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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 24/11/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 951/2023 cui è riunita la n. 1401/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 951/2023 cui è riunita la n. 1401/2023 degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “vendita di cose mobili”
Vertente tra
(C.F. P.IVA ), in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Girino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
e
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
TA CA e VI LO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura allegata comparsa di costituzione;
- CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni deduzione e istanza, anche istruttoria, della convenuta, così giudicare: Nel merito -revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
464/2023 emesso dal Tribunale di Pisa il 20 marzo 2023 in favore della
[...] per tutti i motivi dedotti in corso di causa;
-accertare la non conformità CP_1 qualitativa delle pelli fornite dalla convenuta con gli ordini di fornitura n.TR/2022/7070, siccome specificata in fattura;
e per l'effetto -dichiarare ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. la risoluzione della vendita relativa agli ordini di cui sopra per grave inadempimento della venditrice;
-conseguentemente accertare e dichiarare che né l'importo di 69.584,87 (iva compresa) di cui alla fattura n. 324-I/22 del 28 dicembre 2022 e relativo agli ordini n.TR/2022/7070, né qualsivoglia altro ristoro o risarcimento sono dovuti da a - Parte_1 Controparte_1 ordinare a il ritiro del reso a proprie esclusive cure e spese;
Controparte_1
In via subordinata e istruttoria: per quanto superata dalle evidenze documentali e testimoniali, si reitera, occorrendo e per mero tuziorismo, istanza di disposizione di consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la conformità qualitativa delle pelli fornite da agli ordini di fornitura n.TR/2022/7070 siccome Controparte_1 riportata in fattura. In ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.”
Convenuta:
“nel giudizio R.G. 951/2023 ribadendo le conclusioni tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito vengono riprodotte: “nel merito: chiede il rigetto delle domande tutte formulate da parte attrice nel presente giudizio, in quanto del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra esposti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”. Nel giudizio R.G.
1401/2023 ribadendo le conclusioni tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta, che di seguito vengono integralmente riprodotte:“- in via preliminare: si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
464/2023 (R.G. 520/2023) Tribunale di Pisa, ex art. 648 c.p.c., in quanto
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né la causa appare di pronta o facile soluzione;
- nel merito, in via principale: si chiede il rigetto delle domande tutte formulate da parte attrice opponente nel presente giudizio, in quanto del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra esposti, con conseguente conferma, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: si chiede, in ogni caso, di sentir condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in Parte_1 favore della la somma di € 69.584,87#, stante l'avvenuto Controparte_1 pagamento della somma di € 3.302,05#, oltre interessi moratori ex art. 4 n. 2 lettera b)
D.Lgs. n. 231/2002 e D.Lgs. n. 192/2012, sul capitale residuo, dalla domanda al saldo e oltre al risarcimento forfettario di € 40,00# ex art. 6 D.Lgs n. 231 del 2002, o comunque al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 4 n. 2 lettera b) D.Lgs. n. 231/2002 e D.Lgs. n. 192/2012, sul capitale, dalla domanda al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Premesso
Con atto di citazione del 27.02.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Pisa per ivi sentirne dichiarare Controparte_1 la risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento della convenuta a causa delle difformità riscontrate nell'ordine n. TR/2022/7070 e conseguentemente accertare che l'importo di € 69.584,87 di cui alla fattura n. 324-I/22 non è dovuto. A sostegno della domanda, ha allegato:
- che è una nota azienda che opera nel settore della Parte_1 fabbricazione di articoli di pelletteria di pregio e lusso;
- che, in caso di committenza da parte di clienti terzi, è prassi nel settore che il cliente richieda al produttore di rifornirsi di materie prime presso fornitori scelti dal cliente stesso e con il quale quest'ultimo prenegozia le condizioni di acquisto;
- che, nel caso di specie, il cliente ha preordinato determinati quantitativi di Pt_2 pellame a concordando gli standard qualitativi e il prezzo Controparte_1 che la convenuta avrebbe dovuto praticare al produttore;
- che nel preordine erano inclusi i pellami destinati alla fabbricazione di un modello di borsa (Castiglia) la cui produzione era stata affidata da a Pt_2 [...]
Parte_1
- che, nel mese di novembre 2022, ha trasmesso alla Parte_1 convenuta l'ordine di acquisto n. TR/2022/7070 di pellami in quantità suddivise per diverse tipologie di qualità;
- che, al ricevimento della fornitura dei pellami, la sezione controllo qualità, dopo aver eseguito dei controlli a campione, ha riscontrato delle non conformità delle pelli che, con comunicazione del 20.12.2022, sono state segnalate al cliente Pt_2
;
[...]
- che i campioni di pelle sono stati trasmessi a per un loro ulteriore esame Pt_2 comparato con i modelli previamente scelti;
- che, nell'attesa di ricevere indicazioni dal cliente, il controllo qualità di
[...]
[...] [...] dopo aver verificato le pelli ricevute nei colori Stoe, Icy Blue e Parte_1
Twany ha constatato che un'importante percentuale della fornitura non corrispondeva in termini di qualità a quella ordinata;
- che, in data 16.01.2023, il cliente ha comunicato a di aver Parte_1 messo al corrente della situazione e di bloccare la Controparte_1 produzione interessata dal pellame Castiglia;
- che, in data 17.01.2023, il cliente ha chiesto a di trasferire Parte_1
l'intero pellame alla società al fine di verificare Controparte_2 se fosse stato possibile procedere comunque a una seppur parziale produzione;
Cont
- che, secondo il report della società , “tutti i lotti NON sono conformi e utilizzabili in produzione secondo i nostri standard di qualità come da iniziale segnalazione allegata. Ne consegue che potete procedere al reso totale per merce non conforme”;
- che, con e-mail in data 10.02.2023 ha contestato alla Parte_1 convenuta il difetto qualitativo della fornitura e comunicato che avrebbe provveduto al reso;
- che, con comunicazione del 13.02.2023, ha contestato la Controparte_1 presenza di vizi sul pellame e dichiarato che non avrebbe accettato alcun reso;
- che, in data 14.02.2023, il cliente ha indicato a di trasferire Parte_1
l'intero pellame a per mezzo di un vettore incaricato da Controparte_1 Pt_2
;
[...]
- che ha rifiutato il reso;
Controparte_1
- che il caso di specie configura come un grave inadempimento contrattuale tale da determinare la risoluzione del contratto;
- che l'assenza degli standard qualitativi del pellame è stata accertata da un ente terzo, che ha concluso per l'assoluta inutilizzabilità del pellame;
- che ha emesso nei confronti di parte attrice la fattura n. 324- Controparte_1
I/22 del 28.12.2022 per l'importo di € 72.866,92;
- che la suddetta fattura include anche pelli destinate alla realizzazione del campionario, non oggetto di contestazione;
- che ha bloccato la RIBA con scadenza 28.02.2023 per Parte_1
l'importo riportato in fattura e corrisposto, tramite bonifico, l'importo di € 3.302,05 per la fornitura non contestata;
- che il restante importo di € 69.584,87 non è dovuto in ragione del grave inadempimento.
Si è costituita contestando tutto quando dedotto ed eccepito da Controparte_1 controparte poiché infondato in fatto e in diritto. Nello specifico, ha sostenuto:
- che le contestazioni per la merce ricevuta in data 14.12.2022 sono state effettuate per la prima volta il 10.2.2023;
- che parte attrice è, pertanto, decaduta dalla garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c.;
- che il pellame consegnato all'attrice presentava integralmente e senza dubbio le caratteristiche indicate nella fattura n. 324-I/22 del 28.12.2022; Cont
- che il report di non ha valore probatorio;
- che le comunicazioni intercorse tra e non sono Parte_1 Pt_2 state inviate a neanche per conoscenza;
Controparte_1
- che le contestazioni sollevate da parte attrice hanno il solo scopo di giustificare il proprio inadempimento nella speranza di procrastinare il pagamento di quanto dovuto;
- che non vi è stato alcun inadempimento da parte di Controparte_1
Con atto di citazione del 18.04.2023 ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 464/2023 emesso dal Tribunale di Pisa in data 20.03.2023 su istanza di con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di € Controparte_1
72.886,92 in forza della stessa fattura 324-I/22 oggetto del giudizio r.g. n. 951/2023, evidenziando, in via preliminare, il rapporto di litispendenza e continenza con la causa precedentemente instaurata e, nel merito, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1 speso le stesse eccezioni ed argomentazioni di cui alla comparsa costituzione e risposta del giudizio RG 951/2023, sopra riportate, evidenziando altresì l'inesigibilità del credito.
In tale procedimento (r.g. n. 1401/2023) si è costituita spiegando Controparte_1 le medesime difese di cui al giudizio 951/2023 e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 21.07.2023 il Giudice assegnatario della causa 951/2023 ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per i provvedimenti di sua competenza
Con provvedimento del 06.10.2023 il Presidente di Sezione ha rimesso a questo Giudice il fascicolo del procedimento 1401/2023 ai fini della riunione. Disposta la riunione del procedimento r.g. n. 1401/2023 al n. 951/2023 r.g., con ordinanza del 23.11.2023 il Giudice ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concesso i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e interrogatorio formale.
All'udienza del 25.09.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 03.07.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** 1. La piena sovrapponibilità dei fatti costitutivi della pretesa e delle eccezioni oggetto dei giudizi riuniti ne giustifica la trattazione unitaria.
Parte attrice nel giudizio previamente instaurato (r.g. n. 951/2023) domanda la risoluzione del contratto di compravendita di pellame ex art. 1453 c.c. per l'inadempimento di non scarsa importanza della convenuta e, conseguentemente l'accertamento negativo del credito di € 69.584,87 portato dalla fattura n. 324-1/22 emessa da Controparte_1
Quest'ultima, nei giudizi riuniti, chiede l'accertamento del suo credito e la condanna al pagamento della predetta somma, eccependo in via preliminare la decadenza di Pt_1 dalla denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. Parte_1
2. Pacifico l'intercorso rapporto di fornitura, è controversa tra le parti l'esistenza dei vizi lamentati e la tempestività della denuncia di parte attrice.
La sussistenza dei vizi, per quanto processualmente emerso, deve ritenersi comprovata.
Si premette che, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive, opera la Parte_1 nota inversione dei ruoli delle parti in lite, di talché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
Orbene, nel caso si è limitata a declamare la bontà del prodotto Controparte_1 oggetto della fornitura, senza tuttavia supporto asseverativo, anche a livello tecnico, del proprio asserto.
In ogni caso, che sussistessero le difformità contestate dalla committente è dimostrato dal report redatto dalla società società terza specializzata nel Controparte_2 controllo di qualità dei pellami (doc. 12 attrice). Trattasi di documentazione proveniente da un soggetto indipendente e qualificato, come tale idoneo a validare l'effettiva sussistenza dei vizi nel materiale. Tra l'altro, dal dipanarsi del rapporto, a valle delle contestazioni cristallizzate in esito alla verifica complessiva delle partite di pellame, emerge un comportamento per fatti concludenti che contraddice la prospettazione di e assume i connotati di un quantomeno parziale riconoscimento Controparte_1 dei vizi. È infatti difficile spiegare altrimenti l'intervento correttivo della società fornitrice – pacificamente avvenuto – su parte del pellame di cui è causa a seguito delle contestazioni, dietro indicazione di , che (cfr. doc. 19 attrice). Sul punto, Pt_2 infatti, che si trattasse di lavorazioni addizionali per volontà del committente e del terzo appare smentito tanto in via documentale, vista la corrispondenza intercorsa tra i tre soggetti e l'assenza di altre indicazioni su altre lavorazioni e sui costi ad esse relativi, Tes_ quanto dagli esiti della prova orale. Sul punto, è significativo che il teste coerentemente con la citata email a suo nome (doc. 19) abbia dichiarato che la fornitrice aveva eseguito il nuovo trattamento sui campioni di pellame “…ammettendo la non qualità del prodotto” (cfr. verbale del 21.5.2024), mentre non persuade la versione, peraltro parzialmente ammissiva di alcune anomalie (benché rimangano negati i difetti), da parte dei dipendenti di che non sono riusciti (come del resto Controparte_1 la parte, anche in via di allegazione) a giustificare le ragioni di siffatto ulteriore ritrattamento.
3. Non convince l'eccezione di decadenza del committente dal termine di 8 giorni per la denuncia dei vizi, decorrente per i vizi palesi dal ricevimento della merce (art. 1495
c.c.).
Si rammenta che per ciò che concerne la modalità di presentazione della denuncia non sono richieste particolari formalità e la stessa può avvenire anche per via telefonica o per email. Né è necessario che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta, reputandosi necessario e sufficiente una contestazione generica e sommaria volta ad informare il venditore, salvo poi precisare nel dettaglio la natura e l'entità dei vizi riscontrati, all'esito di successive e approfondite verifiche (cfr. tra le altre, Cass. Sez. II, n. 27488/2019).
Parte attrice sostiene di aver messo al corrente la fornitrice dei difetti riscontrati sul pellame, dopo il controllo a campione, contattandola telefonicamente. Al contempo, emerge documentalmente che della circostanza fu avvisata , con la quale si Pt_2 instaurò una fitta corrispondenza.
Ad onta di quanto sostenuto da non vi sono dubbi sulla Controparte_1 peculiarità del rapporto a tre soggetti che ha contraddistinto la fornitura di cui è causa, benché formalmente il contratto di compravendita sia intercorso esclusivamente tra le odierne parti in causa, ossia il produttore in subfornitura ( e il Parte_1 fornitore della materia prima ( . L'intervento, a livello di Controparte_1 preordine e controllo nel corso della produzione, da parte del primo committente Pt_2
è innegabile, non trovando spiegazione altrimenti – in difetto, peraltro, di elementi
[...] di segno contrario – il coinvolgimento diretto di quest'ultima nella verifica della conformità del materiale e addirittura nella prospettazione alla società fornitrice di soluzioni transattive (cfr. doc. 18 e 19).
In siffatto quadro, trova spiegazione il comportamento adottato da Parte_1
che si preoccupa di instaurare un dialogo immediato con , proprio in
[...] Pt_2 virtù del ruolo giocato da quest'ultima nell'identificazione del fornitore, o quantomeno nella verifica delle caratteristiche essenziali dell'affare.
Orbene, deve reputarsi provata la tempestività della denuncia dei vizi.
Un indizio del rispetto degli stretti termini decadenziali si ha nell'email in data
20.12.2022, inviata da a , nella quale l'addetta Parte_1 Pt_2 dell'ufficio acquisti, oltre a descrivere i vizi riscontrati sul pellame, sostiene di aver già messo a conoscenza il fornitore di siffatta circostanza. Benché proveniente dalla stessa parte che ha interesse in causa, avrebbe poco senso tacciare l'email di falso ideologico, quasi a considerare che con questa avesse l'idea di Parte_1 precostituirsi una prova della denuncia al venditore.
Altro, significativo, elemento a conferma dell'avvenuta contestazione nei termini di legge attiene al dipanarsi delle comunicazioni successivamente intercorse nel rapporto, essenzialmente trilaterale, tra i soggetti, e rispetto al quale l'alternativa prospettazione della convenuta appare stridente.
In altri termini, non persuade la difesa di che da un lato nega di Controparte_1 aver ricevuto alcuna contestazione telefonica, e dall'altro sostiene di essere stata messa al corrente dei vizi soltanto con la comunicazione in data 13.2.2023.
Rispetto a questo secondo punto, le emergenze processuali sconfessano la tesi della convenuta, in quanto deve reputarsi certo che già prima del 12.1.2023 la fornitrice fosse stata resa edotta dei vizi riscontrati, posto che in tale data si è tenuto l'incontro trilaterale
(cfr. deposizione testi e coerenti e immuni da rilievi), e che in ragione Tes_2 Tes_3 del coinvolgimento di più professionisti/imprenditori non poteva, peraltro, essere improvvisato. Ciò fa necessariamente retrocedere, ancora, la data della denuncia. Peraltro, il giorno successivo il responsabile della società Controparte_2 trasmise a gli esiti delle verifiche effettuate nel contraddittorio il Controparte_1 giorno precedente, confermando l'esistenza dei vizi denunciati (doc. 18).
Tali elementi avvalorano la prospettazione dell'attrice, che ha affermato di aver denunciato i vizi tramite telefono in data 20.12.2022. Prospettazione che ha, dipoi, trovato idoneo riscontro nella prova orale espletata.
Il teste dipendente di , addetta all'ufficio acquisti, Testimone_4 Parte_1 sentita all'udienza del 21.05.2024 ha confermato di aver contattato telefonicamente
, dipendente di , per riferire la presenza di vizi sul Testimone_5 Controparte_1 pellame: “mi sono interfacciata con per spiegare la difettistica Testimone_5 della pelle ricevuta relativa all'articolo Castiglia. Mi riferisco al Dicembre del 2022.
Abbiamo fatti i controlli qualità interni e abbiamo riscontrato: rughe evidenti, vitellature, cicatrici su tutta la fornitura”. Tale circostanza è stata confermata dal teste
, collega di lavoro di che ha assistito alla chiamata Testimone_6 Testimone_4 dalla sua postazione, collocata accanto.
Non sono convincenti sul punto, le deposizioni dei testi e sentiti Tes_5 Tes_7 all'udienza del 21.5.2024 e 25.6.2024. Il secondo, a parte l'inverosimile dichiarazione di non aver ricevuto telefonate in data 20.12.2022, senza alcun supporto alla memoria, non è in grado di escludere che la telefonata sia stata intercorsa, ciò assorbendo ogni ulteriore profilo di credibilità. La prima nega di essere stata destinataria di censure o problemi alle pelli, ma interpellata sul fatto di aver ricevuto la telefonata, ha dichiarato di non ricordare (cfr. verbale del 21.5.2024) della circostanza, come pure di non sapere se aveva risposto lei in prima persona (ciò che contraddirebbe la sua versione), e in ogni caso ha ammesso che poteva essere presente un'altra collega per rispondere alle telefonate.
4. Gli esiti del controllo sui pellami da parte del terzo Controparte_2 consentono di ritenere di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., in relazione agli standard che il materiale doveva rispettare – in punto di parametri non vi sono contestazioni – la fornitura di Controparte_1
Per quanto esposto, in accoglimento della domanda attorea, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento di con la CP_1 CP_1 conseguenza che l'attrice non è tenuta al pagamento della somma di € 69.584,87, a saldo della fattura azionata in via monitoria.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, scaglione di riferimento, parametri medi con lieve riduzione per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando in relazione ai giudizi riuniti, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 464/2023 (R.G. n. 520/2023);
- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura per l'inadempimento di non scarsa importanza di e per l'effetto dichiara non Controparte_1 dovuta da la somma di € 69.584,87; Parte_1
- condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di liti, liquidate in € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e
C.P.A. e I.V.A come per legge.
Pisa, 21 novembre 2025. Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 951/2023 cui è riunita la n. 1401/2023 degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “vendita di cose mobili”
Vertente tra
(C.F. P.IVA ), in persona dei legali Parte_1 P.IVA_1 rappresentanti, rappresentata e difesa dall'avv. Emilio Girino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE
e
(P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti
TA CA e VI LO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, come da procura allegata comparsa di costituzione;
- CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni deduzione e istanza, anche istruttoria, della convenuta, così giudicare: Nel merito -revocare il decreto ingiuntivo opposto n.
464/2023 emesso dal Tribunale di Pisa il 20 marzo 2023 in favore della
[...] per tutti i motivi dedotti in corso di causa;
-accertare la non conformità CP_1 qualitativa delle pelli fornite dalla convenuta con gli ordini di fornitura n.TR/2022/7070, siccome specificata in fattura;
e per l'effetto -dichiarare ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. la risoluzione della vendita relativa agli ordini di cui sopra per grave inadempimento della venditrice;
-conseguentemente accertare e dichiarare che né l'importo di 69.584,87 (iva compresa) di cui alla fattura n. 324-I/22 del 28 dicembre 2022 e relativo agli ordini n.TR/2022/7070, né qualsivoglia altro ristoro o risarcimento sono dovuti da a - Parte_1 Controparte_1 ordinare a il ritiro del reso a proprie esclusive cure e spese;
Controparte_1
In via subordinata e istruttoria: per quanto superata dalle evidenze documentali e testimoniali, si reitera, occorrendo e per mero tuziorismo, istanza di disposizione di consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare la conformità qualitativa delle pelli fornite da agli ordini di fornitura n.TR/2022/7070 siccome Controparte_1 riportata in fattura. In ogni caso: con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.”
Convenuta:
“nel giudizio R.G. 951/2023 ribadendo le conclusioni tutte formulate nella comparsa di costituzione e risposta, che di seguito vengono riprodotte: “nel merito: chiede il rigetto delle domande tutte formulate da parte attrice nel presente giudizio, in quanto del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra esposti. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”. Nel giudizio R.G.
1401/2023 ribadendo le conclusioni tutte formulate in comparsa di costituzione e risposta, che di seguito vengono integralmente riprodotte:“- in via preliminare: si chiede la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n.
464/2023 (R.G. 520/2023) Tribunale di Pisa, ex art. 648 c.p.c., in quanto
l'opposizione non risulta fondata su prova scritta, né la causa appare di pronta o facile soluzione;
- nel merito, in via principale: si chiede il rigetto delle domande tutte formulate da parte attrice opponente nel presente giudizio, in quanto del tutto infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi sopra esposti, con conseguente conferma, in ogni sua parte, del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, in via subordinata: si chiede, in ogni caso, di sentir condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare, in Parte_1 favore della la somma di € 69.584,87#, stante l'avvenuto Controparte_1 pagamento della somma di € 3.302,05#, oltre interessi moratori ex art. 4 n. 2 lettera b)
D.Lgs. n. 231/2002 e D.Lgs. n. 192/2012, sul capitale residuo, dalla domanda al saldo e oltre al risarcimento forfettario di € 40,00# ex art. 6 D.Lgs n. 231 del 2002, o comunque al pagamento di quella diversa somma che dovesse risultare provata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 4 n. 2 lettera b) D.Lgs. n. 231/2002 e D.Lgs. n. 192/2012, sul capitale, dalla domanda al saldo. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Premesso
Con atto di citazione del 27.02.2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di Pisa per ivi sentirne dichiarare Controparte_1 la risoluzione del contratto di vendita per grave inadempimento della convenuta a causa delle difformità riscontrate nell'ordine n. TR/2022/7070 e conseguentemente accertare che l'importo di € 69.584,87 di cui alla fattura n. 324-I/22 non è dovuto. A sostegno della domanda, ha allegato:
- che è una nota azienda che opera nel settore della Parte_1 fabbricazione di articoli di pelletteria di pregio e lusso;
- che, in caso di committenza da parte di clienti terzi, è prassi nel settore che il cliente richieda al produttore di rifornirsi di materie prime presso fornitori scelti dal cliente stesso e con il quale quest'ultimo prenegozia le condizioni di acquisto;
- che, nel caso di specie, il cliente ha preordinato determinati quantitativi di Pt_2 pellame a concordando gli standard qualitativi e il prezzo Controparte_1 che la convenuta avrebbe dovuto praticare al produttore;
- che nel preordine erano inclusi i pellami destinati alla fabbricazione di un modello di borsa (Castiglia) la cui produzione era stata affidata da a Pt_2 [...]
Parte_1
- che, nel mese di novembre 2022, ha trasmesso alla Parte_1 convenuta l'ordine di acquisto n. TR/2022/7070 di pellami in quantità suddivise per diverse tipologie di qualità;
- che, al ricevimento della fornitura dei pellami, la sezione controllo qualità, dopo aver eseguito dei controlli a campione, ha riscontrato delle non conformità delle pelli che, con comunicazione del 20.12.2022, sono state segnalate al cliente Pt_2
;
[...]
- che i campioni di pelle sono stati trasmessi a per un loro ulteriore esame Pt_2 comparato con i modelli previamente scelti;
- che, nell'attesa di ricevere indicazioni dal cliente, il controllo qualità di
[...]
[...] [...] dopo aver verificato le pelli ricevute nei colori Stoe, Icy Blue e Parte_1
Twany ha constatato che un'importante percentuale della fornitura non corrispondeva in termini di qualità a quella ordinata;
- che, in data 16.01.2023, il cliente ha comunicato a di aver Parte_1 messo al corrente della situazione e di bloccare la Controparte_1 produzione interessata dal pellame Castiglia;
- che, in data 17.01.2023, il cliente ha chiesto a di trasferire Parte_1
l'intero pellame alla società al fine di verificare Controparte_2 se fosse stato possibile procedere comunque a una seppur parziale produzione;
Cont
- che, secondo il report della società , “tutti i lotti NON sono conformi e utilizzabili in produzione secondo i nostri standard di qualità come da iniziale segnalazione allegata. Ne consegue che potete procedere al reso totale per merce non conforme”;
- che, con e-mail in data 10.02.2023 ha contestato alla Parte_1 convenuta il difetto qualitativo della fornitura e comunicato che avrebbe provveduto al reso;
- che, con comunicazione del 13.02.2023, ha contestato la Controparte_1 presenza di vizi sul pellame e dichiarato che non avrebbe accettato alcun reso;
- che, in data 14.02.2023, il cliente ha indicato a di trasferire Parte_1
l'intero pellame a per mezzo di un vettore incaricato da Controparte_1 Pt_2
;
[...]
- che ha rifiutato il reso;
Controparte_1
- che il caso di specie configura come un grave inadempimento contrattuale tale da determinare la risoluzione del contratto;
- che l'assenza degli standard qualitativi del pellame è stata accertata da un ente terzo, che ha concluso per l'assoluta inutilizzabilità del pellame;
- che ha emesso nei confronti di parte attrice la fattura n. 324- Controparte_1
I/22 del 28.12.2022 per l'importo di € 72.866,92;
- che la suddetta fattura include anche pelli destinate alla realizzazione del campionario, non oggetto di contestazione;
- che ha bloccato la RIBA con scadenza 28.02.2023 per Parte_1
l'importo riportato in fattura e corrisposto, tramite bonifico, l'importo di € 3.302,05 per la fornitura non contestata;
- che il restante importo di € 69.584,87 non è dovuto in ragione del grave inadempimento.
Si è costituita contestando tutto quando dedotto ed eccepito da Controparte_1 controparte poiché infondato in fatto e in diritto. Nello specifico, ha sostenuto:
- che le contestazioni per la merce ricevuta in data 14.12.2022 sono state effettuate per la prima volta il 10.2.2023;
- che parte attrice è, pertanto, decaduta dalla garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c.;
- che il pellame consegnato all'attrice presentava integralmente e senza dubbio le caratteristiche indicate nella fattura n. 324-I/22 del 28.12.2022; Cont
- che il report di non ha valore probatorio;
- che le comunicazioni intercorse tra e non sono Parte_1 Pt_2 state inviate a neanche per conoscenza;
Controparte_1
- che le contestazioni sollevate da parte attrice hanno il solo scopo di giustificare il proprio inadempimento nella speranza di procrastinare il pagamento di quanto dovuto;
- che non vi è stato alcun inadempimento da parte di Controparte_1
Con atto di citazione del 18.04.2023 ha proposto opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 464/2023 emesso dal Tribunale di Pisa in data 20.03.2023 su istanza di con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di € Controparte_1
72.886,92 in forza della stessa fattura 324-I/22 oggetto del giudizio r.g. n. 951/2023, evidenziando, in via preliminare, il rapporto di litispendenza e continenza con la causa precedentemente instaurata e, nel merito, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ha Parte_1 speso le stesse eccezioni ed argomentazioni di cui alla comparsa costituzione e risposta del giudizio RG 951/2023, sopra riportate, evidenziando altresì l'inesigibilità del credito.
In tale procedimento (r.g. n. 1401/2023) si è costituita spiegando Controparte_1 le medesime difese di cui al giudizio 951/2023 e chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Con provvedimento del 21.07.2023 il Giudice assegnatario della causa 951/2023 ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente di Sezione per i provvedimenti di sua competenza
Con provvedimento del 06.10.2023 il Presidente di Sezione ha rimesso a questo Giudice il fascicolo del procedimento 1401/2023 ai fini della riunione. Disposta la riunione del procedimento r.g. n. 1401/2023 al n. 951/2023 r.g., con ordinanza del 23.11.2023 il Giudice ha negato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concesso i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e interrogatorio formale.
All'udienza del 25.09.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 03.07.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** 1. La piena sovrapponibilità dei fatti costitutivi della pretesa e delle eccezioni oggetto dei giudizi riuniti ne giustifica la trattazione unitaria.
Parte attrice nel giudizio previamente instaurato (r.g. n. 951/2023) domanda la risoluzione del contratto di compravendita di pellame ex art. 1453 c.c. per l'inadempimento di non scarsa importanza della convenuta e, conseguentemente l'accertamento negativo del credito di € 69.584,87 portato dalla fattura n. 324-1/22 emessa da Controparte_1
Quest'ultima, nei giudizi riuniti, chiede l'accertamento del suo credito e la condanna al pagamento della predetta somma, eccependo in via preliminare la decadenza di Pt_1 dalla denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c. Parte_1
2. Pacifico l'intercorso rapporto di fornitura, è controversa tra le parti l'esistenza dei vizi lamentati e la tempestività della denuncia di parte attrice.
La sussistenza dei vizi, per quanto processualmente emerso, deve ritenersi comprovata.
Si premette che, a fronte dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata da nell'ambito del contratto a prestazioni corrispettive, opera la Parte_1 nota inversione dei ruoli delle parti in lite, di talché il debitore eccipiente può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio esatto adempimento.
Orbene, nel caso si è limitata a declamare la bontà del prodotto Controparte_1 oggetto della fornitura, senza tuttavia supporto asseverativo, anche a livello tecnico, del proprio asserto.
In ogni caso, che sussistessero le difformità contestate dalla committente è dimostrato dal report redatto dalla società società terza specializzata nel Controparte_2 controllo di qualità dei pellami (doc. 12 attrice). Trattasi di documentazione proveniente da un soggetto indipendente e qualificato, come tale idoneo a validare l'effettiva sussistenza dei vizi nel materiale. Tra l'altro, dal dipanarsi del rapporto, a valle delle contestazioni cristallizzate in esito alla verifica complessiva delle partite di pellame, emerge un comportamento per fatti concludenti che contraddice la prospettazione di e assume i connotati di un quantomeno parziale riconoscimento Controparte_1 dei vizi. È infatti difficile spiegare altrimenti l'intervento correttivo della società fornitrice – pacificamente avvenuto – su parte del pellame di cui è causa a seguito delle contestazioni, dietro indicazione di , che (cfr. doc. 19 attrice). Sul punto, Pt_2 infatti, che si trattasse di lavorazioni addizionali per volontà del committente e del terzo appare smentito tanto in via documentale, vista la corrispondenza intercorsa tra i tre soggetti e l'assenza di altre indicazioni su altre lavorazioni e sui costi ad esse relativi, Tes_ quanto dagli esiti della prova orale. Sul punto, è significativo che il teste coerentemente con la citata email a suo nome (doc. 19) abbia dichiarato che la fornitrice aveva eseguito il nuovo trattamento sui campioni di pellame “…ammettendo la non qualità del prodotto” (cfr. verbale del 21.5.2024), mentre non persuade la versione, peraltro parzialmente ammissiva di alcune anomalie (benché rimangano negati i difetti), da parte dei dipendenti di che non sono riusciti (come del resto Controparte_1 la parte, anche in via di allegazione) a giustificare le ragioni di siffatto ulteriore ritrattamento.
3. Non convince l'eccezione di decadenza del committente dal termine di 8 giorni per la denuncia dei vizi, decorrente per i vizi palesi dal ricevimento della merce (art. 1495
c.c.).
Si rammenta che per ciò che concerne la modalità di presentazione della denuncia non sono richieste particolari formalità e la stessa può avvenire anche per via telefonica o per email. Né è necessario che essa si sostanzi in una esposizione dettagliata dei vizi che presenta la res venduta, reputandosi necessario e sufficiente una contestazione generica e sommaria volta ad informare il venditore, salvo poi precisare nel dettaglio la natura e l'entità dei vizi riscontrati, all'esito di successive e approfondite verifiche (cfr. tra le altre, Cass. Sez. II, n. 27488/2019).
Parte attrice sostiene di aver messo al corrente la fornitrice dei difetti riscontrati sul pellame, dopo il controllo a campione, contattandola telefonicamente. Al contempo, emerge documentalmente che della circostanza fu avvisata , con la quale si Pt_2 instaurò una fitta corrispondenza.
Ad onta di quanto sostenuto da non vi sono dubbi sulla Controparte_1 peculiarità del rapporto a tre soggetti che ha contraddistinto la fornitura di cui è causa, benché formalmente il contratto di compravendita sia intercorso esclusivamente tra le odierne parti in causa, ossia il produttore in subfornitura ( e il Parte_1 fornitore della materia prima ( . L'intervento, a livello di Controparte_1 preordine e controllo nel corso della produzione, da parte del primo committente Pt_2
è innegabile, non trovando spiegazione altrimenti – in difetto, peraltro, di elementi
[...] di segno contrario – il coinvolgimento diretto di quest'ultima nella verifica della conformità del materiale e addirittura nella prospettazione alla società fornitrice di soluzioni transattive (cfr. doc. 18 e 19).
In siffatto quadro, trova spiegazione il comportamento adottato da Parte_1
che si preoccupa di instaurare un dialogo immediato con , proprio in
[...] Pt_2 virtù del ruolo giocato da quest'ultima nell'identificazione del fornitore, o quantomeno nella verifica delle caratteristiche essenziali dell'affare.
Orbene, deve reputarsi provata la tempestività della denuncia dei vizi.
Un indizio del rispetto degli stretti termini decadenziali si ha nell'email in data
20.12.2022, inviata da a , nella quale l'addetta Parte_1 Pt_2 dell'ufficio acquisti, oltre a descrivere i vizi riscontrati sul pellame, sostiene di aver già messo a conoscenza il fornitore di siffatta circostanza. Benché proveniente dalla stessa parte che ha interesse in causa, avrebbe poco senso tacciare l'email di falso ideologico, quasi a considerare che con questa avesse l'idea di Parte_1 precostituirsi una prova della denuncia al venditore.
Altro, significativo, elemento a conferma dell'avvenuta contestazione nei termini di legge attiene al dipanarsi delle comunicazioni successivamente intercorse nel rapporto, essenzialmente trilaterale, tra i soggetti, e rispetto al quale l'alternativa prospettazione della convenuta appare stridente.
In altri termini, non persuade la difesa di che da un lato nega di Controparte_1 aver ricevuto alcuna contestazione telefonica, e dall'altro sostiene di essere stata messa al corrente dei vizi soltanto con la comunicazione in data 13.2.2023.
Rispetto a questo secondo punto, le emergenze processuali sconfessano la tesi della convenuta, in quanto deve reputarsi certo che già prima del 12.1.2023 la fornitrice fosse stata resa edotta dei vizi riscontrati, posto che in tale data si è tenuto l'incontro trilaterale
(cfr. deposizione testi e coerenti e immuni da rilievi), e che in ragione Tes_2 Tes_3 del coinvolgimento di più professionisti/imprenditori non poteva, peraltro, essere improvvisato. Ciò fa necessariamente retrocedere, ancora, la data della denuncia. Peraltro, il giorno successivo il responsabile della società Controparte_2 trasmise a gli esiti delle verifiche effettuate nel contraddittorio il Controparte_1 giorno precedente, confermando l'esistenza dei vizi denunciati (doc. 18).
Tali elementi avvalorano la prospettazione dell'attrice, che ha affermato di aver denunciato i vizi tramite telefono in data 20.12.2022. Prospettazione che ha, dipoi, trovato idoneo riscontro nella prova orale espletata.
Il teste dipendente di , addetta all'ufficio acquisti, Testimone_4 Parte_1 sentita all'udienza del 21.05.2024 ha confermato di aver contattato telefonicamente
, dipendente di , per riferire la presenza di vizi sul Testimone_5 Controparte_1 pellame: “mi sono interfacciata con per spiegare la difettistica Testimone_5 della pelle ricevuta relativa all'articolo Castiglia. Mi riferisco al Dicembre del 2022.
Abbiamo fatti i controlli qualità interni e abbiamo riscontrato: rughe evidenti, vitellature, cicatrici su tutta la fornitura”. Tale circostanza è stata confermata dal teste
, collega di lavoro di che ha assistito alla chiamata Testimone_6 Testimone_4 dalla sua postazione, collocata accanto.
Non sono convincenti sul punto, le deposizioni dei testi e sentiti Tes_5 Tes_7 all'udienza del 21.5.2024 e 25.6.2024. Il secondo, a parte l'inverosimile dichiarazione di non aver ricevuto telefonate in data 20.12.2022, senza alcun supporto alla memoria, non è in grado di escludere che la telefonata sia stata intercorsa, ciò assorbendo ogni ulteriore profilo di credibilità. La prima nega di essere stata destinataria di censure o problemi alle pelli, ma interpellata sul fatto di aver ricevuto la telefonata, ha dichiarato di non ricordare (cfr. verbale del 21.5.2024) della circostanza, come pure di non sapere se aveva risposto lei in prima persona (ciò che contraddirebbe la sua versione), e in ogni caso ha ammesso che poteva essere presente un'altra collega per rispondere alle telefonate.
4. Gli esiti del controllo sui pellami da parte del terzo Controparte_2 consentono di ritenere di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c., in relazione agli standard che il materiale doveva rispettare – in punto di parametri non vi sono contestazioni – la fornitura di Controparte_1
Per quanto esposto, in accoglimento della domanda attorea, deve dichiararsi la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento di con la CP_1 CP_1 conseguenza che l'attrice non è tenuta al pagamento della somma di € 69.584,87, a saldo della fattura azionata in via monitoria.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dei vigenti D.M. in materia, scaglione di riferimento, parametri medi con lieve riduzione per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando in relazione ai giudizi riuniti, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 464/2023 (R.G. n. 520/2023);
- dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di fornitura per l'inadempimento di non scarsa importanza di e per l'effetto dichiara non Controparte_1 dovuta da la somma di € 69.584,87; Parte_1
- condanna a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di liti, liquidate in € 11.000,00 per compensi, oltre spese generali 15% e
C.P.A. e I.V.A come per legge.
Pisa, 21 novembre 2025. Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.