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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 09/02/2026, n. 2172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2172 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2172/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16794/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250107024887000 IMP.REG.FORFETT 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250107024887000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1324/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1, nella qualità di procuratore di se stesso, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250107024887000 ai fini dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario ed IRPEF per l'anno 2018, scaturente da ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Napoli
e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.491,59 per omesso versamento dei tributi.
In punto di fatto rilavava di aver ricevuto un precedente avviso bonario n.0224390219001 con il quale veniva richiesto il versamento di Euro 5.775,96, relativo al saldo IRPEF dovuto per aver utilizzato indebitamente un credito dell'anno precedente di Euro 1.731,00 a fronte di Euro 536,00 oltre all'imposta sostitutiva del regime forfettario a debito dal quadro LM pari ad Euro 3.629,00.
Tade addebito veniva rateizzato in otto rate trimestrali e successivamente, dopo aver ricevuto una comunicazione di una maggiore spettanza, attestante un credito di Euro 1.731,00 e dopo un contreddittorio con l'Ugfficio, otteneva lo scomputo del summenzionato credito e la rimodulazione della rateazione di cui all'avviso bonario di cui sopra.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per aver regolarmente provveduto a versare tempestivamente quanto dovuto all'Erario, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 11.11.2025, l'Agenzia delle Entrate competente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo eventualmente riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, sì meritando accoglimento nei termini ch saranno brevemente esplicitati.
Infatti risulta versata agli atti del giudizio cospicua documentazione idonea a provare quanto dedotto nel proposto ricorso dalla quale emerge ampiamente la fondatezza delle eccezioni formulate da parte istante il quale da piena prova di aver versato tempestivamente e correttamente quanto dovuto all'Erario a seguito di rimodulazione della rateazione concessa;
ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate dallo stesso sono da disattendere.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Trbutaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 280,00
(duecentottanta) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti.
Napoli 27.1.2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CAPUTO ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16794/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250107024887000 IMP.REG.FORFETT 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250107024887000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1324/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: presente
Resistente/Appellato: presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 6.10.2025 Ricorrente_1, nella qualità di procuratore di se stesso, ricorreva avverso la cartella di pagamento n.07120250107024887000 ai fini dell'imposta sostitutiva sul regime forfettario ed IRPEF per l'anno 2018, scaturente da ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Napoli
e notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di Euro 1.491,59 per omesso versamento dei tributi.
In punto di fatto rilavava di aver ricevuto un precedente avviso bonario n.0224390219001 con il quale veniva richiesto il versamento di Euro 5.775,96, relativo al saldo IRPEF dovuto per aver utilizzato indebitamente un credito dell'anno precedente di Euro 1.731,00 a fronte di Euro 536,00 oltre all'imposta sostitutiva del regime forfettario a debito dal quadro LM pari ad Euro 3.629,00.
Tade addebito veniva rateizzato in otto rate trimestrali e successivamente, dopo aver ricevuto una comunicazione di una maggiore spettanza, attestante un credito di Euro 1.731,00 e dopo un contreddittorio con l'Ugfficio, otteneva lo scomputo del summenzionato credito e la rimodulazione della rateazione di cui all'avviso bonario di cui sopra.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per aver regolarmente provveduto a versare tempestivamente quanto dovuto all'Erario, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 11.11.2025, l'Agenzia delle Entrate competente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato, invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione, giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo eventualmente riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare fondato, sì meritando accoglimento nei termini ch saranno brevemente esplicitati.
Infatti risulta versata agli atti del giudizio cospicua documentazione idonea a provare quanto dedotto nel proposto ricorso dalla quale emerge ampiamente la fondatezza delle eccezioni formulate da parte istante il quale da piena prova di aver versato tempestivamente e correttamente quanto dovuto all'Erario a seguito di rimodulazione della rateazione concessa;
ne consegue che l'operato degli Uffici risulta essere illegittimo e le eccezioni formulate dallo stesso sono da disattendere.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Trbutaria di primo grado di Napoli, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 280,00
(duecentottanta) oltre spese documentate ed oneri accessori se dovuti.
Napoli 27.1.2026