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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/03/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 974/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
[...]
[...]
Controparte_1 SISTENTE Oggi 06/03/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. GERARDI, in sostituzione dell'Avv. MAZZA GIANLUCA;
Parte_1
Per è presente l'avv. BELLANI in sostituzione dell'avv. Controparte_1 SC in giudizio. Per , è presente l'avv. SCALMANINI PAOLA. CP_2 Per è presente Controparte_1
l'avv. CARAVELLI ROSA, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio. L'avv. GERARDI, richiesto a chiarimenti dal Giudice, fa presente che sarebbero opposte ed oggetto di domanda sia le cartelle di pagamento sia gli avvisi di addebito. Fa presente che nelle conclusioni del ricorso, laddove è scritto cartelle esattoriali deve intendersi comprensivo degli avvisi di addebito contenuti nel corpo del ricorso, a pagina 2. L'avv. GERARDI per parte ricorrente fa presente che sarebbero opposte anche due cartelle di pagamento, del 2014 e del 2012. fa presente di essere creditore per crediti contributivi portati solo da avvisi di addebito. CP_1
afferma che sarebbe titolare dei crediti portati dalle due cartelle di pagamento. CP_2
ERARDI per parte ricorrente chiarisce che non sono oggetto del giudizio le cartelle e gli avvisi che non portano crediti contributivi e che non appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario e che non appartengono alla competenza del Giudice del Lavoro.
fa presente che nell'intimazione di pagamento opposta, per vi sarebbero solo avvisi di CP_2 CP_1 addebito, oltre alle due cartelle di pagamento . CP_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente, avv. GERARDI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente avv. CARAVELLI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto CP_1 della domanda. Parte resistente avv. BELLANI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto CP_3 della domanda.
Pag. 1 di 12 Parte resistente , avv. SCALMANINI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto CP_2 della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di LO, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZA GIANLUCA Parte_1 C.F._1 TI , presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ente forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA SCALMANINI, presso il cui studio CP_2 P.IVA_2
è elettivamente domiciliato, in forza di mandato generale alle liti in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), CP_1 P.IVA_3 Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui
[...] P.IVA_4
elett iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di LO in funzione di Giudice del Lavoro, ed CP_2 CP_1 Controparte_1
, premettendo di aver ricevuto in data 15.11.2023 la notificazione dell'atto di intimazione di
[...] pagamento n. 135 2023 9001430672 datato 16.08.2023, contenente l'ingiunzione di pagare la somma complessiva di 100.145,54, comprensiva dei crediti portati dai seguenti avvisi di addebito oggetto del presente giudizio: - 435 2013 0000625500 000; - 435 2016 0000590564 000; - 435 2017 0000327723 000; - 435 2017
0000661816 000; - 435 2017 0000710538 000; - 435 2018 00003703600 000.
Parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: 1) nullità per intervenuta prescrizione e decadenza del credito portato dai singoli atti;
2) violazione del diritto di difesa per omessa notifica dei singoli atti.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare la nullità/inesistenza dei presunti titoli-crediti rappresentato dalle cartelle esattoriali di cui il pagamento è stato richiesto tramite la notifica dell'atto opposto per omessa notifica della stessa, nonché per le motivazioni suindicate in premessa anche in ragione dell'intervenuta ed eccepita prescrizione e decadenza del diritto di riscuotere il credito azionato per i crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per cui l'adito G.O. ha
Pag. 1 di 12 competenza per decidere nel merito. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, ed attribuzione pro quota ai procuratori per dichiarazione di fattone anticipo”.
e si sono ritualmente costituiti con rispettivi atti. CP_2 CP_1 Controparte_4 ha eccepito: CP_2
- l'inadempimento dell'impresa alle obbligazioni contributive , per i crediti portati da due cartelle di CP_2 pagamento, la n. 135 2012 0012606047 e la n. 135 2014 0005981779 contenute nell'intimazione opposta;
- la contraddizione tra le eccezioni di prescrizioni, violazione del diritto di difesa e decadenza nel corpo del ricorso, riferite agli avvisi di addebito portanti crediti contributivi di e le conclusioni del ricorso, che CP_1 fanno riferimento alle cartelle di pagamento;
- l'inapplicabilità dell'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente;
- il difetto di legittimazione passiva di CP_2
- la mancata decadenza e la tardività dell'eccezione.
Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso. di LO ha eccepito: CP_1
- la decadenza ex art. 24 c.5 d.lgs. 46/99 ed ex artt. 617 e 618 bis c.p.c. per la tardività dell'opposizione;
- il rispettivo difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
ha eccepito: Controparte_1
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento portanti i crediti tributari portati dall'atto di intimazione;
- in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- la carenza di interesse ad agire del ricorrente;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, Controparte_1 concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, vertendosi su questioni di diritto e documentali.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via pregiudiziale, sussiste la legittimazione passiva di entrambi degli enti convenuti, in quanto l'eccepita prescrizione dei crediti giustifica la partecipazione al processo di titolare del credito, e di CP_1 [...]
, del tutto legittimi contraddittori (v. Cass. sez. lav. sent. n. 18522 del 9.9.2011; v. Cass. Controparte_4 civ. Sez. lavoro Sent., 15.01.2016, n. 594).
Pag. 2 di 12 Sussiste la legittimazione passiva di , in quanto Istituto titolare dei crediti portati dalle due cartelle di CP_2 pagamento opposte.
Parte ricorrente si oppone all'intimazione di pagamento, deducendo dell'omessa notificazione degli atti presupposti ed eccependo la maturata prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli atti.
A) Prima di approfondire la tematica della regolarità e perfezionamento della notificazione di ogni singolo atto presupposto contenuto nell'atto opposto, occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'opposizione.
L'eccezione è infondata, per i seguenti motivi.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il cui principio è applicabile alla fattispecie in esame: “deve ritenersi che nel caso che occupa si verta nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avendo, infatti, la domanda introduttiva del giudizio, ad oggetto, la deduzione di fatti estintivi della formazione del titolo (eccezione relativa alla prescrizione quinquennale del credito per omissione contributiva a norma della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), e non di irregolarità nel procedimento di notifica dello stesso” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 08-11-2018, n. 28583).
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito di cui alla L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 23-02-2021, n.
4901; v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004; v. altresì Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 12-06-
2018, n. 15223; v. conforme Cass. civ. Sez. III Sent., 03/05/2011, n. 9698).
Nel caso in esame parte ricorrente, nell'impugnare l'intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 del d.p.r.
n. 602/1973, censura sì l'omessa notificazione dei singoli avvisi contenuti nell'intimazione opposta, ma soprattutto eccepisce l'illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito.
Consegue dalla disamina della domanda che la parte contesta, effettivamente, il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata (seppur non ancora avviata). CP_1
Si rende opportuno qualificare la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., senza che alcun termine decadenziale sia maturato a carico della parte che eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento (fatto estintivo), verificatasi successivamente alla notificazione dell'ultimo atto di esecuzione.
B) Non è superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 30 comma 4 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 (conv. con modificazioni dalla L. n. 122/2010) l'ente deve procedere alla notificazione dell'avviso di addebito, “in via prioritaria”, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge e che
è dunque valida la notificazione perfezionatasi all'indirizzo pec del destinatario, laddove prodotta la relativa ricevuta di avvenuta consegna.
Si rende opportuno richiamare i condivisibili principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia
Pag. 3 di 12 di notificazione (estensibili anche all'avviso di addebito ai sensi del comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010):
a) se la parte destinataria di una cartella di pagamento contesta di averne ricevuto la notificazione,
l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi, posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (cass. 25292/2018 e cass. n. 33525 del
2019);
b) non è nemmeno necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 20027/2011);
c) è stato ribadito altresì che “in tema di notifica della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata, né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. La cartella, pertanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. civ. Sez. III, 07/05/2015, n. 9246);
d) gli atti sono legittimamente notificati a mezzo della posta (cfr. cass. 1091/2013) se consegnati come nella specie a soggetto rinvenuto nel domicilio del destinatario, del resto dovendo ricordarsi che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui l'atto è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cass. sez. 5, sent. n. 11708 del 27.5.2011; cass. sez. 5, sent. n. 270 del 12.1.2012 e ss. conformi);
e) in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. civ. Sez. III Sent., 13/05/2014, n. 10326);
C) Nel merito, la prescrizione dei crediti contributivi è quinquennale (cfr. art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335 del 1995) atteso che la definitività della cartella o dell'avviso di addebito non vale a determinare la c.d.
Pag. 4 di 12 “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr.
Cass., sez. U., sent. n. 23397 del 17.11.2016 e, tra le altre, da ultimo, Cass., sez. VI, ord. n. 11335 del 26.4.2019;
v. altresì cass. ord. n. 7879 del 2019). La prescrizione ha uguale durata per le sanzioni, che costituiscono una obbligazione accessoria ex lege, che partecipa della stessa natura giuridica dell'obbligazione principale (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/02/2012, n. 2620).
C.1.) Occorre rammentare che la prescrizione quinquennale è stata sospesa da una serie di interventi normativi durante il periodo emergenziale, quali il d.l. n. 34/2020, gli artt. 37, 67 commi 1 e 4 e 68 del d.l. n.
18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)(che richiama l'art. 12 del d.lgs. n.
159/2015), il d.l. n. 104/2020, il d.l. n. 125/2020, l'art. 11 comma 9 del d.l. n. 183/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), l'art. 4 del d.l. n. 41/2021 in materia di sospensione dell'attività di riscossione, il d.l. n. 73/2021. Tali disposizioni hanno sospeso la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi per il periodo dal 8.3.2020 al 31.8.2021, per complessivi 541 giorni, che devono essere considerati nel computo.
C.2.) Prima della disamina dell'eccezione, non è superfluo evidenziare che gli atti interruttivi della prescrizione devono avere rilevanza esterna ed essere portati a conoscenza del debitore e che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
06/11/2009, n. 23600).
C.3.) Ancora, si chiarisce che questo Giudice ritiene che l'avviso di intimazione sia atto interruttivo della prescrizione, in quanto contenente l'intimazione ad adempiere che importa esercizio del diritto ad opera del titolare.
C.4.)La richiesta di rateazione, sottoscritta e presentata dal debitore, con relativo piano di ammortamento del debito, concreta un riconoscimento e produce un effetto interruttivo della prescrizione, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (v. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 11/05/2022, n. 14991, Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 21/12/2022, n. 37389, v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/07/2021, n. 20260; v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/04/2017, n. 10327;
v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04/01/2016, n. 5; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 29/12/2015, n. 26013;
Cass. 24555/2010, Cass. 23/02/2010 n. 4324, Cass. 07/09/2007 n. 18904).
L'orientamento, costante, viene condiviso dal Giudicante, che richiama una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, la n. 9242 del 08/04/2024, che ribadisce: “[…] è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso
Pag. 5 di 12 stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate
(Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22)”.
In conclusione, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti normativamente previsti trimestrali, configura un riconoscimento di debito, che vale a produrre un effetto interruttivo della prescrizione.
C.5.) L'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 – sempre che sia ricevuta dal contribuente-, in quanto funzionale alla riscossione coattiva del credito, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e rappresenta, quindi, ai sensi dell'art. 2943 comma 1 e comma 4 c.c., atto interruttivo della prescrizione, ancorché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 19/01/2021, n. 850; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
03/09/2020, n. 18305; Cass. civ. Sez. V Sent., 08/02/2017, n. 3346; v. recente Cass. civ., Sez. V, Sentenza,
06/08/2024, n. 22267).
C.6.) Con riferimento agli avvisi di addebito, infine, dal 1 gennaio 2011, ex art. 30 del d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/10, deve dirsi ormai superato il sistema della riscossione basato sull'iscrizione a ruolo e infondata
è l'eccezione di decadenza basata sull'art. 25 del d.lgs. n. 46/99.
Come previsto dall'art. 30 comma 1 del d.l. n. 78/2010, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e come previsto dal comma 14 dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010, il riferimento al “ruolo”, alle “somme iscritte a ruolo”, alla “cartella di pagamento”, contenuto nelle norme vigenti, quali gli artt. 24
e 25 del d.lgs. n. 46/1999 deve intendersi rivolto all'avviso di addebito emesso da e non più, dunque, CP_1 al “ruolo”. Ciò significa che non è possibile discorrere di decadenza dall'iscrizione a ruolo.
C.6.1.) Nondimeno, con riferimento alla cartella di pagamento, l'eccezione è infondata, dacché è noto che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 06/07/2018, n. 17858; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06/08/2012, n. 14149; si veda parte motiva di recente e conforme Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 11/04/2022, n. 11671; v. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 07/05/2019, n. 12025).
D) Infine, si procede ad esaminare i singoli atti oggetto di causa in relazione ai corrispondenti periodi
Pag. 6 di 12 contributivi.
1) AVA n. 435 2013 00006255 00 000, formato in data 09.12.2013, per il periodo di riferimento 03/2008 –
11/2011, portante il credito a titolo di contributi e somme aggiuntive per lavoro dipendente pari ad € CP_ 14.225,14, risulta notificato a mani della moglie del ricorrente in data 27.01.2014 (v. docc.
9-10 cfr. con CP_ docc. nn. 13-14 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
13576201400000771000, notificata a mani di familiare convivente in data 29.01.2015 (doc. nn.
7-8 fasc.
; - intimazione di pagamento n. 135 2016 9000 248083000 notificata a mani del coniuge convivente il CP_3
05.12.2016 (doc. n. 9 fasc. ; - atto di pignoramento presso terzi n. 13584201700000014/000, notificato CP_3 per compiuta giacenza il 02.06.2017 (doc. n. 10 fasc. ; - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599 CP_3
85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di pignoramento CP_3 presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. ; CP_3
- atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . CP_3
2) AVA n. 435 2016 00005905 64 000, formato in data 23.07.2016, per il periodo di riferimento 07/2015 –
12/2015, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 1.887,59, risulta notificato a mani della moglie del CP_ ricorrente in data 03.08.2016 (v. docc. 11-12 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - atto di pignoramento presso terzi n.
13584201700000014/000, notificato per compiuta giacenza, con notificazione perfezionatasi il 02.06.2017
(doc. n. 10 fasc. ; - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599 85/000, notificata a mani del CP_3 destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di pignoramento presso terzi n. CP_3
13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. ; - atto di CP_3 intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . CP_3
3) AVA n. 435 2017 00003277 23 000, formato in data 09.09.2017, per il periodo di riferimento 01/2016 –
12/2016, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 3.930,36, risulta notificato per compiuta giacenza CP_ in data 28.09.2017 (v. docc. 1-2 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599
85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di pignoramento CP_3 presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. ; CP_3
- atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . CP_3
4) AVA n. 435 2017 00006618 16 000, formato in data 09.10.2017, per il periodo di riferimento 01/2011 –
12/2011, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 899,26, risulta notificato per compiuta giacenza in
Pag. 7 di 12 CP_ data 24.11.2017 (v. docc. nn. 3-4 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019
90017599 85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di CP_3 pignoramento presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n.
13 fasc. ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona CP_3
CP_ di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . Con riferimento a tale pretesa, CP_3 documenta altresì la notifica di una diffida ad adempiere, n. 492715876743K4201611 del 04.11.2016, valevole quale atto di messa in mora, con notificazione perfezionatasi a mani della moglie del ricorrente in data CP_ 15.11.2016 (docc. nn. 17-18 fasc. .
5) AVA n. 435 2017 00007105 38 000, formato in data 24.10.2017, per il periodo di riferimento 01/2010 –
12/2010, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 5.424,46, risulta notificato per compiuta giacenza CP_ in data 07.11.2017 (v. docc. nn. 5-6 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019
90017599 85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di CP_3 pignoramento presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n.
13 fasc. ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona CP_3
CP_ di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . Con riferimento a tale pretesa, CP_3 documenta altresì la notifica di una diffida ad adempiere, n. 492715876743AB201605 del 11.05.2016, valevole quale atto di messa in mora, con notificazione perfezionatasi a mani del ricorrente in data 20.05.2016 (docc. CP_ nn. 15-16 fasc. .
6) AVA n. 435 2018 00003703 60 000, formato in data 23.06.2018, per il periodo di riferimento 01/2017 –
12/2017, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 2.992,74, risulta notificato a mani del ricorrente in CP_ data 09.08.2018 (v. docc. nn. 7-8 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019
90017599 85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di CP_3 pignoramento presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n.
13 fasc. ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona CP_3 di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . CP_3
1) Cartella di pagamento n. 135 2012 0012606047, portante credito di cui titolare è , pari ad € 1.344,29, CP_2 notificata a mani di familiare convivente del ricorrente in data 22.01.2013 (docc. nn. da 5 a 8 fasc. ; CP_2 doc. n. 17 fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti CP_3 interruttivi della prescrizione quinquennale: - preavviso di fermo amministrativo n. 13580201300001493000, CP_ notificato a familiare convivente del ricorrente in data 05.09.2013 (doc. n. 6 fasc. doc. n. 9 fasc. ; CP_3
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201400000771000 notificato a mani della moglie
Pag. 8 di 12 CP_ del ricorrente in data 29.01.2015 (docc. nn.
7-8 fasc. doc. n. 10 fasc. ; - intimazione di pagamento CP_3
n. 135 2016 9000 248083000, notificata a mani del coniuge convivente con notificazione perfezionatasi in CP_ data 05.12.2016 (doc. n. 9 fasc. doc. n. 11 fasc. ; - atto di pignoramento presso terzi n. CP_3
13584201700000014/000, notificato per compiuta giacenza il 02.06.2017 (doc. n. 10 fasc. doc. n. 12 CP_3
CP_ fasc. ; - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599 85/000, notificata a mani del destinatario il CP_ 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. doc. n. 13 fasc. ; - atto di pignoramento presso terzi n. CP_3
13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. doc. n. 14 fasc. CP_3
CP_ ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona di CP_ famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. doc. n. 15 fasc. . CP_3
2) Cartella di pagamento n. 135 2014 0005981779, portante credito di cui titolare è , pari ad € 2.393,23, CP_2 notificata a mani della moglie del ricorrente in data 22.10.2015 (v. docc. nn. 22-23 fasc. ; doc. n. 18 CP_2 fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi CP_3 della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599 85/000, notificata a mani CP_ del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. doc. n. 13 fasc. ; - atto di pignoramento presso CP_3 terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. doc. n. CP_3
CP_ 14 fasc. ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona CP_ di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. doc. n. 15 fasc. . CP_3
Gli enti convenuti hanno provato il regolare perfezionamento della notificazione degli avvisi di addebito presupposti dell'intimazione, tutti pervenuti all'indirizzo di controparte.
Hanno documentato numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Ogni relata di notifica prodotta reca – in prossimità del codice a barre- il codice numero identificativo di ogni singolo atto, ad esso sicuramente ricollegabile in forza della corrispondenza tra i codici.
L'eccezione di prescrizione, in conclusione, è infondata.
D.1.) non è possibile ravvisare una lesione del diritto di difesa, nemmeno ai sensi dell'invocata disposizione, applicabile in un differente ordinamento quale quello tributario per espressa previsione dell'art. 1 comma 1 della L. n. 212/2000, poiché da un lato è genericamente addotto il pregiudizio con riferimenti ai singoli atti, dall'altro lato gli atti portati dall'intimazione sono stati notificati a parte ricorrente, che ne è venuta a conoscenza e pertanto è stata messa in grado di esplicare ogni e più compiuta difesa.
E)Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura previdenziale della causa, i parametri medi;
viene considerata la rilevante difficoltà della causa;
detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Pag. 9 di 12 Il Tribunale di LO, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso di;
Parte_1
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte resistente, , CP_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € Controparte_4
6.000,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in LO, il 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 10 di 12
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
[...]
[...]
Controparte_1 SISTENTE Oggi 06/03/2025, alle ore 09:30, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per , l'Avv. GERARDI, in sostituzione dell'Avv. MAZZA GIANLUCA;
Parte_1
Per è presente l'avv. BELLANI in sostituzione dell'avv. Controparte_1 SC in giudizio. Per , è presente l'avv. SCALMANINI PAOLA. CP_2 Per è presente Controparte_1
l'avv. CARAVELLI ROSA, in sostituzione dell'avv. TARZIA MARIO ROBERTO, giusta delega scritta che produce in giudizio. L'avv. GERARDI, richiesto a chiarimenti dal Giudice, fa presente che sarebbero opposte ed oggetto di domanda sia le cartelle di pagamento sia gli avvisi di addebito. Fa presente che nelle conclusioni del ricorso, laddove è scritto cartelle esattoriali deve intendersi comprensivo degli avvisi di addebito contenuti nel corpo del ricorso, a pagina 2. L'avv. GERARDI per parte ricorrente fa presente che sarebbero opposte anche due cartelle di pagamento, del 2014 e del 2012. fa presente di essere creditore per crediti contributivi portati solo da avvisi di addebito. CP_1
afferma che sarebbe titolare dei crediti portati dalle due cartelle di pagamento. CP_2
ERARDI per parte ricorrente chiarisce che non sono oggetto del giudizio le cartelle e gli avvisi che non portano crediti contributivi e che non appartengono alla giurisdizione del Giudice Ordinario e che non appartengono alla competenza del Giudice del Lavoro.
fa presente che nell'intimazione di pagamento opposta, per vi sarebbero solo avvisi di CP_2 CP_1 addebito, oltre alle due cartelle di pagamento . CP_2
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente, avv. GERARDI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente avv. CARAVELLI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto CP_1 della domanda. Parte resistente avv. BELLANI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto CP_3 della domanda.
Pag. 1 di 12 Parte resistente , avv. SCALMANINI discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto CP_2 della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di LO, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 974/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MAZZA GIANLUCA Parte_1 C.F._1 TI , presso il cui studio è elettivamente C.F._2 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ente forza di procura in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA SCALMANINI, presso il cui studio CP_2 P.IVA_2
è elettivamente domiciliato, in forza di mandato generale alle liti in calce all'atto introduttivo;
(C.F. ), CP_1 P.IVA_3 Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TARZIA MARIO ROBERTO, presso il cui
[...] P.IVA_4
elett iciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/12/2024, ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di LO in funzione di Giudice del Lavoro, ed CP_2 CP_1 Controparte_1
, premettendo di aver ricevuto in data 15.11.2023 la notificazione dell'atto di intimazione di
[...] pagamento n. 135 2023 9001430672 datato 16.08.2023, contenente l'ingiunzione di pagare la somma complessiva di 100.145,54, comprensiva dei crediti portati dai seguenti avvisi di addebito oggetto del presente giudizio: - 435 2013 0000625500 000; - 435 2016 0000590564 000; - 435 2017 0000327723 000; - 435 2017
0000661816 000; - 435 2017 0000710538 000; - 435 2018 00003703600 000.
Parte ricorrente ha mosso le seguenti censure: 1) nullità per intervenuta prescrizione e decadenza del credito portato dai singoli atti;
2) violazione del diritto di difesa per omessa notifica dei singoli atti.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare la nullità/inesistenza dei presunti titoli-crediti rappresentato dalle cartelle esattoriali di cui il pagamento è stato richiesto tramite la notifica dell'atto opposto per omessa notifica della stessa, nonché per le motivazioni suindicate in premessa anche in ragione dell'intervenuta ed eccepita prescrizione e decadenza del diritto di riscuotere il credito azionato per i crediti di natura previdenziale e/o assistenziale per cui l'adito G.O. ha
Pag. 1 di 12 competenza per decidere nel merito. Con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, ed attribuzione pro quota ai procuratori per dichiarazione di fattone anticipo”.
e si sono ritualmente costituiti con rispettivi atti. CP_2 CP_1 Controparte_4 ha eccepito: CP_2
- l'inadempimento dell'impresa alle obbligazioni contributive , per i crediti portati da due cartelle di CP_2 pagamento, la n. 135 2012 0012606047 e la n. 135 2014 0005981779 contenute nell'intimazione opposta;
- la contraddizione tra le eccezioni di prescrizioni, violazione del diritto di difesa e decadenza nel corpo del ricorso, riferite agli avvisi di addebito portanti crediti contributivi di e le conclusioni del ricorso, che CP_1 fanno riferimento alle cartelle di pagamento;
- l'inapplicabilità dell'art. 6 dello Statuto dei diritti del Contribuente;
- il difetto di legittimazione passiva di CP_2
- la mancata decadenza e la tardività dell'eccezione.
Nel merito, ha concluso per il rigetto del ricorso. di LO ha eccepito: CP_1
- la decadenza ex art. 24 c.5 d.lgs. 46/99 ed ex artt. 617 e 618 bis c.p.c. per la tardività dell'opposizione;
- il rispettivo difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto e in diritto.
ha eccepito: Controparte_1
- in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione per le cartelle di pagamento portanti i crediti tributari portati dall'atto di intimazione;
- in via pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- la carenza di interesse ad agire del ricorrente;
nel merito, ha contestato puntualmente le deduzioni avversarie, Controparte_1 concludendo per il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale, vertendosi su questioni di diritto e documentali.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In via pregiudiziale, sussiste la legittimazione passiva di entrambi degli enti convenuti, in quanto l'eccepita prescrizione dei crediti giustifica la partecipazione al processo di titolare del credito, e di CP_1 [...]
, del tutto legittimi contraddittori (v. Cass. sez. lav. sent. n. 18522 del 9.9.2011; v. Cass. Controparte_4 civ. Sez. lavoro Sent., 15.01.2016, n. 594).
Pag. 2 di 12 Sussiste la legittimazione passiva di , in quanto Istituto titolare dei crediti portati dalle due cartelle di CP_2 pagamento opposte.
Parte ricorrente si oppone all'intimazione di pagamento, deducendo dell'omessa notificazione degli atti presupposti ed eccependo la maturata prescrizione quinquennale dei crediti portati dagli atti.
A) Prima di approfondire la tematica della regolarità e perfezionamento della notificazione di ogni singolo atto presupposto contenuto nell'atto opposto, occorre esaminare l'eccezione di tardività dell'opposizione.
L'eccezione è infondata, per i seguenti motivi.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il cui principio è applicabile alla fattispecie in esame: “deve ritenersi che nel caso che occupa si verta nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avendo, infatti, la domanda introduttiva del giudizio, ad oggetto, la deduzione di fatti estintivi della formazione del titolo (eccezione relativa alla prescrizione quinquennale del credito per omissione contributiva a norma della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10), e non di irregolarità nel procedimento di notifica dello stesso” (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 08-11-2018, n. 28583).
In materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito di cui alla L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., del 23-02-2021, n.
4901; v. pure Sez. L, Sentenza n. 6119 del 26/03/2004; v. altresì Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 12-06-
2018, n. 15223; v. conforme Cass. civ. Sez. III Sent., 03/05/2011, n. 9698).
Nel caso in esame parte ricorrente, nell'impugnare l'intimazione di pagamento ex art. 50 comma 2 del d.p.r.
n. 602/1973, censura sì l'omessa notificazione dei singoli avvisi contenuti nell'intimazione opposta, ma soprattutto eccepisce l'illegittimità dell'intimazione per intervenuta prescrizione del credito.
Consegue dalla disamina della domanda che la parte contesta, effettivamente, il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata (seppur non ancora avviata). CP_1
Si rende opportuno qualificare la domanda ai sensi dell'art. 615 c.p.c., senza che alcun termine decadenziale sia maturato a carico della parte che eccepisce la prescrizione della pretesa contributiva di cui all'intimazione di pagamento (fatto estintivo), verificatasi successivamente alla notificazione dell'ultimo atto di esecuzione.
B) Non è superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 30 comma 4 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 (conv. con modificazioni dalla L. n. 122/2010) l'ente deve procedere alla notificazione dell'avviso di addebito, “in via prioritaria”, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge e che
è dunque valida la notificazione perfezionatasi all'indirizzo pec del destinatario, laddove prodotta la relativa ricevuta di avvenuta consegna.
Si rende opportuno richiamare i condivisibili principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia
Pag. 3 di 12 di notificazione (estensibili anche all'avviso di addebito ai sensi del comma 14 dell'art. 30, d.l. n. 78/2010):
a) se la parte destinataria di una cartella di pagamento contesta di averne ricevuto la notificazione,
l'Agente per la riscossione deve semplicemente dare prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione, senza necessità di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi, posto peraltro che nessuna norma prevede tale obbligo, né ricollega alla sua omissione la sanzione di nullità della stessa e della relativa notificazione (cass. 25292/2018 e cass. n. 33525 del
2019);
b) non è nemmeno necessario che l'agente della riscossione dia la prova anche del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se lo stesso destinatario dia prova di essersi incolpevolmente trovato nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/2014, n. 9111/2012, n. 20027/2011);
c) è stato ribadito altresì che “in tema di notifica della cartella di pagamento, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia della cartella di pagamento notificata, né che dia la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata. La cartella, pertanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (Cass. civ. Sez. III, 07/05/2015, n. 9246);
d) gli atti sono legittimamente notificati a mezzo della posta (cfr. cass. 1091/2013) se consegnati come nella specie a soggetto rinvenuto nel domicilio del destinatario, del resto dovendo ricordarsi che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui l'atto è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficio postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata (cass. sez. 5, sent. n. 11708 del 27.5.2011; cass. sez. 5, sent. n. 270 del 12.1.2012 e ss. conformi);
e) in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. civ. Sez. III Sent., 13/05/2014, n. 10326);
C) Nel merito, la prescrizione dei crediti contributivi è quinquennale (cfr. art. 3, commi 9 e 10 della L. n. 335 del 1995) atteso che la definitività della cartella o dell'avviso di addebito non vale a determinare la c.d.
Pag. 4 di 12 “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. (cfr.
Cass., sez. U., sent. n. 23397 del 17.11.2016 e, tra le altre, da ultimo, Cass., sez. VI, ord. n. 11335 del 26.4.2019;
v. altresì cass. ord. n. 7879 del 2019). La prescrizione ha uguale durata per le sanzioni, che costituiscono una obbligazione accessoria ex lege, che partecipa della stessa natura giuridica dell'obbligazione principale (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22/02/2012, n. 2620).
C.1.) Occorre rammentare che la prescrizione quinquennale è stata sospesa da una serie di interventi normativi durante il periodo emergenziale, quali il d.l. n. 34/2020, gli artt. 37, 67 commi 1 e 4 e 68 del d.l. n.
18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27)(che richiama l'art. 12 del d.lgs. n.
159/2015), il d.l. n. 104/2020, il d.l. n. 125/2020, l'art. 11 comma 9 del d.l. n. 183/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21), l'art. 4 del d.l. n. 41/2021 in materia di sospensione dell'attività di riscossione, il d.l. n. 73/2021. Tali disposizioni hanno sospeso la decorrenza del termine prescrizionale dei contributi per il periodo dal 8.3.2020 al 31.8.2021, per complessivi 541 giorni, che devono essere considerati nel computo.
C.2.) Prima della disamina dell'eccezione, non è superfluo evidenziare che gli atti interruttivi della prescrizione devono avere rilevanza esterna ed essere portati a conoscenza del debitore e che grava sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro Sent.,
06/11/2009, n. 23600).
C.3.) Ancora, si chiarisce che questo Giudice ritiene che l'avviso di intimazione sia atto interruttivo della prescrizione, in quanto contenente l'intimazione ad adempiere che importa esercizio del diritto ad opera del titolare.
C.4.)La richiesta di rateazione, sottoscritta e presentata dal debitore, con relativo piano di ammortamento del debito, concreta un riconoscimento e produce un effetto interruttivo della prescrizione, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c., ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (v. Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. del 11/05/2022, n. 14991, Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 21/12/2022, n. 37389, v. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 15/07/2021, n. 20260; v. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 26/04/2017, n. 10327;
v. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. 04/01/2016, n. 5; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 29/12/2015, n. 26013;
Cass. 24555/2010, Cass. 23/02/2010 n. 4324, Cass. 07/09/2007 n. 18904).
L'orientamento, costante, viene condiviso dal Giudicante, che richiama una recente pronuncia della Corte di
Cassazione, la n. 9242 del 08/04/2024, che ribadisce: “[…] è difatti ferma nell'affermare che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso
Pag. 5 di 12 stretto, di carattere non recettizio, che non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito, si configura senz'altro nella domanda di rateizzazione del debito proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, con la conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate
(Cass. n. 26013/15; n. 10327/17; n. 20260/21; n. 14991/22; n. 37389/22)”.
In conclusione, la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, benché corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso, unitamente ai pagamenti normativamente previsti trimestrali, configura un riconoscimento di debito, che vale a produrre un effetto interruttivo della prescrizione.
C.5.) L'iscrizione d'ipoteca ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 – sempre che sia ricevuta dal contribuente-, in quanto funzionale alla riscossione coattiva del credito, esplicita la volontà del creditore di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo e rappresenta, quindi, ai sensi dell'art. 2943 comma 1 e comma 4 c.c., atto interruttivo della prescrizione, ancorché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 (Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 19/01/2021, n. 850; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
03/09/2020, n. 18305; Cass. civ. Sez. V Sent., 08/02/2017, n. 3346; v. recente Cass. civ., Sez. V, Sentenza,
06/08/2024, n. 22267).
C.6.) Con riferimento agli avvisi di addebito, infine, dal 1 gennaio 2011, ex art. 30 del d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/10, deve dirsi ormai superato il sistema della riscossione basato sull'iscrizione a ruolo e infondata
è l'eccezione di decadenza basata sull'art. 25 del d.lgs. n. 46/99.
Come previsto dall'art. 30 comma 1 del d.l. n. 78/2010, “l'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a CP_ qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo” e come previsto dal comma 14 dell'art. 30 del d.l. n. 78/2010, il riferimento al “ruolo”, alle “somme iscritte a ruolo”, alla “cartella di pagamento”, contenuto nelle norme vigenti, quali gli artt. 24
e 25 del d.lgs. n. 46/1999 deve intendersi rivolto all'avviso di addebito emesso da e non più, dunque, CP_1 al “ruolo”. Ciò significa che non è possibile discorrere di decadenza dall'iscrizione a ruolo.
C.6.1.) Nondimeno, con riferimento alla cartella di pagamento, l'eccezione è infondata, dacché è noto che il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord., 06/07/2018, n. 17858; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 06/08/2012, n. 14149; si veda parte motiva di recente e conforme Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 11/04/2022, n. 11671; v. Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro Ord., 07/05/2019, n. 12025).
D) Infine, si procede ad esaminare i singoli atti oggetto di causa in relazione ai corrispondenti periodi
Pag. 6 di 12 contributivi.
1) AVA n. 435 2013 00006255 00 000, formato in data 09.12.2013, per il periodo di riferimento 03/2008 –
11/2011, portante il credito a titolo di contributi e somme aggiuntive per lavoro dipendente pari ad € CP_ 14.225,14, risulta notificato a mani della moglie del ricorrente in data 27.01.2014 (v. docc.
9-10 cfr. con CP_ docc. nn. 13-14 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca n.
13576201400000771000, notificata a mani di familiare convivente in data 29.01.2015 (doc. nn.
7-8 fasc.
; - intimazione di pagamento n. 135 2016 9000 248083000 notificata a mani del coniuge convivente il CP_3
05.12.2016 (doc. n. 9 fasc. ; - atto di pignoramento presso terzi n. 13584201700000014/000, notificato CP_3 per compiuta giacenza il 02.06.2017 (doc. n. 10 fasc. ; - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599 CP_3
85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di pignoramento CP_3 presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. ; CP_3
- atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . CP_3
2) AVA n. 435 2016 00005905 64 000, formato in data 23.07.2016, per il periodo di riferimento 07/2015 –
12/2015, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 1.887,59, risulta notificato a mani della moglie del CP_ ricorrente in data 03.08.2016 (v. docc. 11-12 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - atto di pignoramento presso terzi n.
13584201700000014/000, notificato per compiuta giacenza, con notificazione perfezionatasi il 02.06.2017
(doc. n. 10 fasc. ; - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599 85/000, notificata a mani del CP_3 destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di pignoramento presso terzi n. CP_3
13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. ; - atto di CP_3 intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . CP_3
3) AVA n. 435 2017 00003277 23 000, formato in data 09.09.2017, per il periodo di riferimento 01/2016 –
12/2016, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 3.930,36, risulta notificato per compiuta giacenza CP_ in data 28.09.2017 (v. docc. 1-2 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599
85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di pignoramento CP_3 presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. ; CP_3
- atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . CP_3
4) AVA n. 435 2017 00006618 16 000, formato in data 09.10.2017, per il periodo di riferimento 01/2011 –
12/2011, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 899,26, risulta notificato per compiuta giacenza in
Pag. 7 di 12 CP_ data 24.11.2017 (v. docc. nn. 3-4 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019
90017599 85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di CP_3 pignoramento presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n.
13 fasc. ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona CP_3
CP_ di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . Con riferimento a tale pretesa, CP_3 documenta altresì la notifica di una diffida ad adempiere, n. 492715876743K4201611 del 04.11.2016, valevole quale atto di messa in mora, con notificazione perfezionatasi a mani della moglie del ricorrente in data CP_ 15.11.2016 (docc. nn. 17-18 fasc. .
5) AVA n. 435 2017 00007105 38 000, formato in data 24.10.2017, per il periodo di riferimento 01/2010 –
12/2010, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 5.424,46, risulta notificato per compiuta giacenza CP_ in data 07.11.2017 (v. docc. nn. 5-6 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019
90017599 85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di CP_3 pignoramento presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n.
13 fasc. ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona CP_3
CP_ di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . Con riferimento a tale pretesa, CP_3 documenta altresì la notifica di una diffida ad adempiere, n. 492715876743AB201605 del 11.05.2016, valevole quale atto di messa in mora, con notificazione perfezionatasi a mani del ricorrente in data 20.05.2016 (docc. CP_ nn. 15-16 fasc. .
6) AVA n. 435 2018 00003703 60 000, formato in data 23.06.2018, per il periodo di riferimento 01/2017 –
12/2017, portante il credito a titolo di contributi pari ad € 2.992,74, risulta notificato a mani del ricorrente in CP_ data 09.08.2018 (v. docc. nn. 7-8 ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019
90017599 85/000, notificata a mani del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. ; - atto di CP_3 pignoramento presso terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n.
13 fasc. ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona CP_3 di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. . CP_3
1) Cartella di pagamento n. 135 2012 0012606047, portante credito di cui titolare è , pari ad € 1.344,29, CP_2 notificata a mani di familiare convivente del ricorrente in data 22.01.2013 (docc. nn. da 5 a 8 fasc. ; CP_2 doc. n. 17 fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti CP_3 interruttivi della prescrizione quinquennale: - preavviso di fermo amministrativo n. 13580201300001493000, CP_ notificato a familiare convivente del ricorrente in data 05.09.2013 (doc. n. 6 fasc. doc. n. 9 fasc. ; CP_3
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 13576201400000771000 notificato a mani della moglie
Pag. 8 di 12 CP_ del ricorrente in data 29.01.2015 (docc. nn.
7-8 fasc. doc. n. 10 fasc. ; - intimazione di pagamento CP_3
n. 135 2016 9000 248083000, notificata a mani del coniuge convivente con notificazione perfezionatasi in CP_ data 05.12.2016 (doc. n. 9 fasc. doc. n. 11 fasc. ; - atto di pignoramento presso terzi n. CP_3
13584201700000014/000, notificato per compiuta giacenza il 02.06.2017 (doc. n. 10 fasc. doc. n. 12 CP_3
CP_ fasc. ; - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599 85/000, notificata a mani del destinatario il CP_ 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. doc. n. 13 fasc. ; - atto di pignoramento presso terzi n. CP_3
13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. doc. n. 14 fasc. CP_3
CP_ ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona di CP_ famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. doc. n. 15 fasc. . CP_3
2) Cartella di pagamento n. 135 2014 0005981779, portante credito di cui titolare è , pari ad € 2.393,23, CP_2 notificata a mani della moglie del ricorrente in data 22.10.2015 (v. docc. nn. 22-23 fasc. ; doc. n. 18 CP_2 fasc. ; gli enti convenuti documentano la ricezione da parte del ricorrente dei seguenti atti interruttivi CP_3 della prescrizione quinquennale: - intimazione di pagamento n. 135 2019 90017599 85/000, notificata a mani CP_ del destinatario il 20.11.2019 (docc. nn. 11-12 fasc. doc. n. 13 fasc. ; - atto di pignoramento presso CP_3 terzi n. 13584202000000057/000 notificato a mani del ricorrente il 11.02.2020 (doc. n. 13 fasc. doc. n. CP_3
CP_ 14 fasc. ; - atto di intimazione di pagamento n. 135 2022 90013023 15/000, notificato a mani di persona CP_ di famiglia del ricorrente in data 06.08.2022 (docc. nn. 14-15 fasc. doc. n. 15 fasc. . CP_3
Gli enti convenuti hanno provato il regolare perfezionamento della notificazione degli avvisi di addebito presupposti dell'intimazione, tutti pervenuti all'indirizzo di controparte.
Hanno documentato numerosi atti interruttivi della prescrizione.
Ogni relata di notifica prodotta reca – in prossimità del codice a barre- il codice numero identificativo di ogni singolo atto, ad esso sicuramente ricollegabile in forza della corrispondenza tra i codici.
L'eccezione di prescrizione, in conclusione, è infondata.
D.1.) non è possibile ravvisare una lesione del diritto di difesa, nemmeno ai sensi dell'invocata disposizione, applicabile in un differente ordinamento quale quello tributario per espressa previsione dell'art. 1 comma 1 della L. n. 212/2000, poiché da un lato è genericamente addotto il pregiudizio con riferimenti ai singoli atti, dall'altro lato gli atti portati dall'intimazione sono stati notificati a parte ricorrente, che ne è venuta a conoscenza e pertanto è stata messa in grado di esplicare ogni e più compiuta difesa.
E)Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura previdenziale della causa, i parametri medi;
viene considerata la rilevante difficoltà della causa;
detratta la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit.
P.Q.M.
Pag. 9 di 12 Il Tribunale di LO, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso di;
Parte_1
- condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuna parte resistente, , CP_1 CP_2
delle spese di lite, che liquida, per ciascuna parte, in complessivi € Controparte_4
6.000,00 per competenze professionali, spese generali al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in LO, il 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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