Sentenza 18 marzo 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/2004, n. 5529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5529 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL NN, elettivamente domiciliato in ROMA via FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO DURAZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA PREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, NICOLA VALENTE, STEPANIA SOTGIA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 965/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 13/11/01 R.G.M. 668/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato CIANNAVEI per delega VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per al Primo Presidente e in subordine, il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l'appello dell'INPS, ha ritenuto che la maggiorazione contributiva fino a sette anni concessa dal d.l. 25 novembre 1995 n. 501, convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11, per il pensionamento anticipato del personale autoferrotranviario, sia rilevante solo per il diritto a pensione, non anche per la misura del trattamento pensionistico.
Ad avviso del collegio di appello, il riconoscimento da parte di una disposizione speciale di legge del diritto ad usufruire del trattamento di quiescenza prima dell'anzianità minima prevista non implica automaticamente l'accredito di contributi figurativi corrispondenti a quelli che il datore di lavoro avrebbe continuato a versare in caso di continuazione del rapporto, in difetto di espressa previsione in tal senso. Nella specie, una norma del genere non era ravvisabi-le, poiché con una disposizione chiara, nella prima parte dell'art. 4, primo comma, del d.l. n. 501/1995, era stato previsto che la maggiorazione, fino al massimo di sette anni, ivi prevista valeva unicamente "ai fini del conseguimento del diritto" alla pensione, di anzianità o di vecchiaia. Nè argomenti idonei nel senso sostenuto dall'assicurato erano desumibili dalla seconda parte del medesimo comma, che aveva la funzione di precisare che il lavoratore non poteva usufruire della maggiorazione di legge al fine di conseguire il pensionamento di anzianità, se mediante una minore maggiorazione egli già veniva a perfezionare i requisiti di età del pensionamento di vecchiaia. Neanche potevano trarsi argomenti dall'impiego del termine "anzianità contributiva", anziché dell'espressione "anzianità assicurativa", sia per la chiarezza del dettato normativo, sia perché era appropriato l'impiego di detta espressione, dato che requisito della pensione di anzianità è proprio il raggiungimento dei trentacinque anni di anzianità. Avverso questa decisione l'assicurato ricorre per Cassazione con tre motivi, cui l'INPS resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i tre motivi di ricorso, denunciando violazione ed errata applicazione dell'art. 4, comma 1, d.l. n. 501/1995, conv. in l. 11/1996, e dell'art. 12 delle Preleggi in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in una con vizi di motivazione, il ricorrente sostiene che,
con dette norme, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata il Legislatore ha inteso riconoscere il duplice beneficio delle decorrenza anticipata della pensione e del correlativo incremento della sua misura, così come avvenuto nei casi di prepensionamento in altri settori lavorativi. Ciò, secondo lo stesso ricorrente, è desumibile dall'analisi letterale del primo comma dell'art. 4 citato, nonché dal rapporto di tale disposizione con quella del terzo comma dello stesso articolo, che invece prevede espressamente che il beneficio dei sette anni rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento.
Il ricorso è fondato.
La questione che esso propone attiene all'interpretazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. 25 novembre 1995 n. 510/ convertito nella legge 5 gennaio 1996 n. 11, in materia di prepensionamento degli autoferrotranvieri. Detta legge concede una maggiorazione fino a sette anni;
e si discute se tale aumento anticipi soltanto il diritto a pensione, senza incrementare la contribuzione effettiva per il calcolo della pensione o se invece valga ad accrescere il periodo di contribuzione utile e quindi ad attribuire il diritto ad un trattamento pensionistico di importo maggiore perché ragguagliato ad una contribuzione più elevata di quella effettiva.
Questa Corte (v. sentenze 24 novembre 2003 nn. 17822 e 17823) ha già avuto modo di occuparsi della questione, giungendo a conclusioni favorevoli ai lavoratori attraverso argomenti che il Collegio condivide.
Recita il primo comma dell'art. 4 d.l. n. 501/1995: "Al fine di favorire il processo di riorganizzazione e risanamento del settore del pubblico trasporto, le aziende appartenenti a tale settore predispongono, per il triennio 1995-1997, d'intesa con le organizzazione sindacali territoriali di categoria, programmi di pensionamento anticipato di anzianità e di vecchiaia, tenendo conto delle domande a tal fine presentate dal proprio personale risultante dipendente al 31 dicembre 1994, sulla base della anzianità contributiva maturata a tale data nel Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, ovvero dell'età anagrafica con una maggiorazione, ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni, in misura non superiore a sette anni. Tale maggiorazione non potrà, in ogni caso, essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del requisito di età pensionabile previsto dalle norme del Fondo e in vigore al momento della presentazione della domanda".
Già ad una prima lettura la norma appare finalizzata a limitare al massimo gli anni di accredito;
ma allora, se si fosse inteso riconoscere solo l'anticipazione temporale del trattamento a parità di base contributiva, la seconda parte del comma 1 sarebbe stata inutile, perché sarebbe stata sufficiente la prima parte della disposizione: al prepensionamento avrebbero avuto diritto tutti i lavoratori che nei successivi sette anni (a partire dal 31 dicembre 1994), se fossero rimasti in servizio, avrebbero maturato i trentacinque anni di contribuzione (necessari per la pensione di anzianità), ovvero, essendo già in possesso del requisito contributivo minimo, avrebbero raggiunto il requisito di età per la pensione di vecchiaia.
Con la seconda parte della disposizione si introduce invece, per la maggiorazione, un limite ulteriore oltre quello dei sette anni, e cioè quello del minor periodo tra i sette anni e gli anni necessari per il conseguimento del trattamento di vecchiaia.
Ma questo ulteriore limite non avrebbe alcuna utilità se la maggiorazione dovesse essere intesa unicamente come anticipazione temporale e fosse priva di incidenza sull'ammontare dei contributi sui quali commisurare il trattamento.
Non si vede infatti quale potrebbe essere l'utilità di questo secondo limite se, da un lato, l'importo della pensione rimane immutato, in quanto determinato sulla base dei contributi effettivi al 31 dicembre 1994, e, dall'altro, identica rimane la decorrenza (che è fissata dalla data della domanda, ferma restando l'esistenza dei requisiti al 31 dicembre 1994). L'intento manifestato dal legislatore di ridurre il più possibile l'entità della "maggiorazione" non avrebbe allora alcun senso, perché sarebbe privo di effetti pratici.
Viceversa, l'importanza di questo secondo limite si rende palese se la maggiorazione ha per oggetto l'anzianità contributiva: in tal caso, i lavoratori che nei sette anni successivi avrebbero maturato i trentacinque anni di contribuzione, ma che prima della maturazione di tale requisito (necessario per la pensione di anzianità) raggiungono l'età pensionabile per vecchiaia, usufruiscono della "maggiorazione" prevista dalla prima parte della disposizione solo per questo periodo inferiore (più breve), accedendo al pensionamento di vecchiaia con una anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni. Più generale, la limitazione ha lo scopo di impedire che il lavoratore raggiunga un'anzianità A contributiva, incidente sulla misura della pensione, superiore a quella che avrebbe conseguito se fosse rimasto in servizio fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Invero, dovendo la legge essere interpretata, oltre che nel senso fatto palese dal significato proprio delle parole, anche in modo rispondente alla reale volontà legislativa (art. 12 delle preleggi), non si può attribuire alla disposizione in esame solo l'effetto di anticipare il trattamento pensionistico, senza incidere sulla sua misura, perché in tal caso si dovrebbe concludere che la disposizione di cui all'ultima parte del primo comma, dell'art. 4 citato non ha alcun senso, perché improduttivo di effetti. L'art. 4 del d.l. n. 501 del 1995 va perciò interpretato nel senso che la "maggiorazione", ivi prevista ha effetti non solo sul diritto, ma anche sulla misura della pensione, giacché durante il periodo relativo all'"anticipo" (rispetto all'epoca ordinaria di conseguimento) viene accreditata la contribuzione figurativa. Un'ulteriore conferma delle conclusioni cui si è pervenuti circa la portata dell'inciso del primo comma dell'art. 4 ("ai fini del conseguimento del diritto alle predette prestazioni") è fornita dal terzo comma dello stesso art. 4, secondo cui, nel caso in cui sia ritenuto necessario al fine del completamento del programma di gestione delle eccedenze, i programmi di prepensionamento possono riguardare anche lavoratori "che raggiungano i requisiti di anzianità contributiva computando, oltre all'anzianità di cui al comma 1, quella maturata presso altre forme previdenziali"; in tal caso però "la predetta anzianità rileva ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato a carico del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto". Il fatto che in questo caso la legge sia ricorsa ad una espressione inequivocamente limitativa ("ai soli fini della maturazione del diritto al pensionamento anticipato"), rende evidentemente plausibile una interpretazione non limitativa della diversa espressione contenuta nel primo comma. E può aggiungersi che, poiché la menzionata "anzianità di cui al comma 1" comprende evidentemente sia l'anzianità contributiva effettiva che quella aggiuntiva, ne risulta ulteriormente confermata la unitaria considerazione da parte dell'art. 4 delle anzianità contributive effettive e convenzionali prese in considerazione dal primo comma. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa - per nuovo esame ed anche per la disciplina delle spese del giudizio di Cassazione - alla Corte d'appello di Genova.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2004