CASS
Sentenza 28 ottobre 2021
Sentenza 28 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2021, n. 38994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38994 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR OL PP FA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
kogn/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO i CAut._ tl-P-.-67-eeffehIcie chiedendo il rigetto del ricorsoi • • • udite 4 difensore —eavvocato MARTINO PP del foro di PALMIin difesa di: TR OL • PP FA conclude insistendo sui motivi di ricorso. A l avvocato BORGESE DOMENICO D. del foro di PALMI in difesa di TR OL PP FA conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38994 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 22/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 aprile 2021, il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di RI LA US AN avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 12.3.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di di cui all'art. 416 -bis cod. pen. (capo A della provvisoria imputazione, per avere preso parte, nell'ambito dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, alla cosca LL, operante sul territorio del comune di Gioia Tauro e zone limitrofe, che, avvalendosi della forza di intimidazione scaturente dal vicolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, attuava un capillare controllo di ogni aspetto della vita economica del territorio e, in particolare, quale occulto regista delle politiche di gestione dell'A.S.P. di Reggio Calabria, garantiva forme di attenzione verso l'impresa M.C.T. Distribution & Service s.r.I., operante nel settore della vendita di prodotti medicali), a quello di cui agli artt. 416 , 416 -bis 1 cod. pen (capo B della provvisoria imputazione, perché, con la finalità di agevolare la cosca LL, si associava con altri soggetti, costituendo l'azienda M.C.T., per commettere una serie di delitti di corruzione per acquisire commesse da A.S.P. e da presidi ospedalieri e, quindi, ottenere i relativi pagamenti), al reato di cui agli artt. 110, 318, 319, 320, 321 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen. (capo I della provvisoria imputazione, in concorso con FA AN ZI e MA NO), nonché al reato di cui agli artt. 512 -bis e 416 -bis 1 cod. pen. (capo M della provvisoria imputazione, perché, per agevolare la cosca LL, in concorso con AR CO, AR NO, IE AR CE, UT NO, UT US, IE ER e ER AR, aveva attribuito fittiziamente la titolarità dell'azienda M.C.T. a AR NO, UT US e IE ER, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale). Condivideva, il Tribunale, con riguardo a tutti i reati contestati all'indagato, il giudizio di gravità indiziaria effettuato dal giudice della cautela sulla base degli esiti (costituiti, essenzialmente, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dal contenuto di numerose conversazioni captate) della complessa attività d'indagine relativa al procedimento c.d. "Chirone", che aveva permesso di ricostruire le infiltrazioni della cosca LL (la cui presenza sul territorio, era stata accertata in numerosi processi penali) nell'ambito della sanità pubblica in Calabria, per il tramite della famiglia RI, alla predetta legata da consolidati vincoli di natura criminale e parentale, grazie alla creazione di una struttura societaria ad hoc, la M.C.T. Distribution & Service s.r.I., operante nel settore della distribuzione di prodotti sanitari, che riusciva ad accaparrarsi le forniture mediante un meccanismo illecito, ideato unitamente alla Lewis Medical s.r.l. di ER 2 AR, corrompendo personale medico e paramedico, deputato a eseguire le relative richieste. 2. Avverso detta pronuncia, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati US Martino e Domenico Borgese, formulando cinque distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 512 -bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, sostenuto che: il Tribunale avrebbe affermato, in maniera del tutto apodittica, che il RI, temendo l'applicazione di un'imminente misura di prevenzione, avesse ceduto le proprie quote societarie ad altri, continuando a gestire la società come socio occulto sia perché la presunta appartenenza alla cosca LL costituirebbe il fatto da provare e "non il presupposto di partenza", sia perché non vi sarebbero elementi per ritenere che il RI nel periodo di cessione delle quote (aprile - ottobre 2016) fosse a conoscenza o temesse, anche in astratto, l'emissione di provvedimenti ablatori a suo carico;
sarebbe illogico ritenere che il RI, temendo l'applicazione di una misura di prevenzione, avesse ceduto le quote della M.C.T. s.r.I., trattenendo, invece, quelle della società "Minerva" e, soprattutto, quelle dell'azienda agricola di cui era l'unico titolare;
la spiegazione fornita dal Tribunale, sul punto, sarebbe, poi, altrettanto illogica (oltre che parziale, mancando qualsiasi riferimento all'azienda agricola); non sarebbe stato spiegato il motivo per cui il RI si sarebbe disfatto delle quote in due momenti distinti (prima cessione, nell'aprile del 2016, nei confronti di tale Napoli Massimo;
seconda cessione, nell'ottobre del 2016, nei confronti degli indagati AR e IE) e non, invece, immediatamente;
tutti" gli elementi investigativi che, in qualche modo, collocherebbero il RI alla M.C.T. s.r.I., sarebbero precedenti all'ottobre 2016; le enfatizzate conversazioni, infatti, risalirebbero all'aprile 2016 e, quindi, sarebbe legittimo e non indiziante il fatto che l'indagato se ne occupasse;
tutti i contatti intervenuti dopo l'ottobre 2016 tra il RI e i due ex soci sarebbero stati finalizzati esclusivamente al recupero da parte dello stesso RI delle somme anticipate negli anni precedenti;
infondato sarebbe il tentativo di agganciare i rapporti tra il RI e la FA con quelli che quest'ultima intratteneva, per altra via, con i soci della M.C.T. s.r.I.. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 -bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.". Secondo la difesa, una volta "depurato" il quadro indiziario dalla vicenda relativa alla presunta intestazione fittizia della società M.C.T. s.r.I., si "sgretolerebbe" l'impianto accusatorio riguardante le fattispecie associative;
l'azienda del RI sarebbe stata costretta a subire i mancati pagamenti da parte dell'A.S.P. e la società "Minerva" 3 sarebbe stata sull'orlo del fallimento proprio a causa di ciò, nonché costretta a cedere i crediti vantati nei confronti della stessa A.S.P.; la pronuncia impugnata, inoltre, non avrebbe preso in considerazione la decisione di annullamento (allegata al ricorso), resa dal medesimo Tribunale, dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di AR AT;
la motivazione di detta decisione avrebbe avuto un valore tranciante rispetto all'ipotesi di accusa, avendo escluso che potessero esserci stati rapporti privilegiati tra la "Minerva" e l'A.S.P. e avendo, altresì, ritenuto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CA assolutamente mendaci;
non sarebbero state neppure considerate l'intervenuta archiviazione, datata 2017, nei confronti di tutti i RI, per mancanza di riscontri obiettivi e la disposta revoca del programma di protezione nei confronti del CA;
l'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe fatto confusione sia tra soggetti (vi sarebbe commistione tra l'eventuale responsabilità del ricorrente e quella dei defunti congiunti) sia tra società (non sarebbe stata effettuata una accurata distinzione tra le vicende della "Minerva" e quelle della M.C.T. s.r.I.). 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 -bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.". Sempre in relazione alla parte motiva dedicata alla fattispecie sub capo A), il Tribunale sarebbe incorso - secondo la difesa - in un evidente "travisamento della prova"; in più passi dell'ordinanza, invero, sarebbe stata attribuita al RI la circostanza di avere "redarguito" due imprenditori, tali GA e MU, colpevoli di avere speso il nome della famiglia LL per ottenere vantaggi economici senza dare nulla in cambio;
tuttavia, dalla lettura della trascrizione della conversazione intercettata (progr. n. 1562 del 7.12.2017), si evincerebbe chiaramente che non sarebbe stato RI AN a redarguire i due, ma altro RI, lo zio NI (il nome di AN sarebbe stato pronunciato, infatti, esclusivamente per indicare il luogo ove avvenne il presunto incontro, mentre dalla conversazione emergerebbe che l'atteggiamento di RI AN sarebbe stato quello di una persona del tutto distaccata dalla descritta situazione). 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 e 416 -bis cod. pen. e 649 cod. proc. pen.". La motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale è stata esclusa la sussistenza della dedotta perfetta sovrapponibilità delle contestazioni elevate ai capi A) e B) della rubrica, sarebbe - secondo il ricorrente - del tutto "apparente"; gli anni 2016 e 2017 a cui si riferirebbero le condotte del reato di associazione per delinquere sarebbero ricompresi anche nel periodo di presunta operatività dell'associazione mafiosa e il fatto che il reato di cui al capo B) sarebbe stato contestato ad altri soggetti, peraltro in posizione assai marginale, non sarebbe circostanza dirimente. 4 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 318, 319, 320, 321 e 416 -bis 1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, non sarebbe stato mai individuato un preciso atto corruttivo, come si evincerebbe già dal tenore della contestazione che fa riferimento a "una corsia preferenziale ai mandati di pagamento dell'A.S.P. in favore del laboratorio "Minerva" e della M.C.T. s.r.l. (riconducibile a AN RI e in generale alla famiglia mafiosa RI)". In ordine alla presunta riconducibilità della M.C.T. s.r.l. a RI AN, la difesa ha richiamato le osservazioni già svolte in precedenza;
ha aggiunto che, quanto alla mafiosità della famiglia RI, non risulterebbe alcuna pronuncia di tale tenore;
che il regalo di un cestino natalizio alla FA (la quale, peraltro, aveva spiegato come non avrebbe potuto realizzare l'atto corruttivo ipotizzato, nonché dimostrato che tutti i pagamenti venivano effettuati nello stesso momento) costituirebbe l'unico elemento indiziario da cui non sarebbe possibile dedurre l'esistenza di accordi corruttivi o corsie preferenziali;
che occorreva considerare che i mancati pagamenti da parte dell'A.S.P. avessero causato il tracollo finanziario del laboratorio "Minerva". CONSIDERATO IN DIRITTO l. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per 5 cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'11.8.2014, rv 261400). 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso siano inammissibili, in quanto, in parte, costituiscono mere doglianze in punto di fatto, in parte, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e, comunque, sono manifestamente infondate. Il Tribunale di Reggio Calabria, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha diffusamente trattato (cfr. pagg. 39 - 44 ordinanza impugnata) la vicenda dell'intestazione fittizia delle quote della M.C.T. s.r.I., mettendo in rilievo gli elementi fattuali dai quali ha desunto la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente in relazione al reato al medesimo contestato al capo M) della provvisoria imputazione. La natura meramente fittizia e strumentale dell'intestazione in favore di soci AR NO e IE ER delle quote della richiamata società per celare la partecipazione occulta degli effettivi titolari delle scelte strategiche, RI AN, AR CO e IE AR CE, in virtù dei legami di costoro con la cosca mafiosa dei LL, è stata ritenuta sulla base delle emergenze investigative esaminate. Dopo avere ricostruito l'assetto della M.C.T. s.r.I., fin dalla sua costituzione nell'anno 2005, caratterizzato nel corso degli anni da diversi passaggi di quote societarie (in più occasioni il RI aveva dismesso il proprio pacchetto di quote, apparentemente defilandosi, per poi, rientrarne in possesso a distanza di qualche anno, così delineandosi sin dal principio un andamento altalenante negli assetti apparenti di controllo della società o, comunque, apparendo tale alternanza singolare se non sospetta), il Tribunale ha evidenziato che dalle conversazioni captate era emerso che detentori delle scelte strategiche della M.C.T. s.r.l. erano AR CO e RI AN, sebbene non formalmente appartenenti alla compagine societaria (il primo non era stato mai socio della suddetta società; il secondo era uscito dalla stessa nell'ottobre 2016); che, infatti, oltre alla collaborazione esistente tra i due soggetti nella gestione degli affari illeciti della società chiaramente risultante dalle complesse investigazioni, il connubio tra i due si evinceva dalle scelte che, di comune accordo, avevano assunto con riguardo al 6 mantenimento di una solida maggioranza all'interno della M.C.T. s.r.l. come risultante sempre dal tenore dei riportati colloqui captati e, in particolare, dal chiaro tenore della conversazione del 14.1.2018 (in detta conversazione, intercorsa tra UT US e Papasidero SC, il primo aveva chiaramente affermato che i soci della M.C.T. s.r.l. erano cinque, cioè "quattro soci e un altro"; espressione quest'ultima interpretata nel senso che l'altra persona era da individuarsi in RI AN); che dall'esame delle intercettazioni era risultato che la gestione di fatto della M.C.T. s.r.l. era appannaggio anche di AR CO, il quale si confrontava sia con RI AN che con IE AR CE sulle modalità di avvicinamento dei sanitari infedeli e di remunerazione degli stessi per il servizio reso, nonché sulle commesse ricevute, evidenziando l'impossibilità di lavorare nel settore senza avere un riferimento mafioso;
che era, altresì, emerso che il RI condivideva la gestione occulta dalla M.C.T. s.r.l. anche con IE AR CE, il quale in diverse occasioni aveva incontrato sanitari compiacenti, era stato protagonista delle manovre corruttive ed era al corrente dei rapporti tra il RI e gli altri soci. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Reggio Calabria non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa in punto di accertamento del quadro indiziario relativamente al delitto di cui al capo M) della provvisoria imputazione. Inoltre, va osservato che, rispondendo alle censure difensive, riproposte in questa sede, il Tribunale ha - con motivazione esente da vizi della logica e/o giuridici - messo in rilievo che: - la documentazione prodotta dalla difesa - al fine di sostenere che, a partire dall'ottobre 2016 (momento in cui si era registrata la cessione del pacchetto societario del RI), l'indagato non avrebbe preso parte alla gestione della società, rivelandosi la corresponsione in suo favore, da parte degli altri soci, delle somme di denaro di cui alla conversazione captata del 21.12.2017, quale rimborso dovuto per quanto già versato come anticipazione in conto capitale prima della dismissione delle quote - non consentiva di escludere che il prospettato rimborso di anticipazioni versate celasse, in realtà, una distribuzione occulta di utili relativi agli anni successivi alla cessione in questione e che, anche in tempi successivi alla cessione delle quote societarie, si erano registrate conversazioni sintomatiche di perdurante ingerenza del RI nelle dinamiche della M.C.T. s.r.I.; 7 - il fatto che il RI avesse dismesso il pacchetto azionario della M.C.T. s.r.l. mentre rispetto alla società "Minerva" lo stesso non avesse adottato la medesima strategia non era dirimente, essendo sufficiente osservare che la "Minerva" rappresentava un'azienda di famiglia e rimanerne formalmente titolare non avrebbe attirato l'attenzione investigativa che, al contrario, sarebbe scaturita se RI fosse rimasto socio formale della M.C.T. s.r.I., società gestita da soggetti attenzionati e vicini alla cosca LL, con i quali la gestione manifesta della realtà aziendale, regolata quindi dalla partecipazione formale alla compagine societaria, avrebbe generato il rischio dell'emissione di una misura di prevenzione a suo carico. Ebbene, anche dette considerazioni . non possono ritenersi manifestamente illogiche e, dunque, resistono alle doglianze difensive. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Giova, a tale proposito, osservare che con il motivo in scrutinio - come in precedenza cennato - la difesa ha sostenuto che, "depurato il quadro indiziario dalla vicenda relativa alla presunta intestazione fittizia della società M.C.T.", si sgretolerebbe "di conseguenza il fondamento su cui si poggia l'intero impianto accusatorio relativo alle fattispecie associative". Orbene, tali deduzioni sono, a giudizio del Collegio, assolutamente generiche e non si confrontano, con la dovuta analisi critica, con tutte le altre argomentazioni (cfr. pagg. 22 - 39 ordinanza impugnata) poste a base della ritenuta gravità indiziaria in ordine alle contestate ipotesi associative e fondate sull'esame e sulla valutazione delle emergenze della complessiva attività investigativa (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e copiose conversazioni intercettate). Peraltro, tale impostazione difensiva risulta, all'evidenza, inconsistente alla stregua dei rilievi svolti in relazione al primo motivo di ricorso, con il quale l'ordinanza impugnata è stata censurata sotto il profilo della ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reato di cui al capo M) della provvisoria imputazione. Riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi - con argomenti non manifestamente illogici - sono le censure con le quali la difesa ha messo in rilievo che' l'azienda del RI sarebbe stata costretta a subire i mancati pagamenti da parte dell'A.S.P., avendo il Tribunale, al riguardo, osservato come il materiale intercettativo avesse dimostrato che il RI, proprio a fronte dei ritardi dell'A.S.P., si era attivato ricorrendo a modalità tutt'altro che lecite per soddisfare i crediti vantati, allorché aveva corrotto i soggetti che si occupavano della gestione della contabilità e liquidazione, 8 ricompensando l'interessamento dagli stessi profuso con opportune regalie, seguendo, in tal modo, tipiche logiche mafiose. Parimenti, l'argomentare del Tribunale non è caratterizzato da manifesta illogicità nella parte in cui è stato evidenziato che la provata inadempienza dell'A.S.P. nel far fronte tempestivamente ai pagamenti non dimostrasse l'assenza dell'infiltrazione mafiosa nel settore sanitario né l'assenza, dietro l'operato della M.C.T. s.r.I., degli interessi della consorteria attenzionata, essendo emerso nel corso dell'indagine come l'espressione imprenditoriale della richiamata società nel settore delle forniture dei prodotti sanitari fosse dipesa proprio dalla capacità dei suoi gestori di favorire la stessa nell'aggiudicazione per le commesse. Nessuna contraddittorietà può essere rilevata tra le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta gravità indiziaria nei confronti del RI e quelle rese dal medesimo Tribunale in relazione alla posizione di altro indagato, AR SA, al quale, peraltro, è stata contestata un'ipotesi di concorso esterno nell'associazione mafiosa di che trattasi per avere posto in essere specifiche condotte in relazione alle quali il narrato del collaboratore di giustizia CA non era risultato corroborato da riscontri esterni. Del tutto generica è, infine, la doglianza secondo cui l'ordinanza impugnata avrebbe fatto "confusione" sia tra i soggetti sia tra le società, essendo stata, peraltro, la posizione di RI AN diffusamente ricostruita attraverso le specifiche emergenze investigative a questi personalmente riferibili. 4. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che le censure difensive, nei termini in precedenza indicati, riguardano piuttosto l'interpretazione del linguaggio e del contenuto dell'intercettazione del 7.12.2017, progr. n. 1562 (riportata testualmente a pag. 19 dell'ordinanza impugnata) e non un caso di "travisamento del fatto" (cioè di un caso in cui il giudice di merito abbia indicato il contenuto dell'intercettazione in modo difforme da quello reale) come, invece, dedotto dal ricorrente. Con la conseguenza che, costituendo l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni una questione di fatto, la sua valutazione è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale disatteso l'eccezione difensiva, tesa a evidenziare la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale tra la contestazione di cui al capo A) e quella di cui al capo B) della provvisoria imputazione, con motivazione esente da vizi giuridici;
in particolare, ha rilevato che la compagine associativa di cui al capo B) della rubrica si differenziava 9 dall'associazione mafiosa per la presenza di soggetti ulteriore ed estranei al sodalizio mafioso, come ER AR, IE ER, UT US e UT NO e che, sotto il profilo temporale, le condotte di cui al reato associativo di cui al capo B) risultavano delimitate agli anni 2016 e 2017, a fronte della incolpazione associativa mafiosa contestata in forma aperta. E in vero, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. 6. Parimenti inammissibile è il quinto motivo di ricorso. Manifestamente infondata è la deduzione secondo cui, con riguardo al reato di corruzione, non sarebbe stato mai individuato un preciso atto corruttivo come si evincerebbe già dal tenore della contestazione che fa riferimento a "una corsia preferenziale ai mandati di pagamento dell'A.S.P. in favore del laboratorio "Minerva" e della M.C.T. s.r.l. (riconducibile a AN RI e in generale alla famiglia mafiosa RI)". E invero, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, "in tema di delitti di corruzione, l'atto d'ufficio non deve essere inteso in senso astrattamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri - doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata" (Cass. Sez. 6, n. 17586 del 29/02/2017, Rv. 269831). Per il resto, il motivo riproduce questioni attinenti alla riconducibilità della M.C.T. s.r.l. al RI, già oggetto di censura svolta nel primo motivo di ricorso, e prospetta profili di fatto non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 8. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma.
1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
10 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 -Roma, lì 2?f, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dirè '' quese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, il 22 settembre 2021
kogn/sentite le conclusioni del PG MARILIA DI NARDO i CAut._ tl-P-.-67-eeffehIcie chiedendo il rigetto del ricorsoi • • • udite 4 difensore —eavvocato MARTINO PP del foro di PALMIin difesa di: TR OL • PP FA conclude insistendo sui motivi di ricorso. A l avvocato BORGESE DOMENICO D. del foro di PALMI in difesa di TR OL PP FA conclude riportandosi ai motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 38994 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 22/09/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 aprile 2021, il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di RI LA US AN avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede del 12.3.2021, con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di di cui all'art. 416 -bis cod. pen. (capo A della provvisoria imputazione, per avere preso parte, nell'ambito dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, alla cosca LL, operante sul territorio del comune di Gioia Tauro e zone limitrofe, che, avvalendosi della forza di intimidazione scaturente dal vicolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà, attuava un capillare controllo di ogni aspetto della vita economica del territorio e, in particolare, quale occulto regista delle politiche di gestione dell'A.S.P. di Reggio Calabria, garantiva forme di attenzione verso l'impresa M.C.T. Distribution & Service s.r.I., operante nel settore della vendita di prodotti medicali), a quello di cui agli artt. 416 , 416 -bis 1 cod. pen (capo B della provvisoria imputazione, perché, con la finalità di agevolare la cosca LL, si associava con altri soggetti, costituendo l'azienda M.C.T., per commettere una serie di delitti di corruzione per acquisire commesse da A.S.P. e da presidi ospedalieri e, quindi, ottenere i relativi pagamenti), al reato di cui agli artt. 110, 318, 319, 320, 321 cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 416 -bis 1 cod. pen. (capo I della provvisoria imputazione, in concorso con FA AN ZI e MA NO), nonché al reato di cui agli artt. 512 -bis e 416 -bis 1 cod. pen. (capo M della provvisoria imputazione, perché, per agevolare la cosca LL, in concorso con AR CO, AR NO, IE AR CE, UT NO, UT US, IE ER e ER AR, aveva attribuito fittiziamente la titolarità dell'azienda M.C.T. a AR NO, UT US e IE ER, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale). Condivideva, il Tribunale, con riguardo a tutti i reati contestati all'indagato, il giudizio di gravità indiziaria effettuato dal giudice della cautela sulla base degli esiti (costituiti, essenzialmente, dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dal contenuto di numerose conversazioni captate) della complessa attività d'indagine relativa al procedimento c.d. "Chirone", che aveva permesso di ricostruire le infiltrazioni della cosca LL (la cui presenza sul territorio, era stata accertata in numerosi processi penali) nell'ambito della sanità pubblica in Calabria, per il tramite della famiglia RI, alla predetta legata da consolidati vincoli di natura criminale e parentale, grazie alla creazione di una struttura societaria ad hoc, la M.C.T. Distribution & Service s.r.I., operante nel settore della distribuzione di prodotti sanitari, che riusciva ad accaparrarsi le forniture mediante un meccanismo illecito, ideato unitamente alla Lewis Medical s.r.l. di ER 2 AR, corrompendo personale medico e paramedico, deputato a eseguire le relative richieste. 2. Avverso detta pronuncia, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori di fiducia, avvocati US Martino e Domenico Borgese, formulando cinque distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 512 -bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.". Ha, in proposito, sostenuto che: il Tribunale avrebbe affermato, in maniera del tutto apodittica, che il RI, temendo l'applicazione di un'imminente misura di prevenzione, avesse ceduto le proprie quote societarie ad altri, continuando a gestire la società come socio occulto sia perché la presunta appartenenza alla cosca LL costituirebbe il fatto da provare e "non il presupposto di partenza", sia perché non vi sarebbero elementi per ritenere che il RI nel periodo di cessione delle quote (aprile - ottobre 2016) fosse a conoscenza o temesse, anche in astratto, l'emissione di provvedimenti ablatori a suo carico;
sarebbe illogico ritenere che il RI, temendo l'applicazione di una misura di prevenzione, avesse ceduto le quote della M.C.T. s.r.I., trattenendo, invece, quelle della società "Minerva" e, soprattutto, quelle dell'azienda agricola di cui era l'unico titolare;
la spiegazione fornita dal Tribunale, sul punto, sarebbe, poi, altrettanto illogica (oltre che parziale, mancando qualsiasi riferimento all'azienda agricola); non sarebbe stato spiegato il motivo per cui il RI si sarebbe disfatto delle quote in due momenti distinti (prima cessione, nell'aprile del 2016, nei confronti di tale Napoli Massimo;
seconda cessione, nell'ottobre del 2016, nei confronti degli indagati AR e IE) e non, invece, immediatamente;
tutti" gli elementi investigativi che, in qualche modo, collocherebbero il RI alla M.C.T. s.r.I., sarebbero precedenti all'ottobre 2016; le enfatizzate conversazioni, infatti, risalirebbero all'aprile 2016 e, quindi, sarebbe legittimo e non indiziante il fatto che l'indagato se ne occupasse;
tutti i contatti intervenuti dopo l'ottobre 2016 tra il RI e i due ex soci sarebbero stati finalizzati esclusivamente al recupero da parte dello stesso RI delle somme anticipate negli anni precedenti;
infondato sarebbe il tentativo di agganciare i rapporti tra il RI e la FA con quelli che quest'ultima intratteneva, per altra via, con i soci della M.C.T. s.r.I.. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 -bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.". Secondo la difesa, una volta "depurato" il quadro indiziario dalla vicenda relativa alla presunta intestazione fittizia della società M.C.T. s.r.I., si "sgretolerebbe" l'impianto accusatorio riguardante le fattispecie associative;
l'azienda del RI sarebbe stata costretta a subire i mancati pagamenti da parte dell'A.S.P. e la società "Minerva" 3 sarebbe stata sull'orlo del fallimento proprio a causa di ciò, nonché costretta a cedere i crediti vantati nei confronti della stessa A.S.P.; la pronuncia impugnata, inoltre, non avrebbe preso in considerazione la decisione di annullamento (allegata al ricorso), resa dal medesimo Tribunale, dell'ordinanza applicativa della misura cautelare nei confronti di AR AT;
la motivazione di detta decisione avrebbe avuto un valore tranciante rispetto all'ipotesi di accusa, avendo escluso che potessero esserci stati rapporti privilegiati tra la "Minerva" e l'A.S.P. e avendo, altresì, ritenuto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CA assolutamente mendaci;
non sarebbero state neppure considerate l'intervenuta archiviazione, datata 2017, nei confronti di tutti i RI, per mancanza di riscontri obiettivi e la disposta revoca del programma di protezione nei confronti del CA;
l'ordinanza impugnata, inoltre, avrebbe fatto confusione sia tra soggetti (vi sarebbe commistione tra l'eventuale responsabilità del ricorrente e quella dei defunti congiunti) sia tra società (non sarebbe stata effettuata una accurata distinzione tra le vicende della "Minerva" e quelle della M.C.T. s.r.I.). 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 416 -bis cod. pen. e 273 cod. proc. pen.". Sempre in relazione alla parte motiva dedicata alla fattispecie sub capo A), il Tribunale sarebbe incorso - secondo la difesa - in un evidente "travisamento della prova"; in più passi dell'ordinanza, invero, sarebbe stata attribuita al RI la circostanza di avere "redarguito" due imprenditori, tali GA e MU, colpevoli di avere speso il nome della famiglia LL per ottenere vantaggi economici senza dare nulla in cambio;
tuttavia, dalla lettura della trascrizione della conversazione intercettata (progr. n. 1562 del 7.12.2017), si evincerebbe chiaramente che non sarebbe stato RI AN a redarguire i due, ma altro RI, lo zio NI (il nome di AN sarebbe stato pronunciato, infatti, esclusivamente per indicare il luogo ove avvenne il presunto incontro, mentre dalla conversazione emergerebbe che l'atteggiamento di RI AN sarebbe stato quello di una persona del tutto distaccata dalla descritta situazione). 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 e 416 -bis cod. pen. e 649 cod. proc. pen.". La motivazione dell'ordinanza impugnata, con la quale è stata esclusa la sussistenza della dedotta perfetta sovrapponibilità delle contestazioni elevate ai capi A) e B) della rubrica, sarebbe - secondo il ricorrente - del tutto "apparente"; gli anni 2016 e 2017 a cui si riferirebbero le condotte del reato di associazione per delinquere sarebbero ricompresi anche nel periodo di presunta operatività dell'associazione mafiosa e il fatto che il reato di cui al capo B) sarebbe stato contestato ad altri soggetti, peraltro in posizione assai marginale, non sarebbe circostanza dirimente. 4 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 318, 319, 320, 321 e 416 -bis 1 cod. pen. e 273 cod. proc. pen.". Secondo il ricorrente, non sarebbe stato mai individuato un preciso atto corruttivo, come si evincerebbe già dal tenore della contestazione che fa riferimento a "una corsia preferenziale ai mandati di pagamento dell'A.S.P. in favore del laboratorio "Minerva" e della M.C.T. s.r.l. (riconducibile a AN RI e in generale alla famiglia mafiosa RI)". In ordine alla presunta riconducibilità della M.C.T. s.r.l. a RI AN, la difesa ha richiamato le osservazioni già svolte in precedenza;
ha aggiunto che, quanto alla mafiosità della famiglia RI, non risulterebbe alcuna pronuncia di tale tenore;
che il regalo di un cestino natalizio alla FA (la quale, peraltro, aveva spiegato come non avrebbe potuto realizzare l'atto corruttivo ipotizzato, nonché dimostrato che tutti i pagamenti venivano effettuati nello stesso momento) costituirebbe l'unico elemento indiziario da cui non sarebbe possibile dedurre l'esistenza di accordi corruttivi o corsie preferenziali;
che occorreva considerare che i mancati pagamenti da parte dell'A.S.P. avessero causato il tracollo finanziario del laboratorio "Minerva". CONSIDERATO IN DIRITTO l. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Giova, innanzitutto, premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. In particolare, il vizio di mancanza della motivazione dell'ordinanza del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non può essere sindacato dalla Corte di legittimità, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto" (Cass. Sez. 1 sent. n. 1700 del 20.03.1998 dep. 04.05.1998 rv 210566; Cass. Sez. 2 sent. n. 56 del 7.12.2011 dep. 4.1.2012, rv 251761; Cass. Sez. 4 sent. n. 26992 del 29.5.2013 dep. 20.6.2013, rv 255460, secondo cui, "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per 5 cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"; Cass. Sez. Fer. n. 47748 dell'11.8.2014, rv 261400). 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che le deduzioni contenute nel primo motivo di ricorso siano inammissibili, in quanto, in parte, costituiscono mere doglianze in punto di fatto, in parte, sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e, comunque, sono manifestamente infondate. Il Tribunale di Reggio Calabria, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, ha diffusamente trattato (cfr. pagg. 39 - 44 ordinanza impugnata) la vicenda dell'intestazione fittizia delle quote della M.C.T. s.r.I., mettendo in rilievo gli elementi fattuali dai quali ha desunto la gravità indiziaria nei confronti del ricorrente in relazione al reato al medesimo contestato al capo M) della provvisoria imputazione. La natura meramente fittizia e strumentale dell'intestazione in favore di soci AR NO e IE ER delle quote della richiamata società per celare la partecipazione occulta degli effettivi titolari delle scelte strategiche, RI AN, AR CO e IE AR CE, in virtù dei legami di costoro con la cosca mafiosa dei LL, è stata ritenuta sulla base delle emergenze investigative esaminate. Dopo avere ricostruito l'assetto della M.C.T. s.r.I., fin dalla sua costituzione nell'anno 2005, caratterizzato nel corso degli anni da diversi passaggi di quote societarie (in più occasioni il RI aveva dismesso il proprio pacchetto di quote, apparentemente defilandosi, per poi, rientrarne in possesso a distanza di qualche anno, così delineandosi sin dal principio un andamento altalenante negli assetti apparenti di controllo della società o, comunque, apparendo tale alternanza singolare se non sospetta), il Tribunale ha evidenziato che dalle conversazioni captate era emerso che detentori delle scelte strategiche della M.C.T. s.r.l. erano AR CO e RI AN, sebbene non formalmente appartenenti alla compagine societaria (il primo non era stato mai socio della suddetta società; il secondo era uscito dalla stessa nell'ottobre 2016); che, infatti, oltre alla collaborazione esistente tra i due soggetti nella gestione degli affari illeciti della società chiaramente risultante dalle complesse investigazioni, il connubio tra i due si evinceva dalle scelte che, di comune accordo, avevano assunto con riguardo al 6 mantenimento di una solida maggioranza all'interno della M.C.T. s.r.l. come risultante sempre dal tenore dei riportati colloqui captati e, in particolare, dal chiaro tenore della conversazione del 14.1.2018 (in detta conversazione, intercorsa tra UT US e Papasidero SC, il primo aveva chiaramente affermato che i soci della M.C.T. s.r.l. erano cinque, cioè "quattro soci e un altro"; espressione quest'ultima interpretata nel senso che l'altra persona era da individuarsi in RI AN); che dall'esame delle intercettazioni era risultato che la gestione di fatto della M.C.T. s.r.l. era appannaggio anche di AR CO, il quale si confrontava sia con RI AN che con IE AR CE sulle modalità di avvicinamento dei sanitari infedeli e di remunerazione degli stessi per il servizio reso, nonché sulle commesse ricevute, evidenziando l'impossibilità di lavorare nel settore senza avere un riferimento mafioso;
che era, altresì, emerso che il RI condivideva la gestione occulta dalla M.C.T. s.r.l. anche con IE AR CE, il quale in diverse occasioni aveva incontrato sanitari compiacenti, era stato protagonista delle manovre corruttive ed era al corrente dei rapporti tra il RI e gli altri soci. Ebbene, il vaglio logico e puntuale delle risultanze procedimentali operato dal Tribunale di Reggio Calabria non consente a questa Corte di legittimità di muovere critiche, né tantomeno di operare diverse scelte di fatto. Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di illogicità della stessa in punto di accertamento del quadro indiziario relativamente al delitto di cui al capo M) della provvisoria imputazione. Inoltre, va osservato che, rispondendo alle censure difensive, riproposte in questa sede, il Tribunale ha - con motivazione esente da vizi della logica e/o giuridici - messo in rilievo che: - la documentazione prodotta dalla difesa - al fine di sostenere che, a partire dall'ottobre 2016 (momento in cui si era registrata la cessione del pacchetto societario del RI), l'indagato non avrebbe preso parte alla gestione della società, rivelandosi la corresponsione in suo favore, da parte degli altri soci, delle somme di denaro di cui alla conversazione captata del 21.12.2017, quale rimborso dovuto per quanto già versato come anticipazione in conto capitale prima della dismissione delle quote - non consentiva di escludere che il prospettato rimborso di anticipazioni versate celasse, in realtà, una distribuzione occulta di utili relativi agli anni successivi alla cessione in questione e che, anche in tempi successivi alla cessione delle quote societarie, si erano registrate conversazioni sintomatiche di perdurante ingerenza del RI nelle dinamiche della M.C.T. s.r.I.; 7 - il fatto che il RI avesse dismesso il pacchetto azionario della M.C.T. s.r.l. mentre rispetto alla società "Minerva" lo stesso non avesse adottato la medesima strategia non era dirimente, essendo sufficiente osservare che la "Minerva" rappresentava un'azienda di famiglia e rimanerne formalmente titolare non avrebbe attirato l'attenzione investigativa che, al contrario, sarebbe scaturita se RI fosse rimasto socio formale della M.C.T. s.r.I., società gestita da soggetti attenzionati e vicini alla cosca LL, con i quali la gestione manifesta della realtà aziendale, regolata quindi dalla partecipazione formale alla compagine societaria, avrebbe generato il rischio dell'emissione di una misura di prevenzione a suo carico. Ebbene, anche dette considerazioni . non possono ritenersi manifestamente illogiche e, dunque, resistono alle doglianze difensive. 3. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Giova, a tale proposito, osservare che con il motivo in scrutinio - come in precedenza cennato - la difesa ha sostenuto che, "depurato il quadro indiziario dalla vicenda relativa alla presunta intestazione fittizia della società M.C.T.", si sgretolerebbe "di conseguenza il fondamento su cui si poggia l'intero impianto accusatorio relativo alle fattispecie associative". Orbene, tali deduzioni sono, a giudizio del Collegio, assolutamente generiche e non si confrontano, con la dovuta analisi critica, con tutte le altre argomentazioni (cfr. pagg. 22 - 39 ordinanza impugnata) poste a base della ritenuta gravità indiziaria in ordine alle contestate ipotesi associative e fondate sull'esame e sulla valutazione delle emergenze della complessiva attività investigativa (dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e copiose conversazioni intercettate). Peraltro, tale impostazione difensiva risulta, all'evidenza, inconsistente alla stregua dei rilievi svolti in relazione al primo motivo di ricorso, con il quale l'ordinanza impugnata è stata censurata sotto il profilo della ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reato di cui al capo M) della provvisoria imputazione. Riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi - con argomenti non manifestamente illogici - sono le censure con le quali la difesa ha messo in rilievo che' l'azienda del RI sarebbe stata costretta a subire i mancati pagamenti da parte dell'A.S.P., avendo il Tribunale, al riguardo, osservato come il materiale intercettativo avesse dimostrato che il RI, proprio a fronte dei ritardi dell'A.S.P., si era attivato ricorrendo a modalità tutt'altro che lecite per soddisfare i crediti vantati, allorché aveva corrotto i soggetti che si occupavano della gestione della contabilità e liquidazione, 8 ricompensando l'interessamento dagli stessi profuso con opportune regalie, seguendo, in tal modo, tipiche logiche mafiose. Parimenti, l'argomentare del Tribunale non è caratterizzato da manifesta illogicità nella parte in cui è stato evidenziato che la provata inadempienza dell'A.S.P. nel far fronte tempestivamente ai pagamenti non dimostrasse l'assenza dell'infiltrazione mafiosa nel settore sanitario né l'assenza, dietro l'operato della M.C.T. s.r.I., degli interessi della consorteria attenzionata, essendo emerso nel corso dell'indagine come l'espressione imprenditoriale della richiamata società nel settore delle forniture dei prodotti sanitari fosse dipesa proprio dalla capacità dei suoi gestori di favorire la stessa nell'aggiudicazione per le commesse. Nessuna contraddittorietà può essere rilevata tra le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta gravità indiziaria nei confronti del RI e quelle rese dal medesimo Tribunale in relazione alla posizione di altro indagato, AR SA, al quale, peraltro, è stata contestata un'ipotesi di concorso esterno nell'associazione mafiosa di che trattasi per avere posto in essere specifiche condotte in relazione alle quali il narrato del collaboratore di giustizia CA non era risultato corroborato da riscontri esterni. Del tutto generica è, infine, la doglianza secondo cui l'ordinanza impugnata avrebbe fatto "confusione" sia tra i soggetti sia tra le società, essendo stata, peraltro, la posizione di RI AN diffusamente ricostruita attraverso le specifiche emergenze investigative a questi personalmente riferibili. 4. Con riguardo al terzo motivo di ricorso, ritiene il Collegio che le censure difensive, nei termini in precedenza indicati, riguardano piuttosto l'interpretazione del linguaggio e del contenuto dell'intercettazione del 7.12.2017, progr. n. 1562 (riportata testualmente a pag. 19 dell'ordinanza impugnata) e non un caso di "travisamento del fatto" (cioè di un caso in cui il giudice di merito abbia indicato il contenuto dell'intercettazione in modo difforme da quello reale) come, invece, dedotto dal ricorrente. Con la conseguenza che, costituendo l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni una questione di fatto, la sua valutazione è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in questa sede. 5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale disatteso l'eccezione difensiva, tesa a evidenziare la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale tra la contestazione di cui al capo A) e quella di cui al capo B) della provvisoria imputazione, con motivazione esente da vizi giuridici;
in particolare, ha rilevato che la compagine associativa di cui al capo B) della rubrica si differenziava 9 dall'associazione mafiosa per la presenza di soggetti ulteriore ed estranei al sodalizio mafioso, come ER AR, IE ER, UT US e UT NO e che, sotto il profilo temporale, le condotte di cui al reato associativo di cui al capo B) risultavano delimitate agli anni 2016 e 2017, a fronte della incolpazione associativa mafiosa contestata in forma aperta. E in vero, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. 6. Parimenti inammissibile è il quinto motivo di ricorso. Manifestamente infondata è la deduzione secondo cui, con riguardo al reato di corruzione, non sarebbe stato mai individuato un preciso atto corruttivo come si evincerebbe già dal tenore della contestazione che fa riferimento a "una corsia preferenziale ai mandati di pagamento dell'A.S.P. in favore del laboratorio "Minerva" e della M.C.T. s.r.l. (riconducibile a AN RI e in generale alla famiglia mafiosa RI)". E invero, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, "in tema di delitti di corruzione, l'atto d'ufficio non deve essere inteso in senso astrattamente formale in quanto esso è integrato anche da un comportamento materiale che sia esplicazione di poteri - doveri inerenti alla funzione concretamente esercitata" (Cass. Sez. 6, n. 17586 del 29/02/2017, Rv. 269831). Per il resto, il motivo riproduce questioni attinenti alla riconducibilità della M.C.T. s.r.l. al RI, già oggetto di censura svolta nel primo motivo di ricorso, e prospetta profili di fatto non consentiti nel presente scrutinio di legittimità. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. 8. Va, infine, disposta la trasmissione, a cura della Cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma.
1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
10 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 -Roma, lì 2?f, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dirè '' quese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso, il 22 settembre 2021