Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/06/2025, n. 2074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2074 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5431/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA con sede in Catania, Via Parte_1
Bronte 44, codice fiscale , in persona dell'Amministratore Unico p.t., Dr. P.IVA_1
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Mingiardi (codice fiscale
[...] [...]
), con studio in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 39/A, per C.F._2 procura speciale in atti OPPONENTE E
in persona del liquidatore p.t. dott. nato a Controparte_1 CP_2
Salerno il 09/12/1963 ( ), corrente in Fisciano alla via C.F._3
Mandrizzo, P. Iva n. rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Senatore P.IVA_2
( ) nel cui studio elettivamente domicilia alla via Silvio Baratta C.F._4
n. 26 giusta procura speciale in calce al ricorso monitorio, mandato espressamente esteso anche alla successiva fase di opposizione OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 26/2/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1060/2017
[...] del 13/6/2017, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
, della somma di € 10.663,25 oltre interessi e spese, per il mancato Controparte_1 pagamento della fattura n. 354/D del 03/03/2011 per € 7.789,44 in cui veniva contabilizzato il costo relativo a interventi di assistenza tecnica effettuati dalla società istante in data 25/01/2011, del 02/02/2011, del 10/02/2011 (verbale di intervento n. L01068.11) e del 02/03/2011 (verbale di intervento n. L01529.00) su sistema Tac
N.R.G. 5431/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 1
Parte opponente premetteva quanto segue: la REM S.P.A. ha venduto alla
[...]
l'apparecchiatura TAC e soluzione Hcs con contratto del Parte_1
16/04/2009, per il prezzo di € 217.000,00 oltre IVA;
la società venditrice ha proceduto all'assistenza tecnica dell'apparecchiatura mediante gli interventi di manutenzione preventiva contrattualmente previsti;
a causa del non funzionamento dell'apparecchiatura, la ha richiesto l'intervento Parte_1 tecnico della casa costruttrice che, in data 23/06/2011, ha riscontrato gravi CP_3 anomalie della TAC, quali la sostituzione di parti non originali e non fornite dalla casa costruttrice, ragioni per cui ha comunicato con lettera del 01/07/2011, pervenuta in data 12/07/2011, la decadenza della marchiatura CE;
la Parte_1
, con lettera del 12/07/2011, ha contestato i vizi dell'apparecchiatura venduta
[...] Cont e sottoposta all'assistenza tecnica della , in relazione ai quali ha diffidato la società venditrice a procedere alle riparazioni necessarie, a munire l'apparecchiatura dei componenti originali ed a renderla funzionante e conforme alla certificazione CE, Cont entro e non oltre il termine di otto giorni;
la è rimasta inerte permanendo nella situazione di conclamata inadempienza. Ciò premesso, parte opponente eccepisce, in limine, l'incompetenza per territorio del Tribunale di Nocera Inferiore, avendo l'opponente ha sede legale a Catania, e non avendo, nel luogo di competenza del giudice adito, uno stabilimento e/o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda, con conseguente competenza territoriale del Tribunale di Catania, ai sensi dell'art. 19 c.p.c., nonché, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., tenuto conto che l'obbligazione è sorta e doveva eseguirsi a Catania, dove si trova l'apparecchiatura acquistata dalla casa di cura, in applicazione del criterio del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione. Cont Nel merito eccepiva che la non aveva adempiuto all'obbligazione di apprestare l'assistenza tecnica dell'apparecchiatura venduta, avendo lasciato l'apparecchiatura non funzionante e inidonea al mantenimento della marchiatura CE, revocata dalla SIEMENS2. Evidenziava, pertanto che la REM S.P.A. aveva venduto alla
[...]
l'apparecchiatura TAC e soluzione Hcs con contratto del Parte_1
16/04/2009, per il prezzo di € 217.000,00 oltre IVA, che ha presentato gravi difetti nel Cont funzionamento che la non ha rimosso negli interventi manutentivi e di assistenza tecnica dell'apparecchiatura e che, a causa del non funzionamento dell'apparecchiatura, la aveva richiesto l'intervento tecnico della casa Parte_1 costruttrice che, in data 23/06/2011, aveva riscontrato gravi anomalie CP_3 Parte della quali la sostituzione di parti non originali e non fornite dalla casa costruttrice, ragioni per cui aveva comunicato, con lettera del 01/07/2011, pervenuta in data 12/07/2011, la decadenza della marchiatura CE. Aggiungeva che, l'opponente, pertanto, con lettera del 12/07/2011 aveva contestato i Cont vizi dell'apparecchiatura venduta e sottoposta all'assistenza tecnica della , in relazione ai quali diffidava la società venditrice a procedere alle riparazioni necessarie, a munire l'apparecchiatura dei componenti originali ed a renderla funzionante e
N.R.G. 5431/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 2 conforme alla certificazione CE, entro e non oltre il termine di otto giorni, ma che la Cont
rimaneva inerte, lasciando inadempiuta l'obbligazione contrattuale di apprestare l'assistenza tecnica dell'apparecchiatura. Proponeva, pertanto l'eccezione ex art. 1460 c.c., per la mancata risoluzione in sede di assistenza tecnica dei difetti di funzionamento dell'apparecchiatura TAC, nonché per la sostituzione di parti non originali e non fornite dalla casa costruttrice. Concludeva, dunque, chiedendo di: 1) revocare il decreto ingiuntivo n. 1060/2017 del 13/06/2017 (N. 4609/2017 R.G.) per la incompetenza territoriale del Tribunale Civile di Nocera Inferiore, dichiarando competente il Tribunale di Catania;
2) revocare il decreto ingiuntivo n. 1060/2017 del 13/06/2017 (N. 4609/2017 R.G.) emesso dal Tribunale Civile di Nocera Inferiore, per mancanza delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 n.1 c.p.c.; 3) revocare il decreto ingiuntivo n. 1060/2017 del 13/06/2017 (N. 4609/2017 R.G.) emesso dal Tribunale Civile di Nocera Inferiore, per infondatezza della domanda;
4) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della e revocare il decreto ingiuntivo n. 1060/2017 del Controparte_1
13/06/2017 (N. 4609/2017 R.G.) emesso dal Tribunale Civile di Nocera Inferiore;
5) disporre ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese e onorari di giudizio. In data 15/1/2018, si costituiva la eccependo Controparte_4 preliminarmente l'inammissibilità e l'infondatezza della sollevata eccezione di incompetenza territoriale. Con riguardo all'inammissibilità, evidenziava che l'eccezione fosse da ritenersi non proposta, non essendo stato contestato ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto. Con riguardo all'infondatezza, evidenziava che, l'art. l'art. 1182 comma 3 c.c., in combinato disposto con l'art. 20 c.p.c. radica la competenza, in caso di obbligazione pecuniaria liquida, nel foro del domicilio del creditore, e quindi presso la sede legale dell'opposta, che ricade nel circondario del Tribunale di Nocera Inferiore. Eccepisce poi di aver adeguatamente provato il proprio credito, fondato sui verbali di intervento di assistenza tecnica azionati con le fatture, non rilevando, pertanto, le eccezioni di controparte afferenti presunti vizi della vendita. Aggiungeva che, nel contratto di vendita stipulato tra le parti, il macchinario fornito era garantito per un periodo di 12 mesi dalla sua installazione e che, pertanto, tutti gli interventi eseguiti successivamente al periodo di garanzia erano interventi a chiamata, interventi che non erano mere verifiche di funzionamento del macchinario Part elettromedicale e che non comportavano alcuna sostituzione di componenti della ad esclusione dell'l'intervento del 25/01/2011, nel quale si operava una sostituzione di Part batterie, risultate esauste, ai moduli operativi della Specificava che, per ogni intervento veniva apposta firma per accettazione in calce al verbale da parte del funzionario proposto alla struttura sanitaria e che alcuna contestazione perveniva alla Rem in relazione ai predetti interventi. Solo successivamente, nel mese di luglio del 2011 e quindi a ben quattro mesi di distanza dall'effettuazione dell'ultimo intervento, la opponente contestava alla Rem un ipotetico quanto falso addebito di gravi anomalie riscontrate sul macchinario, unicamente sulla base di una relazione di intervento fatta da tecnici che, senza contraddittorio, CP_3
N.R.G. 5431/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 3 deduceva che tecnici “non autorizzati” avevano sostituito parti non originali al Part macchinario facendolo decadere dalla marchiatura CE. In particolare, dalla relazione della si evince che l'intervento fui effettuato CP_3 dopo due anni dall'avvenuta vendita, che “mancano i dischi di installazione del software e la password di service risulta craccata”, con la conseguenza che altri (e non Cont certamente la ) aveva effettuato interventi anomali sull'apparecchiatura, craccando anche il software. Aggiungeva, inoltre, che, pur avendo la evidenziato tali “anomalie” a giugno- CP_3 Cont luglio 2011, l'opponente chiedeva ancora l'intervento della che in data 28/05/2012 effettuava un ulteriore intervento tecnico, peraltro consegnando anche il software originale del sistema. Concludeva, dunque, chiedendo: Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria ed avversa istanza, in limine litis concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ex art. 648 C.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. Nel merito, Voglia rigettare l'opposizione perché infondata oltre che inammissibile, confermando il decreto ingiuntivo Tribunale di Nocera Inferiore n. 1060/17 del 13/06/2017 in ogni sua parte. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, condannare la società opponente al pagamento di € 10.633,25 oltre interessi commerciali ex D.lgs 213/02 maturati sulla somma complessiva dalla domanda e fino al soddisfo per espressa richiesta di anatocismo, ovvero quella somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa. In data 12/7/2018, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Va disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, in quanto liquida ed esigibile, da adempiere ex art. 1182, comma 3, c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Invero, l'importo richiesto con il ricorso per ingiunzione, basato sulla fattura emessa dall'ingiungente è determinato nel suo ammontare, senza necessità di effettuare ulteriori calcoli o consultare listini e mercuriali. Pertanto, l'obbligazione, consistendo nella prestazione di una somma di denaro di ammontare certo e determinato, deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. Si osserva, inoltre, che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. La facoltà di scelta tra giudici parimenti competenti spetta a chi inizia la causa. Nella vicenda in esame, la società, con il ricorso per ingiunzione, ha scelto di agire davanti al Tribunale di Nocera Inferiore quale forum destinatae solutionis, avuto riguardo al luogo del domicilio del creditore, e ciò nel rispetto delle regole anzidette.
2. Sul merito. Risulta documentalmente provata, e non contestata, la stipula, tra le parti, in data
N.R.G. 5431/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 4 16/04/2009, di un contratto di compravendita avente ad oggetto l'apparecchiatura TAC e soluzione Hcs con contratto del per il prezzo di € 217.000,00 oltre IVA. L'art. 14 del predetto contratto prevede una garanzia per il periodo di 12 mesi, a partire dalla data dell'installazione, garanzia che impegna la alla sostituzione o a sua scelta CP_1 alla riparazione del materiale o di quelle parti che a suo insindacabile giudizio risultino difettose e non manomesse Risultano altresì documentalmente provati gli interventi di assistenza tecnica effettuati dalla società opposta, fuori garanzia, essendo decorso il termine di 12 mesi previsto dall'art. 14 del contratto, in data 25/01/2011, del 02/02/2011, del 10/02/2011 (verbale di intervento n. L01068.11) e del 02/03/2011 (verbale di intervento n. L01529.00) su sistema Tac mod. Sensation 16 Slices, il cui costo è posto a CP_3 base della fattura su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto n. 354/D del 03/03/2011 per € 7.789,44, in cui veniva contabilizzato il costo relativo ai predetti interventi. Come risulta dai verbali di intervento prodotti da parte opposta, gli stessi sono stati debitamente timbrati e sottoscritti dalla Parte_1
In relazione all'oggetto degli interventi, con riguardo all'intervento del 10/02/2011, la descrizione del lavoro è la seguente, come risulta dal verbale di intervento L0106811- 3: eseguite misure linearità KV Quality Phantom con fisico sanitario, con utilizzo fantoccio di qualità. Eseguito inoltre application tecnico clinico al personale del centro punto il tutto con esito positivo, si consegna sistema funzionante. Con riguardo all'intervento del 02/03/2011, il verbale L01529.11-1, prevede la seguente descrizione del lavoro: eseguito supporto tecnico al fisico sanitario per misure di dose con fantoccio e camera di ionizzazione. Eseguito inoltre supporto tecnico e application al TSMR per esecuzione esami su pazienti. Il tutto con esito positivo. Si consegna sistema funzionante. Risulta altresì effettuato ulteriore all'intervento in data 28/05/2012, in relazione al quale il verbale L01947.12-1 descrive il lavoro effettuato come segue: come da accordi si interviene sul sistema per ripristinarne la funzionalità. Si provvede a ripristinare il funzionamento del ricostruttore IRS il funzionamento dell'app PS nel PDC, ripristino e verifica di funzionamento delle valvole a tre vie del circuito di raffreddamento WCS e sx GANTRY. Dopo aver calibrato il sistema è verificato che rientrasse nelle specifiche si è provveduto a reinstallare e ad eseguire ulteriori prove su fantoccio di QA. Si comunica al cliente, che si rilevano numerosi escrementi di topo sia a sinistra che a destra del Gantry e sotto la console del sistema punto dopo aver consegnato le certificazioni della sorgente radiogena, ed il software originale del sistema VB 28 B, si consegna il sistema funzionante in presenza del personale medico. In ossequio al riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento, in casi quale quello di specie, rappresenta ius receptum il principio in virtù del quale laddove sia dedotto l'inadempimento di un'obbligazione, al creditore istante che intenda agire per l'adempimento è sufficiente la mera allegazione dell'inadempimento ovvero dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore, a contrario, l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr. Cass., S.U., 31.10.2001, n. 13533). Nel caso di specie il creditore ha provato il titolo su cui fonda la propria pretesa, attraverso il deposito dei verbali di intervento fuori garanzia ed ha dedotto
N.R.G. 5431/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 5 l'inadempimento dell'opponente. Parte opponente ha, a sua volta sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., eccependo l'inadempimento di controparte per la mancata risoluzione in sede di assistenza tecnica dei difetti di funzionamento dell'apparecchiatura TAC, nonché la sostituzione di parti non originali e non fornite dalla casa costruttrice L'articolo 1460 c.c., che disciplina l'eccezione di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, prevede che chi eccepisce l'inadempimento altrui debba limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente deve provare il proprio adempimento o la mancata scadenza dell'obbligazione. Nel caso di specie deve ritenersi che il creditore abbia adeguatamente provato il proprio adempimento, depositando i verbali di intervento, sottoscritti dall'opponente, dai quali si evince il funzionamento del macchinario e l'attività effettivamente espletata, che non è mai consistita in una sostituzione di pezzi, ad esclusione dell'l'intervento del 25/01/2011, nel quale si operava una sostituzione di batterie, risultate esauste, ai moduli operativi della Pt_3
Pertanto, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato esecutivo.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5431/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto:
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1060/2017 del 13/6/2017, che va dichiarato esecutivo;
3. condanna al Parte_1 pagamento, in favore di , delle spese di giudizio Controparte_1 che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge. Così deciso in Nocera Inferiore, il 18/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5431/2017 - G.M. DOTT.SSA UC ESPOSITO 6