Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01401/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2025, proposto da IU EL, rappresentato e difeso dall’avv. Pierina Gucciardo;
contro
– il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 184;
per l’ottemperanza
- alla sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 240/2024, pubblicata il 21 febbraio 2024.
Visti:
– il ricorso e i documenti allegati;
– l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva dell’Amministrazione intimata;
– tutti gli atti di causa;
Relatrice la dott.ssa Anna PI;
Udito, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2026, l’Avvocato dello Stato, presente come da verbale.
FATTO e DIRITTO
A) Con ricorso notificato e depositato nei termini di legge, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale del lavoro di Agrigento n. 240/2024, emessa il 21 febbraio 2024, con la quale è stato riconosciuto in suo favore il diritto alla Carta elettronica del docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione intimata in data 27 febbraio 2024 ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Persistendo l’inerzia del Ministero intimato, nonostante ulteriori notifiche e solleciti effettuati in data 2 settembre 2024, 15 ottobre 2024 e 26 marzo 2025, è chiesta la dichiarazione di inottemperanza al giudicato, l’ordine di esecuzione della sentenza in parte qua , con eventuale nomina di un commissario ad acta ; è altresì domandata la condanna alle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma; successivamente ha depositato memoria difensiva, giustificando l’inadempimento con l’entità del contenzioso seriale e la carenza di fondi e chiedendo perciò la compensazione delle spese o, in subordine, una condanna nel minimo.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è ammissibile e fondato.
Ai sensi degli artt. 112 e 114 del codice del processo amministrativo, è ammissibile il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza definitiva del giudice ordinario resa in materia di pubblico impiego contrattualizzato, costituendo essa giudicato idoneo a essere eseguito davanti al giudice amministrativo.
Nel merito, la mancata esecuzione della sentenza n. 240/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro integra un inadempimento dell’obbligo derivante dal giudicato e legittima l’intervento sostitutivo del giudice dell’ottemperanza, al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e l’integrale attuazione del comando giudiziale.
Le giustificazioni addotte dall’Amministrazione resistente in ordine alle difficoltà organizzative e alla carenza di fondi non sono idonee a escludere l’obbligo di puntuale ottemperanza a una decisione giurisdizionale passata in giudicato.
Va pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza indicata, mediante l’assegnazione della Carta elettronica del docente e l’accredito delle somme dovute in favore del ricorrente, per l’importo complessivo di euro 1.500,00, oltre interessi legali dal sorgere al soddisfo, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore Generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV), operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta (60) giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo, senza ulteriore compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
C) Le spese del presente giudizio, secondo il principio di soccombenza, sono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e si liquidano in dispositivo, a favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della serialità dei ricorsi in materia e della semplicità dell’attività professionale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza n. 240/2024 del Tribunale di Agrigento – Sezione Lavoro, nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– dispone l’intervento sostitutivo nei modi e nei termini di cui in motivazione;
– condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti, a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta incaricato, presso la sua sede di servizio.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR NO, Presidente
Anna PI, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna PI | FR NO |
IL SEGRETARIO