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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2637/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2637/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. FERRETTI PAOLA oggi sostituito dall'avv. Beatrice Tuliani Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA oggi Controparte_1 sostituito dalla Dott.ssa Sara Toninelli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2637/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. FERRETTI PAOLA che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il IG. , adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_2
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 130/2018 emessa dall' Controparte_2
nei suoi confronti con cui aveva a lui ingiunto il pagamento della somma di € 11.334,85 a
[...] titolo di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione alle proprie dipendenze delle lavoratrici nel periodo dal 12/03/2013 al 18/06/2013 per n. 79 giornate di Controparte_3 effettivo lavoro e nel periodo dall'1/10/2013 all'8/12/2013 per n. 54 Parte_3 giornate di effettivo lavoro e per l'omessa consegna alle medesime delle comunicazioni di assunzione, nonché per le omesse registrazioni sul libro unico del lavoro delle prestazioni effettivamente rese dalla IG.ra per il periodo da febbraio 2013 a febbraio 2014 e dalle predette Parte_4
e non solo nei periodi di irregolare occupazione ma anche, limitatamente alla CP_3 Pt_3
IG.ra nei periodi luglio/settembre 2013 e dicembre 2013/febbraio 2014, durante Controparte_3
pagina 2 di 5 i quali la lavoratrice è risultata avere svolto un orario superiore a quello registrato.
Il ricorrente eccepiva con l'unico motivo di impugnazione la propria carenza di legittimazione passiva, Con ovvero la sua estraneità alle contestazioni mosse dalla in quanto sosteneva di avere svolto solo il ruolo di “prestanome” per la ditta a lui intestata, gestita completamente dal IG. e dalla Persona_1
IG.ra Per_2
Si costituiva in giudizio l' , il quale, nel contestare Controparte_2 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente in quanto seppur ammesse le prove testimoniali richieste da parte ricorrente, in più udienze non si presentava il difensore del ricorrente, il quale veniva conseguente dichiarato decaduto dalla prova testimoniale.
All'esito, il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10.04.2025 per la discussione, nessuna parte depositava le note conclusive.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che il IG. non contestava nel merito le sanzioni Parte_1
Con contestate dalla , sosteneva di aver svolto solo il ruolo di “prestanome” per la ditta Perugi Auto di
Perugi Cristiano, in quanto l'odierno ricorrente era, di fatto, totalmente estraneo alla ditta de quo, che invece veniva gestita completamente, anche per quanto riguardava l'assunzione del personale, dal IG.
e dalla IG.ra , moglie del IG. . Persona_1 Persona_3 Persona_1
Dalla visura camerale prodotta in atti risulta che: a) il IG. , all'epoca dei fatti, era il Parte_1 titolare firmatario dell'impresa individuale PERUGI AUTO DI PERUGI CRISTIANO, come familiare partecipante all'attività di impresa vi era il;
b) non risulta trascritta alcuna delega per Persona_1
l'espletamento delle attività di impresa nei confronti di terzi, restando pertanto in capo allo stesso la responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, con pieni poteri sia di rappresentanza sia di amministrazione;
c) nel periodo in contestazione la IG.ra , dal ricorrente indicata quale Persona_3
gestore di fatto, era dipendente della ditta, assunta a far data dal 25/06/2010 con contratto di lavoro subordinato.
Ebbene, seppur all'esito dell'istruttoria documentale è emerso effettivamente che l'attività sia stata gestita di fatto dalla IG.ra non si può che ritenere a carico del la Persona_3 Parte_1 responsabilità diretta degli illeciti riferibili all'attività stessa, se non altro perché egli per la posizione occupata aveva la responsabilità dell'osservanza delle disposizioni concernenti l'attività esercitata si pagina 3 di 5 evidenzia che secondo costante giurisprudenza “l'amministratore che si astenga dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica tra i quali quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata concorre oggettivamente e soggettivamente nella causazione dell'illecito amministrativo e ne risponde in solido a norma dell'articolo 5 legge 689/1981 per fatto proprio” (cfr. Cass. civ. 4428 del
20.03.2012, Cass. civ. n. 10668 del 29.11.1996).
Per tale ragione il ricorrente non può esimersi dalla responsabilità per le condotte illecite contestate anche in termini di culpa in vigilando. In particolare, l'art. 3 della L. 689/1981 evidenzia, che in tema di violazioni amministrative, “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Si richiama in proposito la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in virtù della quale “il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione “iuris tantum” di colpa.” (Cass. Civ. n. 1142/1999;
n. 664/2000; n. 19242 del 7/09/2006).
Peraltro sulla base di tale principio la Suprema Corte ha anche affermato che “l'esimente della buona fede applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(cfr. Cass. civ. n. 13610 del 11.06.2007).
Ebbene nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di avere tenuto un comportamento diligente e perciò di poter essere considerato esente da colpa.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere respinto e per l'effetto confermata l'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche in considerazione del comportamento processuale pagina 4 di 5 tenuto dal ricorrente il quale non è comparso a numerose udienze, mostrando il disinteresse per la questione, sono liquidate già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Con Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi €
4.061,00 oltre rimborso forfettario.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2637/2019 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 10 aprile 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per 'avv. FERRETTI PAOLA oggi sostituito dall'avv. Beatrice Tuliani Parte_1
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA oggi Controparte_1 sostituito dalla Dott.ssa Sara Toninelli
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti si riportano ai propri atti depositati ed insistono nelle conclusioni ivi rassegnate
Dopo breve discussione orale, il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2637/2019 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. FERRETTI PAOLA che lo/a Parte_1 C.F._1 rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_1
VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 10/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il IG. , adiva l'intestato Tribunale chiedendo Parte_2
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. 130/2018 emessa dall' Controparte_2
nei suoi confronti con cui aveva a lui ingiunto il pagamento della somma di € 11.334,85 a
[...] titolo di sanzioni amministrative in relazione all'irregolare occupazione alle proprie dipendenze delle lavoratrici nel periodo dal 12/03/2013 al 18/06/2013 per n. 79 giornate di Controparte_3 effettivo lavoro e nel periodo dall'1/10/2013 all'8/12/2013 per n. 54 Parte_3 giornate di effettivo lavoro e per l'omessa consegna alle medesime delle comunicazioni di assunzione, nonché per le omesse registrazioni sul libro unico del lavoro delle prestazioni effettivamente rese dalla IG.ra per il periodo da febbraio 2013 a febbraio 2014 e dalle predette Parte_4
e non solo nei periodi di irregolare occupazione ma anche, limitatamente alla CP_3 Pt_3
IG.ra nei periodi luglio/settembre 2013 e dicembre 2013/febbraio 2014, durante Controparte_3
pagina 2 di 5 i quali la lavoratrice è risultata avere svolto un orario superiore a quello registrato.
Il ricorrente eccepiva con l'unico motivo di impugnazione la propria carenza di legittimazione passiva, Con ovvero la sua estraneità alle contestazioni mosse dalla in quanto sosteneva di avere svolto solo il ruolo di “prestanome” per la ditta a lui intestata, gestita completamente dal IG. e dalla Persona_1
IG.ra Per_2
Si costituiva in giudizio l' , il quale, nel contestare Controparte_2 integralmente le pretese avversarie, chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna alle spese di giudizio.
La causa veniva istruita solo documentalmente in quanto seppur ammesse le prove testimoniali richieste da parte ricorrente, in più udienze non si presentava il difensore del ricorrente, il quale veniva conseguente dichiarato decaduto dalla prova testimoniale.
All'esito, il Tribunale, ritenendo la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 10.04.2025 per la discussione, nessuna parte depositava le note conclusive.
L'opposizione deve essere respinta per le motivazioni che seguono.
Va preliminarmente rilevato che il IG. non contestava nel merito le sanzioni Parte_1
Con contestate dalla , sosteneva di aver svolto solo il ruolo di “prestanome” per la ditta Perugi Auto di
Perugi Cristiano, in quanto l'odierno ricorrente era, di fatto, totalmente estraneo alla ditta de quo, che invece veniva gestita completamente, anche per quanto riguardava l'assunzione del personale, dal IG.
e dalla IG.ra , moglie del IG. . Persona_1 Persona_3 Persona_1
Dalla visura camerale prodotta in atti risulta che: a) il IG. , all'epoca dei fatti, era il Parte_1 titolare firmatario dell'impresa individuale PERUGI AUTO DI PERUGI CRISTIANO, come familiare partecipante all'attività di impresa vi era il;
b) non risulta trascritta alcuna delega per Persona_1
l'espletamento delle attività di impresa nei confronti di terzi, restando pertanto in capo allo stesso la responsabilità illimitata nei confronti dei terzi, con pieni poteri sia di rappresentanza sia di amministrazione;
c) nel periodo in contestazione la IG.ra , dal ricorrente indicata quale Persona_3
gestore di fatto, era dipendente della ditta, assunta a far data dal 25/06/2010 con contratto di lavoro subordinato.
Ebbene, seppur all'esito dell'istruttoria documentale è emerso effettivamente che l'attività sia stata gestita di fatto dalla IG.ra non si può che ritenere a carico del la Persona_3 Parte_1 responsabilità diretta degli illeciti riferibili all'attività stessa, se non altro perché egli per la posizione occupata aveva la responsabilità dell'osservanza delle disposizioni concernenti l'attività esercitata si pagina 3 di 5 evidenzia che secondo costante giurisprudenza “l'amministratore che si astenga dall'esercizio dei doveri inerenti alla carica tra i quali quello di vigilare sulla correttezza dell'amministrazione non direttamente esercitata concorre oggettivamente e soggettivamente nella causazione dell'illecito amministrativo e ne risponde in solido a norma dell'articolo 5 legge 689/1981 per fatto proprio” (cfr. Cass. civ. 4428 del
20.03.2012, Cass. civ. n. 10668 del 29.11.1996).
Per tale ragione il ricorrente non può esimersi dalla responsabilità per le condotte illecite contestate anche in termini di culpa in vigilando. In particolare, l'art. 3 della L. 689/1981 evidenzia, che in tema di violazioni amministrative, “ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa”.
Si richiama in proposito la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in virtù della quale “il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente. A tal fine la qualità di amministratore (come quella di componente del collegio sindacale) di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione “iuris tantum” di colpa.” (Cass. Civ. n. 1142/1999;
n. 664/2000; n. 19242 del 7/09/2006).
Peraltro sulla base di tale principio la Suprema Corte ha anche affermato che “l'esimente della buona fede applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge 689/1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando sussistono elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge onde nessun rimprovero possa essergli mosso”
(cfr. Cass. civ. n. 13610 del 11.06.2007).
Ebbene nel caso di specie il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato di avere tenuto un comportamento diligente e perciò di poter essere considerato esente da colpa.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere respinto e per l'effetto confermata l'ordinanza di ingiunzione opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche in considerazione del comportamento processuale pagina 4 di 5 tenuto dal ricorrente il quale non è comparso a numerose udienze, mostrando il disinteresse per la questione, sono liquidate già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza di ingiunzione impugnata.
Con Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite in favore della che liquida in complessivi €
4.061,00 oltre rimborso forfettario.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 10 aprile 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 5 di 5