12523/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate - ON - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 07120259013546844000 avente ad oggetto: CARTELLA DI
PAGAMENTO n. 07120110240662614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007, CARTELLA DI
PAGAMENTO n. 07120130041493570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008, CARTELLA DI
PAGAMENTO n. 07120150045478178000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010, CARTELLA DI
PAGAMENTO n. 07120160113720349000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21857/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate ON e notificato il giorno 29 maggio 2025 per il mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2007-2008-2010 e 2011; rileva, tra l'altro, la decadenza e la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi, cartelle e avvisi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate ON ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici con conseguente decadenza/prescrizione ovvero contesta la notifica delle cartelle di pagamento sottese da parte della riscossione e degli avvisi da parte dell'ente impositore. Sul punto della mancata notifica degli avvisi va rilevata la carenza di legittimazione da parte di Agenzia delle Entrate ON che pone in essere l'attività esecutiva fondata sull'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'ente impositore. Ai sensi del D.M. n. 321/99, i ruoli sono redatti esclusivamente dagli enti impositori, i quali devono Consorzio_1fornire al anche tutti i dati previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, tra cui le avvertenze concernenti le modalità ed i termini di impugnativa. E' evidente, pertanto, che compito istituzionale del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, ruolo che costituisce (ex lege) titolo esecutivo. Nel caso di specie la contestazione relativa alla prescrizione attiene ad una fase antecedente a quella di trasmissione del ruolo e, pertanto, andava rivolta al titolare del credito. Come si legge dall'atto impugnato e come risulta dalla documentazione prodotta agli atti l'Agenzia delle Entrate ON, ha ritualmente notificato le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata: in particolare la cartella n. 07120110240662614000 è stata notificata in data 08.03.2012 mediante spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 670820936802; la cartella n. 07120130041493570000 è stata notificata in data 04.03.2013, anch'essa a mezzo raccomandata n. 67103834868-7; la cartella n. 07120150045478178000, a seguito di un primo tentativo di notifica a mezzo del servizio postale, è stata notificata in data 16.10.2015 ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna a mani di familiare Nominativo_1 e successivo invio di comunicazione di avvenuta notifica mediante raccomandata n. 68922046050-9 del 21.10.2015; la cartella n. 07120160113720349000 è stata notificata in data 06.09.2018 ai sensi dell'art. 60 lett. e) D.P.R. n. 600/1973, attesa l'irreperibilità assoluta del ricorrente al proprio indirizzo di residenza, l'ufficiale notificatore ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale. Successivamente in data 26.06.2013 veniva emesso sollecito di pagamento n. 07120139068394727000, relativo, tra l'altro, alla cartella di pagamento n. 07120110240662614000, l'intimazione di pagamento n. 07120149118255545000 relativa alla cartella n. 07120110240662614000, notificata il 16.12.2014, l'intimazione di pagamento n. 07120179022750150000 notificata il 6 settembre 2018, l'avviso di intimazione n. 07120189005921577000 notificato il 10 gennaio 2019 relativo alla cartella n. 07120150045478178000, l'intimazione di pagamento n. 07120189040866533000 notificata il 14 marzo 2019 relativa alle cartelle oggetto del presente giudizio, perfezionata con la procedura prevista in caso di irreperibilità assoluta. Inoltre, i termini di prescrizione del credito in questione sono stati oggetto di diverse sospensioni ex lege: in particolare, l'art. 1, comma 623 della legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha sospeso fino al 15 marzo 2014 i termini di prescrizione dei carichi relativi ai ruoli emessi dagli enti ed affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Più di recente, l'art. 68 comma 1 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto la sospensione delle attività di riscossione dei crediti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, relative ad entrate tributarie e non tributarie nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La medesima normativa emergenziale ha, inoltre, stabilito la sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, nonché dei termini relativi ai processi esecutivi ed alle procedure concorsuali, dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. In conseguenza del perpetuarsi della situazione epidemiologica, il termine del 31.05.2020 è stato oggetto di numerose proroghe, da ultimo ai sensi della Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021, sicché, complessivamente, le attività di riscossione dei carichi affidati dagli Enti impositori ed i termini di prescrizione e decadenza dei relativi crediti sono stati sospesi ex lege dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Avverso tali notifiche non risulta proposta impugnativa né querela di falso in ordine alle notifiche effettuate ed aventi fede privilegiata. Affermata la regolarità delle notifiche da parte della riscossione va verificata l'eccezione di prescrizione relativamente alla fase precedente alla formazione del ruolo. A tal proposito, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel caso di specie, invece, il ricorrente pur eccependo nel ricorso introduttivo la “prescrizione” ha proposto opposizione solo nei confronti di Agenzia delle Entrate ON ed avrebbe dovuto notificare il ricorso anche nei confronti dell'Ente Impositore Regione Campania consentendogli, in tal modo, di esercitare il diritto di difesa. Il ricorrente in proposito afferma di aver notificato il ricorso anche alla Regione Campania ma dalla documentazione agli atti emerge che la notifica del ricorso è stata effettuata agli indirizzi p.e.c. “Email_3” e Email_4“ ”, i quali, tuttavia, non corrispondono all' indirizzo deputato alla gestione del contenzioso tributario, che è il seguente: Email_5, come si evince dalla schermata estratta dall' IPA prodotta agli atti dalla resistente. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano in virtù della novità legislativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12523/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate - ON - Napoli
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 07120259013546844000 avente ad oggetto: CARTELLA DI
PAGAMENTO n. 07120110240662614000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007, CARTELLA DI
PAGAMENTO n. 07120130041493570000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008, CARTELLA DI
PAGAMENTO n. 07120150045478178000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010, CARTELLA DI
PAGAMENTO n. 07120160113720349000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21857/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate ON e notificato il giorno 29 maggio 2025 per il mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2007-2008-2010 e 2011; rileva, tra l'altro, la decadenza e la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi, cartelle e avvisi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate ON ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici con conseguente decadenza/prescrizione ovvero contesta la notifica delle cartelle di pagamento sottese da parte della riscossione e degli avvisi da parte dell'ente impositore. Sul punto della mancata notifica degli avvisi va rilevata la carenza di legittimazione da parte di Agenzia delle Entrate ON che pone in essere l'attività esecutiva fondata sull'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'ente impositore. Ai sensi del D.M. n. 321/99, i ruoli sono redatti esclusivamente dagli enti impositori, i quali devono Consorzio_1fornire al anche tutti i dati previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, tra cui le avvertenze concernenti le modalità ed i termini di impugnativa. E' evidente, pertanto, che compito istituzionale del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, ruolo che costituisce (ex lege) titolo esecutivo. Nel caso di specie la contestazione relativa alla prescrizione attiene ad una fase antecedente a quella di trasmissione del ruolo e, pertanto, andava rivolta al titolare del credito. Come si legge dall'atto impugnato e come risulta dalla documentazione prodotta agli atti l'Agenzia delle Entrate ON, ha ritualmente notificato le cartelle di pagamento oggetto dell'intimazione impugnata: in particolare la cartella n. 07120110240662614000 è stata notificata in data 08.03.2012 mediante spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata n. 670820936802; la cartella n. 07120130041493570000 è stata notificata in data 04.03.2013, anch'essa a mezzo raccomandata n. 67103834868-7; la cartella n. 07120150045478178000, a seguito di un primo tentativo di notifica a mezzo del servizio postale, è stata notificata in data 16.10.2015 ai sensi dell'art. 139 c.p.c., mediante consegna a mani di familiare Nominativo_1 e successivo invio di comunicazione di avvenuta notifica mediante raccomandata n. 68922046050-9 del 21.10.2015; la cartella n. 07120160113720349000 è stata notificata in data 06.09.2018 ai sensi dell'art. 60 lett. e) D.P.R. n. 600/1973, attesa l'irreperibilità assoluta del ricorrente al proprio indirizzo di residenza, l'ufficiale notificatore ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale. Successivamente in data 26.06.2013 veniva emesso sollecito di pagamento n. 07120139068394727000, relativo, tra l'altro, alla cartella di pagamento n. 07120110240662614000, l'intimazione di pagamento n. 07120149118255545000 relativa alla cartella n. 07120110240662614000, notificata il 16.12.2014, l'intimazione di pagamento n. 07120179022750150000 notificata il 6 settembre 2018, l'avviso di intimazione n. 07120189005921577000 notificato il 10 gennaio 2019 relativo alla cartella n. 07120150045478178000, l'intimazione di pagamento n. 07120189040866533000 notificata il 14 marzo 2019 relativa alle cartelle oggetto del presente giudizio, perfezionata con la procedura prevista in caso di irreperibilità assoluta. Inoltre, i termini di prescrizione del credito in questione sono stati oggetto di diverse sospensioni ex lege: in particolare, l'art. 1, comma 623 della legge 27 dicembre 2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) ha sospeso fino al 15 marzo 2014 i termini di prescrizione dei carichi relativi ai ruoli emessi dagli enti ed affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Più di recente, l'art. 68 comma 1 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto la sospensione delle attività di riscossione dei crediti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, relative ad entrate tributarie e non tributarie nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020. La medesima normativa emergenziale ha, inoltre, stabilito la sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, nonché dei termini relativi ai processi esecutivi ed alle procedure concorsuali, dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali. In conseguenza del perpetuarsi della situazione epidemiologica, il termine del 31.05.2020 è stato oggetto di numerose proroghe, da ultimo ai sensi della Legge n. 106/2021 di conversione del D.L. n. 73/2021, sicché, complessivamente, le attività di riscossione dei carichi affidati dagli Enti impositori ed i termini di prescrizione e decadenza dei relativi crediti sono stati sospesi ex lege dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Avverso tali notifiche non risulta proposta impugnativa né querela di falso in ordine alle notifiche effettuate ed aventi fede privilegiata. Affermata la regolarità delle notifiche da parte della riscossione va verificata l'eccezione di prescrizione relativamente alla fase precedente alla formazione del ruolo. A tal proposito, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel caso di specie, invece, il ricorrente pur eccependo nel ricorso introduttivo la “prescrizione” ha proposto opposizione solo nei confronti di Agenzia delle Entrate ON ed avrebbe dovuto notificare il ricorso anche nei confronti dell'Ente Impositore Regione Campania consentendogli, in tal modo, di esercitare il diritto di difesa. Il ricorrente in proposito afferma di aver notificato il ricorso anche alla Regione Campania ma dalla documentazione agli atti emerge che la notifica del ricorso è stata effettuata agli indirizzi p.e.c. “Email_3” e Email_4“ ”, i quali, tuttavia, non corrispondono all' indirizzo deputato alla gestione del contenzioso tributario, che è il seguente: Email_5, come si evince dalla schermata estratta dall' IPA prodotta agli atti dalla resistente. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano in virtù della novità legislativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso