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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/12/2025, n. 3253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3253 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 4059/2025
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 5.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Piccione Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
ON LI e ES AS
Resistente
OGGETTO: EG IC AL
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.04.2025 la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto alla corresponsione dei ratei di assegno unico e universale illegittimamente non corrisposti per mesi da giugno a settembre 2024.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto con bonifici del 20.11.25 (cfr. all. . CP_1
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il pagamento delle somme di cui è oggetto è successivo alla data di deposito del ricorso (cfr. all. bonifici 20.11.25) le spese del presente CP_1 giudizio sono poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo ai sensi CP_1 del DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 900,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 5.12.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Gabriella Piccione Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_1
ON LI e ES AS
Resistente
OGGETTO: EG IC AL
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.04.2025 la ricorrente chiedeva accertarsi il proprio diritto alla corresponsione dei ratei di assegno unico e universale illegittimamente non corrisposti per mesi da giugno a settembre 2024.
L' si costituiva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1 contendere con compensazione delle spese di lite, avendo provveduto al pagamento di quanto richiesto con bonifici del 20.11.25 (cfr. all. . CP_1
All'odierna udienza parte ricorrente aderiva alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite.
Alla luce di quanto esposto, si dichiara su richiesta congiunta delle parti, la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse delle stesse alla definizione del giudizio.
Le spese sono liquidate in applicazione del criterio della soccombenza virtuale ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata.
Pertanto, considerato che il pagamento delle somme di cui è oggetto è successivo alla data di deposito del ricorso (cfr. all. bonifici 20.11.25) le spese del presente CP_1 giudizio sono poste a carico dell' e sono liquidate come in dispositivo ai sensi CP_1 del DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in € 900,00 CP_1
a titolo di compensi, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 5.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli