Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6388 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giampaolo Manca, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Gabriella Boero, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 26/09/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
26/09/2015 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1
stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2015, numero 83, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti contratto, annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune di Quartu S.
Elena al n. 83 parte II Serie A dell'anno 2015, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune medesimo.
B. Confermare che secondo le Condizioni ed il convenuto piano genitoriale per i figli minorenni:
Pag. 2 di 5 1. la minore figlia resterà affidata ad entrambi i genitori i quali Per_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, riconoscendo entrambi l'altrui ruolo genitoriale e, rapportandosi in modo rispettoso e costruttivo, adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività extra scolastiche, sportive e ricreative, i viaggi di istruzione, di formazione e di svago, e, in futuro, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personale;
eserciteranno invece separatamente la responsabilità relativamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, al pari delle decisioni da assumere in emergenza qualora dovesse risultare compromessa la salute o la sicurezza della minore, informando tempestivamente l'altro genitore.
I genitori si impegnano a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della minore figlia in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificativi rapporti con entrambe le linee parentali ed avendo cura di preservare la stessa da interferenze da parte di terzi e di evitare il suo coinvolgimento in eventuali conflitti e/o contrasti che potessero tra essi genitori insorgere.
2. La figlia sarà collocata prevalentemente presso la madre ed ai fini Per_1 delle registrazioni anagrafiche si individua quale luogo di residenza quello della madre, allo stato fissato nell'immobile sito in Quartu Sant'Elena, via
Marco Polo n. 30.
3. Il IG. manterrà invece la propria residenza nell'attuale Parte_1 domicilio ex coniugale ubicato nel Comune di Quartu Sant'Elena in Via
Marco Polo n. 28 che rimarrà nella sua esclusiva disponibilità unitamente ai mobili, arredi e pertinenze ivi insistenti che vengono ad egli assegnati in via esclusiva, fatta eccezione per i beni elencati in separazione, già assegnati in via esclusiva alla IG.ra . CP_1
4. La piccola , sarà collocata prevalentemente presso il domicilio Per_1 materno, mentre starà col padre secondo le seguenti cadenze:
a) il padre terrà con sé la bambina a settimane alterne il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 17,00, alla mattina del giorno successivo allorquando l'accompagnerà a scuola;
e la settimana successiva il martedì ed il giovedì dalle ore 17,00 sino alla mattina del giorno successivo allorquando l'accompagnerà a scuola;
b) inoltre per i fine settimana: - nella settimana in cui starà col Per_1 padre per il pernottamento del venerdì notte, la minore trascorrerà col padre anche l'intera giornata del sabato sino alle ore 18,00 allorquando la riaccompagnerà presso il domicilio materno;
- nella settimana in cui invece starà con la madre per il pernottamento del venerdì, la Per_1
Pag. 3 di 5 minore trascorrerà con la madre anche l'intera giornata del sabato sino alle ore 18,00 allorquando la madre la accompagnerà presso il domicilio paterno ove si tratterrà sino al rientro a scuola del lunedì;
c) in considerazione dei rispettivi orari di lavoro dei genitori, il padre provvederà tutti i giorni ad accompagnare la bambina a scuola, mentre la madre - che, al fine dell'accompagnamento della minore a scuola ad opera del padre, avrà cura di accompagnare la bambina presso il domicilio paterno nei giorni di pernottamento della minore presso di sé - provvederà poi tutti i giorni al suo ritiro da scuola al termine dell'orario scolastico.
Vengono peraltro fatte espressamente salve le ipotesi di impedimenti derivanti da impegni lavorativi straordinari (quali ad esempio, trasferte, chiamate di reperibilità) ed i motivi di salute, per le quali ipotesi i genitori si accorderanno di volta in volta;
d) in conformità alle tradizioni familiari ed alle consuetudini della minore durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Epifania e Pasqua ciascun genitore starà con la figlia seguendo lo stesso criterio dell'alternanza settimanale previsto per il periodo non festivo;
nelle giornate del 24 e 26 dicembre di ogni anno la piccola starà col Per_1 padre, mentre nella giornata del 25 dicembre di ogni anno starà con la madre;
durante le vacanze estive la piccola trascorrerà Per_1 continuativamente con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra le parti con un anticipo di almeno due mesi;
e) resta inteso che - previo accordo con la madre - il padre potrà inoltre tenere con sé la minore, ogni qual altra volta lo vorrà compatibilmente con i bisogni, impegni, eIGenze e stato di salute della bambina.
Resta inteso altresì che in base alle eIGenze contingenti e/o sopravvenute dei ricorrenti e della stessa prole, i coniugi potranno in qualsiasi momento, previo comune accordo, modificare modalità, tempi e giorni di visita e permanenza della minore con l'uno o l'altro genitore.
5. In considerazione degli orari di lavoro di entrambi i genitori, le parti convengono che la minore anche per i prossimi anni scolastici frequenterà la scuola privata “Infanzia Lieta” di Cagliari, presso la quale è attualmente iscritta ed il cui onere di spesa (per iscrizione, retta mensile, libri, corredo scolastico, mensa e servizio scuola bus), resta espressamente escluso dal contributo di mantenimento sotto convenuto e posto a carico dei due genitori in ragione del 50% ciascuno.
CP_ 6. Il verserà alla tramite accredito su c.c. bancario al seguente Pt_1
IBAN [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento per la minore la Per_1 somma di € 520,00; assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno
Pag. 4 di 5 in anno in misura pari al 100% degli indici ISTAT al consumo, a decorrere dal 24.10.2025 (corrispondente al termine di un anno dall'omologazione della separazione).
Ciascun coniuge percepirà la propria quota del 50% dell'Assegno Unico;
del pari le detrazioni fiscali per la minore figlia verranno ripartite al 50% tra i coniugi, come per legge.
7. Le spese straordinarie nell'interesse della prole - come da seguente specifica - sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% per ciascuno secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo, delle divise e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal
S.S.N. e quelle anche dentistiche o oculistiche che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore (quali: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure mediche erogate dal Servizio
Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante o dallo specialista;
accertamenti e trattamenti sanitari prescritti dal medico curante e non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure fisioterapiche;
ticket sanitari relativi alle dette prestazioni);
b) viceversa, le spese straordinarie per visite specialistiche non coperte dal
S.S.N., cure termali, accertamenti e trattamenti sanitari non prescritti dal medico curante, nonché quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, richiederanno il preventivo consenso dell'altro genitore.
c) Per la ripartizione di tutte le altre spese, diverse da quella sopra specificate, i ricorrenti osserveranno la regolamentazione di cui alle
Linee Guida previste dal C.N.F. in data 20.11.2017.
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome della minore ai fini della validità per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conIGlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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