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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 6318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6318 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23/05/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5551/2022 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fabio Antonelli e dall'avv. Andrea Esposito e domiciliato presso il loro studio in Napoli alla Via
Riviera di Chiaia n. 267;
- OPPONENTE -
E
c.f. e P. IV , in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Fabrizio Cesare e dall'avv. Maria Gabriella Cesare e domiciliata presso il loro studio in Napoli alla
Via Francesco Crispi n. 87
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/05/25 le parti presenti insistevano per l'accoglimento delle proprie difese e istanze ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
in qualità di fideiussore di proponeva opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 129/2022 del 10/01/2022, concesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva condannato al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 167.465,11 oltre interessi di mora, spese e competenze, a titolo di esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente n. 1281 stipulato con la società in data Pt_2
22/11/2001, presso la filiale di Corso Secondigliano in Napoli della Controparte_3
con successivo affidamento concesso il 25/01/2008 e revocato con comunicazione del
[...] 28/09/2012.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito e, nel merito, disconosceva la sottoscrizione in calce Controparte_2 al contratto di fideiussione, eccepiva l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, nonché la nullità della fideiussione prestata con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., del diritto dell'opposta a procedere in danno del fideiussore.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto delle avverse difese e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 21/06/2022 il GU concedeva i termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Constatato il fallimento del tentativo di mediazione, all'udienza del 22/09/2023 il GU, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 21/06/2024, il GU disponeva CTU grafologica nominando la dott.ssa Per_1
e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 23/5/2025 per la
[...] discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 17/01/2022 e l'opposizione notificata il 28/02/2022 e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (04/03/22).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancanza di accordo, come da verbale del
06/10/2022 allegato.
A tal proposito, va rigettata l'eccezione dell'opponente in merito all'improcedibilità della domanda per asserite irregolarità della mediazione.
Come emerge dagli atti di causa, con comunicazione del 01/03/23 il mediatore attestava la corretta e regolare convocazione delle parti e confermava la presenza all'incontro del 06/10/22 del procuratore speciale della parte opposta, dott.ssa che provvedeva a Controparte_4 sottoscrivere il verbale di mediazione (doc. nn. 1 e 2 note 20/09/23 opposta).
In via ancora preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Il difetto di "legitimatio ad causam", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "legitimatio ad causam" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale.
La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto (c.d. “legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. “legitimatio ad causam” passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione e la titolarità attiva della banca opposta, in quanto di cui agisce quale mandataria, in virtù Controparte_2 Controparte_1 di cessione di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario, del
20/12/2017 dalla alla tra cui anche Controparte_3 Controparte_2 quello vantato dalla cedente nei confronti dell'obbligata principale oggi fallita, e Parte_2 dell'opponente garante, e prova la titolarità del credito con il deposito dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale, n. 151 del 23/12/2017 (doc. n. 3 produzione opposta). Tale prova può ritenersi sufficiente in difetto di contestazione da parte dell'opponente dei criteri indicati nell'atto di avviso di cessione dei crediti in blocco per individuare i crediti ceduti.
Sul punto, come già indicato nell'ordinanza del 23/3/2021, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha ritenuto che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017).
Inoltre, a conferma della propria titolarità attiva l'odierna opposta ha prodotto, altresì, la dichiarazione della cedente (doc. 5 opposta).
Tale dichiarazione, che nella fattispecie è pienamente valida in quanto sottoscritta (con esplicitazione dei poteri di rappresentanza) e dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (in tal senso Trib. Cassino
15/11/2022 n. 1528; v. anche Trib. Torino 12/10/2022 n. 3943), “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa” (Cass. n. 10200/2021).
Parimenti la giurisprudenza di merito ha osservato che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (in tal senso App. Milano 24/01/2023
n. 220) e non solo ha una “indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n.10200/2021), ma “in ogni caso rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti” (App. Venezia n.2253/2024).
Passando agli ulteriori motivi sui quali si fonda l'opposizione, deve, in primis, evidenziarsi che l'opponente disconosceva le sottoscrizioni a lui riconducibili apposte Parte_1 all'atto di fideiussione del 25/01/2008.
A fronte di tale disconoscimento, la banca opposta dichiarava di volersi avvalere dell'atto di fideiussione depositato in originale e, nel proporre istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c., chiedeva ammettersi CTU grafologica. Al riguardo il Tribunale rileva che il procedimento incidentale di verificazione, istruito in ragione dell'istanza in tal senso tempestivamente formulata dall'opposta, ha condotto ad accertare l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente.
Ed invero, il CTU grafologo, dott.ssa nell'elaborato peritale in atti, alle cui Persona_1 conclusioni il Tribunale intende prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, trasmessa peraltro alle parti le quali non hanno formulato deduzioni al riguardo, concludeva affermando che “Alla luce delle risultanze analitiche condotte secondo le linee guida e le raccomandazioni emanate dalla comunità scientifica internazionale, i risultati tecnici degli esami grafici immediati e di confronto tra le due firme in verifica a nome di Parte_1
e le grafie comparative del sig. , supportano con elevata forza l'ipotesi che le Parte_1 suddette firme apposte in calce al contratto di fideiussione della del Controparte_3
25/01/2008 (doc. 7 di produzione monitoria), siano riconducibili in modo inequivocabile alla grafia di mano conosciuta di e che quindi siano ”. Parte_1 Parte_3
Accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'opponente sull'atto di fideiussione posto a fondamento del ricorso monitorio, possono affrontarsi gli ulteriori motivi di opposizione.
Ancora, parte opponente si duole dell'applicazione di tassi usurari e anatocistici, svolgendo allegazioni di tipo generale adducendo, tra l'altro, la violazione da parte della creditrice dell'art. 644
c.p. e dell'art. 1815 c.c., ma senza alcun riferimento al caso concreto.
Invero, nel caso di specie, il debitore non ha allegato alcun elemento atto a suffragare le proprie affermazioni, limitandosi ad eccepire in maniera estremamente generica l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca.
A tal riguardo occorre ricordare la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha dettato i principi informanti l'onere probatorio nelle controversie in materia di interessi usurari, secondo la quale “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597 del 2020).
Difatti, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede una precisa allegazione di parte sul superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale in quanto una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei suddetti tassi, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
Invero, in merito all'asserita violazione del tasso soglia, nell'atto introduttivo del giudizio non sono indicati, né meglio specificati, i motivi e gli elementi per cui sarebbe rinvenibile un tasso usurario nel contratto sottoscritto dalla con la limitandosi Parte_2 Controparte_3 la stessa parte opponente a delle considerazioni estremamente generiche.
È principio pacifico che “Nelle controversie bancarie, in applicazione dei principi generali ex art.
2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Infatti costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (cfr. Tribunale Roma, n.3869 del 20/02/2019).
Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.” (cfr. Cass. S.U. n.15597/2020).
Inoltre, dall'esame delle condizioni contrattuali del conto corrente intestato alla società debitrice principale (doc. n. 10 produzione parte opposta) emerge la pattuizione di capitalizzazione con pari reciprocità, essendo stati convenuti gli interessi sia a credito che a debito con medesime modalità e periodicità e con TAE e TAN differenti.
Parte opponente chiedeva, ancora, accertarsi la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust. Preliminarmente, va rilevato che nel caso di specie l'odierno opponente non riveste la qualifica di consumatore, essendo socio al 50% ed amministratore unico della debitrice principale come risulta dalla documentazione prodotta da entrambe le parti. Parte_2
Orbene, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
Ciò detto, occorre premettere che, sul punto, di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994).
La Suprema Corte, con la pronuncia citata, una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, ha affermato che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di "conservazione" del negozio. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2,
6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
La Suprema Corte ha poi affermato che la violazione della normativa antitrust, deriva dal
"collegamento funzionale" e non certo “negoziale" fra gli atti, attesa la possibilità che l'"intesa" a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed
Eurocomunitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti
"funzionale" a produrre un effetto anticoncorrenziale. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,1941 e 1957
c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. E', invece, il predetto "nesso funzionale" tra l'"intesa" a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza,
a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha sostenuto che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 25/01/2008 fosse nullo perché contenente le tre clausole di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che
«gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione in atti contiene, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, nonostante la mancata produzione in giudizio del provvedimento della Banca
d'Italia, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità va rilevato che ciò non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di tre anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del
14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della
Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a ben tre anni di distanza dall'accertamento della Banca d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie, il fideiussore si è limitato a produrre una serie di fideiussioni specifiche inconferenti rispetto al caso di specie avente ad oggetto una fideiussione omnibus, senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo (poi sostituito dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che le parti eccipienti abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2008 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che il fideiussore avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia (medesimo senso anche Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib.
Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.
1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri
14 maggio 2019 n. 921).
Di qui il rigetto dell'eccezione ed affermazione della validità della garanzia prestata dall'opponente, compresa la deroga all'art. 1957 c.c. che può validamente operare diversamente da come sostenuto da parte opponente.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di conto corrente, estratti conto integrali, certificato ex art. 50 TUB ed atto di fideiussione), ed in difetto di prova del pagamento della somma ingiunta, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Sul punto, si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 129/2022 depositato dal
Tribunale di Napoli in data 10/01/2022;
2) condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
9.850,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Napoli, 22/06/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Fabiana Ucchiello, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23/05/25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5551/2022 R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Fabio Antonelli e dall'avv. Andrea Esposito e domiciliato presso il loro studio in Napoli alla Via
Riviera di Chiaia n. 267;
- OPPONENTE -
E
c.f. e P. IV , in qualità di mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Fabrizio Cesare e dall'avv. Maria Gabriella Cesare e domiciliata presso il loro studio in Napoli alla
Via Francesco Crispi n. 87
- OPPOSTA –
CONCLUSIONI
All'udienza del 23/05/25 le parti presenti insistevano per l'accoglimento delle proprie difese e istanze ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
in qualità di fideiussore di proponeva opposizione avverso il Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo n. 129/2022 del 10/01/2022, concesso dal Tribunale di Napoli, con il quale veniva condannato al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma di euro 167.465,11 oltre interessi di mora, spese e competenze, a titolo di esposizione debitoria derivante dal rapporto di conto corrente n. 1281 stipulato con la società in data Pt_2
22/11/2001, presso la filiale di Corso Secondigliano in Napoli della Controparte_3
con successivo affidamento concesso il 25/01/2008 e revocato con comunicazione del
[...] 28/09/2012.
L'opponente eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ed il difetto di legittimazione attiva della cessionaria del credito e, nel merito, disconosceva la sottoscrizione in calce Controparte_2 al contratto di fideiussione, eccepiva l'applicazione di interessi usurari e anatocistici, nonché la nullità della fideiussione prestata con conseguente decadenza, ai sensi dell'art. 1957 c.c., del diritto dell'opposta a procedere in danno del fideiussore.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto delle avverse difese e la Controparte_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 21/06/2022 il GU concedeva i termini per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria.
Constatato il fallimento del tentativo di mediazione, all'udienza del 22/09/2023 il GU, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, concedeva i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.
All'udienza del 21/06/2024, il GU disponeva CTU grafologica nominando la dott.ssa Per_1
e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 23/5/2025 per la
[...] discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente, si rileva la tempestività dell'opposizione essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 17/01/2022 e l'opposizione notificata il 28/02/2022 e la sua procedibilità per essere intervenuta l'iscrizione a ruolo nei successivi 10 giorni (04/03/22).
Sempre preliminarmente, si rileva la procedibilità della lite dato l'esperimento della mediazione obbligatoria, conclusasi con esito negativo per mancanza di accordo, come da verbale del
06/10/2022 allegato.
A tal proposito, va rigettata l'eccezione dell'opponente in merito all'improcedibilità della domanda per asserite irregolarità della mediazione.
Come emerge dagli atti di causa, con comunicazione del 01/03/23 il mediatore attestava la corretta e regolare convocazione delle parti e confermava la presenza all'incontro del 06/10/22 del procuratore speciale della parte opposta, dott.ssa che provvedeva a Controparte_4 sottoscrivere il verbale di mediazione (doc. nn. 1 e 2 note 20/09/23 opposta).
In via ancora preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Sul punto va detto che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla. Diversamente, il difetto di legittimatio ad causam, attenendo alla verifica, sempre secondo la prospettazione offerta dall'attore, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. 2017 n. 943).
Il difetto di "legitimatio ad causam", quindi, sussiste quando non vi è corrispondenza tra i soggetti del processo ed i soggetti destinatari della pronuncia invocata. Tale verifica di coincidenza va effettuata sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dall'attore, nel senso che la legittimazione passiva va affermata o negata in ragione della valutazione positiva o negativa sull'astratta titolarità del rapporto rappresentato dall'attore. Dunque, il controllo del giudice sulla sussistenza della "legitimatio ad causam" sotto il profilo passivo consiste nell'accertare se, in forza della prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste del soggetto nei confronti del quale può essere richiesta la pronuncia giurisdizionale.
La legittimazione ad agire o contraddire va definita come quella condizione dell'azione che consiste nella coincidenza tra chi propone la domanda e colui che nella domanda stessa è
“affermato” titolare del diritto (c.d. “legitimatio ad causam” attiva) e tra colui contro il quale la domanda è proposta e colui che nella domanda stessa è “affermato” soggetto passivo del diritto o, comunque, “violatore” di quel diritto (c.d. “legitimatio ad causam” passiva); inoltre, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza;
ne consegue che, a differenza della “legitimatio ad causam” (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo appunto al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata.
Nel caso di specie, sussiste la legittimazione e la titolarità attiva della banca opposta, in quanto di cui agisce quale mandataria, in virtù Controparte_2 Controparte_1 di cessione di crediti in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario, del
20/12/2017 dalla alla tra cui anche Controparte_3 Controparte_2 quello vantato dalla cedente nei confronti dell'obbligata principale oggi fallita, e Parte_2 dell'opponente garante, e prova la titolarità del credito con il deposito dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale, n. 151 del 23/12/2017 (doc. n. 3 produzione opposta). Tale prova può ritenersi sufficiente in difetto di contestazione da parte dell'opponente dei criteri indicati nell'atto di avviso di cessione dei crediti in blocco per individuare i crediti ceduti.
Sul punto, come già indicato nell'ordinanza del 23/3/2021, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha ritenuto che “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017).
Inoltre, a conferma della propria titolarità attiva l'odierna opposta ha prodotto, altresì, la dichiarazione della cedente (doc. 5 opposta).
Tale dichiarazione, che nella fattispecie è pienamente valida in quanto sottoscritta (con esplicitazione dei poteri di rappresentanza) e dettagliata ai fini della sicura identificazione del credito ceduto nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione (in tal senso Trib. Cassino
15/11/2022 n. 1528; v. anche Trib. Torino 12/10/2022 n. 3943), “al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado d'appello, al fine di dimostrare l'avvenuta cessione del credito in massa” (Cass. n. 10200/2021).
Parimenti la giurisprudenza di merito ha osservato che la dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria (in tal senso App. Milano 24/01/2023
n. 220) e non solo ha una “indiscutibile valenza probatoria “potenzialmente decisiva” come ribadito dalla Suprema Corte (Cass. n.10200/2021), ma “in ogni caso rappresenta un elemento di indubbia consistenza ai fini della dimostrazione, quand'anche in via indiretta, dell'avvenuta cessione del credito fra quei due soggetti” (App. Venezia n.2253/2024).
Passando agli ulteriori motivi sui quali si fonda l'opposizione, deve, in primis, evidenziarsi che l'opponente disconosceva le sottoscrizioni a lui riconducibili apposte Parte_1 all'atto di fideiussione del 25/01/2008.
A fronte di tale disconoscimento, la banca opposta dichiarava di volersi avvalere dell'atto di fideiussione depositato in originale e, nel proporre istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216
c.p.c., chiedeva ammettersi CTU grafologica. Al riguardo il Tribunale rileva che il procedimento incidentale di verificazione, istruito in ragione dell'istanza in tal senso tempestivamente formulata dall'opposta, ha condotto ad accertare l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente.
Ed invero, il CTU grafologo, dott.ssa nell'elaborato peritale in atti, alle cui Persona_1 conclusioni il Tribunale intende prestare adesione siccome immuni da vizi e congruamente motivate, trasmessa peraltro alle parti le quali non hanno formulato deduzioni al riguardo, concludeva affermando che “Alla luce delle risultanze analitiche condotte secondo le linee guida e le raccomandazioni emanate dalla comunità scientifica internazionale, i risultati tecnici degli esami grafici immediati e di confronto tra le due firme in verifica a nome di Parte_1
e le grafie comparative del sig. , supportano con elevata forza l'ipotesi che le Parte_1 suddette firme apposte in calce al contratto di fideiussione della del Controparte_3
25/01/2008 (doc. 7 di produzione monitoria), siano riconducibili in modo inequivocabile alla grafia di mano conosciuta di e che quindi siano ”. Parte_1 Parte_3
Accertata l'autenticità delle sottoscrizioni apposte dall'opponente sull'atto di fideiussione posto a fondamento del ricorso monitorio, possono affrontarsi gli ulteriori motivi di opposizione.
Ancora, parte opponente si duole dell'applicazione di tassi usurari e anatocistici, svolgendo allegazioni di tipo generale adducendo, tra l'altro, la violazione da parte della creditrice dell'art. 644
c.p. e dell'art. 1815 c.c., ma senza alcun riferimento al caso concreto.
Invero, nel caso di specie, il debitore non ha allegato alcun elemento atto a suffragare le proprie affermazioni, limitandosi ad eccepire in maniera estremamente generica l'usurarietà dei tassi di interesse applicati dalla banca.
A tal riguardo occorre ricordare la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte che ha dettato i principi informanti l'onere probatorio nelle controversie in materia di interessi usurari, secondo la quale “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 19597 del 2020).
Difatti, la prova dell'applicazione dei tassi usurari richiede una precisa allegazione di parte sul superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale in quanto una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei suddetti tassi, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta.
Invero, in merito all'asserita violazione del tasso soglia, nell'atto introduttivo del giudizio non sono indicati, né meglio specificati, i motivi e gli elementi per cui sarebbe rinvenibile un tasso usurario nel contratto sottoscritto dalla con la limitandosi Parte_2 Controparte_3 la stessa parte opponente a delle considerazioni estremamente generiche.
È principio pacifico che “Nelle controversie bancarie, in applicazione dei principi generali ex art.
2697 c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico. Infatti costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. In particolare, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato — unitamente ai criteri di determinazione dello stesso - l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari” (cfr. Tribunale Roma, n.3869 del 20/02/2019).
Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
Dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto: fra di essi, la pattuizione negoziata della clausola con il soggetto sebbene avente la veste di consumatore, la diversa misura degli interessi applicati o altro.” (cfr. Cass. S.U. n.15597/2020).
Inoltre, dall'esame delle condizioni contrattuali del conto corrente intestato alla società debitrice principale (doc. n. 10 produzione parte opposta) emerge la pattuizione di capitalizzazione con pari reciprocità, essendo stati convenuti gli interessi sia a credito che a debito con medesime modalità e periodicità e con TAE e TAN differenti.
Parte opponente chiedeva, ancora, accertarsi la nullità della fideiussione prestata per violazione della normativa antitrust. Preliminarmente, va rilevato che nel caso di specie l'odierno opponente non riveste la qualifica di consumatore, essendo socio al 50% ed amministratore unico della debitrice principale come risulta dalla documentazione prodotta da entrambe le parti. Parte_2
Orbene, deve ritenersi che alla luce dell'istruttoria compiuta non vi sia la prova della illiceità della condotta della banca per violazione della normativa antitrust.
Ciò detto, occorre premettere che, sul punto, di recente la Suprema Corte a Sezioni Unite ha sancito il seguente principio di diritto: “I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994).
La Suprema Corte, con la pronuncia citata, una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, ha affermato che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole. Né va tralasciato il rilevo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di "conservazione" del negozio. La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la "nullità derivata" del contratto di fideiussione a valle, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2,
6 e 8) che, peraltro, ha espressamente fatto salve le altre clausole.
La Suprema Corte ha poi affermato che la violazione della normativa antitrust, deriva dal
"collegamento funzionale" e non certo “negoziale" fra gli atti, attesa la possibilità che l'"intesa" a monte possa essere posta in essere, come nella specie, anche mediante atti che non rivestono siffatta natura - tale da concretare un meccanismo di violazione della normativa nazionale ed
Eurocomunitaria antitrust. In altri termini, detta violazione è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti
"funzionale" a produrre un effetto anticoncorrenziale. La funzionalità in parola si riscontra con evidenza quando il contratto a valle (nella specie una fideiussione) è interamente o parzialmente riproduttivo dell'"intesa" a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, ossia quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca - come nel caso concreto - solo una parte del contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale. Non è certo la deroga isolata - nei singoli contratti tra una banca ed un cliente - all'archetipo codicistico della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1939,1941 e 1957
c.c., a poter, invero, determinare problemi di sorta, come è ormai pacifico nella giurisprudenza di legittimità, in termini di effetto anticoncorrenziale. E', invece, il predetto "nesso funzionale" tra l'"intesa" a monte ed il contratto a valle, emergente dal contenuto di tale ultimo atto che - in violazione dell'art. 1322 c.c. - riproduca quello del primo, dichiarato nullo dall'autorità di vigilanza,
a creare il meccanismo distorsivo della concorrenza vietato dall'ordinamento. In siffatta ipotesi, la nullità dell'atto a monte è - per vero - veicolata nell'atto a valle per effetto della riproduzione in esso del contenuto del primo atto.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha sostenuto che il contratto di fideiussione sottoscritto in data 25/01/2008 fosse nullo perché contenente le tre clausole di deroga del termine di decadenza ex art. 1957 c.c., di c.d. “reviviscenza” e di c.d. “sopravvivenza”, contenute nel modello ABI e censurato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, con cui è stato, come noto, appurato che
«gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90».
Ciò premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione in atti contiene, effettivamente, tutte le clausole nn. 2, 6 e 8 dell'archetipo ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie;
segnatamente, all'identica numerazione utilizzata in quello schema corrisponde il medesimo contenuto precettivo.
In tal caso, tuttavia, nonostante la mancata produzione in giudizio del provvedimento della Banca
d'Italia, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali di legittimità va rilevato che ciò non fornisce di per sé prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza, dal momento che la stipulazione della garanzia fideiussoria è intervenuta a distanza di tre anni da quel provvedimento, relativo a una fase temporale conclusasi nel maggio del 2005.
Come chiarito anche dal Tribunale di Milano, sez. specializzata Imprese con la decisione del
14/02/2023, n.1171 in un caso similare “La specifica vicenda contrattuale dà, consequenzialmente, origine a un giudizio c.d. “stand alone”, nel quale l'attore, chiamato a comprovare i fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi (come nelle cc.dd. “follow on actions”) dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, perché un simile accertamento o manca del tutto o, alternativamente, pur essendoci, riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica dell'attore”.
La sussumibilità della controversia tra le cause “stand alone” fa sì che la parte eccipiente sia onerata dell'allegazione e dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, tra i quali rientra quello della perdurante esistenza di un'intesa illecita all'epoca della sottoscrizione del contratto di fideiussione per cui è causa. In tal senso, la Corte Suprema di Cassazione con la decisione a SSUU del 2021:
• ha ritenuto coperte dell'accertamento antitrust le condotte precedenti al maggio 2005 secondo gli ordinari criteri di giudizio, giacché l'istruttoria e le conseguenti determinazioni della
Banca d'Italia hanno coperto l'arco temporale precedente al provvedimento finale n. 55 del 22 maggio 2005;
• ha ritenuto che la presunzione circa la sussistenza dell'illecito operasse anche per condotte di poco successive all'adozione del provvedimento dell'Autorità.
Il caso di specie si colloca invece a ben tre anni di distanza dall'accertamento della Banca d'Italia: circostanza che imporrebbe di effettuare in concreto un'attività istruttoria circa la persistenza dell'illecita intesa, lesiva della concorrenza, nel mercato nazionale.
Nel caso di specie, il fideiussore si è limitato a produrre una serie di fideiussioni specifiche inconferenti rispetto al caso di specie avente ad oggetto una fideiussione omnibus, senza curarsi di provare che la diffusione delle fideiussioni del tenore sanzionato dall'Organismo di controllo (poi sostituito dall'Autorità Garante per il Mercato e la Concorrenza) si fosse perpetrata su tutto il territorio da istituti bancari di varie dimensioni anche a distanza di anni dalla censura e senza che le parti eccipienti abbiano fornito la prova idonea a dimostrare che nel 2008 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione omnibus in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Essendo stata affermata, come è noto, dalle SSUU n. 41994/2021 la sola eventuale nullità parziale del contratto relativamente alle clausole n. 2, 6 e 8 nel caso concreto, si può ritenere, in mancanza di rigorosa allegazione e prova del contrario, che il fideiussore avrebbe, in ogni caso, prestato la garanzia, anche senza le clausole anzidette, dovendosi ritenere portatore di un interesse economico al finanziamento bancario, che spiega, appunto, il consenso alla prestazione di garanzia (medesimo senso anche Tribunale Napoli Sez. spec. Impresa, 17/02/2023, secondo cui “il fatto che la banca abbia proposto alla clientela un contratto contenente dette clausole (le clausole 2, 6 e 8 dello schema uniforme ABI) non può ritenersi elemento di per sé stesso sufficiente a dare effettivo conto, se pure in termini indiziari, della sussistenza di una intesa rilevante nella sua estensività e pervasività sul piano antitrust” ; ma in tal senso, Trib. Milano, sentenza 23 giugno 2016 n. 7796, confermata da Corte d'Appello di Milano, con sentenza 20 novembre 2018 n. 5039; in senso conforme anche Trib. Siena 12 febbraio 2022 n. 131; Trib. Prato 16 gennaio 2021 n. 28; Trib.
Pescara 15 luglio 2019 n. 1156; Trib. Spoleto 21 giugno 2019 n. 444; Trib. Torino 17 aprile 2019 n.
1970; Trib. Roma 11 settembre 2019 n. 17243; Trib. Roma 3 maggio 2019 n. 9354; Trib. Velletri
14 maggio 2019 n. 921).
Di qui il rigetto dell'eccezione ed affermazione della validità della garanzia prestata dall'opponente, compresa la deroga all'art. 1957 c.c. che può validamente operare diversamente da come sostenuto da parte opponente.
In conclusione, considerata la prova del credito fornita dall'opposta (contratto di conto corrente, estratti conto integrali, certificato ex art. 50 TUB ed atto di fideiussione), ed in difetto di prova del pagamento della somma ingiunta, la presente opposizione deve essere rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto, in quanto, in base ai principi generali in materia di onere della prova, a fronte della prova da parte del creditore del titolo negoziale del suo diritto e della allegazione dell'inadempimento del debitore, il debitore, su cui incombeva il relativo onere, nulla ha provato.
Sul punto, si richiama l'orientamento della giurisprudenza consolidata e condivisibile in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, secondo il quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nell'ipotesi dell'inesatto adempimento opera il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. S.U. 30.10.2001 n. 13533).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico di parte opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, II Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 129/2022 depositato dal
Tribunale di Napoli in data 10/01/2022;
2) condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro
9.850,00 oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte opponente.
Napoli, 22/06/2025
Il giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello