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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7530 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6150 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 25/07/2025, con assegnazione dei termini di legge, vertente
TRA
( ), in persona del rappresentante Parte_1 P.IVA_1 legale pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sara Mercuri, Fabrizio
IA ed ES IA come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del curatore fallimentare avv. rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
NT SS come da procura in atti;
APPELLATO
E
- ( ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1 dall'avv. Arturo Florimo come da procura in atti;
r.g. n. 1 APPELLATO
E
- ( , residente nella Via Controparte_4 C.F._2
DO BE n. 40 in Roma;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n.
13485/2022.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente appello: -in via principale: riformare la sentenza di primo grado n. 13485/2022 del Tribunale di Roma, pubblicata il 19/9/2022, e pertanto, rigettare la domanda di revocatoria ex art. 67 c. 2 L.F., presentata dalla Parte_2
per le ragioni esposte in atti, dichiarando la nullità del pagamento ivi
[...] disposto a carico della banca appellante;
-in subordine: per il caso di mancato accoglimento del gravame proposto, accertare e dichiarare la validità ed efficacia della clausola di reviviscenza delle fideiussioni sottoscritte dai sigg.ri e in data 30/4/2014 in favore di , Controparte_4 Controparte_3 Parte_1 meglio descritte in narrativa, e dichiarare che i predetti chiamati in causa, quali debitori di , sono tenuti al pagamento, con vincolo solidale, della Parte_1 complessiva somma di euro 127.559,41 oltre interessi e spese, in virtù dei titoli citati in narrativa e condannare gli stessi a tenere indenne e manlevata la convenuta da ogni pretesa della Curatela, condannandoli altresì Parte_1
a rifondere ad la somma di euro 105.000,00 o la diversa somma, Parte_1 maggiore o minore, che sarà eventualmente ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per la curatela appellata: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita ogni contraria istanza disattesa e reietta, 1) respingere la domanda formulata dalla
di riforma della sentenza n. 13485/2022 per essere i motivi Parte_1 dedotti infondati in fatto ed in diritto e comunque non provati;
2) conseguentemente confermare la sentenza n. 13485/2022 in ogni suo punto;
3) condannare la appellante al pagamento dei compensi ai sensi del DM 55/2014 e seguenti, oltre oneri accessori come per legge (rimborso spese generali 15%, cpa 4% e Iva 22%)”.
Per l'altro appellato: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: I – rigettare nel merito i motivi di appello proposti dalla
nei confronti del Sig. perché del tutto infondati, Parte_1 Controparte_3 in fatto ed in diritto;
II –condannare l'appellante al pagamento delle spese di
r.g. n. 2 lite”. FATTO E DIRITTO
In accoglimento della domanda ex art. 67, II comma l.f., svolta dal fallimento il Tribunale di Roma, con sentenza n. Controparte_1
13485/2022, ha condannato alla restituzione di euro Parte_1
105.000,00: tale somma era stata versata in data 29/9/2016 dalla debitrice ancora in bonis, in adempimento della transazione stipulata nella pendenza del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (relativo al credito oggetto dell'accordo) e di quello pre-fallimentare promosso dalla banca (in mancanza del pagamento), quest'ultimo poi oggetto di rinuncia da parte della creditrice;
il giudice di primo grado ha altresì respinto la domanda di svolta in via subordinata Parte_1
a carico dei fideiussori contumaci.
L'attrice ha proposto appello sulla base di sei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, ha contestato il diniego della Parte_1 rimessione in termini, quale istanza che, fondata sull'impossibilità di comparire alla prima udienza per causa di forza maggiore, era funzionale alla richiesta di assegnazione dei termini di rito (e, in quella sede, di ammissione della C.T.U. per accertare l'appostazione, nel bilancio della debitrice, del debito erariale di euro
20.000.000,00 che dalla medesima è stato in seguito posto a fondamento dell'istanza di fallimento in proprio).
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta il vizio di ultra-petizione: la curatela ha chiesto la revoca del pagamento ma non anche della transazione, invece implicitamente (e necessariamente) pronunciata dal tribunale in violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con il terzo motivo, l'attrice contesta l'applicazione dell'art. 69 bis l.f. mancando i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito: il decreto ingiuntivo, relativo alla pretesa azionata, era sprovvisto della provvisoria esecutorietà. La transazione, sotto altro profilo, è connotata da “condizioni eque” -a fronte della rinuncia al credito nella misura del 18% circa (e cioè ad euro 22.559,41 rispetto al totale di euro 127.559,41)- e come tale non è revocabile, come d'altro canto r.g. n. 3 confermato dall'art. 1970 c.c. che esclude l'impugnazione della transazione per causa di lesione. L'eventus damni è oggetto di “valutazione apodittica” da parte del tribunale ma non è stato affatto provato dalla curatela (al contrario, dovendo ritenersi escluso dall'esiguità del credito rispetto all'esposizione della società). La revocatoria del pagamento, per altro verso, realizza una condizione meramente potestativa all'accordo transattivo, inammissibilmente rimessa alla debitrice quale parte negoziale (che ha chiesto il fallimento in proprio, contestualmente rinunciando al concordato preventivo).
Con il quarto motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione in ordine alla prova della scientia decoctionis, che deve essere effettiva e non meramente potenziale;
la sola qualifica di operatore bancario non è a tal fine sufficiente: la curatela non ha provato elementi indiziari specifici (ipoteche o protesti) e noti al momento della transazione. D'altro canto, la presentazione e il ritiro dell'istanza di fallimento, da parte della banca, non provano alcuna consapevolezza ma soltanto la buona fede nella ricerca di un accordo bonario. La crisi definitiva della debitrice, inoltre, è stata causata dalla notifica degli avvisi di accertamento per oltre 20.000.000,00 di euro, quali fatti sopravvenuti e non conoscibili al momento della transazione stipulata in data 29/9/2016.
Con il quinto motivo, contesta l'affermata irrilevanza Parte_1 delle garanzie personali (fino ad euro 500.000,00) in quanto la transazione comportava espressamente l'estinzione del debito anche per i fideiussori: il
“partitario” prodotto dalla curatela è insufficiente per la prova della provenienza della provvista dalla società e, per altro verso, il coinvolgimento dei garanti non può essere ignorato nella valutazione dell'equità della transazione e della buona fede della banca.
Con il sesto motivo, l'appellante si duole del rigetto della domanda nei confronti dei fideiussori, nonostante la reviviscenza della garanzia prevista, per il caso di revoca del pagamento, da apposita clausola (legittimamente e specificamente approvata per iscritto).
La curatela del fallimento ha resistito al gravame. Parte_3
r.g. n. 4 Dichiarata la contumacia degli altri appellati, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni;
si è in seguito costituito in giudizio il fideiussore che ha sua volta chiesto la conferma della sentenza di primo Controparte_3 grado.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge.
Tanto premesso, udito il relatore, osserva la Corte quanto segue.
1. Il primo motivo è infondato.
La decisione del tribunale, sul punto, è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità, contestualmente richiamata, secondo cui la “causa non imputabile” deve consistere in un “fatto esterno alla sfera di controllo della parte o del suo difensore”, non potendo risolversi nel “difetto di organizzazione della propria attività professionale da parte del difensore” (Cass. n. 15908/2006): la circostanza del “traffico prenatalizio”, pertanto, è inidonea ad integrare il presupposto di cui all'art. 153 c.p.c. poiché “la mancata comparizione all'udienza all'orario prefissato avrebbe potuto essere evitata mediante una diversa organizzazione dei tempi e delle modalità di arrivo a Roma, con la conseguenza che la stessa non esula dalla responsabilità del difensore” (v. sentenza impugnata). D'altro canto, è inconferente il riferimento dell'appellante all'art. 59 disp. att. c.p.c. (per essere stato il verbale chiuso alle ore 10.13, a fronte dell'orario delle 9,30 stabilito per la prima udienza): in disparte l'assenza di prova in ordine all'effettiva presentazione “nella fascia 9.30/10.30”, la disposizione richiamata si riferisce alla dichiarazione di contumacia e riguarda il procedimento davanti al giudice di pace, non costituendo un “principio di carattere generale, valevole per tutte le udienze di trattazione e per tutti i giudizi” (v. Cass. n.
822/2022). La stessa appellante, peraltro, afferma la natura documentale del giudizio, non sussistendo quindi la lamentata limitazione del diritto di difesa in rapporto all'istanza di C.T.U. (che, suscettibile di proposizione anche al di fuori dei termini ex art. 183, VI comma cpc, era già stata formulata nella comparsa di costituzione e che, comunque, risulta del tutto irrilevante rispetto alle ragioni della r.g. n. 5 decisione).
2. Venendo al merito, le censure dell'appellante sono infondate, essendo la decisione di primo grado pienamente conforme alle norme che disciplinano la revocatoria fallimentare, secondo la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
Vanno innanzitutto respinti il secondo ed il terzo motivo di impugnazione.
In conformità alla domanda della curatela ex art. 67, II comma l.f., infatti, il tribunale ha dichiarato l'inefficacia del pagamento del debito liquido ed esigibile, effettuato nel semestre antecedente all'apertura del concorso.
La pronuncia, quindi, prescinde dalla stipula della transazione, essendo inconferente l'omessa impugnazione del titolo negoziale ex art. 66 o 67, I comma l.f. (che è del tutto esorbitante rispetto al tema di causa).
Il pagamento, inoltre, è avvenuto nel periodo sospetto, individuato in base all'art. 69 bis l.f.: infatti, “all'esito della presentazione della domanda di concordato preventivo in data 12.10.2016 da parte di il Controparte_1
Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso per avvenuta rinuncia ed ha contestualmente dichiarato il fallimento della citata società. Ne deriva la retrodatazione al semestre antecedente alla data del 12.10.2016 della disciplina di cui all'art. 67, comma 2 L. Fall., e la conseguente revocabilità del pagamento effettuato dalla società odierna fallita, afferente ad un debito liquido ed esigibile”, che ha avuto luogo in data 29/9/2016 (v. sentenza impugnata). Ciò posto, non è pertinente il richiamo dell'appellante al presupposto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo: il pagamento trova causa nella transazione e, in ogni caso, il titolo giudiziale non è requisito di liquidità ed esigibilità del credito (che, peraltro, costituisce il presupposto della domanda monitoria della banca stessa).
Quanto all'elemento oggettivo, il tribunale ha espressamente dato conto della “giurisprudenza assolutamente pacifica sul punto”: ai sensi dell'art. 67, II comma l.f. “l'eventus damni è in re ipsa e risulta ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all'uscita del bene dalla massa conseguente all'atto di disposizione” (v. sentenza impugnata). Nella revocatoria fallimentare di r.g. n. 6 pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, infatti, il danno alla massa consiste nella pura e semplice lesione del criterio della “par condicio creditorum”: è dunque infondata la lagnanza circa l'erroneo riparto del regime probatorio, dovendo la curatela dimostrare la sola scientia decoctionis; per altro verso, va ribadito che la revocatoria riguarda il pagamento e non il contratto, di talché risulta del tutto inconferente ogni riferimento alla lesione del quarto o al divieto di impugnazione della transazione (che, come pure osservato dal tribunale, opera rispetto alle parti negoziali e non con riguardo ai “creditori e, dopo il fallimento del debitore, il curatore”).
Anche il quarto motivo di appello è infondato.
La prova della conoscenza dello stato di insolvenza è stata ritenuta non solo dalla “qualità del creditore bancario” ma dalla specifica circostanza “che proprio
non riuscendo ad ottenere il pagamento delle somme oggetto Parte_1 del decreto ingiuntivo n. 29567/2016, aveva provveduto al deposito dell'istanza di fallimento n. 1872/2016, desistendo solo all'esito della ricezione del pagamento medesimo” (v. sentenza impugnata). La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità, pure contestualmente richiamata, secondo cui “la presentazione di un'istanza per la dichiarazione di fallimento contro il “tradens” in epoca di poco anteriore alla conclusione dell'atto impugnato con azione revocatoria ex art. 67
L. Fall. costituisce elemento comprovante l'effettiva conoscenza della precaria situazione economica dell'altro contraente (Cass. n. 10738/1998)”. A fronte di tali inequivoche risultanze, che hanno valenza autonoma e diretta, non rileva il fatto in sé che l'istanza di “auto-fallimento” sia stata dalla debitrice motivata dal sopravvenuto accertamento tributario a suo carico.
Ribadito l'inconferente riferimento alla transazione, anche il quinto motivo di appello deve essere respinto.
Come evidenziato dal tribunale, infatti, “la dazione di somme da parte dei fideiussori risulta indimostrata” e, in ogni caso, “la ha Controparte_1 comunque effettuato il pagamento oggetto della transazione in qualità di debitore principale, disponendo della liquidità a vario titolo nella propria disponibilità e a
r.g. n. 7 scapito delle ragioni degli ulteriori creditori”. In altri termini, non sussiste alcuna prova che il pagamento non sia stato effettuato dalla società, come invece avvalorato dalle circostanze del caso concreto.
3. Va infine respinto l'ultimo motivo di gravame.
La (pacifica) reviviscenza della fideiussione -astrattamente idonea non alla
“manleva” ma al pagamento del credito garantito- nulla implica rispetto all'onere di provare la fondatezza del credito nei riguardi dei fideiussori.
Il decreto ingiuntivo, infatti, non può costituire titolo opponibile, in quanto non definitivo ed oggetto di rinuncia della banca stessa: “all'esito dell'estinzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1358/2016 ed in assenza di alcun elemento da cui dedurre la fondatezza del credito di € 127.599,41, oggetto del medesimo, non è possibile addivenire ad una sentenza di condanna di CP_3
e al pagamento, nei confronti di di tale Controparte_4 Parte_1 somma” (v. sentenza impugnata).
Si provvede pertanto come da dispositivo.
Le spese sono regolate in base alla soccombenza, con liquidazione secondo i parametri ministeriali che tiene conto dell'attività da ciascuno svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza del Tribunale di Roma in data Parte_1
19/09/2022, ogni altra conclusione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore di Parte_1 fallimento e di che liquida, per il Controparte_1 Controparte_3 primo, in euro 10.000,00 per compensi e, per il secondo, in euro
5.000,00 per compensi, oltre in entrambi i casi spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di r.g. n. 8 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 11/12/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 9