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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 17/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Riunito in Camera di Consiglio in data 13-11-2025, nelle persone dei Sigg.: Dr.ssa RA LL Presidente Dr. DA DI Giudice relatore Dr.ssa Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile RG nr. 342/2024, promosso ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio da nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mariella Cari
Nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Teresa Di Rocco ed Andrea Balena Arista, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
- pronunciare – ai sensi dell'art. 3/comma 2, lett. b), L. 898/70 - la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CA il 24.09.1994 tra Parte_1 e e trascritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del predetto
[...] Controparte_1 Comune nell'anno 1994, parte II, Serie A, n. 27;
- accertare l'insussistenza dei presupposti e condizioni per la corresponsione di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge;
- ritenuta l'autosufficienza economica del Sig. dichiarare Controparte_2
l'insussistenza del diritto alla corresponsione del contributo per il mantenimento con ogni conseguente provvedimento. In subordine prevederne l'ammontare in misura non superiore ad € 100 e con versamento diretto allo stesso, con esclusione dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie (iv) regolamentare spese e compensi di giudizio come per legge
- In via subordinata istruttoria il ricorrente insiste per:
1 - disporsi ex artt. 473bis.2 e 210 cpc la produzione del/dei contratto/i di locazione dell'immobile in proprietà di sito in L'Aquila alla Via F.P. Tosti n. 13/A e Controparte_1 relativi a periodi precedenti al novembre 2023
- disporsi ex art. 213 cpc l'ordine di esibizione all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale dell'estratto conto previdenziale della Sig.ra al fine di provare, senza Controparte_1 inversione dell'onere probatorio, che nel periodo 2001/2014 la Sig.ra , quale Controparte_1 coadiutore dell'impresa familiare ha partecipato agli utili dell'attività per i quali sono stati versati i contributi previdenziali - disporsi ordine di esibizione ex artt. 473bis 2 e 210 cpc, nei confronti di , residente a [...], delle fatture /documenti fiscali Controparte_2 emessi a far data dal 16.1.2024 (apertura della partita Iva)”
Per parte resistente:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (AQ) il 24.09.1994 tra la Sig.ra ed il Sig. con ordine all' Controparte_1 Parte_1 Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alla annotazione della emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
- rideterminare in un importo non inferiore ad euro 500,00 mensili, rivalutabili Istat, l'assegno perequativo a carico del Sig. per il mantenimento ordinario del figlio Pt_1 Controparte_2
da versarsi alla madre convivente entro il giorno 5 cinque di ogni mese in via CP_2 anticipata;
- onerare il padre del pagamento delle spese straordinarie relative al figlio nella misura CP_2 del 50%, secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di versare mensilmente alla Sig.ra Parte_1
, con decorrenza dalla data di pronuncia sullo status, un assegno ex art.5/6 Controparte_1 Legge n.898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura di Euro 350,00 mensili, rivalutabili Istat, e comunque nel diverso importo considerato equo;
- confermare a carico del Sig. l'obbligo di rimborsare alla Sig.ra Parte_1
le rate dalla medesima pagate a titolo di debito Equitalia, ancora da Controparte_1 estinguere, in conformità agli accordi intervenuti inter partes con atto transattivo del 14.09.2023;
- condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e addivengono a nozze con matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato in CA il 24.09.1994 e trascritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del predetto Comune nell'anno 1994, parte II, Serie A, n. 27. Dalla loro unione nascono, a L'Aquila, i figli
[...] il 26.5.1997 e il 21.6.2000. La separazione Persona_1 Controparte_2 interviene in via consensuale ed è omologata con Decreto del Tribunale di L'Aquila del 2.11.2016. Con ricorso depositato il 23-2-2024, oltre a domandare la pronuncia Parte_1 sullo status, chiede la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di e del Controparte_1 figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente Chiede infine Persona_1 la riduzione ad euro 150 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio CP_2 Nel costituirsi in giudizio, non contesta la condizione di autosufficienza del Controparte_1 primogenito. Lamenta però situazioni personali di difficoltà e la mancanza di indipendenza del figlio
Chiede pertanto che sia rideterminato in un importo non inferiore ad Euro 500,00 mensili, CP_2 rivalutabili Istat, l'assegno perequativo a carico di controparte per il mantenimento ordinario del figlio oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Sempre la resistente CP_2 chiede che sia posto in suo favore l'assegno divorzile pari ad Euro 350,00 mensili.
2 Con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc, il Giudice delegato dispone la revoca a decorrere dalla data della domanda dell'obbligo a carico del padre di versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio confermando per il resto le condizioni come stabilite in sede di separazione. Per_1 Nelle more del giudizio, il ricorrente produce mail attestante il reperimento di attività lavorativa del figlio e chiede quindi la revoca, anche nei riguardi del secondogenito, della contribuzione a CP_2 al mantenimento. Controparte eccepisce sia la tardività sia della produzione documentale che della modifica della domanda. La causa è istruita in via documentale. All'udienza dell'8-10-2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti rassegnano le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa è rimessa al Collegio.
*** 1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Nel caso in esame ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 2 L. 898/11970, in quanto la separazione avviene nel 2016 e da allora è venuta meno la comunione spirituale e materiale dei coniugi, da tempo non conviventi. Non si ravvisano i presupposti per un ripristino della relazione affettiva, sicché si deve dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Sul contributo al mantenimento dei figli Non vi è contestazione tra le parti circa la raggiunta autosufficienza economica del primogenito
Diverse argomentazioni devono svolgersi quanto a n. a L'Aquila, 21.06.2000. Per_1 CP_2
Preliminarmente, si deve evidenziare che, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il genitore chiede una riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento, nella somma di Euro 150,00. In corso di causa – nella specie con memoria depositata in data 31-1-2025 – il ricorrente invoca la revoca dell'assegno di mantenimento o, in subordine, la rideterminazione dell'ammontare dell'importo in misura non superiore ad € 100, con versamento diretto allo stesso e con esclusione dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie. Tale modifica viene giustificata con la produzione di una mail, datata 16-12-2024, trasmessagli dal figlio, con ivi allegato documento contabile da cui si evincono i proventi dell'attività di maestro di tennis svolta dal ragazzo nel periodo 16.1.2024/28.7.2024, per un importo complessivo pari ad Euro 12.000,00 circa. Sul punto, controparte – pur eccependo la tardività della modifica della domanda e della produzione documentale – produce a sua volta documentazione aggiornata a tutto il 2024, da cui si desume che nel secondo semestre di tale annualità, il figlio non ha prodotto reddito ulteriore. Invero, la richiesta originariamente avanzata (riduzione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento) e la richiesta da ultimo addotta (revoca di tale obbligo) sono da intendersi domande che si pongono tra loro in rapporto di alterità, in quanto divergono nei loro elementi costitutivi (nella specie la condizione di autosufficienza del secondogenito). Per valutare dunque l'eccezione di tardività avanzata da parte resistente, occorre richiamare la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.19 cpc, ove si prevede che “le parti possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”. Bisogna dunque chiedersi se ricorrano i presupposti indicati dalla menzionata norma ai fini del superamento delle preclusioni introdotte dal . Al riguardo, evidenzia il Collegio Parte_2 che, allorquando il ricorso è promosso (23-2-2024), il ragazzo già svolge attività di maestro di tennis e già ha aperto una partita IVA, sicché non può questa considerarsi una sopravvenienza tale da legittimare un mutamento della domanda. Non si può poi affermare che tale modifica nella prospettazione di parte ricorrente sorga ad esito di accertamenti istruttori espletati nell'ambito del presente giudizio (invero è lo stesso ricorrente a produrre il documento contabile, senza mai avanzare richieste di accertamenti istruttori circa la condizione economica del figlio, se non dopo la produzione della summenzionata mail); né tantomeno si può ritenere che la domanda di revoca, proposta dopo il maturare delle preclusioni, derivi da difese svolte da controparte o da fatti e circostanze conoscibili solo dopo la proposizione della domanda. A ben vedere, parte ricorrente non allega in alcun modo
3 una mancanza di dialogo con il figlio. Il anzi, è a conoscenza delle passioni e Parte_1 dell'attività di maestro di tennis espletata dal ragazzo. È quest'ultimo, difatti, che di sua sponte consegna il documento contabile al genitore, sicché si può ragionevolmente desumere che il ricorrente avrebbe ben potuto avanzare tale richiesta al giovane anche prima della proposizione del ricorso. Deve dunque aversi riguardo alla domanda originariamente formulata da parte ricorrente, non essendovi i presupposti per superare il regime di preclusione, né potendo questo Collegio rendere statuizioni ultrapetitum, poiché tale prerogativa officiosa è riconosciuta al Giudice ex art. 473 bis.2 cpc solo in favore dei figli minori. Concettualmente diverso dalla definizione del thema decidendum è l'individuazione del riparto dell'onere probatorio e delle peculiarità dell'attività istruttoria nella delicata materia in esame. Si deve al riguardo richiamare, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/09/2023, n. 26875, ove si prevede che anche ai fini del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Aggiunge la menzionata Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/09/2023, n. 26875 che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, “necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa”. Con riferimento al caso di specie, la domanda di parte ricorrente deve trovare dunque accoglimento, quanto alla riduzione dell'assegno, ove si consideri che il ragazzo, nato nel 2020, ha ormai venticinque anni e beneficia di occupazioni che gli consentono comunque di trarre un sostentamento non irrisorio seppur in maniera non stabile, sicché l'assegno può determinarsi nella somma di Euro 150,00. Peraltro, si condividono sul punto le argomentazioni di parte resistente, la quale evidenzia la precarietà lavorativa in cui ancora incorre il giovane. Si può dunque da un lato escludere una inerzia del ragazzo (che nessuna parte allega) nel reperire un'occupazione e al contempo si può desumere il perdurante bisogno di un sostentamento, da ridurre nella sua entità rispetto a quanto originariamente indicato in sede separativa. Sempre tenendo conto dell'età pare corretto disporre il mantenimento diretto del genitore in capo al figlio, sino al raggiungimento di una definitiva stabilità economica, che si auspica possa avvenire in tempi brevi. Non può per converso accogliersi l'ulteriore domanda di esonero del genitore dalla contribuzione alle spese straordinarie, in quanto la relativa pretesa non si concilia con i principi che governano la materia in esame, dai quali deriva l'obbligo di compartecipazione di ambedue i genitori al sostentamento del figlio. Tali statuizioni, infine, decorrono dalla data della domanda, fatta salva l'irripetibilità degli assegni nelle more già corrisposti sulla base delle statuizioni provvisorie rese con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc. Nel caso di specie, difatti, come evidenziato tra le altre da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/07/2025, n. 18954, la riduzione del contributo al mantenimento deriva da una diversa valutazione dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati.
3. Sull'assegno divorzile.
3.1. Più articolate riflessioni debbono svolgersi quanto alla richiesta della resistente di beneficiare di assegno divorzile. Il richiamo, d'obbligo, è a Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11/07/2018, n. 18287, ove si delineano fondamento e finalità dell'istituto e si declinano i passaggi logico argomentativi che devono connotare l'apparato motivazionale sotteso alle statuizioni sul punto adottate.
4 Occorre preliminarmente accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. Anche laddove emergano situazioni comparative caratterizzate da sperequazione di entità variabile, “il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto". Da tali dicta si desume che il presupposto dell'assegno è la disparità economica tra gli ex coniugi e che a) l'assegno ha funzione assistenziale;
b) l'assegno ha anche funzione perequativa e compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI comma dell'art. 5 l. div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita;
d) il parametro dell'adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima parte della norma di cui all'art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle potenzialità professionali e patrimoniali. Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli familiari, secondo un principio di autoresponsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla Suprema Corte: "La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile".
3.2. Applicando tali principi al caso di specie, deve dunque svolgersi il primo passaggio logico suindicato da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11/07/2018, n. 18287, profilo che afferisce alla sussistenza di una situazione comparativa se del caso caratterizzata da sperequazione di entità variabile tra condizioni economiche dei coniugi. Occorre poi ricostruire sia l'anamnesi familiare, personale e lavorativa dei coniugi che le loro condizioni reddituali. Quanto al primo profilo suindicato, nell'attualità il ricorrente lavora alle dipendenze della CP_3 con qualifica di assistente tecnico di cantiere e percepisce una retribuzione mensile di circa 2.200 euro, anche se da ottobre 2024 lo stipendio si sarebbe ridotto a 1900 euro in ragione della cessazione di percezione dell'indennità di trasferta. Parte ricorrente al riguardo produce tre buste paga, mentre la resistente adduce che la riduzione dedotta dipenda dal periodo dell'anno invernale, cui afferiscono le buste paga prodotte, ove vi è una contrazione del volume di attività nel settore dell'edilizia. Il ricorrente vede la retribuzione gravata di un pignoramento, pari ad Euro 450 mensili, ad istanza della
, per mancato adempimento agli obblighi di mantenimento. Egli si dichiara inoltre debitore CP_1 di del residuo credito di 100.594,01 euro e di circa 73.000 euro verso Agenzia delle Entrate CP_4 Riscossione;
per tale ultima posizione debitoria rappresenta di aver aderito alla rottamazione senza tuttavia riuscire a sostenere il pagamento dei ratei. Sempre il ricorrente riferisce di vivere in un appartamento a L'Aquila in Via Codalunga n. 42 concessogli in comodato d'uso dalla sorella e per il quale paga bollette per circa 150 euro mensili (produce documentazione al riguardo). È titolare di quote sugli immobili di provenienza ereditaria (piena proprietà del compendio immobiliare in corso
5 di costruzione in L'Aquila Via San Cipriano snc, rustico allo stato privo di impianti e rifiniture;
comproprietà, per quota di 1/27, di appezzamenti di terreno seminativo e, per quota di 2/9, di ulteriori terreni a L'Aquila). Rappresenta infine di essere proprietario di due autovetture: LS UA immatricolata nel 2010, che utilizza unitamente al figlio , immatricolata nel 1994, CP_5 CP_6 in uso alla . Il ricorrente, infine, aderisce ad un fondo pensione ed è titolare di un conto CP_1 titoli e del c/c aperto presso Monte dei Paschi di Siena Spa (n. 632624.01) con saldo attivo, al 31.12.2023, di 1796 euro. Nella comparsa di costituzione, parte resistente evidenzia che il ricorrente ha potuto godere degli utili della impresa familiare e dell'incasso della vendita delle relative licenze;
egli avrebbe inoltre un tenore di vita invidiabile concedendosi svariati viaggi l'anno in località blasonate e trascorrerebbe tutti i fine settimana fuori città. Osserva poi la resistente, nei suoi scritti difensivi, che la casa familiare, da lei in precedenza occupata con i figli, è stata ceduta ad esito di procedura esecutiva, per un importo complessivo pari ad Euro 287.000,00. Parte di tali somme è stata destinata al ripianamento dei debiti, mentre i restanti Euro 52.000,00 sarebbero stati introitati dal in Parte_1 violazione degli accordi presi in sede di separazione, nell'ambito dei quali egli si era impegnato a riconoscere la metà dell'importo in favore della moglie. Sempre nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato un contratto di locazione stipulato con la sorella, per canoni pari ad Euro 300 mensile. Invero, il Collegio ritiene sul punto esaustiva l'istruttoria. Il è un lavoratore Parte_1 dipendente sicché non ha possibilità di beneficiare di introiti non tracciati. Il tenore di vita non corrispondente ai redditi è circostanza allegata da controparte, ma non dimostrata dalla sussistenza di elementi indicativi al riguardo e neanche dimostrabile tramite il ricorso a presunzioni. Vale peraltro evidenziare che, ove si volga l'attenzione all'attuale situazione del ricorrente, egli – con la vendita dell'immobile – risulta aver appianato i pregressi debiti e dunque può beneficiare della piena retribuzione mensile pari ad Euro 2.200,00 circa. Riguardo alla contrazione, osserva il Collegio che non risulta essere intervenuta alcuna modifica contrattuale e le buste paga allegate concernono un limitato arco temporale, a fronte delle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti. Sotto il profilo metodologico, si ritiene non corretto includere, nella valutazione delle condizioni economiche, né il pignoramento ad istanza della , in quanto tale pignoramento è correlato al mancato CP_1 adempimento agli obblighi alimentari, né gli importi versati a titolo di mantenimento che il ricorrente corrisponde mensilmente all'ex coniuge, dovendosi considerare che proprio la sussistenza dell'an e del quantum debeatur di tali prestazioni è oggetto del presente procedimento. Si ritiene doveroso, per converso, tenere in considerazione l'importo corrisposto del ricorrente per la locazione della propria abitazione, nonché i costi per le relative utenze.
3.3. La rappresenta di essere assunta part time come impiegata, con contratto a tempo CP_1 determinato, presso la ditta del fratello, con redditi anni pari ad Euro 14.861 (circa 1.200 euro mensili). Osserva a tal proposito la resistente che le prestazioni professionali svolte in favore dell'impresa del fratello non possono costituire indice di una di lei capacità di spendersi nel mondo del lavoro e di procurarsi adeguati mezzi. La resistente evidenzia poi di aver dovuto corrispondere una somma a titolo di occupazione per la casa familiare, nelle more soggetta ad asta, per un importo pari ad Euro 300,00 mensili. Contestualmente, la donna ha potuto beneficiare delle locazioni, per importo mensile pari ad Euro 740,00, provenienti da un immobile di sua proprietà, ove si è trasferita dopo l'avvenuta vendita della casa familiare (è quindi venuta meno la disponibilità dei canoni di locazione). La evidenzia poi di essere stata costretta, nel tempo, a pagare i seguenti debiti: CP_1 a. Euro 187,50 a titolo di rata finanziamento acceso, per l'importo di Euro 6.000,00, presso Findomestic;
b. Euro 155,00 e 90,00 per prestito in carte di credito, per l'importo di Euro 4.000,00; c. Euro 261,00 quale rata finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo Wv Polo acquistato per il figlio e dallo stesso utilizzato;
Per_1
6 d. Euro 184,20 quale rata finanziamento per l'importo complessivo di Euro 8.000,00, acceso presso Cofidis per la riparazione del veicolo del figlio coinvolto in sinistro stradale;
Per_1 e. Euro 488,00 quale rata finanziamento per l'importo complessivo di Euro 20.000,00; Pt_3
f. pagamento delle residue rate della rottamazione quater Equitalia che il Sig. si Controparte_2 è impegnato a rimborsare alla moglie con scrittura privata intervenuta in data 14.09.2023 a definizione della procedura esecutiva n.58/2023, E.M. Tribunale di L'Aquila; g. ripianamento di un debito nei confronti del condominio di cui fa parte l'immobile di sua proprietà sito L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti per l'importo di circa 5.000,00 Euro non essendo riuscita a farvi fronte in difetto di pagamento delle rate condominiali da parte degli studenti cui l'immobile era locato per un canone complessivo di Euro 740,00 mensili;
Rispetto a tali posizioni debitorie, parte ricorrente rileva che i finanziamenti ancora in essere sono solo quelli conclusi con e Cofidis mentre il finanziamento di Findomestic dovrebbe essere Pt_3 scaduto ad agosto. Anche per la resistente, non ravvisa il Collegio la necessità di svolgere ulteriori accertamenti, dovendosi al riguardo considerare che la stessa trae il proprio sostentamento da un rapporto di lavoro subordinato e vi è stata produzione della documentazione contabile sufficiente a chiarire la sua condizione economica. Dal raffronto delle rispettive condizioni patrimoniali quel che emerge è una situazione comparativa che si caratterizza per sperequazione comunque significativa tra le condizioni dei due ex coniugi.
3.4. Nel proseguire la disamina nei termini indicati da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11/07/2018, n. 18287, occorre ora ripercorrere l'anamnesi familiare delle parti in giudizio. Vale al riguardo evidenziare che la e il i sposano nel 1994. Lei, al tempo, ha 28 anni CP_1 Parte_1 mentre lui ne ha 25. La separazione avviene nel 2016, dopo dunque oltre vent'anni di matrimonio. La resistente consegue una laurea ma tale titolo non le giova nella ricerca del lavoro, in quanto la stessa coadiuva il marito nell'impresa familiare, ove è inserita quale collaboratrice e svolge attività di cassiera. Sul punto, le rispettive prospettazioni delle parti sono sostanzialmente convergenti. Ed infatti, è pacifico che il nel 2014 cessa la sua attività di impresa (concernente la gestione Parte_1 di una stazione di servizio AGIP) che, a prescindere da quali siano i motivi, conosce un peggioramento nei suoi esiti. Non viene difatti rinnovato il contratto con ENI e il
[...] ende al nuovo gestore le rimanenze, con il ricavato che viene adoperato per pagare gli Parte_1 stipendi e il TFR dei due dipendenti. Quel che diverge, nelle rispettive ricostruzioni delle vicende familiari, è la condivisione o meno della scelta della di svolgere attività lavorativa presso detta società, nonché la definizione delle CP_1 pendenze al momento di cessazione dell'attività. Ritiene il Collegio che tali profili, invero, non siano dirimenti. È pacifico, difatti, che la accetta all'epoca un lavoro le cui mansioni esulano CP_1 dalle competenze acquisite ad esito del percorso di studi, beneficiando così di orari consoni e compatibili con la cura dei figli. Sacrifica dunque la sua professionalità per contribuire alla formazione del patrimonio familiare comune, tanto da rispondere di debiti contributivi e fiscali dell'attività esercitata dall'impresa familiare (oggetto poi di accordo transattivo). A seguito della separazione, la con estrema fatica riesce a reinserirsi, all'età di circa cinquant'anni, nel CP_1 mondo del lavoro ed è costretta ad accettare un impiego part time presso l'azienda del fratello. Per converso, pur a fronte di una storia imprenditoriale che non ha buon esito, il Parte_1 riesce comunque a trovare un impiego lavorativo con una retribuzione significativamente superiore a quella della . Ritiene poi il Collegio che le argomentazioni di parte ricorrente, quanto al CP_1 riparto dell'onere probatorio, non colgano nel segno. Sostiene la difesa del che Parte_1 da un lato egli non abbia mai scoraggiato la moglie nel reperire una propria attività lavorativa (e dunque la scelta compiuta debba essere interamente imputata alla volontà della donna) e che, dall'altro, non vi sia stata prova, da parte della , delle rinunzie dei sacrifici affrontati. CP_1 Invero, occorre sul punto richiamare Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945, citata dallo stesso ricorrente, secondo cui non rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia
7 a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Occorre altresì richiamare Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/09/2025, n. 24759, secondo cui “l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”. Nel caso in esame, ove la non avesse deciso di lavorare per il marito, avrebbe potuto CP_1 trovare un impiego stabile e maggiormente remunerativo. È questa una circostanza facilmente desumibile in via presuntiva dalla constatazione che l'inserimento nel mondo del lavoro avviene alla luce delle qualifiche e delle competenze acquisite. Per converso, l'essersi dedicata alla famiglia e all'impresa del marito l'ha posta in una condizione di debolezza, allorquando viene meno la relazione affettiva. La scelta adottata, a ben vedere, rinviene fondamento su una precisa suddivisione dei ruoli endofamiliari, con la donna che accetta un ridimensionamento per sostenere l'attività familiare. Che detta attività, comunque protrattasi ininterrottamente sino al 2014, sia cessata, anche con debiti, è una circostanza che non esonera il al dovere di solidarietà post coniugale, principio Parte_1 su cui si fonda la funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile. Egli difatti ha comunque beneficiato del costante apporto della moglie per oltre un decennio e, superate le difficoltà economiche, è da lui esigibile la corresponsione di somme in favore dell'ex coniuge, per indennizzarla dell'impegno comunque profuso per l'incremento del patrimonio comune e per la gestione del carico familiare. Si ritiene dunque che sussistano gli elementi costitutivi del diritto all'assegno divorzile, in funzione compensativo-perequativa.
3.5. Ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, occorre osservare che la funzione perequativa compensativa è volta ad attenuare lo squilibrio verificatosi a seguito della cessazione del vincolo, in base a parametri di giustizia distributiva applicabili anche in sede di crisi familiare, ma ovviamente non può tendere al mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale. Da tale pacifica constatazione emerge con chiara evidenza la diversità che intercorre tra l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento nella separazione. La separazione, difatti, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (tra le altre cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/06/2025, n. 15356). Per tale motivo, il Collegio non ritiene corretto, sul piano metodologico, determinare una somma corrispondente a quella individuata in ambito separativo per l'assegno di mantenimento (all'epoca era stata convenuta la somma di Euro 300,00). Osta alla percorribilità di una tale soluzione, sollecitata dalla resistente, la circostanza che anche il si Parte_1 ritrova in una situazione non agevole dal punto di vista economico e deve a sua volta sostenere oneri per il pagamento di canoni di locazione, mentre la può beneficiare di una casa di proprietà CP_1 e comunque ha una stabilità lavorativa, per quanto non adeguata ai titoli di studio conseguiti. È soluzione di equilibrio corrispondente a giustizia, dunque, quella di prevedere un importo pari ad Euro 200,00, ove si consideri che una sperequazione tra i redditi vi è ma non in misura esorbitante. Quanto alla decorrenza di tali statuizioni si menziona Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/08/2024, n. 22289, secondo cui “in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con
8 adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, co. 13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione”. Applicando tali principi al caso di specie, poiché nell'ordinanza ex art. 473 bis.22, si sono confermate le statuizioni rese in sede di separazione, non vi sono i presupposti per una decorrenza diversa, quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile, da quella di deposito della presente sentenza. I rapporti in pendenza del presente giudizio dovranno essere regolati sulla base delle statuizioni assunte con la summenzionata ordinanza che recepisce gli accordi di separazione.
4. Devono poi essere rigettate le ulteriori domande restitutorie avanzate dalla , la quale CP_1 chiede il rimborso le rate dalla medesima pagate a titolo di debito Equitalia. Trattasi di debiti al tempo contratti a seguito della cessazione dell'attività di impresa, per i quali è intervenuta una scrittura privata tra coniugi. Come correttamente osservato da parte ricorrente, manca una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3, la trattazione unitaria delle domande. La parziale soccombenza tra le parti, infine, impone una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA (AQ) il 24.09.1994 tra e trascritto nel Registro Controparte_1 Parte_1 degli Atti del Matrimonio del predetto Comune nell'anno 1994, parte II, Serie A, n. 27;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Revoca in capo a l'assegno di mantenimento in favore del Parte_1 figlio a far data dalla domanda fatta salva l'irripetibilità delle somme già corrisposte;
Per_1
4) Dispone, a far data dalla domanda e fatta salva l'irripetibilità delle somme già corrisposte, che contribuisca al mantenimento diretto del figlio con Parte_1 CP_2 la corresponsione dell'importo pari ad Euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
5) Dispone a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile Parte_1 di Euro 200,00 in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Controparte_1 secondo indici Istat, a far data dalla presente sentenza;
6) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso a L'Aquila all'esito della camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
DA DI RA LL
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Riunito in Camera di Consiglio in data 13-11-2025, nelle persone dei Sigg.: Dr.ssa RA LL Presidente Dr. DA DI Giudice relatore Dr.ssa Jolanda Di Rosa Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile RG nr. 342/2024, promosso ai fini della cessazione degli effetti civili del matrimonio da nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...] n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Mariella Cari
Nei confronti di nata a [...] il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Teresa Di Rocco ed Andrea Balena Arista, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
- pronunciare – ai sensi dell'art. 3/comma 2, lett. b), L. 898/70 - la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in CA il 24.09.1994 tra Parte_1 e e trascritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del predetto
[...] Controparte_1 Comune nell'anno 1994, parte II, Serie A, n. 27;
- accertare l'insussistenza dei presupposti e condizioni per la corresponsione di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge;
- ritenuta l'autosufficienza economica del Sig. dichiarare Controparte_2
l'insussistenza del diritto alla corresponsione del contributo per il mantenimento con ogni conseguente provvedimento. In subordine prevederne l'ammontare in misura non superiore ad € 100 e con versamento diretto allo stesso, con esclusione dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie (iv) regolamentare spese e compensi di giudizio come per legge
- In via subordinata istruttoria il ricorrente insiste per:
1 - disporsi ex artt. 473bis.2 e 210 cpc la produzione del/dei contratto/i di locazione dell'immobile in proprietà di sito in L'Aquila alla Via F.P. Tosti n. 13/A e Controparte_1 relativi a periodi precedenti al novembre 2023
- disporsi ex art. 213 cpc l'ordine di esibizione all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale dell'estratto conto previdenziale della Sig.ra al fine di provare, senza Controparte_1 inversione dell'onere probatorio, che nel periodo 2001/2014 la Sig.ra , quale Controparte_1 coadiutore dell'impresa familiare ha partecipato agli utili dell'attività per i quali sono stati versati i contributi previdenziali - disporsi ordine di esibizione ex artt. 473bis 2 e 210 cpc, nei confronti di , residente a [...], delle fatture /documenti fiscali Controparte_2 emessi a far data dal 16.1.2024 (apertura della partita Iva)”
Per parte resistente:
- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (AQ) il 24.09.1994 tra la Sig.ra ed il Sig. con ordine all' Controparte_1 Parte_1 Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere alla annotazione della emananda sentenza sul pubblico registro anagrafico;
- rideterminare in un importo non inferiore ad euro 500,00 mensili, rivalutabili Istat, l'assegno perequativo a carico del Sig. per il mantenimento ordinario del figlio Pt_1 Controparte_2
da versarsi alla madre convivente entro il giorno 5 cinque di ogni mese in via CP_2 anticipata;
- onerare il padre del pagamento delle spese straordinarie relative al figlio nella misura CP_2 del 50%, secondo le indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di L'Aquila;
- porre a carico del Sig. l'obbligo di versare mensilmente alla Sig.ra Parte_1
, con decorrenza dalla data di pronuncia sullo status, un assegno ex art.5/6 Controparte_1 Legge n.898/1970 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura di Euro 350,00 mensili, rivalutabili Istat, e comunque nel diverso importo considerato equo;
- confermare a carico del Sig. l'obbligo di rimborsare alla Sig.ra Parte_1
le rate dalla medesima pagate a titolo di debito Equitalia, ancora da Controparte_1 estinguere, in conformità agli accordi intervenuti inter partes con atto transattivo del 14.09.2023;
- condannare, in ogni caso, il Sig. al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del procedimento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e addivengono a nozze con matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato in CA il 24.09.1994 e trascritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del predetto Comune nell'anno 1994, parte II, Serie A, n. 27. Dalla loro unione nascono, a L'Aquila, i figli
[...] il 26.5.1997 e il 21.6.2000. La separazione Persona_1 Controparte_2 interviene in via consensuale ed è omologata con Decreto del Tribunale di L'Aquila del 2.11.2016. Con ricorso depositato il 23-2-2024, oltre a domandare la pronuncia Parte_1 sullo status, chiede la revoca dell'assegno di mantenimento in favore di e del Controparte_1 figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente Chiede infine Persona_1 la riduzione ad euro 150 dell'assegno di mantenimento in favore del figlio CP_2 Nel costituirsi in giudizio, non contesta la condizione di autosufficienza del Controparte_1 primogenito. Lamenta però situazioni personali di difficoltà e la mancanza di indipendenza del figlio
Chiede pertanto che sia rideterminato in un importo non inferiore ad Euro 500,00 mensili, CP_2 rivalutabili Istat, l'assegno perequativo a carico di controparte per il mantenimento ordinario del figlio oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%. Sempre la resistente CP_2 chiede che sia posto in suo favore l'assegno divorzile pari ad Euro 350,00 mensili.
2 Con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc, il Giudice delegato dispone la revoca a decorrere dalla data della domanda dell'obbligo a carico del padre di versare l'assegno di mantenimento in favore del figlio confermando per il resto le condizioni come stabilite in sede di separazione. Per_1 Nelle more del giudizio, il ricorrente produce mail attestante il reperimento di attività lavorativa del figlio e chiede quindi la revoca, anche nei riguardi del secondogenito, della contribuzione a CP_2 al mantenimento. Controparte eccepisce sia la tardività sia della produzione documentale che della modifica della domanda. La causa è istruita in via documentale. All'udienza dell'8-10-2025, svoltasi in modalità cartolare, le parti rassegnano le conclusioni trascritte in epigrafe, e la causa è rimessa al Collegio.
*** 1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio Nel caso in esame ricorrono i presupposti di cui agli artt. 2 e 2 L. 898/11970, in quanto la separazione avviene nel 2016 e da allora è venuta meno la comunione spirituale e materiale dei coniugi, da tempo non conviventi. Non si ravvisano i presupposti per un ripristino della relazione affettiva, sicché si deve dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Sul contributo al mantenimento dei figli Non vi è contestazione tra le parti circa la raggiunta autosufficienza economica del primogenito
Diverse argomentazioni devono svolgersi quanto a n. a L'Aquila, 21.06.2000. Per_1 CP_2
Preliminarmente, si deve evidenziare che, nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il genitore chiede una riduzione dell'entità dell'assegno di mantenimento, nella somma di Euro 150,00. In corso di causa – nella specie con memoria depositata in data 31-1-2025 – il ricorrente invoca la revoca dell'assegno di mantenimento o, in subordine, la rideterminazione dell'ammontare dell'importo in misura non superiore ad € 100, con versamento diretto allo stesso e con esclusione dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie. Tale modifica viene giustificata con la produzione di una mail, datata 16-12-2024, trasmessagli dal figlio, con ivi allegato documento contabile da cui si evincono i proventi dell'attività di maestro di tennis svolta dal ragazzo nel periodo 16.1.2024/28.7.2024, per un importo complessivo pari ad Euro 12.000,00 circa. Sul punto, controparte – pur eccependo la tardività della modifica della domanda e della produzione documentale – produce a sua volta documentazione aggiornata a tutto il 2024, da cui si desume che nel secondo semestre di tale annualità, il figlio non ha prodotto reddito ulteriore. Invero, la richiesta originariamente avanzata (riduzione dell'obbligo di contribuzione al mantenimento) e la richiesta da ultimo addotta (revoca di tale obbligo) sono da intendersi domande che si pongono tra loro in rapporto di alterità, in quanto divergono nei loro elementi costitutivi (nella specie la condizione di autosufficienza del secondogenito). Per valutare dunque l'eccezione di tardività avanzata da parte resistente, occorre richiamare la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 473 bis.19 cpc, ove si prevede che “le parti possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”. Bisogna dunque chiedersi se ricorrano i presupposti indicati dalla menzionata norma ai fini del superamento delle preclusioni introdotte dal . Al riguardo, evidenzia il Collegio Parte_2 che, allorquando il ricorso è promosso (23-2-2024), il ragazzo già svolge attività di maestro di tennis e già ha aperto una partita IVA, sicché non può questa considerarsi una sopravvenienza tale da legittimare un mutamento della domanda. Non si può poi affermare che tale modifica nella prospettazione di parte ricorrente sorga ad esito di accertamenti istruttori espletati nell'ambito del presente giudizio (invero è lo stesso ricorrente a produrre il documento contabile, senza mai avanzare richieste di accertamenti istruttori circa la condizione economica del figlio, se non dopo la produzione della summenzionata mail); né tantomeno si può ritenere che la domanda di revoca, proposta dopo il maturare delle preclusioni, derivi da difese svolte da controparte o da fatti e circostanze conoscibili solo dopo la proposizione della domanda. A ben vedere, parte ricorrente non allega in alcun modo
3 una mancanza di dialogo con il figlio. Il anzi, è a conoscenza delle passioni e Parte_1 dell'attività di maestro di tennis espletata dal ragazzo. È quest'ultimo, difatti, che di sua sponte consegna il documento contabile al genitore, sicché si può ragionevolmente desumere che il ricorrente avrebbe ben potuto avanzare tale richiesta al giovane anche prima della proposizione del ricorso. Deve dunque aversi riguardo alla domanda originariamente formulata da parte ricorrente, non essendovi i presupposti per superare il regime di preclusione, né potendo questo Collegio rendere statuizioni ultrapetitum, poiché tale prerogativa officiosa è riconosciuta al Giudice ex art. 473 bis.2 cpc solo in favore dei figli minori. Concettualmente diverso dalla definizione del thema decidendum è l'individuazione del riparto dell'onere probatorio e delle peculiarità dell'attività istruttoria nella delicata materia in esame. Si deve al riguardo richiamare, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/09/2023, n. 26875, ove si prevede che anche ai fini del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Aggiunge la menzionata Cass. civ., Sez. I, Sent., 20/09/2023, n. 26875 che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, “necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa”. Con riferimento al caso di specie, la domanda di parte ricorrente deve trovare dunque accoglimento, quanto alla riduzione dell'assegno, ove si consideri che il ragazzo, nato nel 2020, ha ormai venticinque anni e beneficia di occupazioni che gli consentono comunque di trarre un sostentamento non irrisorio seppur in maniera non stabile, sicché l'assegno può determinarsi nella somma di Euro 150,00. Peraltro, si condividono sul punto le argomentazioni di parte resistente, la quale evidenzia la precarietà lavorativa in cui ancora incorre il giovane. Si può dunque da un lato escludere una inerzia del ragazzo (che nessuna parte allega) nel reperire un'occupazione e al contempo si può desumere il perdurante bisogno di un sostentamento, da ridurre nella sua entità rispetto a quanto originariamente indicato in sede separativa. Sempre tenendo conto dell'età pare corretto disporre il mantenimento diretto del genitore in capo al figlio, sino al raggiungimento di una definitiva stabilità economica, che si auspica possa avvenire in tempi brevi. Non può per converso accogliersi l'ulteriore domanda di esonero del genitore dalla contribuzione alle spese straordinarie, in quanto la relativa pretesa non si concilia con i principi che governano la materia in esame, dai quali deriva l'obbligo di compartecipazione di ambedue i genitori al sostentamento del figlio. Tali statuizioni, infine, decorrono dalla data della domanda, fatta salva l'irripetibilità degli assegni nelle more già corrisposti sulla base delle statuizioni provvisorie rese con ordinanza ex art. 473 bis.22 cpc. Nel caso di specie, difatti, come evidenziato tra le altre da Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 10/07/2025, n. 18954, la riduzione del contributo al mantenimento deriva da una diversa valutazione dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati.
3. Sull'assegno divorzile.
3.1. Più articolate riflessioni debbono svolgersi quanto alla richiesta della resistente di beneficiare di assegno divorzile. Il richiamo, d'obbligo, è a Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11/07/2018, n. 18287, ove si delineano fondamento e finalità dell'istituto e si declinano i passaggi logico argomentativi che devono connotare l'apparato motivazionale sotteso alle statuizioni sul punto adottate.
4 Occorre preliminarmente accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. Anche laddove emergano situazioni comparative caratterizzate da sperequazione di entità variabile, “il riconoscimento dell' assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto". Da tali dicta si desume che il presupposto dell'assegno è la disparità economica tra gli ex coniugi e che a) l'assegno ha funzione assistenziale;
b) l'assegno ha anche funzione perequativa e compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI comma dell'art. 5 l. div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita;
d) il parametro dell'adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima parte della norma di cui all'art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle potenzialità professionali e patrimoniali. Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli familiari, secondo un principio di autoresponsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla Suprema Corte: "La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile".
3.2. Applicando tali principi al caso di specie, deve dunque svolgersi il primo passaggio logico suindicato da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11/07/2018, n. 18287, profilo che afferisce alla sussistenza di una situazione comparativa se del caso caratterizzata da sperequazione di entità variabile tra condizioni economiche dei coniugi. Occorre poi ricostruire sia l'anamnesi familiare, personale e lavorativa dei coniugi che le loro condizioni reddituali. Quanto al primo profilo suindicato, nell'attualità il ricorrente lavora alle dipendenze della CP_3 con qualifica di assistente tecnico di cantiere e percepisce una retribuzione mensile di circa 2.200 euro, anche se da ottobre 2024 lo stipendio si sarebbe ridotto a 1900 euro in ragione della cessazione di percezione dell'indennità di trasferta. Parte ricorrente al riguardo produce tre buste paga, mentre la resistente adduce che la riduzione dedotta dipenda dal periodo dell'anno invernale, cui afferiscono le buste paga prodotte, ove vi è una contrazione del volume di attività nel settore dell'edilizia. Il ricorrente vede la retribuzione gravata di un pignoramento, pari ad Euro 450 mensili, ad istanza della
, per mancato adempimento agli obblighi di mantenimento. Egli si dichiara inoltre debitore CP_1 di del residuo credito di 100.594,01 euro e di circa 73.000 euro verso Agenzia delle Entrate CP_4 Riscossione;
per tale ultima posizione debitoria rappresenta di aver aderito alla rottamazione senza tuttavia riuscire a sostenere il pagamento dei ratei. Sempre il ricorrente riferisce di vivere in un appartamento a L'Aquila in Via Codalunga n. 42 concessogli in comodato d'uso dalla sorella e per il quale paga bollette per circa 150 euro mensili (produce documentazione al riguardo). È titolare di quote sugli immobili di provenienza ereditaria (piena proprietà del compendio immobiliare in corso
5 di costruzione in L'Aquila Via San Cipriano snc, rustico allo stato privo di impianti e rifiniture;
comproprietà, per quota di 1/27, di appezzamenti di terreno seminativo e, per quota di 2/9, di ulteriori terreni a L'Aquila). Rappresenta infine di essere proprietario di due autovetture: LS UA immatricolata nel 2010, che utilizza unitamente al figlio , immatricolata nel 1994, CP_5 CP_6 in uso alla . Il ricorrente, infine, aderisce ad un fondo pensione ed è titolare di un conto CP_1 titoli e del c/c aperto presso Monte dei Paschi di Siena Spa (n. 632624.01) con saldo attivo, al 31.12.2023, di 1796 euro. Nella comparsa di costituzione, parte resistente evidenzia che il ricorrente ha potuto godere degli utili della impresa familiare e dell'incasso della vendita delle relative licenze;
egli avrebbe inoltre un tenore di vita invidiabile concedendosi svariati viaggi l'anno in località blasonate e trascorrerebbe tutti i fine settimana fuori città. Osserva poi la resistente, nei suoi scritti difensivi, che la casa familiare, da lei in precedenza occupata con i figli, è stata ceduta ad esito di procedura esecutiva, per un importo complessivo pari ad Euro 287.000,00. Parte di tali somme è stata destinata al ripianamento dei debiti, mentre i restanti Euro 52.000,00 sarebbero stati introitati dal in Parte_1 violazione degli accordi presi in sede di separazione, nell'ambito dei quali egli si era impegnato a riconoscere la metà dell'importo in favore della moglie. Sempre nelle more del giudizio, il ricorrente ha depositato un contratto di locazione stipulato con la sorella, per canoni pari ad Euro 300 mensile. Invero, il Collegio ritiene sul punto esaustiva l'istruttoria. Il è un lavoratore Parte_1 dipendente sicché non ha possibilità di beneficiare di introiti non tracciati. Il tenore di vita non corrispondente ai redditi è circostanza allegata da controparte, ma non dimostrata dalla sussistenza di elementi indicativi al riguardo e neanche dimostrabile tramite il ricorso a presunzioni. Vale peraltro evidenziare che, ove si volga l'attenzione all'attuale situazione del ricorrente, egli – con la vendita dell'immobile – risulta aver appianato i pregressi debiti e dunque può beneficiare della piena retribuzione mensile pari ad Euro 2.200,00 circa. Riguardo alla contrazione, osserva il Collegio che non risulta essere intervenuta alcuna modifica contrattuale e le buste paga allegate concernono un limitato arco temporale, a fronte delle dichiarazioni dei redditi prodotte in atti. Sotto il profilo metodologico, si ritiene non corretto includere, nella valutazione delle condizioni economiche, né il pignoramento ad istanza della , in quanto tale pignoramento è correlato al mancato CP_1 adempimento agli obblighi alimentari, né gli importi versati a titolo di mantenimento che il ricorrente corrisponde mensilmente all'ex coniuge, dovendosi considerare che proprio la sussistenza dell'an e del quantum debeatur di tali prestazioni è oggetto del presente procedimento. Si ritiene doveroso, per converso, tenere in considerazione l'importo corrisposto del ricorrente per la locazione della propria abitazione, nonché i costi per le relative utenze.
3.3. La rappresenta di essere assunta part time come impiegata, con contratto a tempo CP_1 determinato, presso la ditta del fratello, con redditi anni pari ad Euro 14.861 (circa 1.200 euro mensili). Osserva a tal proposito la resistente che le prestazioni professionali svolte in favore dell'impresa del fratello non possono costituire indice di una di lei capacità di spendersi nel mondo del lavoro e di procurarsi adeguati mezzi. La resistente evidenzia poi di aver dovuto corrispondere una somma a titolo di occupazione per la casa familiare, nelle more soggetta ad asta, per un importo pari ad Euro 300,00 mensili. Contestualmente, la donna ha potuto beneficiare delle locazioni, per importo mensile pari ad Euro 740,00, provenienti da un immobile di sua proprietà, ove si è trasferita dopo l'avvenuta vendita della casa familiare (è quindi venuta meno la disponibilità dei canoni di locazione). La evidenzia poi di essere stata costretta, nel tempo, a pagare i seguenti debiti: CP_1 a. Euro 187,50 a titolo di rata finanziamento acceso, per l'importo di Euro 6.000,00, presso Findomestic;
b. Euro 155,00 e 90,00 per prestito in carte di credito, per l'importo di Euro 4.000,00; c. Euro 261,00 quale rata finanziamento per l'acquisto dell'autoveicolo Wv Polo acquistato per il figlio e dallo stesso utilizzato;
Per_1
6 d. Euro 184,20 quale rata finanziamento per l'importo complessivo di Euro 8.000,00, acceso presso Cofidis per la riparazione del veicolo del figlio coinvolto in sinistro stradale;
Per_1 e. Euro 488,00 quale rata finanziamento per l'importo complessivo di Euro 20.000,00; Pt_3
f. pagamento delle residue rate della rottamazione quater Equitalia che il Sig. si Controparte_2 è impegnato a rimborsare alla moglie con scrittura privata intervenuta in data 14.09.2023 a definizione della procedura esecutiva n.58/2023, E.M. Tribunale di L'Aquila; g. ripianamento di un debito nei confronti del condominio di cui fa parte l'immobile di sua proprietà sito L'Aquila, Via Francesco Paolo Tosti per l'importo di circa 5.000,00 Euro non essendo riuscita a farvi fronte in difetto di pagamento delle rate condominiali da parte degli studenti cui l'immobile era locato per un canone complessivo di Euro 740,00 mensili;
Rispetto a tali posizioni debitorie, parte ricorrente rileva che i finanziamenti ancora in essere sono solo quelli conclusi con e Cofidis mentre il finanziamento di Findomestic dovrebbe essere Pt_3 scaduto ad agosto. Anche per la resistente, non ravvisa il Collegio la necessità di svolgere ulteriori accertamenti, dovendosi al riguardo considerare che la stessa trae il proprio sostentamento da un rapporto di lavoro subordinato e vi è stata produzione della documentazione contabile sufficiente a chiarire la sua condizione economica. Dal raffronto delle rispettive condizioni patrimoniali quel che emerge è una situazione comparativa che si caratterizza per sperequazione comunque significativa tra le condizioni dei due ex coniugi.
3.4. Nel proseguire la disamina nei termini indicati da Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 11/07/2018, n. 18287, occorre ora ripercorrere l'anamnesi familiare delle parti in giudizio. Vale al riguardo evidenziare che la e il i sposano nel 1994. Lei, al tempo, ha 28 anni CP_1 Parte_1 mentre lui ne ha 25. La separazione avviene nel 2016, dopo dunque oltre vent'anni di matrimonio. La resistente consegue una laurea ma tale titolo non le giova nella ricerca del lavoro, in quanto la stessa coadiuva il marito nell'impresa familiare, ove è inserita quale collaboratrice e svolge attività di cassiera. Sul punto, le rispettive prospettazioni delle parti sono sostanzialmente convergenti. Ed infatti, è pacifico che il nel 2014 cessa la sua attività di impresa (concernente la gestione Parte_1 di una stazione di servizio AGIP) che, a prescindere da quali siano i motivi, conosce un peggioramento nei suoi esiti. Non viene difatti rinnovato il contratto con ENI e il
[...] ende al nuovo gestore le rimanenze, con il ricavato che viene adoperato per pagare gli Parte_1 stipendi e il TFR dei due dipendenti. Quel che diverge, nelle rispettive ricostruzioni delle vicende familiari, è la condivisione o meno della scelta della di svolgere attività lavorativa presso detta società, nonché la definizione delle CP_1 pendenze al momento di cessazione dell'attività. Ritiene il Collegio che tali profili, invero, non siano dirimenti. È pacifico, difatti, che la accetta all'epoca un lavoro le cui mansioni esulano CP_1 dalle competenze acquisite ad esito del percorso di studi, beneficiando così di orari consoni e compatibili con la cura dei figli. Sacrifica dunque la sua professionalità per contribuire alla formazione del patrimonio familiare comune, tanto da rispondere di debiti contributivi e fiscali dell'attività esercitata dall'impresa familiare (oggetto poi di accordo transattivo). A seguito della separazione, la con estrema fatica riesce a reinserirsi, all'età di circa cinquant'anni, nel CP_1 mondo del lavoro ed è costretta ad accettare un impiego part time presso l'azienda del fratello. Per converso, pur a fronte di una storia imprenditoriale che non ha buon esito, il Parte_1 riesce comunque a trovare un impiego lavorativo con una retribuzione significativamente superiore a quella della . Ritiene poi il Collegio che le argomentazioni di parte ricorrente, quanto al CP_1 riparto dell'onere probatorio, non colgano nel segno. Sostiene la difesa del che Parte_1 da un lato egli non abbia mai scoraggiato la moglie nel reperire una propria attività lavorativa (e dunque la scelta compiuta debba essere interamente imputata alla volontà della donna) e che, dall'altro, non vi sia stata prova, da parte della , delle rinunzie dei sacrifici affrontati. CP_1 Invero, occorre sul punto richiamare Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945, citata dallo stesso ricorrente, secondo cui non rilevano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia
7 a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Occorre altresì richiamare Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/09/2025, n. 24759, secondo cui “l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”. Nel caso in esame, ove la non avesse deciso di lavorare per il marito, avrebbe potuto CP_1 trovare un impiego stabile e maggiormente remunerativo. È questa una circostanza facilmente desumibile in via presuntiva dalla constatazione che l'inserimento nel mondo del lavoro avviene alla luce delle qualifiche e delle competenze acquisite. Per converso, l'essersi dedicata alla famiglia e all'impresa del marito l'ha posta in una condizione di debolezza, allorquando viene meno la relazione affettiva. La scelta adottata, a ben vedere, rinviene fondamento su una precisa suddivisione dei ruoli endofamiliari, con la donna che accetta un ridimensionamento per sostenere l'attività familiare. Che detta attività, comunque protrattasi ininterrottamente sino al 2014, sia cessata, anche con debiti, è una circostanza che non esonera il al dovere di solidarietà post coniugale, principio Parte_1 su cui si fonda la funzione compensativo-perequativa dell'assegno divorzile. Egli difatti ha comunque beneficiato del costante apporto della moglie per oltre un decennio e, superate le difficoltà economiche, è da lui esigibile la corresponsione di somme in favore dell'ex coniuge, per indennizzarla dell'impegno comunque profuso per l'incremento del patrimonio comune e per la gestione del carico familiare. Si ritiene dunque che sussistano gli elementi costitutivi del diritto all'assegno divorzile, in funzione compensativo-perequativa.
3.5. Ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile, occorre osservare che la funzione perequativa compensativa è volta ad attenuare lo squilibrio verificatosi a seguito della cessazione del vincolo, in base a parametri di giustizia distributiva applicabili anche in sede di crisi familiare, ma ovviamente non può tendere al mantenimento del pregresso tenore di vita matrimoniale. Da tale pacifica constatazione emerge con chiara evidenza la diversità che intercorre tra l'assegno divorzile e l'assegno di mantenimento nella separazione. La separazione, difatti, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (tra le altre cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 09/06/2025, n. 15356). Per tale motivo, il Collegio non ritiene corretto, sul piano metodologico, determinare una somma corrispondente a quella individuata in ambito separativo per l'assegno di mantenimento (all'epoca era stata convenuta la somma di Euro 300,00). Osta alla percorribilità di una tale soluzione, sollecitata dalla resistente, la circostanza che anche il si Parte_1 ritrova in una situazione non agevole dal punto di vista economico e deve a sua volta sostenere oneri per il pagamento di canoni di locazione, mentre la può beneficiare di una casa di proprietà CP_1 e comunque ha una stabilità lavorativa, per quanto non adeguata ai titoli di studio conseguiti. È soluzione di equilibrio corrispondente a giustizia, dunque, quella di prevedere un importo pari ad Euro 200,00, ove si consideri che una sperequazione tra i redditi vi è ma non in misura esorbitante. Quanto alla decorrenza di tali statuizioni si menziona Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 07/08/2024, n. 22289, secondo cui “in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi separati nella pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo "status" delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della pronuncia di risoluzione del vincolo coniugale, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, salvo che, pronunciata sullo scioglimento del vincolo sentenza non definitiva, il giudice ritenga con
8 adeguata motivazione ed in relazione alle circostanze del caso concreto di anticipare la decorrenza dell'assegno alla data della domanda, ai sensi dell'art. 4, co. 13, della L. n. 898 del 1970, oppure che nella fase presidenziale o istruttoria del giudizio siano emessi provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione”. Applicando tali principi al caso di specie, poiché nell'ordinanza ex art. 473 bis.22, si sono confermate le statuizioni rese in sede di separazione, non vi sono i presupposti per una decorrenza diversa, quanto alla corresponsione dell'assegno divorzile, da quella di deposito della presente sentenza. I rapporti in pendenza del presente giudizio dovranno essere regolati sulla base delle statuizioni assunte con la summenzionata ordinanza che recepisce gli accordi di separazione.
4. Devono poi essere rigettate le ulteriori domande restitutorie avanzate dalla , la quale CP_1 chiede il rimborso le rate dalla medesima pagate a titolo di debito Equitalia. Trattasi di debiti al tempo contratti a seguito della cessazione dell'attività di impresa, per i quali è intervenuta una scrittura privata tra coniugi. Come correttamente osservato da parte ricorrente, manca una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3, la trattazione unitaria delle domande. La parziale soccombenza tra le parti, infine, impone una integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita: 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a CA (AQ) il 24.09.1994 tra e trascritto nel Registro Controparte_1 Parte_1 degli Atti del Matrimonio del predetto Comune nell'anno 1994, parte II, Serie A, n. 27;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Revoca in capo a l'assegno di mantenimento in favore del Parte_1 figlio a far data dalla domanda fatta salva l'irripetibilità delle somme già corrisposte;
Per_1
4) Dispone, a far data dalla domanda e fatta salva l'irripetibilità delle somme già corrisposte, che contribuisca al mantenimento diretto del figlio con Parte_1 CP_2 la corresponsione dell'importo pari ad Euro 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale;
5) Dispone a carico di l'obbligo di versare un assegno divorzile Parte_1 di Euro 200,00 in favore di entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile Controparte_1 secondo indici Istat, a far data dalla presente sentenza;
6) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso a L'Aquila all'esito della camera di consiglio del 13.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
DA DI RA LL
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