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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 5981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5981 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta:
dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
dr.ssa MARIELDA MONTEFUSCO Consigliere est.
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello, avverso la sentenza pronunziata dal
Tribunale di Avellino, pubblicata in data 23 aprile 2025
contraddistinta dal n. 631/2025, iscritto al n. 1921/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(partita iva ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Coralluzzo -appellante-
E
la (codice fiscale ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore -appellata- 2
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato nei confronti della
[...]
la proponeva appello avverso CP_2 Parte_1
la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, n. 631/2025, pubblicata il 23 aprile 2025.
Non si costituiva la parte appellata.
Nelle more dell'appello, l'appellante depositava, in data 5 agosto
2025, “atto di rinuncia al giudizio”, rappresentando che tra le parti è intervenuto “atto transattivo di rinuncia agli atti nonché all'azione”, con richiesta di estinzione del giudizio e compensazione delle spese di lite.
Alla prima udienza del 13 novembre 2025, celebrata con le modalità dell'udienza cartolare, l'appellante non depositava note di trattazione, in sostituzione dell'udienza (recte non compariva). Il
Consigliere Istruttore rinviava innanzi a sé, all' udienza del 20 novembre 2025 ( celebrata in presenza) ai sensi degli artt. 181 –
352 c.p.c..
Parimenti a tale udienza l'appellante non compariva e il
Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, ritiene la Corte che, nonostante l'intervenuta rinuncia all'appello da parte dell'appellante, vada attribuita prevalenza
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alla sua condotta processuale, ovvero alla reiterata sua mancata comparizione in udienza: dal chè va dichiarata l'estinzione del processo.
Come innanzi esposto, infatti, all'udienza del 13 novembre 2025
(come detto), poi rinviata ai sensi degli artt. 181- 352 c.p.c. al 20 novembre 2025, l'appellante non depositava note di trattazione scritta. Pertanto, attesa la persistente assenza dell'appellante,
all'udienza del 20 novembre 2025 sono maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del giudizio.
Ai sensi dell'art.181 c.p.c., nella formulazione modificata dalla
L.25.6.2008 n.112, in vigore dal 25.6.2008, applicabile alla presente controversia introdotta in primo grado nell'anno 2021, se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite e, se nessuna delle stesse compare alla nuova udienza, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo ed a determinare altresì il passaggio in giudicato, ove l'estinzione divenga definitiva,
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della sentenza di primo grado, si ritiene che debba essere quella della sentenza, che è appunto quella che permette alla parte anche di potere, se lo ritenga necessario, impugnarla, facendone valere gli eventuali vizi.
Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate ex art.310, 4^ comma c.p.c.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino, n. 61/2025, pubblicata il 23 aprile 2025, così provvede:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
b) spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli, addì 24 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Marielda Montefusco dr. ssa Aurelia D'Ambrosio
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