Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
RG n. 1543/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente. Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere Avv. Arturo Varricchio Consigliere Aus. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1543/2023 R.G.
promossa in sede di appello da
, nata a [...], il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marchese Giovanni ed elettivamente domiciliata, presso il suo studio, in Milano Via Montevideo n. 5, come da procura in atti, ammesso al Gratuito patrocinio il 29/12/2023 Appellante nei confronti di
, in persona del pro tempore Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Torino in via dell'Arsenale 21
Appellato avverso l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino in data 21.11.2022 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. n.16293/2022.
Con l'intervento del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dr. Carlo Maria Pellicano
1
Per la parte appellata:
“In via principale
- rigettare l'appello proposto, per tutte le motivazioni meglio indicate nel corpo del presente atto e confermare per l'effetto l'ordinanza di inammissibilità emessa in primo grado e confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge;
In via gradata:
- rigettare la domanda di rimessioni in termini, in quanto infondata e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto, per tutte le motivazioni meglio indicate nel corpo del presente atto e confermare per l'effetto l'ordinanza di inammissibilità emessa in primo grado e confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge;
In via subordinata:
- rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
- con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.”
Il Procuratore Generale in data 30.1.2024 ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 30 d.lgs 286/1998, depositato presso il Tribunale di Torino in data 7.9.2022, la sig.ra cittadina croata, proponeva Parte_1 ricorso avverso il decreto della Questura di Torino con il quale è stata rigettata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di salute. Nel provvedimento impugnato, l'Amministrazione ha motivato il diniego evidenziando che: “Dalla certificazione medica prodotta non si rilevano gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie tali da determinare un
“rilevante pregiudizio” alla salute della richiedente in caso di rientro nel Paese
2 di origine o di provenienza e inoltre la richiesta è priva di una certificazione sanitaria attestante il rilevante pericolo per la salute che comporterebbe il viaggio di rientro nel proprio Paese. Rilevato che tale documentazione non indica la sussistenza di alcuna delle condizioni richieste, ai sensi dell'art. 19 comma 2, lettera d) bis del D. Lgs. 286/98 ai fini del rinnovo dello specifico titolo di soggiorno”. La ricorrente censurava il provvedimento sostenendo che l'Amministrazione avrebbe omesso di considerare adeguatamente la documentazione medica prodotta, dalla quale emergerebbero condizioni cliniche tali da integrare i presupposti previsti dalla disposizione sopra richiamata. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto del Controparte_1 ricorso e sostenendo in particolare, che le condizioni cliniche della sig.ra non integrassero i presupposti di eccezionale gravità richiesti dalla Parte_1 legge. Con ordinanza del 21.11.2023, il Tribunale dichiarava l'inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che lo stesso è stato depositato in data 7.9.2022, oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta in data 11.7.2022, come previsto dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. Il Tribunale evidenziava, altresì, che il caso in esame è disciplinato dall'art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011, il quale, al comma 7, richiama l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 14 e 15 dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 25/2008. In forza di tale rinvio normativo, non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Con atto di citazione in appello notificato il 21.12.2023, la sig.ra Parte_1 propone appello contestando la declaratoria di inammissibilità per
[...] tardività. Secondo l'appellante, tale norma si riferisce esclusivamente ai procedimenti relativi a permessi di soggiorno temporanei per esigenze umanitarie connesse a cure urgenti e temporanee, in presenza di prognosi favorevole. Nella fattispecie in esame, invece, la ricorrente è affetta da patologie oncologiche croniche (carcinoma mammario e altre neoplasie), che richiedono trattamenti continuativi e assistenza sanitaria a lungo termine. Pertanto, ritiene che alla vicenda non possa applicarsi il regime processuale di cui all'art. 19-ter, e conseguentemente debba ritenersi operante la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. A sostegno di tale interpretazione, l'appellante richiama altresì la propria stabile presenza in Italia sin dal 1990, con primo ingresso regolare, nonché la
3 conversione, nel 2015, del proprio permesso di soggiorno per motivi di salute, in relazione a gravi patologie croniche (tra cui diabete mellito e successivo carcinoma mammario), gestite presso l'Istituto dei Tumori di Milano. In via subordinata, viene formulata istanza di rimessione in termini per errore scusabile, in ragione della complessità interpretativa del quadro normativo applicabile. La parte deduce, in particolare, che la confusione tra regimi processuali differenti giustificherebbe la tardività del ricorso originario, invocando il principio della c.d. “ragion fluida”. Rileva, inoltre, che la richiesta di rimessione in termini era già stata formulata nel giudizio di primo grado, in sede di memoria difensiva, ma il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sul punto, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Tale omissione costituisce oggetto di specifica doglianza in appello, essendo la Corte chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti per il recupero del termine ex art. 153, secondo comma, c.p.c. Il , costituitosi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza Controparte_1 dell'appello, rilevando in rito che il Tribunale di primo grado ha correttamente ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011. Tali disposizioni escludono espressamente l'operatività della sospensione feriale dei termini processuali e impongono la trattazione con modalità accelerate. È stato altresì evidenziato che il Giudice di primo grado, ha previamente sottoposto la questione alle parti, garantendo il contraddittorio prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, l'Amministrazione ha evidenziato che la sig.ra , entrata clandestinamente in Italia già nel 1983, era stata Parte_1 destinataria, nel tempo, di un foglio di via obbligatorio, nonché di un decreto di espulsione emesso nel 2020 a seguito della commissione di plurimi reati. Alla luce di tali elementi, secondo il , la Questura ha CP_1 correttamente emesso il decreto di rigetto ritenendo insussistenti i presupposti previsti dall'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998, rilevando che le condizioni cliniche dell'istante non rientrano nella previsione normativa, che tutela esclusivamente le patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine escludendo i meri controlli periodici o trattamenti standardizzati. All'udienza del 19.1.2024, l'appellante ha chiesto l'autorizzazione alla produzione dei documenti n. 7 e 8, già depositati telematicamente. La Corte si è riservata di valutarne l'ammissibilità e ha rinviato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
4 All'udienza del 10.5.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Solo la parte appellante ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale. La causa veniva trattenuta a decisione.
3. L'appello è infondato e deve essere rigettato. Il Tribunale di Torino ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, come previsto dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998. La notificazione del decreto di rigetto è avvenuta in data 11.07.2022, mentre il ricorso è stato depositato solo il 7.09.2022, ben oltre il termine previsto.
3.1. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la controversia rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19-ter del d.lgs. n. 150/2011, richiamato espressamente dall'art. 30, comma 6, cit., che disciplina i procedimenti in materia di diniego del permesso di soggiorno per motivi di salute ex art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d.lgs. n. 286/1998. Detta norma, al comma 7, rinvia ai commi 14 e 15 dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, i quali prevedono espressamente l'inoperatività della sospensione dei termini nel periodo feriale, nonché la trattazione urgente delle controversie. Pertanto, nel caso di specie, la sospensione feriale non risulta applicabile. L'interpretazione fornita dalla parte appellante, secondo cui la disciplina sopra richiamata si applicherebbe esclusivamente a patologie temporanee e con prognosi favorevole, non trova alcun riscontro nel dato normativo, che si limita a richiedere l'esistenza di condizioni patologiche gravi e non adeguatamente curabili nel Paese di origine, a prescindere dalla loro natura cronica o acuta.
3.2. Neppure può trovare accoglimento l'istanza subordinata di rimessione in termini, fondata su un'asserita complessità normativa. La giurisprudenza consolidata ritiene che la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede la dimostrazione di una causa non imputabile alla parte, idonea a impedire l'osservanza del termine. L'errore interpretativo sul regime di sospensione feriale non integra una causa scusabile, in assenza di elementi oggettivi che dimostrino l'impossibilità di prevedere l'applicazione delle norme richiamate, espressamente indicate dal legislatore.
5 Deve inoltre rilevarsi che il giudice di primo grado ha, anche, sottoposto alle parti la questione dell'inapplicabilità della sospensione feriale prima della decisione di inammissibilità, garantendo il contraddittorio sul punto;
inoltre, alcuna pronuncia era dovuta sull'istanza di rimessione in termini, in quanto assorbita dalla rilevata decadenza e in ogni caso infondatezza del motivo di impugnazione. Alla luce di quanto sopra, l'appello va rigettato per manifesta infondatezza.
4. Le spese seguono la soccombenza e sono a carico di parte appellante. Considerata la manifesta infondatezza dell'impugnazione, si impone la revoca ex art. 6 n. 17 D.L. 17.02.2017 n°13, come da separato provvedimento, dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente suo onere di versare il contributo unificato nonché l'ulteriore somma pari al medesimo contributo, ex art. 13 comma 1 quater DPR 30/5/2002 n. 115. Le spese legali si liquidano in dispositivo, secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, per le cause di valore indeterminato – complessità bassa – in euro 1.738,00 (euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva non avendo il svolto attività per la fase decisionale), CP_1 oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA, come per legge. La Corte evidenzia la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c.1 quater del DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Torino, emessa in data 21.11.2022 nel procedimento iscritto al R.G. n.16293/2022, RESPINGE l'appello e conferma in ogni sua parte la sentenza appellata, CONDANNA l'appellante, al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio, liquidate in euro 1.738,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge. REVOCA l'ammissione della sig.ra al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato, ai sensi dell'art. 136 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'appellante è tenuta altresì al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la presente impugnazione;
6 MANDA alla Cancelleria per l'esazione del contributo unificato e dell'importo aggiuntivo di cui sopra;
Così deciso nella Camera di Consiglio dalla Sezione Famiglia e Minori della Corte d'Appello di Torino in data 20.12.2024.
IL PRESIDENTE (dott.ssa Carmela Mascarello) IL CONSIGLIERE AUS. EST. (avv. Arturo Varricchio)
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