Articolo 5 della Legge 10 dicembre 1960, n. 1595
Articolo 4
Versione
19 gennaio 1961
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 19 gennaio 1961