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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 07/11/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n.763/2023
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 21/10/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.763/2023
PROMOSSO DA
(C.F.: Parte_1 C.F._1
avv.RUTILI Pietro Augusto P.zza Matteotti 10 – S.BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: Controparte_2
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28/09/2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' per chiedere il riconoscimento della inabilità lavorativa CP_1 derivante dalla seguente malattia professionale (spondilodiscoartrosi rachide lombo- sacrale) asseritamente contratta a causa della sua attività lavorativa di operaia presso la Ditta ATR Composites svolta dal 2004 al 2022, da unificarsi a preesistenze riconosciute nella misura del 12%. Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente disattesa, chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare la prestazione di legge. CP_1
L si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda. CP_1
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale, CTU medico-legale e CTU ambientale, in esito all'udienza di discussione del 21/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico. MOTIVI DELLA DECISIONE Il consulente medico legale, Dott. ha stabilito quanto segue: “NEL Persona_1
CASO IN CUI L'ACCERTAMENTO TECNICO AMBIENTALE DOCUMENTI UNA CONDIZIONE DI RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI/POSTURE INCONGRUE E' DA RITENERE CHE LA PATOLOGIA DI CUI E' ATTUALMENTE AFFETTA LA SIGNORA OVVERO • Parte_1
SPONDILODISCOARTROSI LOMBARE CON ASPETTI DI PROTRUSIONE DISCALE L4/L5 SIA DI NATURA PROFESSIONALE E VALUTABILE DALLA DATA DELLA DOMANDA NELLA MISURA DEL 6% (SEI PERCENTO) IN BASE ALLA VOCE DI RIFERIMENTO 213”. Alla luce di tali conclusioni, il precedente giudicante decideva di ammettere la C.T.U. di natura ambientale, nominando all'uopo l . Persona_2
Quest'ultimo, nel proprio elaborato peritale (pag.56), ha concluso per la presenza del rischio da sovraccarico del rachide da movimentazione manuale dei carichi e da posture incongrue, di grado moderato, medio ed alto, a seconda dei vari periodi lavorativi. Obietta la difesa dell che la CTU ambientale, sostituendosi alla parte sulla CP_1 quale incombeva l'onere probatorio, avrebbe natura puramente esplorativa. Invero, la difesa di parte ricorrente ha allegato e offerto di provare le particolari attività in concreto svolte dalla lavoratrice, la ripetitività delle operazioni lavorative, nonché la peculiarità dei movimenti, ritenuti tali da provocare posture incongrue e sovraccarico. La Consulenza tecnica ambientale, dunque, è stata correttamente disposta allo scopo di analizzare e valutare il contesto lavorativo, sulla scorta di quanto emerso in sede istruttoria. Sul punto, la difesa dell' contesta anche le modalità di espletamento delle CP_1 indagini peritali, assumendo che il CTU avrebbe redatto la consulenza “senza avere
2 contezza dell'ambiente di lavoro, delle attrezzature, delle distanze e spazi dalle macchine utilizzate dalla lavoratrice”. A ben vedere, il richiamo del CTU alla perizia di parte dell'Ing. deve Per_3 intendersi riferito alla ricostruzione delle sole mansioni espletate dalla lavoratrice, ma nel complesso la metodologia adottata dal perito, che include l'esame delle testimonianze, del documento di valutazione dei rischi adottato dall'azienda e delle evidenze scientifiche, garantisce una valutazione il più possibile aderente alla realtà del ciclo lavorativo. Sul punto, il perito ha chiarito che alcun sopralluogo è stato effettuato, in quanto “non avrebbe apportato ulteriori elementi chiarificatori rispetto alle eventuali discrepanze nei livelli di rischio riscontrati”, precisando che “Anche ipotizzando una movimentazione manuale dei carichi ridotta al minimo, il livello di rischio risulta comunque presente e significativo, rendendo l'accesso in loco non determinante ai fini della valutazione”. Per quanto sopra, le conclusioni di entrambi i Consulenti, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici, sono condivise dall'odierno giudicante. Essendo stato accertato un danno biologico permanente nella misura del 6 % (sei percento) sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza, come pure le spese di CTU.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
dichiara che a causa della malattia professionale denunciata, a Parte_1 residua una inabilità lavorativa nella misura del 6% (sei percento) da unificarsi a preesistenze riconosciute nella misura del 12% (dodici percento), come previsto per legge;
pertanto condanna l a corrispondere alla parte ricorrente la prestazione CP_1 economica prevista ai sensi di legge decurtata di quanto già corrisposto, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna l alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 si liquidano, in complessivi € 2.100,00 oltre 15% rimborso forfettario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente a carico dell le spese delle C.T.U., liquidate con separati CP_1 decreti. Così deciso in Ascoli Piceno in data 07/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO
in esito all'udienza del 21/10/2025 tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento n.763/2023
PROMOSSO DA
(C.F.: Parte_1 C.F._1
avv.RUTILI Pietro Augusto P.zza Matteotti 10 – S.BENEDETTO DEL TRONTO
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
avv.BONADIES Massimo c/o Via D. Angelini 35/37 – ASCOLI PICENO CP_1
OGGETTO: Controparte_2
Conclusioni: come da note scritte autorizzate depositate in sostituzione dell'udienza del 21/10/2025
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28/09/2023, conveniva in Parte_1 giudizio l' per chiedere il riconoscimento della inabilità lavorativa CP_1 derivante dalla seguente malattia professionale (spondilodiscoartrosi rachide lombo- sacrale) asseritamente contratta a causa della sua attività lavorativa di operaia presso la Ditta ATR Composites svolta dal 2004 al 2022, da unificarsi a preesistenze riconosciute nella misura del 12%. Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata definitivamente disattesa, chiedeva che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell ad erogare la prestazione di legge. CP_1
L si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda. CP_1
Mutata la persona del giudice in seguito a Variazione Tabellare del Tribunale, la causa istruita mediante produzioni documentali, prova orale, CTU medico-legale e CTU ambientale, in esito all'udienza di discussione del 21/10/2025, tenutasi in modalità cartolare, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata nei termini previsti dall'art.127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito nel fascicolo telematico. MOTIVI DELLA DECISIONE Il consulente medico legale, Dott. ha stabilito quanto segue: “NEL Persona_1
CASO IN CUI L'ACCERTAMENTO TECNICO AMBIENTALE DOCUMENTI UNA CONDIZIONE DI RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI/POSTURE INCONGRUE E' DA RITENERE CHE LA PATOLOGIA DI CUI E' ATTUALMENTE AFFETTA LA SIGNORA OVVERO • Parte_1
SPONDILODISCOARTROSI LOMBARE CON ASPETTI DI PROTRUSIONE DISCALE L4/L5 SIA DI NATURA PROFESSIONALE E VALUTABILE DALLA DATA DELLA DOMANDA NELLA MISURA DEL 6% (SEI PERCENTO) IN BASE ALLA VOCE DI RIFERIMENTO 213”. Alla luce di tali conclusioni, il precedente giudicante decideva di ammettere la C.T.U. di natura ambientale, nominando all'uopo l . Persona_2
Quest'ultimo, nel proprio elaborato peritale (pag.56), ha concluso per la presenza del rischio da sovraccarico del rachide da movimentazione manuale dei carichi e da posture incongrue, di grado moderato, medio ed alto, a seconda dei vari periodi lavorativi. Obietta la difesa dell che la CTU ambientale, sostituendosi alla parte sulla CP_1 quale incombeva l'onere probatorio, avrebbe natura puramente esplorativa. Invero, la difesa di parte ricorrente ha allegato e offerto di provare le particolari attività in concreto svolte dalla lavoratrice, la ripetitività delle operazioni lavorative, nonché la peculiarità dei movimenti, ritenuti tali da provocare posture incongrue e sovraccarico. La Consulenza tecnica ambientale, dunque, è stata correttamente disposta allo scopo di analizzare e valutare il contesto lavorativo, sulla scorta di quanto emerso in sede istruttoria. Sul punto, la difesa dell' contesta anche le modalità di espletamento delle CP_1 indagini peritali, assumendo che il CTU avrebbe redatto la consulenza “senza avere
2 contezza dell'ambiente di lavoro, delle attrezzature, delle distanze e spazi dalle macchine utilizzate dalla lavoratrice”. A ben vedere, il richiamo del CTU alla perizia di parte dell'Ing. deve Per_3 intendersi riferito alla ricostruzione delle sole mansioni espletate dalla lavoratrice, ma nel complesso la metodologia adottata dal perito, che include l'esame delle testimonianze, del documento di valutazione dei rischi adottato dall'azienda e delle evidenze scientifiche, garantisce una valutazione il più possibile aderente alla realtà del ciclo lavorativo. Sul punto, il perito ha chiarito che alcun sopralluogo è stato effettuato, in quanto “non avrebbe apportato ulteriori elementi chiarificatori rispetto alle eventuali discrepanze nei livelli di rischio riscontrati”, precisando che “Anche ipotizzando una movimentazione manuale dei carichi ridotta al minimo, il livello di rischio risulta comunque presente e significativo, rendendo l'accesso in loco non determinante ai fini della valutazione”. Per quanto sopra, le conclusioni di entrambi i Consulenti, sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici, sono condivise dall'odierno giudicante. Essendo stato accertato un danno biologico permanente nella misura del 6 % (sei percento) sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda. Le spese di lite seguono la soccombenza, come pure le spese di CTU.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO, così provvede:
dichiara che a causa della malattia professionale denunciata, a Parte_1 residua una inabilità lavorativa nella misura del 6% (sei percento) da unificarsi a preesistenze riconosciute nella misura del 12% (dodici percento), come previsto per legge;
pertanto condanna l a corrispondere alla parte ricorrente la prestazione CP_1 economica prevista ai sensi di legge decurtata di quanto già corrisposto, oltre gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
condanna l alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che CP_1 si liquidano, in complessivi € 2.100,00 oltre 15% rimborso forfettario CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
pone definitivamente a carico dell le spese delle C.T.U., liquidate con separati CP_1 decreti. Così deciso in Ascoli Piceno in data 07/11/2025 IL G.O.T. Dott. Paola Del Curto
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