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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/09/2025, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dr Concetta Maiore Presidente
Dr Domenico Stilo Giudice;
Dr Carolina Burrascano Giudice relatore
Ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1234/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: riduzione per lesione di legittima promossa da
, nata ad [...] il [...], c.f. ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in C.da Qualleci s.n.c. ed elettivamente domiciliata in Corso Gaetano D'Agata
n. 68, presso lo studio dell'avv. Antonino Campisi che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice -
Contro
, nato ad [...] il [...] c.f. , ivi CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Via Mazzini, n.
80, presso lo studio dell'avv. G. Alvise Troja che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
, nato ad [...] l'1settembre 1965 c.f. , ivi Parte_2 CodiceFiscale_3 residente ed elettivamente domiciliato, Via Mazzini, n. 80, presso lo studio dell'avv.
Roberta Coffa che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta pagina 1 di 7 - Convenuti -
nato ad [...] il [...], ivi residente nella Via Giuseppe Controparte_2
Spada, n. 36 c.f. CodiceFiscale_4
- Convento contumace -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione depositato il 6 marzo 2020, ritualmente notificato,
[...]
conveniva innanzi il Tribunale di Siracusa i germani , Pt_1 CP_1 [...]
e per ivi sentire accogliere le domande volte Parte_2 Controparte_2 all'accertamento della lesione della propria quota di legittima sulle eredità dei defunti genitori, deceduto in Avola il 12 aprile 2009 e Persona_1 CP_3 deceduta anch'essa in Avola il 23 giugno 2016.
Esponeva parte attrice che l'asse ereditario dei defunti coniugi, oltre ai beni mobili per un valore di € 30.000,00 e ai denari per complessivi € 40.000,00 depositati in conto corrente presso la Banca fosse composto dai Controparte_4 seguenti beni immobili e precisamente:
- fabbricato distinto in catasto al foglio 84, p.lla 1797, sito in Avola, Via Pasubio n. 5 angolo Via San Michele n. 1;
- fabbricato distinto in catasto al foglio 58, p.lla 18 sub. 1,3,5,6, sito in Avola, C.da
Pantanello;
- terreni distinti in catasto al foglio 58, p.lle 54, 61, 62, 118, 1146, 973, 344; foglio 30,
p.lle 95, 141; foglio 27, p.lla 92, siti in Avola, C.da Pantanello.
Precisava, altresì, che quasi tutti i detti beni immobili, con esclusione del fabbricato di
Via Pasubio n. 5, erano già stati donati ai tre fratelli, giusto atto di “Donazioni” del 15 settembre 1989, in notar di Avola, rep. 802/5674, che produceva. Persona_2
Esponeva ancora che con i rispettivi testamenti pubblici del 24.10.2002 i de cuius, ciascuno per i propri diritti, le avevano legato, in sostituzione di legittima, il predetto fabbricato di Via Pasubio n. 5 ed anche il terreno, sito in Avola, in contrada Pantanello, immobile oggetto di successiva compravendita del 7-4-2009, in notar di Persona_3
Avola, rep 53656/21991 da potere del padre a favore dei fratelli Persona_1
e compravendita che assumeva simulata, non essendo stato mai CP_1 CP_2 incassato dal genitore l'assegno circolare indicato nell'atto pubblico a titolo di prezzo.
Deduceva conseguentemente che l'immobile, apparentemente acquistato dai predetti pagina 2 di 7 germani e , in ragione di metà indivisa, dovesse essere imputato CP_1 Controparte_2 per intero all'asse ereditario del de cuius quale donazione a favore degli stessi convenuti.
Dichiarava di rinunciare al legato in sostituzione di legittima e chiedeva al Tribunale di
Siracusa, di accogliere le seguenti conclusioni e precisamente:
“ritenere e dichiarare, prendendo atto dell'avvenuta apertura della successione legittima dei Sig.ri e , che nella successione di questi Persona_1 CP_3 ultimi sono caduti i beni immobili e mobili, ivi comprese le somme liquide, ed il tutto come più̀ analiticamente indicato e quantificato in narrativa;
Ritenere e dichiarare che il contratto di compravendita del 07.04.2009 – Repertorio n.
53656, Raccolta n. 21991, meglio descritto in premessa, è simulato nel senso che dissimula una donazione ed in quanto tale concorre mediante riunione fittizia alla formulazione dell'asse ereditario;
Ritenere e dichiarare il diritto dell'attrice ad ottenere previa determinazione dell'asse ereditario, la propria quota di legittima sul patrimonio del de cuius costituito dai beni immobili e mobili facenti parte dello stesso asse ereditario, ovvero da quegli altri beni che risulteranno in corso di causa;
Conseguentemente disporre la divisione di detti beni nel rispetto delle regole della successione legittima, attribuendo a carico dell'attrice la quota di sua spettanza in natura e nella loro totale e/o parziale impossibilità e/o determinare a mezzo CTU il valore della quota legittima spettante all'attrice, assegnare alla medesima l'equivalente valore, anche previa vendita dei beni stessi, per le ragioni e con le modalità̀ di cui in narrativa;
Ordinare alla – sede di Avola – di esibire e Controparte_5 trasmettere al Tribunale adito l'estratto storico del conto corrente del Sig.
[...]
prima e dopo la sua morte avvenuta in data 12.04.2009, e della Sig.ra Per_1 [...]
prima e dopo la sua morte avvenuta in data 23.06.2016; Condannare i CP_3 convenuti, in solido tra loro, a corrispondere in favore dell'attrice anche la fruttificazione con decorrenza dalla data di apertura delle successioni fino al soddisfo;
Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Si costituiva con propria comparsa del 19.11.2020 regolarmente depositata CP_1
, il quale contestando i fatti, in via preliminare chiedeva il rigetto della domanda di
[...] simulazione dell'atto di compravendita del 7.4.2009 dichiarando che il prezzo era stato pagato e corrisposto in contanti e che la vendita, pertanto, era da considerarsi valida ed efficace;
nel merito chiedeva che il Tribunale, dichiarate aperte le rispettive successioni, pagina 3 di 7 determinasse l'asse ereditario di entrambi i de cuius tenendo conto degli atti di disposizione.
Si costituiva pure con propria comparsa del 14.12.2020, regolarmente depositata,
, il quale, contestando i fatti, aderiva e formulava la medesima Parte_2 domanda del fratello.
Non si costituiva il convenuto il quale, sebbene ritualmente citato, Controparte_2 rimaneva assente per tutta la durata del procedimento.
Concessi i termini ex art. 183, VI comma c.p.c., con ordinanza del 15.7.2022, veniva disposta la CTU, nella persona dell'Ing. Persona_4
Espletato l'incarico e depositato l'elaborato peritale, il CTU compariva all'udienza del
5.3.2024 per fornire i chiarimenti richiesti in merito alle considerazioni svolte dai convenuti alla prima udienza utile del 14.11.2023 con riferimento alla deduzione delle migliorie apportate ai beni ricevuti in donazione ai sensi dell'art. 748 del cod. civ.
Precisate le conclusioni all'udienza del 7.3.2025, la causa veniva posta in decisione con i termini di legge.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di attesa la sua Controparte_2 permanente assenza per tutta la durata del procedimento.
Sempre preliminarmente deve accogliersi la domanda di simulazione dell'atto di compravendita del 7.4.2009, avente ad oggetto la metà indivisa dello stacco di terreno, sito in Avola, , nell'intero distinto in catasto con la particella 54 del Parte_3 foglio 58, in effetti dissimulante donazione a favore dei figli e CP_1 CP_2
La domanda spiegata dall'attrice è fondata.
Invero, il pagamento del prezzo indicato in atti risulta smentito dal mancato incasso e versamento dell'assegno circolare di € 10.000,00 n. 704 6048201622-08 emesso il
7.4.2009 dalla banca ed intestato al venditore Controparte_5 [...]
. Di contro, non risulta provato il prezzo effettivamente incassato in contanti Per_1 dallo stesso venditore. Conseguentemente, l'immobile oggetto di vendita deve ritenersi dissimulante una donazione che, nel caso di scrutinio ne rispetta i requisiti di sostanza e di forma.
Rientrano, quindi, nell'asse ereditario (relitto + donato), così come accertato e valutato dal c.t.u., Ing. i seguenti beni e precisamente: Persona_4
• villetta con terreno di pertinenza, sita in Avola Via Aldo Moro 41 bis, in capo a
, meglio descritta confinata e catastata alla lettera A della Parte_2
pagina 4 di 7 relazione peritale, del valore accertato all'epoca dell'apertura delle relative successioni e con riferimento all'epoca attuale di € 280.840,00;
• fabbricati ubicati in zona costiera del Comune di Avola, con accesso dalla Via Spada, in capo a e meglio descritti, confinati e catastati alla lettera CP_1 CP_2
B della relazione peritale, del valore accertato all'epoca dell'apertura delle relative successioni e con riferimento all'epoca attuale, di € 352.500,00;
• terreno in zona costiera del comune di Avola, meglio descritto, catastato e confinato alla lettera C della relazione peritale, del valore accertato all'epoca dell'apertura delle relative successioni e con riferimento all'epoca attuale, di € 37.800,00;
• immobile ad uso residenziale sito in Avola, Via Pasubio, n. 5, meglio descritto, confinato e catastato alla lettera D della relazione peritale, del valore accertato all'epoca dell'apertura delle relative successioni e con riferimento all'epoca attuale di €.82.200,00.
Condivisibili appaiono le risultanze peritali in ordine all'esclusione dall'asse ereditario dei de cuius sia dei beni mobili che dei denari la cui sussistenza non risulta comprovata in atti, nonché l'esclusione dei terreni in contrada Pantanello, di cui all'atto di citazione, in quanto venduti a terzi in epoca antecedente l'apertura delle rispettive successioni.
Il valore totale dell'asse ereditario dei de cuius ivi compresi i beni relitti e donati, incluso pure lo stacco di terreno di cui all'atto di compravendita del 7.4.2009, rep.
53656, racc. 21991, così come stimato dal CTU, detratti i debiti accertati di complessivi
€ 4.400,00, ed escluse pure le migliorie agli immobili apportate dai donatari, come accertato dal CTU (pag. 10 della relazione tecnica) che non vanno imputate all'asse ereditario, come da pacifica giurisprudenza di legittimità, è di complessivi € 748.940,00 di cui € 249.9646,67 la quota disponibile ed € 499.293.33 la quota legittima, ovvero €
124.823,33 la quota di riserva per ciascun figlio. Ciò detto, il nominato CTU, come da incarico, ha accertato la lesione della quota di riserva spettante all'attrice in complessivi
€ 42.623,33, avendo già inputato alla stessa il valore del solo immobile relitto di cui alla lettera D della relazione peritale, e precisamente l'immobile di via Pasubio n. 5 in
Avola. Tale immobile dovrà soddisfare preliminarmente la quota di legittima dell'attrice ai sensi e per gli effetti degli artt. 553 e segg. del codice civile che prevede, al fine della reintegra, la riduzione proporzionale delle disposizioni, nell'ordine sui beni relitti e sugli eventuali conguagli in denaro scaturenti dalla riduzione delle donazioni, in pagina 5 di 7 seguito alla rideterminazione della quota sul relitto, delle donazioni a favore degli altri eredi a partire dall'ultima e via via delle anteriori.
Conseguentemente, fra le ipotesi formulate dal CTU si aderisce alla soluzione (ipotesi n. 2 formulata dal CTU al punto 8. Pag.13 della relazione peritale) di determinazione della quota da attribuire al legittimario leso, assegnando alla stessa Parte_1 gli immobili di cui alle lettere C (riduzione dell'ultima donazione) e D (attribuzione del relictum) della perizia di stima. Quanto sopra non è sufficiente per la reintegrazione della legittima, sicché si rende necessario procedere alla riduzione della donazione anteriore ai sensi dell'art. 559 c.c.. Quando l'eccedenza è inferiore ad un quarto della disponibile, come il caso di scrutinio, il donatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 560 cod. civ. può ritenere tutto l'immobile compensando in denaro i legittimari lesi.
Conseguentemente, i convenuti, e potranno trattenere CP_1 Controparte_2 la proprietà degli immobili ricevuti in donazione dai de cuius, ad eccezione di quello di cui alla lettera C come sopra attribuito all'attrice e vanno condannati in solido al pagamento della somma di € 5.073,74 per soddisfare la quota di legittima di parte attrice lesa dalle disposizioni donative.
Si rigetta la domanda relativa alla fruttificazione dell'immobile di cui al lotto lettera C, attesa la sua accertata inesistenza (vedi punto 9 Fruttificazioni della relazione del CTU).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti costituiti.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al R.G. n.1234/2020, disattesa ogni altra domanda, eccezione richiesta e deduzione, così provvede:
A) Dichiara la contumacia di Controparte_2
B) Dichiara la vendita del terreno in Avola c.da Pantanello, distinto al NCT di
Avola part. 54 del fg. 58, di cui all'atto rogato in notar del Persona_3
7.4.2009 rep. 53656 racc.21991, dissimulante una donazione;
C) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara che la quota di legittima della stessa è pari ad € 124.823,33, da soddisfarsi preliminarmente con l'attribuzione dell'immobile di Via Pasubio n. 5 in Avola, del valore di € 82.200,00, costituente bene relitto dell'asse ereditario, nonché con l'attribuzione del terreno in Avola
c.da Pantanello, distinto al NCT di Avola part. 54 del fg. 58 di cui al punto C della perizia di stima del valore di € 37.800,00; pagina 6 di 7 D) Accerta che la lesione residua di legittima, dedotto il valore dei superiori immobili assegnati alla stessa, è pari ad € 5.073,74;
E) Condanna i convenuti e in solido tra loro al CP_1 Controparte_2 pagamento della somma di € 5.073,74 a favore dell'attrice;
F) Condanna i convenuti costituiti in solido alla refusione delle spese processuali sostenute da che liquida ex D.M 147/2022 (scaglione da € Parte_1
52.001 a € 260.000 – valore medio) in € 14.103,00, oltre spese processuali al
15% ed oltre IVA e CPA come per legge.
G) Pone le spese della CTU, come liquidate nel corso dell'istruzione, a carico dei convenuti costituiti in solido.
Così deciso, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile del Tribunale di Siracusa,
18.9.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dr Carolina Burrascano Dr Concetta Maiore
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