TRIB
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/07/2025, n. 2509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2509 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott. Giovanna Caso Giudice
3) Dott. Luigia Franzese Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N° 9648/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare dell'11.07.2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Margherita Nero, come da Parte_1 procura in atti
- RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: Per parte ricorrente come riportato nelle note di trattazione scritta;
il
P.M. non ha depositato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 18.12.2022, ha esposto: - di Parte_1
1 aver contratto matrimonio con il resistente in data 11 settembre 2004; - che, dalla loro unione, sono nati tre figli: (27.1.2006), (27.1.2009) ed Per_1 Persona_2 Per_3
(4.11.2015); - che la residenza comune dei coniugi veniva fissata in Marcianise (CE) alla via S. Paolo VI n.7; - che nel gennaio 2022 il marito ha abbandonato il tetto coniugale, recandosi, dapprima, per un breve periodo a casa dei genitori e poi, successivamente, trasferendosi a casa di un'altra donna;
- che la condotta del marito, violativa dei doveri di coabitazione e di fedeltà, ha insanabilmente compromesso l'unione coniugale;
- di essere disoccupata e di non aver mai lavorato;
- che il marito ha sempre svolto l'attività di vendita di caffè all'ingrosso ed al dettaglio e che mediante tale attività percepisce un reddito annuo di circa € 39.000,00 (cfr. dichiarazione dei redditi di per l'anno 2019); Controparte_1
- che il marito è altresì titolare di redditi non dichiarati, in ragione dello svolgimento “a nero” dell'attività di distribuzione di prodotti di pasticceria e rosticceria presso bar e supermercati;
- che in costanza di matrimonio il marito consegnava alla moglie con cadenza settimanale la cifra di € 300,00, oltre a provvedere personalmente al pagamento delle spese legate alla gestione della casa.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente;
ha chiesto, altresì, disporsi l'affido condiviso della prole, da collocare presso di sè nella casa coniugale, con la previsione, a carico del resistente, di un contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad € 350,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie, e per sé, di € 300,00.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la mancata comparizione del resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati;
disponeva l'affido condiviso dei figli minori, con collocazione presso la madre, alla quale assegnava la casa coniugale, con diritto di visita del padre;
disponeva, a carico del padre, un contributo al mantenimento della prole di €
750,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, e di € 300,00 per la moglie.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente con note di trattazione scritta chiedeva di aumentare ulteriormente il contributo di mantenimento a carico del convenuto in ragione di alcune sopravvenienze occorse nelle more del giudizio;
2 in particolare, rappresentava che, avendo i suoi genitori preteso la restituzione della casa coniugale di cui sono proprietari, era stata costretta a locare un appartamento il cui canone
è pari ad € 300,00 mensili, ed aggiungeva, inoltre, che il figlio maggiore della coppia,
, si era iscritto all'università, con conseguente onere di sostenere le relative spese. Per_1
La causa veniva rimessa alla decisione del Collegio.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte resistente in quanto, sebbene ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio.
Nel merito, deve essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tale conclusione trova conforto anche nel comportamento processuale di parte resistente, che rimanendo contumace nel presente giudizio, ha palesato di non aver alcun interesse alla ricostituzione della vita familiare.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione al resistente.
In merito, la Suprema Corte ha chiarito che “grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr., ex multis, Cass. n. 16691 del 2020).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Tribunale condivide ed intende far propri, deve ritenersi che la domanda è infondata.
3 Invero, parte ricorrente riferisce che la crisi coniugale sia da attribuire all'abbandono della casa coniugale da parte del marito e dalla instaurazione da parte dello stesso di una relazione extraconiugale, non supportando, tuttavia, le proprie allegazioni di alcun elemento probatorio.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nelle more del giudizio il figlio maggiore della coppia, , è divenuto Per_1 maggiorenne.
Nulla va previsto, pertanto, in punto di affido e diritto di visita.
Va invece confermato l'affido condiviso con riguardo agli altri due figli della coppia, ed , già disposto dal Presidente delegato, con collocazione Persona_2 Per_3 presso la madre.
Quanto a , attesa l'età di quest'ultima (16 anni), deve disporsi che il Persona_2 diritto di visita del padre sia esercitato liberamente, previo accordo con la minore, compatibilmente con le esigenze della medesima e quelle lavorative del resistente.
Con riferimento, invece, ad , data l'età dello stesso (9 anni), si ritiene in Per_3 questa sede di dover confermare la regolamentazione del diritto di visita disposta dal presidente delegato con l'ordinanza del 06.07.2023 e, pertanto, il padre terrà con sé il figlio minore il martedì dalle ore 17,00 al mattino del giorno dopo, con pernottamento, ed il giovedì dalle 17,00 alle 20,00 e, a settimane alterne, dal venerdì sera sino al lunedì mattina con pernottamento;
per le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio e per quelle pasquali, ad anni alterni, dal Giovedì Santo alla
Domenica di Pasqua oppure dal Lunedì in Albis sino al Mercoledì delle Ceneri;
per quindici giorni consecutivi durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 aprile;
infine, ogni genitore trascorrerà in compagna dei figli il proprio compleanno ed onomastico anche se cadono in un periodo di “competenza” dell'altro, mentre trascorreranno insieme il compleanno e l'onomastico dei figli.
Quanto alle statuizioni di carattere economico occorre osservare quanto segue.
Parte ricorrente ha concluso chiedendo la previsione di un contributo di mantenimento per sé e per i figli di importo adeguato alle accresciute esigenze economiche,
4 individuate, rispettivamente, nel pagamento del canone di € 300,00 mensili per la locazione dell'appartamento in cui si è trasferita con la prole, e negli oneri di spesa derivanti dall'iscrizione all'università del figlio maggiore della coppia, . Per_1
Orbene, tenuto conto dell'esiguità del lasso temporale trascorso dall'adozione del provvedimento presidenziale, ed attesa la mancata dimostrazione di una capacità reddituale del resistente maggiore rispetto a quella provata attraverso la dichiarazione dei redditi in atti, si ritiene equo confermare la statuizione adottata in sede presidenziale in ordine al contributo di mantenimento per tutti i figli della coppia, incluso che, alla luce Per_1 della giovane età (19 anni) e della scelta di iscriversi ad un corso di studi universitari, non ha raggiunto l'indipendenza economica.
Pertanto, il ricorrente dovrà versare a titolo di contributo per il mantenimento dei tre figli della coppia la somma di € 750,00 (€ 250,00 ciascuno), da corrispondersi entro il
5 di ogni mese, con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie
(scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie e documentate.
Quanto ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, è noto che, per giurisprudenza prevalente della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n.1480 del 2006; Cass. n. 23071 del
2005) al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Orbene, posto che la ricorrente risulta disoccupata e che, invece, il marito dall'ultima dichiarazione dei redditi in atti risulta titolare di un reddito complessivo annuo di circa € 39.000,00, questo Tribunale ritiene di dover confermare l'assegno di mantenimento a carico del marito in favore della moglie, già previsto in sede presidenziale.
Pertanto, il resistente contribuirà al mantenimento della ricorrente, mediante il versamento di un assegno mensile di € 300,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Alcuna pronuncia va adottata sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, in quanto la stessa, tenuto conto delle difese espletate negli atti successivi del giudizio e della condotta processuale dell'istante, deve ritenersi implicitamente rinunciata (cfr. Cass.
5 n. 12756 del 2024).
Invero, la stessa ricorrente ha dichiarato di aver rilasciato la casa familiare.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare le spese di lite non ripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 9648/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata in Parte_1
Marcianise (CE) il 23 aprile 1985 e , nato in [...] Controparte_1
(CE) il 24 ottobre 1984;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcianise per le annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (D.P.R.
3.11.2000 n. 396)
(atto n°30, parte I, Serie, registro atti matrimonio anno 2004);
3. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente;
4. conferma l'affido condiviso dei figli minori, ed , con Persona_2 Per_3 collocazione presso la madre;
5. dispone che il diritto di visita del padre sia esercitato come in parte motiva;
6. dispone che il resistente versi alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli della coppia la somma mensile di € 750,00 (pari ad € 250,00 per ciascun figlio), da corrispondersi entro il 5 di ogni mese con adeguamento annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie (scolastiche, sanitarie e sportive) necessarie e documentate;
7. dispone che il resistente contribuisca al mantenimento della moglie mediante corresponsione di un assegno mensile di € 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici Istat;
8. nulla per le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
6 Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Giovanni D'Onofrio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianinive
Zammarelli, magistrato ordinario in tirocinio
7