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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4676 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore Ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n.370/2025 vertente TRA
(C.F.: ) con l'avv. NICOLA PASSERINI. Parte_1 C.F._1
Appellanti
E
(C.F. con l'avv. ALESSIA CIPROTTI. Controparte_1 C.F._2
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di appello notificato in data 17 gennaio 2025 al procuratore dell'odierno appellato ha impugnato la sentenza n. 19062/2024 con cui il Tribunale Parte_1 ordinario di Roma ha dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di Parte_1 locazione tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 20; ha condannato il conduttore al rilascio dell'immobile in favore del locatore libero da persone e da cose entro e non oltre il 31.01.2025; ha condannato il conduttore al pagamento a favore del locatore dei canoni intimati scaduti e non pagati, ammontanti ad Euro 13.200,00 al mese di novembre 2024, oltre a quelli a scadere maturati sino alla materiale riconsegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
ha respinto la richiesta di condanna al pagamento da parte del conduttore in favore del locatore degli oneri condominiali non documentalmente provata;
ha condannato il conduttore al pagamento in favore del locatore delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre oneri di legge. L'appello è proposto per i seguenti motivi: A) MOTIVO PRIMO: Omessa valutazione delle condizioni dell'immobile. Il tribunale non ha tenuto conto delle gravi problematiche strutturali ed igieniche dell'immobile locato, documentate dal conduttore con fotografie, relazioni tecniche ed il ricorso per A.T.P. presentato da altri condomini dello stabile. Tali condizioni avrebbero inciso sul godimento dell'immobile giustificando la richiesta di riduzione del canone del conduttore. B) MOTIVO SECONDO: Omessa considerazione della domanda riconvenzionale. Il tribunale non ha esaminato la richiesta riconvenzionale del conduttore volta ad ottenere la riduzione del canone ed il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inerzia del locatore nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. C) MOTIVO TERZO: Violazione dei principi in tema di risoluzione per inadempimento. Il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione basandola su un'interpretazione rigida dell'obbligazione del conduttore, senza considerare la proporzionalità tra l'inadempimento dedotto e le violazioni contrattuali del locatore. D) MOTIVO QUARTO: Errata condanna alle spese di lite. Il tribunale ha condannato il conduttore al pagamento integrale delle spese, senza considerare la reciproca soccombenza e l'assenza della prova documentale delle somme richieste dal locatore per oneri condominiali e spese accessorie 2.- L'appellato costituendosi in data 27 giugno 2025 ha eccepito la tardività dell'appello e comunque la sua non fondatezza e ha depositato le notifiche della sentenza di primo grado effettuate in data 19 dicembre 2024.
3.- L'eccezione è fondata.
3.1.- La sentenza del Tribunale di Roma 19062 del 2024 del 21 novembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 429 del c.p.c., è stata notificata a mezzo PEC all'avvocato costituito, ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., il 19 dicembre 2024, mentre l'atto di appello proposto con atto di citazione, è stato notificato in data 17 gennaio 2025 ed iscritto a ruolo in data 23 gennaio 2025.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., l'appello, ove proposto con atto di citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo solo se l'atto stesso sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado ovvero, se la sentenza non è stata notificata, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. (Cass. 3077/2013, Cass. 9530/2010, Cass. 8947/06).
La Cassazione ha al riguardo chiarito che “Quando l'atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con atto di citazione, al fine della valutazione del rispetto del termine per appellare, deve aversi riguardo, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (Cass. n. 21153 del 2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015)”. (Cassazione, Sezione 2^ Civile, n.19754.2024).
Alla luce delle argomentazioni che precedono risultano dunque inconferenti le difese dell'appellante nelle note di udienza, dal momento che il principio di conversione degli atti nulli non incide sulla tempestività dell'impugnazione.
Al momento del deposito in cancelleria dell'atto di appello (23 gennaio 2025) era dunque spirato il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 434 del cod. proc. civ. termine decorrente ex art. 327 c.p.c. dalla data di notificazione della sentenza di primo grado (19 dicembre 2024) e che è scaduto il 20 gennaio 2025.
4.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 19062 del 2024 deve essere confermata.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando: - dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'appellato, Parte_1 liquidate in € 1.738,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 23 luglio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
(C.F.: ) con l'avv. NICOLA PASSERINI. Parte_1 C.F._1
Appellanti
E
(C.F. con l'avv. ALESSIA CIPROTTI. Controparte_1 C.F._2
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 23 luglio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di appello notificato in data 17 gennaio 2025 al procuratore dell'odierno appellato ha impugnato la sentenza n. 19062/2024 con cui il Tribunale Parte_1 ordinario di Roma ha dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di Parte_1 locazione tra le parti, avente ad oggetto l'immobile ad uso abitativo sito in Roma, alla Via Giambattista Vico n. 20; ha condannato il conduttore al rilascio dell'immobile in favore del locatore libero da persone e da cose entro e non oltre il 31.01.2025; ha condannato il conduttore al pagamento a favore del locatore dei canoni intimati scaduti e non pagati, ammontanti ad Euro 13.200,00 al mese di novembre 2024, oltre a quelli a scadere maturati sino alla materiale riconsegna dell'immobile, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
ha respinto la richiesta di condanna al pagamento da parte del conduttore in favore del locatore degli oneri condominiali non documentalmente provata;
ha condannato il conduttore al pagamento in favore del locatore delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 2.000,00 per compensi, oltre oneri di legge. L'appello è proposto per i seguenti motivi: A) MOTIVO PRIMO: Omessa valutazione delle condizioni dell'immobile. Il tribunale non ha tenuto conto delle gravi problematiche strutturali ed igieniche dell'immobile locato, documentate dal conduttore con fotografie, relazioni tecniche ed il ricorso per A.T.P. presentato da altri condomini dello stabile. Tali condizioni avrebbero inciso sul godimento dell'immobile giustificando la richiesta di riduzione del canone del conduttore. B) MOTIVO SECONDO: Omessa considerazione della domanda riconvenzionale. Il tribunale non ha esaminato la richiesta riconvenzionale del conduttore volta ad ottenere la riduzione del canone ed il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inerzia del locatore nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. C) MOTIVO TERZO: Violazione dei principi in tema di risoluzione per inadempimento. Il tribunale ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione basandola su un'interpretazione rigida dell'obbligazione del conduttore, senza considerare la proporzionalità tra l'inadempimento dedotto e le violazioni contrattuali del locatore. D) MOTIVO QUARTO: Errata condanna alle spese di lite. Il tribunale ha condannato il conduttore al pagamento integrale delle spese, senza considerare la reciproca soccombenza e l'assenza della prova documentale delle somme richieste dal locatore per oneri condominiali e spese accessorie 2.- L'appellato costituendosi in data 27 giugno 2025 ha eccepito la tardività dell'appello e comunque la sua non fondatezza e ha depositato le notifiche della sentenza di primo grado effettuate in data 19 dicembre 2024.
3.- L'eccezione è fondata.
3.1.- La sentenza del Tribunale di Roma 19062 del 2024 del 21 novembre 2024, pronunciata ai sensi dell'art. 429 del c.p.c., è stata notificata a mezzo PEC all'avvocato costituito, ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., il 19 dicembre 2024, mentre l'atto di appello proposto con atto di citazione, è stato notificato in data 17 gennaio 2025 ed iscritto a ruolo in data 23 gennaio 2025.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “nelle controversie in materia di locazione di immobili urbani, soggette al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., l'appello, ove proposto con atto di citazione, anziché con ricorso, può considerarsi tempestivo solo se l'atto stesso sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado ovvero, se la sentenza non è stata notificata, entro il termine c.d. lungo di cui all'art. 327 c.p.c.. (Cass. 3077/2013, Cass. 9530/2010, Cass. 8947/06).
La Cassazione ha al riguardo chiarito che “Quando l'atto di appello, da proporsi con ricorso, è invece proposto con atto di citazione, al fine della valutazione del rispetto del termine per appellare, deve aversi riguardo, per il criterio della conversione dell'atto nullo per raggiungimento dello scopo, non al momento in cui l'atto è notificato, ma a quello in cui è depositato, perfezionandosi solo con tale adempimento l'osservanza delle prescrizioni formali richieste dalla legge (Cass. n. 21153 del 2021; Cass. n. 1020 del 2017; Cass. n. 14401 del 2015; Cass. n. 25061 del 2015)”. (Cassazione, Sezione 2^ Civile, n.19754.2024).
Alla luce delle argomentazioni che precedono risultano dunque inconferenti le difese dell'appellante nelle note di udienza, dal momento che il principio di conversione degli atti nulli non incide sulla tempestività dell'impugnazione.
Al momento del deposito in cancelleria dell'atto di appello (23 gennaio 2025) era dunque spirato il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 434 del cod. proc. civ. termine decorrente ex art. 327 c.p.c. dalla data di notificazione della sentenza di primo grado (19 dicembre 2024) e che è scaduto il 20 gennaio 2025.
4.- In conclusione, l'appello va dichiarato inammissibile e per l'effetto la sentenza del Tribunale ordinario di Roma n. 19062 del 2024 deve essere confermata.
5.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando: - dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore dell'appellato, Parte_1 liquidate in € 1.738,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 23 luglio 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente