Art. 17. (( 1. Ove sia disposto di assicurare, per turni anche unici, servizi interni di caserma presso reparti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, al personale impiegato in tali servizi compete, per ogni ora in aggiunta all'orario di lavoro settimanale, un compenso orario, non cumulabile con quello per lo straordinario e cumulabile con l'indennita' per servizio notturno e festiva, in misura non inferiore al 10% di quello stabilito per ogni ora di lavoro straordinario. Con autonome determinazioni dei rispettivi Comandanti generali, d'intesa previa informazione alle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59, sono stabiliti l'entita' del compenso e la tipologia dei servizi, nell'ambito delle somme assegnate con decreto 25 luglio 1990 del Ministro della difesa e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. ))
Versione
1 novembre 1986
1 novembre 1986
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Versione
18 agosto 1999
18 agosto 1999
Giurisprudenza • 29
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 16/05/2013, n. 2672Provvedimento: […] ha ritenuto che, ad esclusione dei turni di reperibilità festiva (per i quali è stato assicurato il recupero mediante riposo compensativo), essa sia retribuibile, e ciò sia in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 17 della legge n. 668/1986 (che si riferisce ai compensi per servizi interni di caserma), da intendersi come applicabile anche alla disponibilità domiciliare, […] La quantificazione dell'indennità è stata demandata al Comandante generale della Guardia di Finanza, “…chiamato a modulare il quantum spettante mediante le autonome valutazioni ad Egli rimesse e consentite dal citato art. 17 della legge 668/1986”. […]Leggi di più...
- art. 53 d.P.R. n. 254/1999·
- riforma della sentenza·
- sospensione dell'efficacia esecutiva·
- giurisdizione amministrativa·
- reperibilità domiciliare·
- analogia giuridica·
- indennità di pronta reperibilità·
- art. 17 legge n. 668/1986·
- spese di giudizio·
- interpretazione costituzionalmente orientata