Versione
16 aprile 1953
16 aprile 1953
Art. 19.
Salvo quanto disposto nell'art. 5, la presente legge entrera' in vigore nei quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Salvo quanto disposto nell'art. 5, la presente legge entrera' in vigore nei quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.