TRIB
Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2024, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4617/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4617/2020 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Parte_1 C.F._1
Guerriero (C.F. ; pec: e Lucia C.F._2 Email_1
Bonavita (C.F. ; pec: ed elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2
presso lo studio di quest'ultima sito in Avellino alla via Tagliamento n. 237
- ATTORE -
CONTRO
C.F. , nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Giannella (C.F.
; pec: ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_3
presso la casella di posta elettronica certificata del professionista
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
- quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni da sé patiti a seguito del sinistro occorso, previo accertamento della responsabilità e della condotta colposa del conducente del veicolo non identificato nella causazione di detto sinistro. Con la spiegata domanda, pagina 1 di 6 l'odierno attore assumeva che il sinistro per cui è causa si fosse verificato in data 05.08.2017, verso le ore 18.30 circa, allorquando egli stava percorrendo via Raffaele Aversa alla guida del proprio motociclo tipo Honda Black Widow 750 tg. BD01149 con direzione di marcia verso via Perrottelli;
in quel frangente, un'autovettura di colore grigio proveniente da una traversa laterale si sarebbe immessa repentinamente (e senza concedere la precedenza) su via Aversa, colpendo la ruota posteriore del suo motociclo. Riferiva l'attore, inoltre, che, a causa dell'impatto, egli avesse perso il controllo del mezzo e fosse caduto rovinosamente a terra e che il conducente dell'auto coinvolta si fosse allontanato dal luogo del sinistro pur essendosi avveduto di quanto accaduto. Trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale “S.G. Moscati” di Avellino, il veniva dimesso in data 18.08.2017 con la seguente Pt_1 diagnosi: “pneumotorace con contusione polmonare a sx, fratture costali multiple omolaterali e frattura clavicola sx da trauma toracico”.
In ragione, dunque, delle lesioni personali riportate, l'attore invocava la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subìti per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per quelli di inabilità temporanea parziale, oltre che per i postumi permanenti residuati (danno biologico, estetico e alla vita di relazione), nonché dei danni patrimoniali da provarsi in corso di giudizio, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva tempestivamente la eccependo in via preliminare: i) il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva della compagnia per mancata prova in ordine alle modalità del sinistro, all'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e al fatto che tale veicolo fosse rimasto sconosciuto;
ii) l'improcedibilità della domanda per mancata prova circa la sussistenza di gravi danni alla persona e di danni alle cose per importo superiore ad € 500,00, in spregio a quanto previsto dall'art. 283, comma 2, del D. Lgs. 209/2005; iii)
l'improponibilità della domanda per non essere stato rispettato il termine previsto dall'art. 287 comma
1, del D. Lgs. 209/2005 per proporre l'azione in giudizio;
iv) la prescrizione dell'azione per non essere pervenute alla compagnia diffide a contenuto risarcitorio idonee ad interrompere il termine prescrizionale.
Nel merito, poi, la società convenuta osservava che la spiegata domanda non potesse ritenersi provata e che fosse comunque insussistente il nesso eziologico tra il sinistro ed i danni lamentati i quali, seppur verificatisi, avrebbero dovuto considerarsi come riconducibili unicamente alla mancata diligenza del
. Sulla scorta di tali eccezioni e contestazioni, la compagnia chiedeva il rigetto integrale delle Pt_1
domande attoree e, in subordine, la limitazione dei danni risarcibili, previo accertamento del concorso dell'attore nella produzione dell'evento ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 C.d.S. e 1227
c.c.
pagina 2 di 6 Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., questo Giudice ammetteva le prove dirette e contrarie come richieste dalle parti. All'udienza del 15.06.2022 veniva sentito il al quale era Pt_1
stato deferito interrogatorio formale e i n. 2 testi indicati da parte attrice. Il giudizio veniva rinviato all'udienza del 06.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine per note, alla prefissata udienza, questo Giudice tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
* * *
§ Nel merito
La pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 283, comma1, lett. a) del D. Lgs. 209/2005, atteso che - secondo la prospettazione attorea - il sinistro sarebbe stato causato da un veicolo non identificato. La norma richiamata stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli CP_2
e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
Va premesso al riguardo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si sia verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato giacché la garanzia assicurativa – prevista originariamente dalla L. 990/1969 ed oggi dal D. Lgs. 209/2005 – ha la finalità di rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare, comunque, un risarcimento al danneggiato
(cfr. Cassazione Civile, n. 8086/1995, n. 18308/2015 e n. 12304/2005).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno “e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto." (da ultimo, Cass., sez.
III, 15/02/2024, n. 4213; Cass.10540/2023).
Parimenti a carico del danneggiato è la prova della sussistenza del nesso di causalità fra il fatto illecito e i pregiudizi lamentati (ex multis, Cass. Civ., ord. n. 28995/2017).
Ne consegue che chi agisce per il risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia deve anzitutto provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e poi provare che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. A tal fine, è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per pagina 3 di 6 l'identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (cfr. Cassazione Civile, n.
1860/1990 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011: In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per
l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi
).
La querela o denuncia, in tali casi, tuttavia, non si qualifica quale “condicio sine qua non” onde ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada giacché la suddetta querela o denuncia contro ignoti è solo un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (ex pluris, Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n.5694; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n. 9939).
Quanto alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va osservato che la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali”
o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.
La giurisprudenza maggioritaria di merito concorda altresì nel ritenere che “in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. In assenza di tale prova, ed in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non è possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054, secondo comma, c.c. Difatti, la condotta colposa avente efficacia causale in concreto nella produzione dello scontro/evento dannoso, deve essere
pagina 4 di 6 interamente provata dall'attore per l'addebito della responsabilità, anche a solo titolo concorsuale”
(cfr. Tribunale Bari, sentenza n. 2840/2018).
Ancora, “la norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Nel caso in cui non si raggiunga la prova, pertanto, il giudice non deve accertare il fatto, dovendosi limitare a trarre il presupposto tecnico-giuridico per il rigetto della domanda” (cfr. Trib. Avellino, sentenza n. 1254/2023).
Tale principio è stato a più riprese affermato dalla Suprema Corte che ha precisato che, in materia di responsabilità da fatto illecito, la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità tra la condotta ed il danno incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità ed incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono rivolgersi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie acquisite non sono sufficienti a soddisfare l'onere probatorio sopra descritto e gravante sul danneggiato, non consentendo di ritenere che il sinistro sia realmente avvenuto secondo la dinamica prospettata dall'attore. E invero, le deposizioni dei testi oculari escussi su istanza di parte attrice non possono considerarsi idonee a fornire la prova della veridicità di quanto dagli stessi affermato;
in particolare, poco credibili appaiono tali dichiarazioni, atteso che i testi hanno sostenuto che la vettura di colore grigio avesse rallentato a seguito dell'impatto e che, ciò nonostante, entrambi non fossero riusciti a rilevarne la marca o la targa. Entrambi, inoltre, unitamente al Pt_1
(sottoposto ad interrogatorio formale), hanno confermato che la strada fosse libera e che non vi fossero altri veicoli in sosta o in marcia su via Aversa al momento del sinistro.
Il teste dichiarava: “io distavo circa 7/8 metri dalla motocicletta che mi Testimone_1
precedeva nella corsia nello stesso senso di marcia con direzione verso il Bar Dallas….”; “il conducente dell'auto di colore grigio aveva una berlina normale, ha rallentato e noi ci siamo dedicati
a soccorrere il ferito…..”; “preciso che sul posto si erano avvicinate altre persone ma nessuno ha rilevato la targa dell'auto grigia che nel frattempo si era allontanata”; “posso riferire che la strada era libera, si camminava normalmente e né tra me e la moto né dinanzi alla motocicletta vi erano altri veicoli”. Il teste , per suo canto, riferiva: “ho visto il conducente dell'auto di Testimone_2 colore grigio rallentare, ma non si è fermato e non lo abbiamo più ritrovato lì….”.
Dalle su riportate dichiarazioni si desume che la strada fosse libera e che entrambi i testi - al momento del sinistro - si trovassero a bordo dell'autovettura del che seguiva il motociclo del Tes_1 Pt_1
su via Aversa in direzione del Bar Dallas verso via Perrottelli. Appare, dunque, poco credibile la pagina 5 di 6 circostanza per cui gli stessi non sarebbero riusciti ad identificare la targa né il modello dell'auto di colore grigio, pur godendo dell'ottima visibilità consentita dal posizionamento della vettura del e dal fatto che non vi fossero altri veicoli né in marcia né in sosta su via Raffaele Aversa. Tes_1
A tanto si aggiunga che non sono stati depositati rilievi fotografici del sinistro benché parte attrice, in astratto, ben avrebbe potuto procurarseli al momento dell'incidente.
Dalla cartella clinica prodotta in atti, infatti, risulta che il fosse giunto al pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale “S.G. Moscati” di Avellino dopo più di un'ora dall'evento (l'accettazione reca l'orario delle 19.13, mentre i testi hanno dichiarato che il sinistro si fosse verificato verso le ore 18.00 circa) e che le lesioni personali lamentate (identificate con codice giallo) non fossero di gravità tale da indurre i testi (che hanno trasportato l'attore in ospedale) ad abbandonare immediatamente il luogo del sinistro.
Va altresì evidenziato che entrambi i testimoni hanno confermato che sul luogo non giungevano né le autorità di polizia né il 118 e che la denuncia-querela contro ignoti è stata presentata il 02.11.2017 ovvero circa tre mesi dopo i fatti. Le carenze probatorie e le incongruenze riportate sono tali da non poter ritenere fondata la prospettazione attorea della dinamica del sinistro che non trova alcun idoneo riscontro nella svolta istruttoria.
In definitiva, la domanda attorea non può trovare accoglimento, in quanto infondata in difetto di prova dell'ascrivibilità delle lesioni lamentate alla collisione con un autoveicolo non identificato.
§ Sulla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parimenti infondata, in quanto generica e sfornita di prova, è la domanda di condanna della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per non aver la stessa dato riscontro all'invito di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge (scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA e 15% per spese generali.
AVELLINO, 19 novembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4617/2020 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Parte_1 C.F._1
Guerriero (C.F. ; pec: e Lucia C.F._2 Email_1
Bonavita (C.F. ; pec: ed elettivamente domiciliato C.F._3 Email_2
presso lo studio di quest'ultima sito in Avellino alla via Tagliamento n. 237
- ATTORE -
CONTRO
C.F. , nella qualità di impresa designata per la Regione Controparte_1 P.IVA_1
Campania per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Giannella (C.F.
; pec: ed elettivamente domiciliata C.F._4 Email_3
presso la casella di posta elettronica certificata del professionista
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
- quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - innanzi all'intestato Tribunale per ivi sentirla condannare al risarcimento dei danni da sé patiti a seguito del sinistro occorso, previo accertamento della responsabilità e della condotta colposa del conducente del veicolo non identificato nella causazione di detto sinistro. Con la spiegata domanda, pagina 1 di 6 l'odierno attore assumeva che il sinistro per cui è causa si fosse verificato in data 05.08.2017, verso le ore 18.30 circa, allorquando egli stava percorrendo via Raffaele Aversa alla guida del proprio motociclo tipo Honda Black Widow 750 tg. BD01149 con direzione di marcia verso via Perrottelli;
in quel frangente, un'autovettura di colore grigio proveniente da una traversa laterale si sarebbe immessa repentinamente (e senza concedere la precedenza) su via Aversa, colpendo la ruota posteriore del suo motociclo. Riferiva l'attore, inoltre, che, a causa dell'impatto, egli avesse perso il controllo del mezzo e fosse caduto rovinosamente a terra e che il conducente dell'auto coinvolta si fosse allontanato dal luogo del sinistro pur essendosi avveduto di quanto accaduto. Trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale “S.G. Moscati” di Avellino, il veniva dimesso in data 18.08.2017 con la seguente Pt_1 diagnosi: “pneumotorace con contusione polmonare a sx, fratture costali multiple omolaterali e frattura clavicola sx da trauma toracico”.
In ragione, dunque, delle lesioni personali riportate, l'attore invocava la condanna della compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni subìti per i giorni di inabilità temporanea assoluta e per quelli di inabilità temporanea parziale, oltre che per i postumi permanenti residuati (danno biologico, estetico e alla vita di relazione), nonché dei danni patrimoniali da provarsi in corso di giudizio, con vittoria di spese e competenze con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva tempestivamente la eccependo in via preliminare: i) il difetto di Controparte_1
legittimazione passiva della compagnia per mancata prova in ordine alle modalità del sinistro, all'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e al fatto che tale veicolo fosse rimasto sconosciuto;
ii) l'improcedibilità della domanda per mancata prova circa la sussistenza di gravi danni alla persona e di danni alle cose per importo superiore ad € 500,00, in spregio a quanto previsto dall'art. 283, comma 2, del D. Lgs. 209/2005; iii)
l'improponibilità della domanda per non essere stato rispettato il termine previsto dall'art. 287 comma
1, del D. Lgs. 209/2005 per proporre l'azione in giudizio;
iv) la prescrizione dell'azione per non essere pervenute alla compagnia diffide a contenuto risarcitorio idonee ad interrompere il termine prescrizionale.
Nel merito, poi, la società convenuta osservava che la spiegata domanda non potesse ritenersi provata e che fosse comunque insussistente il nesso eziologico tra il sinistro ed i danni lamentati i quali, seppur verificatisi, avrebbero dovuto considerarsi come riconducibili unicamente alla mancata diligenza del
. Sulla scorta di tali eccezioni e contestazioni, la compagnia chiedeva il rigetto integrale delle Pt_1
domande attoree e, in subordine, la limitazione dei danni risarcibili, previo accertamento del concorso dell'attore nella produzione dell'evento ai sensi del combinato disposto degli artt. 172 C.d.S. e 1227
c.c.
pagina 2 di 6 Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., questo Giudice ammetteva le prove dirette e contrarie come richieste dalle parti. All'udienza del 15.06.2022 veniva sentito il al quale era Pt_1
stato deferito interrogatorio formale e i n. 2 testi indicati da parte attrice. Il giudizio veniva rinviato all'udienza del 06.11.2024 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale con termine per note, alla prefissata udienza, questo Giudice tratteneva la causa in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
* * *
§ Nel merito
La pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice deve essere ricondotta nell'alveo dell'art. 283, comma1, lett. a) del D. Lgs. 209/2005, atteso che - secondo la prospettazione attorea - il sinistro sarebbe stato causato da un veicolo non identificato. La norma richiamata stabilisce che il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla circolazione di veicoli CP_2
e natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato.
Va premesso al riguardo che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che promuove azione di risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime della strada deve provare che il sinistro si sia verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente dell'altro veicolo non identificato giacché la garanzia assicurativa – prevista originariamente dalla L. 990/1969 ed oggi dal D. Lgs. 209/2005 – ha la finalità di rafforzare la tutela sanzionatoria della responsabilità civile e non assicurare, comunque, un risarcimento al danneggiato
(cfr. Cassazione Civile, n. 8086/1995, n. 18308/2015 e n. 12304/2005).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, pertanto, non incide sulla regola generale per cui il danneggiato deve provare il fatto generatore del danno “e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto." (da ultimo, Cass., sez.
III, 15/02/2024, n. 4213; Cass.10540/2023).
Parimenti a carico del danneggiato è la prova della sussistenza del nesso di causalità fra il fatto illecito e i pregiudizi lamentati (ex multis, Cass. Civ., ord. n. 28995/2017).
Ne consegue che chi agisce per il risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia deve anzitutto provare le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa
(esclusiva o concorrente) del conducente di altro veicolo e poi provare che tale veicolo sia rimasto sconosciuto. A tal fine, è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute da queste o disposte dall'autorità giudiziaria per pagina 3 di 6 l'identificazione del veicolo o natante investitore abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse (cfr. Cassazione Civile, n.
1860/1990 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15367 del 13/07/2011: In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del fondo di garanzia per le vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto;
a quest'ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell'incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall'autorità giudiziaria, per
l'identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l'onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi
).
La querela o denuncia, in tali casi, tuttavia, non si qualifica quale “condicio sine qua non” onde ottenere il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada giacché la suddetta querela o denuncia contro ignoti è solo un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento (ex pluris, Cass. Civ., Sez. III, 27 febbraio 2019, n.5694; Tribunale Nola, Sez. I, 15 gennaio 2019, n.104; Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza del 3 maggio 2018 n. 10545; Cass. Civ., Sez. VI, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 27541; Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 4 novembre 2014 n. 23434;
Cass. Civ., Sez. III, sentenza del 18 giugno 2012 n. 9939).
Quanto alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va osservato che la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di “mere tracce ambientali”
o di “dichiarazioni orali”, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto.
La giurisprudenza maggioritaria di merito concorda altresì nel ritenere che “in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale, grava sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'evento dannoso nonché il nesso eziologico tra la condotta ed il danno. In assenza di tale prova, ed in base ai criteri tradizionali di riparto dell'onere, non è possibile invocare automaticamente nemmeno il regime di imputazione di responsabilità dell'art. 2054, secondo comma, c.c. Difatti, la condotta colposa avente efficacia causale in concreto nella produzione dello scontro/evento dannoso, deve essere
pagina 4 di 6 interamente provata dall'attore per l'addebito della responsabilità, anche a solo titolo concorsuale”
(cfr. Tribunale Bari, sentenza n. 2840/2018).
Ancora, “la norma sancita dall'art. 2697 c.c. non ha solo la funzione di stabilire a quale parte compete di provare i fatti rilevanti al fine del decidere, ma costituisce, altresì, una “regola di giudizio” finalizzata proprio a stabilire quale sia il giudizio da pronunciare nel caso questi fatti o alcuni tra essi rimangono “incerti”, cioè non provati. Nel caso in cui non si raggiunga la prova, pertanto, il giudice non deve accertare il fatto, dovendosi limitare a trarre il presupposto tecnico-giuridico per il rigetto della domanda” (cfr. Trib. Avellino, sentenza n. 1254/2023).
Tale principio è stato a più riprese affermato dalla Suprema Corte che ha precisato che, in materia di responsabilità da fatto illecito, la dimostrazione dell'attività lesiva dell'altrui diritto e del nesso di causalità tra la condotta ed il danno incombe al danneggiato, con la conseguenza che l'ambiguità ed incertezza degli elementi di fatto che sorreggono la pretesa non possono rivolgersi in danno della parte che non è tenuta all'onere della prova.
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie acquisite non sono sufficienti a soddisfare l'onere probatorio sopra descritto e gravante sul danneggiato, non consentendo di ritenere che il sinistro sia realmente avvenuto secondo la dinamica prospettata dall'attore. E invero, le deposizioni dei testi oculari escussi su istanza di parte attrice non possono considerarsi idonee a fornire la prova della veridicità di quanto dagli stessi affermato;
in particolare, poco credibili appaiono tali dichiarazioni, atteso che i testi hanno sostenuto che la vettura di colore grigio avesse rallentato a seguito dell'impatto e che, ciò nonostante, entrambi non fossero riusciti a rilevarne la marca o la targa. Entrambi, inoltre, unitamente al Pt_1
(sottoposto ad interrogatorio formale), hanno confermato che la strada fosse libera e che non vi fossero altri veicoli in sosta o in marcia su via Aversa al momento del sinistro.
Il teste dichiarava: “io distavo circa 7/8 metri dalla motocicletta che mi Testimone_1
precedeva nella corsia nello stesso senso di marcia con direzione verso il Bar Dallas….”; “il conducente dell'auto di colore grigio aveva una berlina normale, ha rallentato e noi ci siamo dedicati
a soccorrere il ferito…..”; “preciso che sul posto si erano avvicinate altre persone ma nessuno ha rilevato la targa dell'auto grigia che nel frattempo si era allontanata”; “posso riferire che la strada era libera, si camminava normalmente e né tra me e la moto né dinanzi alla motocicletta vi erano altri veicoli”. Il teste , per suo canto, riferiva: “ho visto il conducente dell'auto di Testimone_2 colore grigio rallentare, ma non si è fermato e non lo abbiamo più ritrovato lì….”.
Dalle su riportate dichiarazioni si desume che la strada fosse libera e che entrambi i testi - al momento del sinistro - si trovassero a bordo dell'autovettura del che seguiva il motociclo del Tes_1 Pt_1
su via Aversa in direzione del Bar Dallas verso via Perrottelli. Appare, dunque, poco credibile la pagina 5 di 6 circostanza per cui gli stessi non sarebbero riusciti ad identificare la targa né il modello dell'auto di colore grigio, pur godendo dell'ottima visibilità consentita dal posizionamento della vettura del e dal fatto che non vi fossero altri veicoli né in marcia né in sosta su via Raffaele Aversa. Tes_1
A tanto si aggiunga che non sono stati depositati rilievi fotografici del sinistro benché parte attrice, in astratto, ben avrebbe potuto procurarseli al momento dell'incidente.
Dalla cartella clinica prodotta in atti, infatti, risulta che il fosse giunto al pronto soccorso Pt_1 dell'ospedale “S.G. Moscati” di Avellino dopo più di un'ora dall'evento (l'accettazione reca l'orario delle 19.13, mentre i testi hanno dichiarato che il sinistro si fosse verificato verso le ore 18.00 circa) e che le lesioni personali lamentate (identificate con codice giallo) non fossero di gravità tale da indurre i testi (che hanno trasportato l'attore in ospedale) ad abbandonare immediatamente il luogo del sinistro.
Va altresì evidenziato che entrambi i testimoni hanno confermato che sul luogo non giungevano né le autorità di polizia né il 118 e che la denuncia-querela contro ignoti è stata presentata il 02.11.2017 ovvero circa tre mesi dopo i fatti. Le carenze probatorie e le incongruenze riportate sono tali da non poter ritenere fondata la prospettazione attorea della dinamica del sinistro che non trova alcun idoneo riscontro nella svolta istruttoria.
In definitiva, la domanda attorea non può trovare accoglimento, in quanto infondata in difetto di prova dell'ascrivibilità delle lesioni lamentate alla collisione con un autoveicolo non identificato.
§ Sulla condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Parimenti infondata, in quanto generica e sfornita di prova, è la domanda di condanna della compagnia assicurativa ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per non aver la stessa dato riscontro all'invito di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.
§ Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge (scaglione indeterminabile – complessità bassa, parametri minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta ogni domanda;
- condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per esborsi, € 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA e 15% per spese generali.
AVELLINO, 19 novembre 2024 Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 6 di 6