Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 176
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Vizio di notifica per atto presupposto

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso poiché il ricorrente non ha correttamente notificato l'atto anche all'Ente Impositore, il cui indirizzo PEC per il contenzioso tributario era noto. La notifica effettuata agli indirizzi PEC indicati non era corretta.

  • Inammissibile
    Regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento

    La Corte, pur prendendo atto della documentazione prodotta dall'Agenzia riguardo alle notifiche e alle sospensioni dei termini, dichiara inammissibile il ricorso per un vizio procedurale autonomo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 176
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 176
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo