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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/07/2024, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato
Letto il ricorso che precede iscritto al V.G. n. 3381/2024 avente ad oggetto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi;
richiamato il decreto con il quale ai sensi dell'art.473 bis.51 cpc è stato assegnato alle parti – che ne hanno fatto richiesta ai sensi del primo comma dell'art.473 bis.51 cpc ovvero dando applicazione all'art.127 ter cpc – il termine del 20.6.2024 per il deposito di note scritte, nonché disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
preso atto della volontà espressa dalle parti di confermare la domanda congiunta di cui al richiamato ricorso rimette
la causa in decisione.
Cagliari 04/07/2024
Il giudice designato
Dott. G. Latti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai signori Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente rel.
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3381 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. RT
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PILI C.F._1
PIER PAOLA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
, nata a [...] il [...], C.F. P_
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PILI C.F._2
PIER PAOLA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
***
Esaminato il ricorso congiunto depositato dalle parti come in epigrafe in data 18.4.2024
del seguente tenore : << 1) I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Monserrato il
12.9.2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Monserrato
dell'anno 2009, parte II, serie A, al n. 32.
2) Dall'unione coniugale è nata a [...] il [...].
3) I coniugi si separavano in virtù di sentenza del Tribunale di Cagliari n.
3743/2021.
4) Con sentenza del Tribunale di Cagliari n.1025/2023, depositata il 15.05.2023,
veniva dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio contratto fra i IGnori
e . RT P_
5) In virtù della suindicata sentenza, veniva disposto l'affidamento condiviso della
LI minore ad entrambi i genitori i quali continuavano ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la stessa, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, confermando la collocazione della minore presso l'abitazione della madre ed altresì, in ragione di ciò, l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Selargius, Vico II dei Gigli, n. 10, di proprietà esclusiva del IG. , RT
alla OR per abitarci insieme alla LI minore. P_
- In ordine al diritto di visita, veniva stabilito che la LI minore potrà stare con il padre a settimane alterne, dal sabato, all'uscita da scuola, sino alla domenica;
nel corso della settimana, la minore potrà vedere il padre liberamente, in ragione dei propri impegni scolastici e ricreativi, compatibilmente con gli impegni dei genitori;
durante le principali festività la minore starà con ciascuno dei genitori con il regime dell'alternanza: Pasqua con l'uno e lunedì dell'Angelo con l'altro, il 24 Dicembre con uno e il 25 Dicembre con l'altro; analogamente, il 31
Dicembre, il 1 Gennaio e il 6 Gennaio, salvo diversi accordi;
durante le vacanze estive la minore potrà stare con ciascuno dei genitori per una settimana consecutiva da concordare preventivamente.
- Veniva, infine, concordato che il IG. corrisponda euro 100,00 mensili Pt_1
a favore di , entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della P_
LI , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1
la partecipazione alle spese straordinaria nella misura del 50%. Veniva, altresì,
concordato che l'assegno unico a favore della LI venga percepito Per_1
interamente dalla OR , con espressa rinuncia da parte del IG. P_ Pt_1
alla propria quota del 50%.
[...]
- Ora, nel corso di questi ultimi mesi le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni di divorzio sopra esposte e statuite con la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Cagliari il 15.5.2023, n.1025/2023, che riguardano l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione dell'assegno di mantenimento che IG. deve corrispondere in favore della RT
minore LI . Per_1
- In particolare, i ricorrenti danno atto che la casa coniugale, di proprietà
esclusiva del IG. , sita in Selargius, Vico II dei Gigli, n.10, RT
assegnata alla OR , è gravata da un mutuo fondiario concesso P_
dall'Istituto di Credito Barklays Bank PLC, mediante rogito Notaio del 23 Per_2
giugno 2005, Rep. N. 496819, Racc. n. 32998, che scadrà nel 2035, la cui rata mensile attualmente è pari ad euro 699,00.
- Poiché tale pagamento del mutuo sta diventando gravoso per il IG. RT
, le parti hanno concordato che è opportuno pervenire alla vendita del
[...]
predetto immobile e che una parte della somma che verrà ricavata dalla sua alienazione verrà devoluta dal IG. alla OR , quale RT P_
ulteriore contributo di mantenimento in favore della LI, dovendo la OR
reperire una nuova abitazione dove andare a vivere con la stessa. P_
- Il IG. , a sua volta, si obbliga a corrispondere alla OR RT
, quale ulteriore contributo per il mantenimento della LI P_ , dovendo la GN reperire una nuova abitazione dove andare Per_1 P_
a vivere con la minore, la somma di complessiva di euro 35.000,00
(trentacinquemila/00).
- Importo che verrà versato nel seguente modo:
a) al momento della stipula del preliminare la caparra confirmatoria che verrà
corrisposta dal promittente acquirente andrà devoluta interamente alla OR
. P_
b) la somma residua, sino alla concorrenza di euro 35.000,00 verrà corrisposta dal IG. alla OR al momento della stipula RT P_
del contratto definitivo di compravendita.
- La OR accetta la suindicata somma, senza che tale P_
accettazione comporti la rinuncia all'assegno mensile di mantenimento in favore della LI minore posto a carico del IG. , così come concordato RT
fra le parti;
la OR , al contempo si obbliga a lasciare libera da P_
persone e/o cose, la casa coniugale, sita in Selargius, Vico II dei Gigli n.10, che
Le è stata assegnata con sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 1015/2023, entro mesi tre dalla stipula del contratto preliminare di compravendita che il IG.
sottoscriverà con il futuro promittente RT
- Il IG. , dopo la stipula del contratto definitivo di RT
compravendita, e una volta estinto il relativo mutuo fondiario, si obbliga a corrispondere mensilmente alla OR la somma di euro 200,00, P_
a titolo di assegno di mantenimento in favore della LI . Per_1
Importo che verrà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
- Il IG. , si obbliga a contribuire, nella misura del 50%, al RT
pagamento delle spese straordinarie che dovranno essere sostenute in favore della
LI minore;
spese che dovranno essere preventivamente concordate fra le parti.
- Il IG. , dopo la stipula del contratto definitivo di RT
compravendita, e una volta estinto il relativo mutuo fondiario, si obbliga ad aprire un libretto o una PostePay a nome della LI , dove si obbliga a versare Per_1
mensilmente euro 50, 00 (cinquanta).
Tutto ciò premesso ed esposto, i IGnori e , così P_ RT
come sopra rappresentati e difesi,
RICORRONO
Al Tribunale Ill.mo, affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e provvedere alla modifica della sentenza di divorzio relativamente ai seguenti punti, statuiti con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Cagliari il 15.5.2023, n. 1025/2023:
1) La OR autorizza il IG. a vendere la casa P_ RT
coniugale, di proprietà esclusiva di quest'ultimo, sita in Selargius, Vico II dei Gigli
n. 10, che le è stata assegnata con sentenza del Tribunale di Cagliari, n.1015/2023,
del 15.05.2023.
2) Il IG. , a sua volta, si obbliga a corrispondere alla OR RT
, quale ulteriore contributo per il mantenimento della LI P_
, dovendo la OR reperire una nuova abitazione dove Per_1 P_
vivere con la minore, la somma di complessivi euro 35.000,00
(trentacinquemila/00).
- Importo che verrà corrisposto nel seguente modo:
a) al momento della stipula del preliminare, la caparra confirmatoria che verrà
versata dal promittente acquirente andrà devoluta interamente alla OR
. P_
- la somma residua, sino alla concorrenza di euro 35.000,00 verrà corrisposta dal
IG. alla OR al momento della stipula del RT P_
contratto definitivo di compravendita.
3) La OR , accetta la suindicata somma, senza che tale P_
accettazione comporti la rinuncia all'assegno mensile di mantenimento in favore della LI minore posto a carico del IG. , così come concordato RT
fra le parti;
la OR , al contempo si obbliga a lasciare libera da P_ persone e/o cose, la casa coniugale, sita in Selargius, Vico II dei Gigli n. 10, che
Le è stata assegnata con sentenza del Tribunale di Cagliari, n.1015/2023, entro mesi tre dalla stipula del contratto preliminare di compravendita che il IG.
sottoscriverà con il futuro promittente acquirente, e di cui darà RT
pronta comunicazione alla OR . P_
4) Il IG. dopo la stipula del contratto definitivo di RT
compravendita, e una volta estinto il relativo mutuo fondiario, si obbliga a corrispondere mensilmente alla OR la somma di euro 200,00, P_
a titolo di assegno di mantenimento in favore della LI . Per_1
Importo che verrà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
5) Il IG. si obbliga a contribuire, nella misura del 50%, al RT
pagamento delle spese straordinarie che dovranno essere sostenute in favore della
LI minore;
spese che dovranno essere preventivamente concordate fra le parti.
6) Il IG. , dopo la stipula del contratto definitivo di RT
compravendita, e una volta estinto il relativo mutuo fondiario, si obbliga ad aprire un libretto o una PostePay a nome della LI , dove si obbliga a versare Per_1
mensilmente euro 50, 00 ( cinquanta). >>
Con note le parti hanno dichiarato: << Nell'interesse dei IGnori RT
e si fa pieno ed integrale riferimento a quanto esposto nell'atto P_
introduttivo del giudizio. I ricorrenti danno atto che nelle more del presente provvedimento hanno già dato esecuzione a quanto concordato in ricorso relativamente al rilascio della casa coniugale da parte della OR P_
; quest'ultima, infatti, ha già rilasciato la casa coniugale e ricevuto dal
[...]
IGnor la somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila).>> RT
La causa è stata rimessa in decisione dal giudice designato.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della prole. In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile n.1025/2023
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4.7.2024.
Si comunichi
Il Presidente est.
Giorgio Latti
Prima Sezione Civile
Il Giudice designato
Letto il ricorso che precede iscritto al V.G. n. 3381/2024 avente ad oggetto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi;
richiamato il decreto con il quale ai sensi dell'art.473 bis.51 cpc è stato assegnato alle parti – che ne hanno fatto richiesta ai sensi del primo comma dell'art.473 bis.51 cpc ovvero dando applicazione all'art.127 ter cpc – il termine del 20.6.2024 per il deposito di note scritte, nonché disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
preso atto della volontà espressa dalle parti di confermare la domanda congiunta di cui al richiamato ricorso rimette
la causa in decisione.
Cagliari 04/07/2024
Il giudice designato
Dott. G. Latti REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai signori Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente rel.
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3381 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. RT
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. PILI C.F._1
PIER PAOLA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
, nata a [...] il [...], C.F. P_
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PILI C.F._2
PIER PAOLA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
***
Esaminato il ricorso congiunto depositato dalle parti come in epigrafe in data 18.4.2024
del seguente tenore : << 1) I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Monserrato il
12.9.2009, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Monserrato
dell'anno 2009, parte II, serie A, al n. 32.
2) Dall'unione coniugale è nata a [...] il [...].
3) I coniugi si separavano in virtù di sentenza del Tribunale di Cagliari n.
3743/2021.
4) Con sentenza del Tribunale di Cagliari n.1025/2023, depositata il 15.05.2023,
veniva dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio contratto fra i IGnori
e . RT P_
5) In virtù della suindicata sentenza, veniva disposto l'affidamento condiviso della
LI minore ad entrambi i genitori i quali continuavano ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per la stessa, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, confermando la collocazione della minore presso l'abitazione della madre ed altresì, in ragione di ciò, l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Selargius, Vico II dei Gigli, n. 10, di proprietà esclusiva del IG. , RT
alla OR per abitarci insieme alla LI minore. P_
- In ordine al diritto di visita, veniva stabilito che la LI minore potrà stare con il padre a settimane alterne, dal sabato, all'uscita da scuola, sino alla domenica;
nel corso della settimana, la minore potrà vedere il padre liberamente, in ragione dei propri impegni scolastici e ricreativi, compatibilmente con gli impegni dei genitori;
durante le principali festività la minore starà con ciascuno dei genitori con il regime dell'alternanza: Pasqua con l'uno e lunedì dell'Angelo con l'altro, il 24 Dicembre con uno e il 25 Dicembre con l'altro; analogamente, il 31
Dicembre, il 1 Gennaio e il 6 Gennaio, salvo diversi accordi;
durante le vacanze estive la minore potrà stare con ciascuno dei genitori per una settimana consecutiva da concordare preventivamente.
- Veniva, infine, concordato che il IG. corrisponda euro 100,00 mensili Pt_1
a favore di , entro il 5 di ogni mese, a titolo di mantenimento della P_
LI , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre Per_1
la partecipazione alle spese straordinaria nella misura del 50%. Veniva, altresì,
concordato che l'assegno unico a favore della LI venga percepito Per_1
interamente dalla OR , con espressa rinuncia da parte del IG. P_ Pt_1
alla propria quota del 50%.
[...]
- Ora, nel corso di questi ultimi mesi le parti hanno raggiunto un accordo per modificare le condizioni di divorzio sopra esposte e statuite con la sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di Cagliari il 15.5.2023, n.1025/2023, che riguardano l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione dell'assegno di mantenimento che IG. deve corrispondere in favore della RT
minore LI . Per_1
- In particolare, i ricorrenti danno atto che la casa coniugale, di proprietà
esclusiva del IG. , sita in Selargius, Vico II dei Gigli, n.10, RT
assegnata alla OR , è gravata da un mutuo fondiario concesso P_
dall'Istituto di Credito Barklays Bank PLC, mediante rogito Notaio del 23 Per_2
giugno 2005, Rep. N. 496819, Racc. n. 32998, che scadrà nel 2035, la cui rata mensile attualmente è pari ad euro 699,00.
- Poiché tale pagamento del mutuo sta diventando gravoso per il IG. RT
, le parti hanno concordato che è opportuno pervenire alla vendita del
[...]
predetto immobile e che una parte della somma che verrà ricavata dalla sua alienazione verrà devoluta dal IG. alla OR , quale RT P_
ulteriore contributo di mantenimento in favore della LI, dovendo la OR
reperire una nuova abitazione dove andare a vivere con la stessa. P_
- Il IG. , a sua volta, si obbliga a corrispondere alla OR RT
, quale ulteriore contributo per il mantenimento della LI P_ , dovendo la GN reperire una nuova abitazione dove andare Per_1 P_
a vivere con la minore, la somma di complessiva di euro 35.000,00
(trentacinquemila/00).
- Importo che verrà versato nel seguente modo:
a) al momento della stipula del preliminare la caparra confirmatoria che verrà
corrisposta dal promittente acquirente andrà devoluta interamente alla OR
. P_
b) la somma residua, sino alla concorrenza di euro 35.000,00 verrà corrisposta dal IG. alla OR al momento della stipula RT P_
del contratto definitivo di compravendita.
- La OR accetta la suindicata somma, senza che tale P_
accettazione comporti la rinuncia all'assegno mensile di mantenimento in favore della LI minore posto a carico del IG. , così come concordato RT
fra le parti;
la OR , al contempo si obbliga a lasciare libera da P_
persone e/o cose, la casa coniugale, sita in Selargius, Vico II dei Gigli n.10, che
Le è stata assegnata con sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 1015/2023, entro mesi tre dalla stipula del contratto preliminare di compravendita che il IG.
sottoscriverà con il futuro promittente RT
- Il IG. , dopo la stipula del contratto definitivo di RT
compravendita, e una volta estinto il relativo mutuo fondiario, si obbliga a corrispondere mensilmente alla OR la somma di euro 200,00, P_
a titolo di assegno di mantenimento in favore della LI . Per_1
Importo che verrà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
- Il IG. , si obbliga a contribuire, nella misura del 50%, al RT
pagamento delle spese straordinarie che dovranno essere sostenute in favore della
LI minore;
spese che dovranno essere preventivamente concordate fra le parti.
- Il IG. , dopo la stipula del contratto definitivo di RT
compravendita, e una volta estinto il relativo mutuo fondiario, si obbliga ad aprire un libretto o una PostePay a nome della LI , dove si obbliga a versare Per_1
mensilmente euro 50, 00 (cinquanta).
Tutto ciò premesso ed esposto, i IGnori e , così P_ RT
come sopra rappresentati e difesi,
RICORRONO
Al Tribunale Ill.mo, affinché Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e provvedere alla modifica della sentenza di divorzio relativamente ai seguenti punti, statuiti con la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio emessa dal Tribunale di Cagliari il 15.5.2023, n. 1025/2023:
1) La OR autorizza il IG. a vendere la casa P_ RT
coniugale, di proprietà esclusiva di quest'ultimo, sita in Selargius, Vico II dei Gigli
n. 10, che le è stata assegnata con sentenza del Tribunale di Cagliari, n.1015/2023,
del 15.05.2023.
2) Il IG. , a sua volta, si obbliga a corrispondere alla OR RT
, quale ulteriore contributo per il mantenimento della LI P_
, dovendo la OR reperire una nuova abitazione dove Per_1 P_
vivere con la minore, la somma di complessivi euro 35.000,00
(trentacinquemila/00).
- Importo che verrà corrisposto nel seguente modo:
a) al momento della stipula del preliminare, la caparra confirmatoria che verrà
versata dal promittente acquirente andrà devoluta interamente alla OR
. P_
- la somma residua, sino alla concorrenza di euro 35.000,00 verrà corrisposta dal
IG. alla OR al momento della stipula del RT P_
contratto definitivo di compravendita.
3) La OR , accetta la suindicata somma, senza che tale P_
accettazione comporti la rinuncia all'assegno mensile di mantenimento in favore della LI minore posto a carico del IG. , così come concordato RT
fra le parti;
la OR , al contempo si obbliga a lasciare libera da P_ persone e/o cose, la casa coniugale, sita in Selargius, Vico II dei Gigli n. 10, che
Le è stata assegnata con sentenza del Tribunale di Cagliari, n.1015/2023, entro mesi tre dalla stipula del contratto preliminare di compravendita che il IG.
sottoscriverà con il futuro promittente acquirente, e di cui darà RT
pronta comunicazione alla OR . P_
4) Il IG. dopo la stipula del contratto definitivo di RT
compravendita, e una volta estinto il relativo mutuo fondiario, si obbliga a corrispondere mensilmente alla OR la somma di euro 200,00, P_
a titolo di assegno di mantenimento in favore della LI . Per_1
Importo che verrà rivalutato annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
5) Il IG. si obbliga a contribuire, nella misura del 50%, al RT
pagamento delle spese straordinarie che dovranno essere sostenute in favore della
LI minore;
spese che dovranno essere preventivamente concordate fra le parti.
6) Il IG. , dopo la stipula del contratto definitivo di RT
compravendita, e una volta estinto il relativo mutuo fondiario, si obbliga ad aprire un libretto o una PostePay a nome della LI , dove si obbliga a versare Per_1
mensilmente euro 50, 00 ( cinquanta). >>
Con note le parti hanno dichiarato: << Nell'interesse dei IGnori RT
e si fa pieno ed integrale riferimento a quanto esposto nell'atto P_
introduttivo del giudizio. I ricorrenti danno atto che nelle more del presente provvedimento hanno già dato esecuzione a quanto concordato in ricorso relativamente al rilascio della casa coniugale da parte della OR P_
; quest'ultima, infatti, ha già rilasciato la casa coniugale e ricevuto dal
[...]
IGnor la somma di euro 35.000,00 (trentacinquemila).>> RT
La causa è stata rimessa in decisione dal giudice designato.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti e della prole. In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile n.1025/2023
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 4.7.2024.
Si comunichi
Il Presidente est.
Giorgio Latti