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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 14/06/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 906/2024 promossa da:
NE SP (C.F. 12899760156), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. GALIANO MARIANGELA RICORRENTE contro
AC IG ([...]), quale titolare dello STUDIO CESAFIN, in proprio e quale amministratore e legale rappresentante del CO PI VE, con sede in via
Panoramica n. 9, Baveno (VB), (CF 93012570037), contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa, conservati presso lo Studio Cesafin CE.S.A.F.IN. del Dott. Luigi Paciello
[...]con sede in Via Roma 5 21015 in LONATE POZZOLO (VA);
- per l'effetto condannare lo Studio Cesafin CE.S.A.F.IN. del Dott. Luigi Paciello p.i. 02154830125 con sede in Via Roma 5 21015 in LONATE POZZOLO (VA) in proprio e nella qualità di amministratore p.t. del CO PI VE, con sede alla VIA PANORAMICA 9, in BAVENO (VB), cap. 28831, c.f.: 93012570037, a consegnare alla parte istante i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
- condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni cagionati a parte istante nella misura di Euro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a Euro 100,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 07/03/2024, NE S.P.A., premesso di essere creditrice del Condominio Pineta Verde in forza di decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Verbania, pagina 1 di 4 n. 77/2023 per la somma di euro 917,27 oltre interessi e spese, chiedeva di accertare il diritto della ricorrente ad ottenere l'elenco dei condomini morosi, fissando ex art 614 bis c.p.c una somma per l'eventuale ritardo nell'esecuzione e di condannare la resistente al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 2.000,00, non avendo l'amministratore del Condominio debitore ottemperato al disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.c., nonostante le richieste della società creditrice.
Nessuno si costituiva per la resistente, della quale, all'udienza del 22.5.2024, veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisone alla medesima udienza.
***
La legge 220/2012 ha novellato l'art. 63 disp. att. c.c. che, al secondo comma, stabilisce che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Recentemente, con la decisione 17 febbraio 2023 n. 5043 la S.C. ha chiarito che:
- deve intendersi “condomino moroso” colui che non abbia versato all'amministratore la propria quota, mentre è “obbligato in regola o condomino virtuoso” colui che abbia adempiuto al pagamento degli oneri;
- il terzo creditore deve esperire la preventiva escussione dei condomini morosi, sicché l'obbligo sussidiario del condomino in regola resta comunque limitato alla quota insoluta del moroso;
- una volta che l'amministratore abbia adempiuto all'obbligo verso i creditori del condominio di fornire i dati dei condomini morosi, il creditore deve preliminarmente chiedere il pagamento al condomino moroso e, solo in seguito all'avvenuto esaurimento effettivo delle procedure in danno del moroso, può avviare iniziative contro il condomino c.d. virtuoso.
La normativa in questione definisce, pertanto, uno specifico obbligo in capo all'amministratore di condominio consistente nel fornire al terzo creditore l'elenco dei nominativi dei condomini morosi completo di codice fiscale, residenza, indicazione dei millesimi di proprietà e delle somme dovute da ciascuno (Trib. Napoli 28.6.2022 n. 3015), al fine di consentire al creditore di poter previamente agire nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti.
Tale obbligo di comunicazione viene, però, posto in capo all'amministratore quale rappresentante dei partecipanti al condominio, e non in proprio. Si tratta, infatti, di obbligazione accessoria, avente fonte legale, nascente dal rapporto contrattuale intercorso tra il creditore e il condominio, azionabile esclusivamente nei confronti della controparte contrattuale, ovvero il condominio stesso. Da ciò ne deriva che l'eventuale violazione dell'obbligo in questione, si esaurisce nel rapporto contrattuale con il condominio, il quale è tenuto a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati.
Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova di aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del
Condominio e, successivamente, di aver regolarmente notificato prima il decreto ingiuntivo e, poi, l'atto di precetto al Condominio in persona dell'amministratore pro tempore.
In mancanza di spontaneo adempimento da parte del debitore, l'odierna istante ha quindi inviato comunicazione pec al fine di ottenere l'elenco dei condomini morosi. Anche tale comunicazione rimaneva, però, priva di riscontro.
Parte istante, ha pertanto posto in essere tutte le attività utili e necessarie al fine di chiedere ed ottenere l'elenco dei condomini morosi, atteso che, proprio in forza del disposto di legge, prima di poter agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, ha l'onere di aggredire i condomini morosi.
L'odierna ricorrente, quindi, ha adito l'intestato tribunale al fine di ottenere l'elenco dei crediti morosi,
pagina 2 di 4 il risarcimento del danno quantificato nella misura di € 2.000,00 e l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c..
Le domande dell'istante sono fondate, nei limiti di quanto si dirà, e trovano parziale accoglimento.
Per le motivazioni sopra esposte, non può ricavarsi dalla regola di cui all'art. 63 disp. att. c.c. una diretta responsabilità dell'amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini. Sebbene la norma individui espressamente nell'amministratore il soggetto tenuto alla comunicazione dai dati condominiali nei confronti dei creditori insoddisfatti, deve infatti escludersi che ciò esponga l'amministratore, verso il terzo creditore del condominio, a responsabilità personale per il debito condominiale, rientrando nel rapporto contrattuale che lega l'amministratore al condominio (conf. App. Palermo, Sentenza n.
2047/2021).
In ragione di quanto sopra esposto trova accoglimento la richiesta di parte ricorrente tesa ad ottenere l'elenco dei condomini morosi, mentre non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria come formulata dalla ricorrente.
NE SP, infatti, come desunto dalla narrativa dell'atto, chiede il risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore di condominio in proprio che avrebbe “manifestamente violato il dovere di esercitare le sue funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede e dovrà, pertanto, essere condannato al risarcimento del danno patito dalla Kone Spa per non aver ottenuto tempestivamente l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi nonché l'importo dovuto da ciascuno di essi in relazione a quanto dovuto” (cfr. pag.
2-3 ricorso).
La domanda, come formulata dall'attrice, da un lato difetta di legittimazione passiva del soggetto contro cui è stata proposta e, dall'altro, risulta sfornita di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della domanda stessa.
La ricorrente non ha né adeguatamente argomentato né fornito alcun elemento probatorio comprovante il danno asseritamente patito a causa della condotta tenuta dall'amministratore di condominio.
Merita, invece, accoglimento l'istanza della ricorrente tesa a fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis cp.c., una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
L'istituto disciplinato dall'articolo 49, comma 1, legge 69/2009, prevede una misura di coercizione indiretta a carattere pecuniario ed a carico del debitore, che non ottempera un provvedimento del giudice,. La norma circoscrive la portata dell'istituto all'inadempimento di obblighi di fare infungibili o di non fare.
La misura deve formare oggetto di specifica richiesta della parte e la condanna deve essere proporzionata:
“al valore della controversia, alla natura della prestazione, al danno quantificato prevedibile ed ad ogni altra circostanza utile”.
Atteso che la ricorrente ha fatto espressa richiesta di applicazione di tale normativa, che l'amministratore non ha dato riscontro ad alcuna delle comunicazione inviate dalla creditrice, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che l'inerzia della resistente ha causato nel soddisfacimento delle pretese del creditore, tenuto conto dell'ammontare del credito, si determina in € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 condanna il CO PI VE (c.f.: 93012570037), in persona dell'amministratore pro tempore, a fornire entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento alla NE SP (C.F. 12899760156), l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascuno;
rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
visto l'articolo 614 bis c.p.c. fissa in € 20,00 la somma dovuta dal CO PI VE (c.f.: 93012570037), in persona dell'amministratore pro tempore alla ricorrente, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento;
condanna il CO PI VE (c.f.: 93012570037), al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 800,00 oltre rimborso forfetario come per legge, IVA e CPA..
Busto Arsizio, 13 giugno 2024
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 906/2024 promossa da:
NE SP (C.F. 12899760156), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. GALIANO MARIANGELA RICORRENTE contro
AC IG ([...]), quale titolare dello STUDIO CESAFIN, in proprio e quale amministratore e legale rappresentante del CO PI VE, con sede in via
Panoramica n. 9, Baveno (VB), (CF 93012570037), contumace
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per parte attrice
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa, conservati presso lo Studio Cesafin CE.S.A.F.IN. del Dott. Luigi Paciello
[...]con sede in Via Roma 5 21015 in LONATE POZZOLO (VA);
- per l'effetto condannare lo Studio Cesafin CE.S.A.F.IN. del Dott. Luigi Paciello p.i. 02154830125 con sede in Via Roma 5 21015 in LONATE POZZOLO (VA) in proprio e nella qualità di amministratore p.t. del CO PI VE, con sede alla VIA PANORAMICA 9, in BAVENO (VB), cap. 28831, c.f.: 93012570037, a consegnare alla parte istante i nominativi dei condomini morosi completi delle generalità degli stessi, dell'indirizzo di residenza e delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
- condannare parte resistente al congruo risarcimento dei danni cagionati a parte istante nella misura di Euro 2.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato per l'eventuale ritardo nella esecuzione dell'invocata condanna pari a Euro 100,00 o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 07/03/2024, NE S.P.A., premesso di essere creditrice del Condominio Pineta Verde in forza di decreto ingiuntivo del Giudice di pace di Verbania, pagina 1 di 4 n. 77/2023 per la somma di euro 917,27 oltre interessi e spese, chiedeva di accertare il diritto della ricorrente ad ottenere l'elenco dei condomini morosi, fissando ex art 614 bis c.p.c una somma per l'eventuale ritardo nell'esecuzione e di condannare la resistente al risarcimento dei danni quantificati nella misura di € 2.000,00, non avendo l'amministratore del Condominio debitore ottemperato al disposto di cui all'art. 63 disp. att. c.c., nonostante le richieste della società creditrice.
Nessuno si costituiva per la resistente, della quale, all'udienza del 22.5.2024, veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisone alla medesima udienza.
***
La legge 220/2012 ha novellato l'art. 63 disp. att. c.c. che, al secondo comma, stabilisce che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.
Recentemente, con la decisione 17 febbraio 2023 n. 5043 la S.C. ha chiarito che:
- deve intendersi “condomino moroso” colui che non abbia versato all'amministratore la propria quota, mentre è “obbligato in regola o condomino virtuoso” colui che abbia adempiuto al pagamento degli oneri;
- il terzo creditore deve esperire la preventiva escussione dei condomini morosi, sicché l'obbligo sussidiario del condomino in regola resta comunque limitato alla quota insoluta del moroso;
- una volta che l'amministratore abbia adempiuto all'obbligo verso i creditori del condominio di fornire i dati dei condomini morosi, il creditore deve preliminarmente chiedere il pagamento al condomino moroso e, solo in seguito all'avvenuto esaurimento effettivo delle procedure in danno del moroso, può avviare iniziative contro il condomino c.d. virtuoso.
La normativa in questione definisce, pertanto, uno specifico obbligo in capo all'amministratore di condominio consistente nel fornire al terzo creditore l'elenco dei nominativi dei condomini morosi completo di codice fiscale, residenza, indicazione dei millesimi di proprietà e delle somme dovute da ciascuno (Trib. Napoli 28.6.2022 n. 3015), al fine di consentire al creditore di poter previamente agire nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti.
Tale obbligo di comunicazione viene, però, posto in capo all'amministratore quale rappresentante dei partecipanti al condominio, e non in proprio. Si tratta, infatti, di obbligazione accessoria, avente fonte legale, nascente dal rapporto contrattuale intercorso tra il creditore e il condominio, azionabile esclusivamente nei confronti della controparte contrattuale, ovvero il condominio stesso. Da ciò ne deriva che l'eventuale violazione dell'obbligo in questione, si esaurisce nel rapporto contrattuale con il condominio, il quale è tenuto a rispondere per il fatto dell'amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati.
Nel caso di specie la ricorrente ha dato prova di aver ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti del
Condominio e, successivamente, di aver regolarmente notificato prima il decreto ingiuntivo e, poi, l'atto di precetto al Condominio in persona dell'amministratore pro tempore.
In mancanza di spontaneo adempimento da parte del debitore, l'odierna istante ha quindi inviato comunicazione pec al fine di ottenere l'elenco dei condomini morosi. Anche tale comunicazione rimaneva, però, priva di riscontro.
Parte istante, ha pertanto posto in essere tutte le attività utili e necessarie al fine di chiedere ed ottenere l'elenco dei condomini morosi, atteso che, proprio in forza del disposto di legge, prima di poter agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti, ha l'onere di aggredire i condomini morosi.
L'odierna ricorrente, quindi, ha adito l'intestato tribunale al fine di ottenere l'elenco dei crediti morosi,
pagina 2 di 4 il risarcimento del danno quantificato nella misura di € 2.000,00 e l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c..
Le domande dell'istante sono fondate, nei limiti di quanto si dirà, e trovano parziale accoglimento.
Per le motivazioni sopra esposte, non può ricavarsi dalla regola di cui all'art. 63 disp. att. c.c. una diretta responsabilità dell'amministratore, nei confronti del terzo creditore, per il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione dei dati personali dei condomini. Sebbene la norma individui espressamente nell'amministratore il soggetto tenuto alla comunicazione dai dati condominiali nei confronti dei creditori insoddisfatti, deve infatti escludersi che ciò esponga l'amministratore, verso il terzo creditore del condominio, a responsabilità personale per il debito condominiale, rientrando nel rapporto contrattuale che lega l'amministratore al condominio (conf. App. Palermo, Sentenza n.
2047/2021).
In ragione di quanto sopra esposto trova accoglimento la richiesta di parte ricorrente tesa ad ottenere l'elenco dei condomini morosi, mentre non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria come formulata dalla ricorrente.
NE SP, infatti, come desunto dalla narrativa dell'atto, chiede il risarcimento dei danni nei confronti dell'amministratore di condominio in proprio che avrebbe “manifestamente violato il dovere di esercitare le sue funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede e dovrà, pertanto, essere condannato al risarcimento del danno patito dalla Kone Spa per non aver ottenuto tempestivamente l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi nonché l'importo dovuto da ciascuno di essi in relazione a quanto dovuto” (cfr. pag.
2-3 ricorso).
La domanda, come formulata dall'attrice, da un lato difetta di legittimazione passiva del soggetto contro cui è stata proposta e, dall'altro, risulta sfornita di qualsivoglia elemento probatorio a sostegno della domanda stessa.
La ricorrente non ha né adeguatamente argomentato né fornito alcun elemento probatorio comprovante il danno asseritamente patito a causa della condotta tenuta dall'amministratore di condominio.
Merita, invece, accoglimento l'istanza della ricorrente tesa a fissare, ai sensi dell'articolo 614 bis cp.c., una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento.
L'istituto disciplinato dall'articolo 49, comma 1, legge 69/2009, prevede una misura di coercizione indiretta a carattere pecuniario ed a carico del debitore, che non ottempera un provvedimento del giudice,. La norma circoscrive la portata dell'istituto all'inadempimento di obblighi di fare infungibili o di non fare.
La misura deve formare oggetto di specifica richiesta della parte e la condanna deve essere proporzionata:
“al valore della controversia, alla natura della prestazione, al danno quantificato prevedibile ed ad ogni altra circostanza utile”.
Atteso che la ricorrente ha fatto espressa richiesta di applicazione di tale normativa, che l'amministratore non ha dato riscontro ad alcuna delle comunicazione inviate dalla creditrice, tenuto conto dell'importo del credito vantato e del significativo ritardo che l'inerzia della resistente ha causato nel soddisfacimento delle pretese del creditore, tenuto conto dell'ammontare del credito, si determina in € 20,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 3 di 4 condanna il CO PI VE (c.f.: 93012570037), in persona dell'amministratore pro tempore, a fornire entro quindici giorni dalla comunicazione del presente provvedimento alla NE SP (C.F. 12899760156), l'elenco nominativo dei condomini morosi completo del codice fiscale, della data e luogo di nascita, della residenza o domicilio, della indicazione dei millesimi di proprietà e della tabella applicabile e delle somme dovute da ciascuno;
rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
visto l'articolo 614 bis c.p.c. fissa in € 20,00 la somma dovuta dal CO PI VE (c.f.: 93012570037), in persona dell'amministratore pro tempore alla ricorrente, per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del provvedimento a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla notificazione del presente provvedimento;
condanna il CO PI VE (c.f.: 93012570037), al pagamento in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in € 800,00 oltre rimborso forfetario come per legge, IVA e CPA..
Busto Arsizio, 13 giugno 2024
Il Giudice dott. Nicola Cosentino
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