TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 2118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2118 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, UR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5068/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Merla Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: revoca Reddito di Cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda per fruire del Reddito di Cittadinanza, accolta dall' , ma poi revocata con la missiva del 20.10.2022 con la seguente motivazione: “non CP_1 rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo
e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”, con richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate, pari ad €.3.575,79, riferite alle mensilità da ottobre 2021 a marzo 2022.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e annullare il provvedimento di CP_ revoca del reddito di cittadinanza emesso dall' nei confronti della ricorrente con la Pt_1 seguente motivazione “mancanza del requisito di residenza e cittadinanza (art. 2, c. 1, a), 1), 2) L.
26/2019). non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni” e della richiesta di ripetizione di indebito delle prestazioni percepite, in quanto la ricorrente risulta
pagina 1 di 5 in possesso di tutti i presupposti previsti dalla fattispecie normativa ai fini dell'insorgenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le prestazioni dalla data di presentazione della domanda ai successivi 18 mesi come previsto dalla legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso, stante l'insussistenza dei CP_1 requisiti per l'ottenimento della misura in capo alla ricorrente, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla verifica e all'accertamento del requisito anagrafico alla procedura
GE.PI. integralmente rimesso al Comune di residenza e/o al Ministero dell'Interno.
La causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
In via preliminare, riguardo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , occorre evidenziare come l'art. 5 d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 (abrogato con l. n. CP_1
197/2022), ratione temporis applicabile, prevedeva che: “
3. Il Rdc è riconosciuto dall' ove CP_1 ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni CP_1 lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e CP_1 fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico
e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la protezione dei dati CP_1 personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell' avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. CP_1
Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al
Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l' rende disponibili ai CP_1 comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I
pagina 2 di 5 criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell' al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e
CP_1 dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4- bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' sulla
CP_1 base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.
4-ter. L' comunica
CP_1 tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' attraverso
CP_1 la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è
CP_1 sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'
CP_1 il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”.
L'art. 7, comma 15, disponeva ulteriormente che “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
Da tale complesso normativo si evince che l'amministrazione comunale compieva le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di CP_ cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione, ma per conto dell' che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione del beneficio in questione, tanto che a quest'ultimo spetta la verifica dei requisiti, con facoltà di comunicare tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici.
Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo era l' , cui competeva non solo il riconoscimento e la materiale liquidazione della misura CP_1 in discorso, ma anche la verifica del possesso dei requisiti.
pagina 3 di 5 * * *
Nel merito, è contestata tra le parti è la sussistenza del requisito della residenza, cioè l'essere
“residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo” (cfr. art. 2, comma 1, n. 2).
Sul punto, deve, innanzitutto, darsi atto dell'intervento della sentenza n. 31/2025 della Corte
Costituzionale.
La Corte si è pronunciata proprio sulla legittimità costituzionale del requisito della residenza sul territorio italiano per dieci anni giungendo alla determinazione che “il periodo di residenza decennale pone una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”, non già meramente assistenziali, ma orientate ad accrescere le chanches di stabile inserimento lavorativo e sociale del percettore. In quest'ottica, “il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc
e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con assorbimento di tutte le altre questioni)”.
Alla luce delle considerazioni appena riassunte, la Corte: “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge
28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
Ciò chiarito, la residenza continuativa richiesta ai fini della soddisfazione del requisito ex art. 2 n.2 consiste in una presenza effettiva nel territorio e non in una residenza meramente anagrafica.
Per accertarne la sussistenza si deve pertanto procedere a una verifica di tipo sostanziale per cui gli operatori incaricati devono tenere in considerazione qualsiasi informazione utile in grado di dimostrare la stabile presenza del soggetto sul territorio, come prevede la normativa.
Il requisito della residenza in Italia può ritenersi soddisfatto nel caso in cui risulti dimostrata la
“effettiva presenza” del richiedente sul territorio italiano, dato che il certificato anagrafico costituisce una mera presunzione ben superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro” consentiti dall'ordinamento.
Ebbene, la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di ritenere la sua stabile residenza in Italia nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda (13.9.2021).
pagina 4 di 5 In atti vi sono: l'estratto conto previdenziale, da cui si evince lo svolgimento dell'attività lavorativa di collaboratrice familiare dal 28.2.2016 al 31.12.2016, dall'1.1.2017 al 31.3.2017, dal 28.4.2019 al
31.12.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.10.2020 al 12.12.2020; le denunce di lavoro e le buste paga relative ai predetti periodi di lavoro;
un contratto di locazione datato 1.9.2021; certificati medici datati 23 febbraio, 11 aprile, 13, 27 e 28 giugno, 11 settembre 2018; il certificato del medico curante, datato 23.11.2022, in cui dichiara di avere la ricorrente come assistita dall'8.7.2013.
Ne deriva che la ricorrente disponesse del requisito della residenza previsto dalla legge per fruire del reddito di cittadinanza e, dunque, che debba essere dichiarata illegittima la revoca della prestazione e irripetibile l'importo di €.3.575,79, chiesto a titolo d'indebito con riguardo alle mensilità da ottobre
2021 a marzo 2022, con condanna alla restituzione e al ripristino del beneficio illegittimamente revocato.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di €.3.575,79 pretesa dall'
a titolo di indebito per il reddito di cittadinanza percepito per il periodo da ottobre 2021 a marzo 2022, con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo, oltre interessi legali, e al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza, con condanna dell' a versare le mensilità CP_1 arretrate dovute, oltre interessi legali;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
UR de LV
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, UR de LV, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5068/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Merla Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: revoca Reddito di Cittadinanza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.05.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato domanda per fruire del Reddito di Cittadinanza, accolta dall' , ma poi revocata con la missiva del 20.10.2022 con la seguente motivazione: “non CP_1 rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo
e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”, con richiesta di restituzione delle somme indebitamente versate, pari ad €.3.575,79, riferite alle mensilità da ottobre 2021 a marzo 2022.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di: “In via principale: accertare e dichiarare l'illegittimità e annullare il provvedimento di CP_ revoca del reddito di cittadinanza emesso dall' nei confronti della ricorrente con la Pt_1 seguente motivazione “mancanza del requisito di residenza e cittadinanza (art. 2, c. 1, a), 1), 2) L.
26/2019). non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni” e della richiesta di ripetizione di indebito delle prestazioni percepite, in quanto la ricorrente risulta
pagina 1 di 5 in possesso di tutti i presupposti previsti dalla fattispecie normativa ai fini dell'insorgenza del diritto a percepire il reddito di cittadinanza, e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le prestazioni dalla data di presentazione della domanda ai successivi 18 mesi come previsto dalla legge”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto rigettarsi l'avverso ricorso, stante l'insussistenza dei CP_1 requisiti per l'ottenimento della misura in capo alla ricorrente, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla verifica e all'accertamento del requisito anagrafico alla procedura
GE.PI. integralmente rimesso al Comune di residenza e/o al Ministero dell'Interno.
La causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
In via preliminare, riguardo l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , occorre evidenziare come l'art. 5 d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019 (abrogato con l. n. CP_1
197/2022), ratione temporis applicabile, prevedeva che: “
3. Il Rdc è riconosciuto dall' ove CP_1 ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni CP_1 lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e CP_1 fermi restando i dati di cui al comma 2, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico
e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la protezione dei dati CP_1 personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso, la valutazione e l'eventuale riconoscimento da parte dell' avvengono entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.
4. CP_1
Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), secondo modalità definite mediante accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I comuni effettuano a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al
Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti di cui al primo periodo nonché, successivamente all'erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l' rende disponibili ai CP_1 comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. I
pagina 2 di 5 criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell' al quale è tempestivamente comunicato l'esito delle verifiche e
CP_1 dei controlli attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4- bis. I dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati in modo analitico nella domanda, sono preventivamente e tempestivamente verificati dall' sulla
CP_1 base delle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto.
4-ter. L' comunica
CP_1 tempestivamente ai comuni responsabili dei controlli ai sensi dell'articolo 7, comma 15, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici mediante la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1. 4-quater. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all' attraverso
CP_1 la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell' Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è
CP_1 sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'
CP_1 il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute”.
L'art. 7, comma 15, disponeva ulteriormente che “I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc”.
Da tale complesso normativo si evince che l'amministrazione comunale compieva le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di residenza e di soggiorno richiesti per l'erogazione del reddito di CP_ cittadinanza e sulla loro permanenza, anche con verifiche a campione, ma per conto dell' che è il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di concessione e di sospensione del beneficio in questione, tanto che a quest'ultimo spetta la verifica dei requisiti, con facoltà di comunicare tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici.
Pertanto, nei confronti del soggetto richiedente il reddito di cittadinanza unico soggetto legittimato passivo era l' , cui competeva non solo il riconoscimento e la materiale liquidazione della misura CP_1 in discorso, ma anche la verifica del possesso dei requisiti.
pagina 3 di 5 * * *
Nel merito, è contestata tra le parti è la sussistenza del requisito della residenza, cioè l'essere
“residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo” (cfr. art. 2, comma 1, n. 2).
Sul punto, deve, innanzitutto, darsi atto dell'intervento della sentenza n. 31/2025 della Corte
Costituzionale.
La Corte si è pronunciata proprio sulla legittimità costituzionale del requisito della residenza sul territorio italiano per dieci anni giungendo alla determinazione che “il periodo di residenza decennale pone una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”, non già meramente assistenziali, ma orientate ad accrescere le chanches di stabile inserimento lavorativo e sociale del percettore. In quest'ottica, “il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc
e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con assorbimento di tutte le altre questioni)”.
Alla luce delle considerazioni appena riassunte, la Corte: “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge
28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
Ciò chiarito, la residenza continuativa richiesta ai fini della soddisfazione del requisito ex art. 2 n.2 consiste in una presenza effettiva nel territorio e non in una residenza meramente anagrafica.
Per accertarne la sussistenza si deve pertanto procedere a una verifica di tipo sostanziale per cui gli operatori incaricati devono tenere in considerazione qualsiasi informazione utile in grado di dimostrare la stabile presenza del soggetto sul territorio, come prevede la normativa.
Il requisito della residenza in Italia può ritenersi soddisfatto nel caso in cui risulti dimostrata la
“effettiva presenza” del richiedente sul territorio italiano, dato che il certificato anagrafico costituisce una mera presunzione ben superabile con altri “oggettivi ed univoci elementi di riscontro” consentiti dall'ordinamento.
Ebbene, la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di ritenere la sua stabile residenza in Italia nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda (13.9.2021).
pagina 4 di 5 In atti vi sono: l'estratto conto previdenziale, da cui si evince lo svolgimento dell'attività lavorativa di collaboratrice familiare dal 28.2.2016 al 31.12.2016, dall'1.1.2017 al 31.3.2017, dal 28.4.2019 al
31.12.2019, dall'1.4.2020 al 30.6.2020 e dall'1.10.2020 al 12.12.2020; le denunce di lavoro e le buste paga relative ai predetti periodi di lavoro;
un contratto di locazione datato 1.9.2021; certificati medici datati 23 febbraio, 11 aprile, 13, 27 e 28 giugno, 11 settembre 2018; il certificato del medico curante, datato 23.11.2022, in cui dichiara di avere la ricorrente come assistita dall'8.7.2013.
Ne deriva che la ricorrente disponesse del requisito della residenza previsto dalla legge per fruire del reddito di cittadinanza e, dunque, che debba essere dichiarata illegittima la revoca della prestazione e irripetibile l'importo di €.3.575,79, chiesto a titolo d'indebito con riguardo alle mensilità da ottobre
2021 a marzo 2022, con condanna alla restituzione e al ripristino del beneficio illegittimamente revocato.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede: CP_
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma di €.3.575,79 pretesa dall'
a titolo di indebito per il reddito di cittadinanza percepito per il periodo da ottobre 2021 a marzo 2022, con conseguente condanna alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo, oltre interessi legali, e al ripristino del beneficio del reddito di cittadinanza, con condanna dell' a versare le mensilità CP_1 arretrate dovute, oltre interessi legali;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in CP_1
€.2.697,00, oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 24.09.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
UR de LV
pagina 5 di 5