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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 9676/2022 tra:
Parte_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Bonomi Eugenio del
Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino al corso Vittorio Emanuele II n.
22 parte opponente
e
CP_1
(c.f. ) C.F._2 rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ricca Barberis del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Torino alla via Santa Teresa n. 23 parte opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 del c.p.c.; cessione di azienda;
corrispettivo; cessione del credito;
riconoscimento di debito e promessa di pagamento ex art. 1988 del codice civile.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte opponente Parte_1
“Contrariis reiectis In via istruttoria Previa occorrenda modifica e/o revoca del provvedimento del 5 febbraio 2024, chiamarsi a chiarimenti il C.T.U. non avendo questi di fatto preso posizione sulle osservazioni del C.T.P. di parte opponente. Nel merito Accogliere la presente opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte esposte in atti. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, ivi compreso l'importo versato a titolo di contributo unificato, nonché l'importo di € 48,80 versato a titolo di spese di avvio del procedimento di mediazione (doc. n. 9)”.
Parte opposta CP_1
“In via preliminare Dichiarare tardiva e inammissibile la presente opposizione. In via istruttoria Ammettersi tutte le istanze istruttorie di cui alle memorie ec art. 183 cpc non ammesse. Nel merito Dichiarare tardiva e inammissibile la presente opposizione. In ogni caso respingere l'opposizione e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto, respingendo ogni altra domanda attorea. In ogni caso, dichiarare tenuto e condannare Parte_1
, codice fiscale residente in
[...] CodiceFiscale_3 Torino Corso Vittorio Emanuele II n° 22 scala B, al pagamento in favore di codice fiscale CP_1 [...]
, nato a [...], il [...], residente in [...], per le causali di cui in narrativa della somma di Euro 12.850,00, oltre interessi di legge maturati dal dovuto al saldo e le spese del procedimento monitorio. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre spese generali ex lege, iva e cpa oltre al risarcimento ex art. 96 cpc 1° comma da liquidarsi anche in via equitativa e con condanna al pagamento delle spese di
2 CTU, nonché al rimborso di Euro 1.400,00 per le spese del Consulente di parte dott.ssa o differente Persona_1 importo anche da liquidarsi in via equitativa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio di opposizione ex art. 645 del c.p.c..
Come è noto, oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è la domanda di pagamento somme avanzata con il ricorso monitorio, e non già la verifica della ricorrenza, in fatto e in diritto, delle condizioni di legge per l'emissione del provvedimento di ingiunzione in sede monitoria, giacché una volta emesso il decreto ingiuntivo, in sede di opposizione ex art 645 del c.p.c.,
l'oggetto del contendere concerne esclusivamente la fondatezza in fatto e in diritto dell'avanzata pretesa creditoria.
Ciò posto, con il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2291/2022 (R.G. n. 5276/2022) qui opposto, il
Tribunale Ordinario di Torino ha ingiunto all'opponente il pagamento della somma di € 12.850,00 Parte_1 oltre accessori e spese legali in favore della parte opposta . CP_1
La parte opposta ha dedotto nel ricorso CP_1 per decreto ingiuntivo quanto segue:
3 2) il debitore intimato nonostante i ripetuti solleciti non ha versato il dovuto.
2. I motivi di opposizione.
L'odierno opponente ha promosso la CP_1 presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) falsità della sottoscrizione presente sul documento prodotto dalla parte opposta sub doc. n. 2 e posto a fondamento dell'iniziativa monitoria (ovverosia la scrittura privata del 23 dicembre 2020) (v. pag. 3 dell'atto di citazione in opposizione);
4 2) inesistenza del supposto credito azionato dall'opposto (v. pagg. da 3 a 4 dell'atto di citazione in opposizione).
In particolare, la parte opponente ha dedotto Pt_1 quanto segue a sostegno delle proprie deduzioni:
“A ciò si aggiunga che il signor non aveva alcun debito nei confronti Pt_1 del signor con il quale aveva da tempo definito ogni pendenza. Persona_2 L'unico rapporto contrattuale esistente fra il signor ed il signor Pt_1 Per_2 è infatti l'atto in data 11 dicembre 2020 (doc. n. 6) con cui quest'ultimo ha ceduto all'esponente – dietro corrispettivo pari ad € 20.000,00, di cui € 10.000,00 venivano versati lo stesso 11 dicembre 2020, con rilascio da parte del signor della Per_2 corrispondente quietanza (cfr. doc. n. 6, art. 2) - l'azienda sita in Torino, via Madama Cristina n. 110/d, avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e gastronomia.
Essendosi reso il signor parzialmente inadempiente rispetto alla Pt_1 residua obbligazione di pagamento nei confronti del signor (avendo il signor Per_2 corrisposto la minor somma di € 1.080,00 rispetto all'importo residuo di € Pt_1
10.000,00 – cfr. doc. n. 7, pag. 2), quest'ultimo chiedeva in data 30 luglio 2021 ed otteneva in data 12 agosto 2021 dal Tribunale di Torino l'emissione del decreto ingiuntivo n. 6197/2021 per l'importo capitale di € 8.920,00 oltre interessi e spese che veniva notificato all'esponente in data 3 settembre 2021 (cfr. ancora doc. n. 7). Successivamente in data 10 novembre 2021 l'esponente provvedeva al pagamento di tutto quanto dovuto in forza del titolo da ultimo menzionato (doc. n. 8). Eloquente conferma dell'inesistenza del credito azionato ex adverso in via monitoria ed oggetto della presente opposizione è il fatto che nella scrittura privata asseritamente sottoscritta dal signor in data 23 dicembre 2020 (doc. n. 2 di Pt_1 controparte – doc. n. 3 dell'esponente) si fa espresso riferimento al già menzionato atto di cessione di attività 11 dicembre 2020 (doc. n. 6 dell'esponente), le cui obbligazioni tutte sono state adempiute dal signor nei termini appena indicati (cfr. docc. Pt_1 nn. 6-7-8).
Conclusivamente anche quanto supra illustrato milita a favore della revoca del decreto ingiuntivo opposto, stante l'inesistenza dell'asserito credito posto alla base dell'iniziativa monitoria avversaria e del titolo successivamente conseguito dal signor
”. CP_1
(v. pagg. da 4 a 5 dell'atto di citazione in opposizione).
3. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa è stata istruita mediante le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Nel corso del giudizio, peraltro, con ordinanza del 7 luglio 2022 emessa dal precedente giudice istruttore, è
5 stata sospesa ex art. 649 del c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto
4. La consulenza tecnica d'ufficio svolta in corso di causa.
Al nominato consulente tecnico d'ufficio è stato posto il seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, condotti gli accertamenti necessari, accerti il c.t.u. se la sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 23.10.2020 (rectius 23.12.2020, ndr) prodotta sub doc. n. 2 del fascicolo monitorio apparentemente riconducibile all'opponente sia stata o meno Parte_1 effettivamente apposta dal predetto opponente Parte_1
”
[...]
(v. il verbale dell'udienza del 7 giugno 2023).
Il c.t.u., all'esito degli accertamenti condotti, ivi compresa la raccolta del saggio grafico direttamente da parte dell'opponente, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“La firma a nome “ apposta sul lato destro in calce alla Parte_1
Scrittura Privata stilata tra i signori e datata “Torino, Persona_2 Parte_1
23/12/2020” è stata apposta dallo stesso la stessa è pertanto da Parte_1
ritenersi autografa”
(v. l'elaborato di consulenza depositata in atti in via telematica).
5. Sull'eccezione di inammissibilità della presente opposizione ex art. 645 del c.p.c. in ragione dell'asserita tardività di essa.
Parte opposta ha sollevato eccezione di inammissibilità dell'opposizione qui delibata giacché asseritamente tardiva.
Il decreto ingiuntivo qui opposto n. 2291/2022 è stato notificato in data 4 aprile 2022.
Il termine per la notifica dell'atto di citazione scadeva nel giorno di sabato in data 14 maggio 2022.
6 L'atto di citazione in opposizione è stato notificato alla parte opposta in data 16 maggio 2022, il lunedì successivo.
Tale notifica è tempestiva in quanto si applica al caso di specie l'articolo 155 commi 4 e 5 del codice di rito secondo cui:
“(…)Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato”.
E' pacifico che tale norma si applichi anche in materia di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, essendo evidente che la notifica dell'atto di citazione in giudizio è “atto processuale svolto fuori udienza”.
6. Sul merito dell'opposizione.
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere respinta.
E' stato prodotto in atti l'atto di cessione del credito qui azionato (v. il doc. n. 1 del fascicolo monitorio).
Parte opponente nulla ha eccepito o contestato in ordine alla validità di detto atto di cessione.
L'opponente ha invece disconosciuto Parte_1 ex art. 214 del c.p.c. la sottoscrizione apposta alla scrittura privata del 23 dicembre 2020.
La consulenza tecnica di tipo calligrafico svolta in corso di causa ha confermato che la sottoscrizione in parola è da attribuire all'odierno opponente Parte_1
.
[...]
Tali risultanze appaiono pienamente condivisibili, essendo l'elaborato consulenziale correttamente motivato e immune da censure, e, pertanto, esse possono essere assunte
7 a fondamento dell'odierna decisione, tenuto anche conto che le odierne parti, al riguardo, non hanno espressamente dedotto o specificato puntuali e convincenti argomentazioni contrarie di tipo tecnico (cfr. Cass. 3492/2002 e
8669/1994).
A ben vedere infatti il c.t.p. di parte opponente ha formulato osservazioni critiche in ordine ai risultati cui
è pervenuto il c.t.u. e ha ribadito il proprio convincimento circa la falsità della sottoscrizione in valutazione.
Il c.t.u. ha controdedotto in ordine alle cennate osservazioni critiche con un'analisi assai esaustiva di esse.
Tali controdeduzioni contenute alle pagine 27, 28 e 29 dell'elaborato di consulenza risultano del tutto convincenti, corrette e logiche e sono pienamente condivise dal Tribunale.
Pertanto si accolgono e si assumono a fondamento della presente decisione le conclusioni cui è giunto il c.t.u. che ha affermato che “in conclusione, si ritiene di aver evidenziato non solo la spontaneità esecutiva del nome
“ ” della firma in verifica, ma anche l'apposizione Pt_1 del cognome da stessa mano in esecuzione di un tracciato gettato via alla meglio ma rappresentante le caratteristiche grafomotorie autografe;
i rilievi positivi illustrati in relazione fanno propendere per l'unicità di mano”.
E – d'altra parte – la firma frettolosa, oppure la firma volutamente divergente dal proprio canone stilistico ordinario, devono comunque essere attribuite al suo vero autore ogni qualvolta si riscontrino tratti comuni del segno e del gesto che consentano di identificare una medesima matrice e origine delle grafie poste in comparazione.
8 La scrittura privata del 23 dicembre 2020 deve dunque effettivamente attribuirsi alla persona dell'odierno opponente ed alla sua volontà. Parte_1
La predetta scrittura così recita:
9 (v. il doc. n. del fascicolo monitorio).
A fronte di ciò va allora rilevato come la giurisprudenza di legittimità abbia più volte chiarito e ribadito che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
Nel caso in esame, a fronte della prova del credito azionato in via monitoria fornita dall'opposto CP_1 mediante la produzione in giudizio della scrittura privata del 23 dicembre 2020, la parte opponente Parte_1 non ha provato il fatto estintivo (il pagamento del prezzo) dell'altrui diritto di credito né ha addotto e provato fatti ed elementi idonei a confutare la pretesa avversaria.
Detta scrittura privata del 23 dicembre 2020 è invero fonte autonoma del diritto di credito qui azionato in via monitoria.
A ciò si aggiunga che, ove anche la si voglia invece qualificare come mera promessa di pagamento, l'articolo
1988 del codice civile (rubricato come “Promessa di pagamento e ricognizione di debito”), così dispone:
“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
Nel caso in esame la parte opponente non ha fornito alcuna prova contraria circa l'esistenza del rapporto fondamentale.
10 Essa ha infatti, piuttosto, ha riconosciuto espressamente l'esistenza del rapporto fondamentale (la cessione dell'azienda da parte del , sostenendo però Per_2 di aver provveduto a versare l'interezza del prezzo pattuito a seguito della notifica del decreto ingiuntivo n.
6197/2021 ottenuto dall'originario cedente (v. il Per_2 doc. n. 7 del fascicolo di parte opponente).
Tuttavia, ciò non solo non esclude che in riferimento alla cennata cessione vi siano (oltre a quello di cui al menzionato d.i. n. 6197/2021) altri crediti in capo al
(che questi ha poi legittimamente ceduto all'odierno Per_2 opposto ), ma tale circostanza è stata altresì provata CP_1 nel presente giudizio dalla parte opposta che ha dimostrato come oltre all'importo di € 20.000,00 riportato nell'atto di cessione dell'11 dicembre 2020 (v. il doc. n. 6 del fascicolo di parte opponente) le parti (Viale – Forgione) hanno poi pattuito di riconoscere al cedente un ulteriore importo (€ 10.000,00) da indicare in apposita separata scrittura privata (v. i docc. 5, 6, 7, 8, e 9 del fascicolo di parte opposta recanti registrazioni vocali, trascrizione delle conversazioni e messaggi whatsapp).
Proprio questo credito è stato successivamente oggetto di cessione in favore dell'odierno opposto che ha poi provveduto ad azionarlo in via monitoria.
Dunque, nel presente giudizio, non solo non si è formata la prova contraria, ma è piuttosto emersa la piena prova del rapporto fondamentale.
Sulla base di tali ragioni, l'opposizione qui delibata deve dunque essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e declaratoria di sua esecutività.
11
7. Sulle statuizioni finali di causa, l'istanza ex art. 96 del c.p.c., e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Deve infine rigettarsi la richiesta di condanna ex art. 96 del c.p.c., come avanzata dalla parte opposta nei confronti della parte opponente, non ravvisandosi comunque indici di colpa grave o mala fede in capo alla cennata parte opponente, e vertendosi, piuttosto, in un contesto di ordinaria controvertibilità di vicende contrattuali e processuali.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
12 (da € 5.200,01 a € 26.000,00), nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 919,00
b) fase introduttiva → € 777,00
c) fase istruttoria → € 1.680,00
d) fase decisionale → € 1.701,00
- per un totale di € 5.077,00.
Il principio della soccombenza regola altresì le spese della c.t.u..
Le spese della c.t.u. devono pertanto essere poste a definitivo carico di parte opponente con Parte_1 obbligo di rimborso in favore di parte opposta CP_1 di quanto da quest'ultima parte medio tempore già versato al c.t.u..
Da ultimo, parte opposta ha anche diritto a vedersi rimborsate le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte (v. Cass. n. 83/2013 che ha affermato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare;
cfr. anche Cass. 4357/2003 secondo cui la condanna al rimborso presuppone la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione e non necessariamente la prova dell'avvenuto pagamento).
Si ritiene equo liquidare il rimborso dovuto nella richiesta somma di € 1.400,00 omnicomprensiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 2291/2022 e lo dichiara definitivamente esecutivo.
2) Condanna l'opponente alla Parte_1 rifusione, in favore della parte opposta delle CP_1 spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compenso professionale, nonché spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge oltre € 1.400,00 a titolo di rimborso per spese di c.t.p..
3) Pone le spese di c.t.u. a definitivo carico di parte opponente con obbligo di rimborso Parte_1 in favore di parte opposta di quanto da CP_1 quest'ultima parte medio tempore già versato al c.t.u.
Così deciso in Torino il giorno 2 marzo 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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