Art. 9.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sara' emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sara' emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.