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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/07/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3492/2023 pendente
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
dall' AROLA del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia (06121), via Pico della Mirandola n. 44 RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nato in [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
o dall'a foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia (06121), via Pico della Mirandola n. 44 RESISTENTE
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Perugia INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni : come da note conclusionali depositate in data 18.7.2024 per l'udienza del 25.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nata in [...] il [...] e , nato in [...] il Parte_1 CP_1
26.01.1983 hanno contratto matrimonio il 3.1.2022 con rito civile (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Perugia all'Anno 2022,
pagina 1 di 4 Numero 1, Parte I). Dall'unione non sono nati figli. La coppia ha fissato la sua residenza abituale in Perugia, via della Spiga n.42. Con il ricorso del 25.8.2023 ha chiesto pronuncia di separazione giudiziale Parte_1 con addebito a carico del con i questioni accessorie assegno di mantenimento in suo favore. Ha esposto a fondamento della domanda che il coniuge ha intrattenuto, nel corso della convivenza matrimoniale, una relazione con altra donna dalla quale è anche nato un figlio, in data 8.1.2023 la cui residenza anagrafica è stata addirittura fissata dal padre presso l'abitazione familiare condivisa con la figlia e con il di lei figlio minore, di anni 14, nato da altra relazione. Ha rappresentato che la condotta del coniuge ha determinato per lei delle difficoltà anche di carattere burocratico ai fini del corretto calcolo dell'ISEE e del relativo coefficiente e ha censurato l'atteggiamento assunto dal marito che ha troncato bruscamente ogni rapporto non solo con la moglie ma anche con il di lei figlio minore, profondamente affezionato al coniuge della madre ed affetto, tra l'altro, da rilevanti problemi di salute. Ha sostenuto, inoltre, di essere affetta da problemi di salute, tanto da essere stata riconosciuta invalida civile, di percepire esclusivamente la pensione di invalidità pari a circa 500,00 euro mensili , di non essere in grado di procurarsi una stabile occupazione lavorativa e di essere gravata dell'onere di pagamento del canone di locazione dell'abitazione già adibita a residenza familiare nella quale è rimasta a vivere con il figlio. Ha chiesto assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio , non opponendosi alla CP_1 domanda di separazione ma chiedendo il rigetto sia della domanda di addebito, sia di assegno di mantenimento. Ha rappresentato, comunque, di essere disponibile ad una soluzione consensuale.
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti. La ricorrente ha dichiarato : “ “ Mi sono sposata con nel mese di gennaio del 2022 e siamo CP_1 andati a vivere a via della Spiga asa che abbiamo preso in affitto. Il matrimonio è durato così poco perché lui aveva un'altra relazione che ho scoperto dopo tre mesi che ci siamo sposati. Avevamo vissuto insieme per 8 anni. Prima del matrimonio io lavoravo a volte no e a volte sì, eravamo insieme e insieme provvedevamo alle esigenze della vita familiare. Ad un certo punto lui è sparito nel mese di dicembre del 2022 ed io ho immaginato che andava dalla sua nuova compagna, ho immaginato che se ne era andato perché ha preso tre pantaloni e tre maglie. Al momento sto facendo una prova di lavoro in un call center da una settimana ma non ho un lavoro stabile. Ho un assegno di inclusione di 600,00 euro mensili. Non c'è possibilità di riconciliazione”.
Il resistente ha dichiarato : “ .. Nel mese di dicembre del 2022 io sono andato via da casa perché c'erano sempre discussioni e non andavamo d'accordo. Ho avuto un figlio da un'altra compagna. Non ho detto a mia moglie che c'era un'altra, lei lo ha scoperto da sola. Vivo a Perugia, Ponte Pattoli con la mia nuova compagna e con mio figlio che ha due anni. Io lavoro in un'officina meccanica e guadagno 1300,00 euro circa al mese. La mia compagna non lavora. Viviamo in una casa in affitto per la quale pago 500,00 euro al mese. Non c'è possibilità di riconciliazione. ..” .
In corso di causa le parti hanno comunicato di aver raggiunto accordo bonario ed hanno chiesto che le condizioni concordate siano accolte dal Tribunale. Hanno, in particolare, concordato l'attribuzione in favore della ricorrente di assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT con impegno della ricorrente a reperire attività lavorativa ed a comunicarlo al coniuge legalmente separato. pagina 2 di 4 Sulle conclusioni congiunte la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Va, invece, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, dovendosi ritenere implicitamente rinunciata con il deposito delle conclusioni congiunte.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni accessorie e, in particolare, alla previsione di assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro 200,00 mensili ( oltre rivalutazione annuale ISTAT) possono essere trasfusi in sentenza non apparendo contrari a norme imperative di legge ed essendo funzionali alla risoluzione della controversia. Si osserva peraltro che la somma concordata appare congrua, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti come riferite in corso di giudizio, all'idoneità della ricorrente allo svolgimento di attività lavorativa, alla circostanza che il resistente deve provvedere anche al mantenimento del figlio minore nato dalla nuova relazione.
La natura e l'esito della controversia giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...] e , C.F. ,
[...] CP_1 CodiceFiscale_2
Albania il 26.01.1983 i quali ha atri 3.1.2022 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Perugia all'Anno 2022, Numero 1, Parte I) e per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile dell'omonimo Comune di provvedere alle annotazioni di legge.
2. Dispone che la cancelleria provveda a trasmettere copia autentica della presente sentenza limitatamente ai capi 1) e 2) del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia pagina 3 di 4
3. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di addebito
4. Dispone quanto alle condizioni accessorie della separazione in conformità ai punti da 1) a 6) delle note conclusionali congiunte da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”.
Dichiara le spese di lite interamente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 28.7.2025 Il Presidente
pagina 4 di 4
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA Prima sezione persone e famiglia CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 3492/2023 pendente
TRA
, C.F. , nata in [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
dall' AROLA del Foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia (06121), via Pico della Mirandola n. 44 RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , nato in [...] il [...], CP_1 CodiceFiscale_2
o dall'a foro di Perugia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Perugia (06121), via Pico della Mirandola n. 44 RESISTENTE
Con l'intervento del PM presso il Tribunale di Perugia INTERVENIENTE EX LEGE
Oggetto: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni : come da note conclusionali depositate in data 18.7.2024 per l'udienza del 25.3.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nata in [...] il [...] e , nato in [...] il Parte_1 CP_1
26.01.1983 hanno contratto matrimonio il 3.1.2022 con rito civile (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Perugia all'Anno 2022,
pagina 1 di 4 Numero 1, Parte I). Dall'unione non sono nati figli. La coppia ha fissato la sua residenza abituale in Perugia, via della Spiga n.42. Con il ricorso del 25.8.2023 ha chiesto pronuncia di separazione giudiziale Parte_1 con addebito a carico del con i questioni accessorie assegno di mantenimento in suo favore. Ha esposto a fondamento della domanda che il coniuge ha intrattenuto, nel corso della convivenza matrimoniale, una relazione con altra donna dalla quale è anche nato un figlio, in data 8.1.2023 la cui residenza anagrafica è stata addirittura fissata dal padre presso l'abitazione familiare condivisa con la figlia e con il di lei figlio minore, di anni 14, nato da altra relazione. Ha rappresentato che la condotta del coniuge ha determinato per lei delle difficoltà anche di carattere burocratico ai fini del corretto calcolo dell'ISEE e del relativo coefficiente e ha censurato l'atteggiamento assunto dal marito che ha troncato bruscamente ogni rapporto non solo con la moglie ma anche con il di lei figlio minore, profondamente affezionato al coniuge della madre ed affetto, tra l'altro, da rilevanti problemi di salute. Ha sostenuto, inoltre, di essere affetta da problemi di salute, tanto da essere stata riconosciuta invalida civile, di percepire esclusivamente la pensione di invalidità pari a circa 500,00 euro mensili , di non essere in grado di procurarsi una stabile occupazione lavorativa e di essere gravata dell'onere di pagamento del canone di locazione dell'abitazione già adibita a residenza familiare nella quale è rimasta a vivere con il figlio. Ha chiesto assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT.
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio , non opponendosi alla CP_1 domanda di separazione ma chiedendo il rigetto sia della domanda di addebito, sia di assegno di mantenimento. Ha rappresentato, comunque, di essere disponibile ad una soluzione consensuale.
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti. La ricorrente ha dichiarato : “ “ Mi sono sposata con nel mese di gennaio del 2022 e siamo CP_1 andati a vivere a via della Spiga asa che abbiamo preso in affitto. Il matrimonio è durato così poco perché lui aveva un'altra relazione che ho scoperto dopo tre mesi che ci siamo sposati. Avevamo vissuto insieme per 8 anni. Prima del matrimonio io lavoravo a volte no e a volte sì, eravamo insieme e insieme provvedevamo alle esigenze della vita familiare. Ad un certo punto lui è sparito nel mese di dicembre del 2022 ed io ho immaginato che andava dalla sua nuova compagna, ho immaginato che se ne era andato perché ha preso tre pantaloni e tre maglie. Al momento sto facendo una prova di lavoro in un call center da una settimana ma non ho un lavoro stabile. Ho un assegno di inclusione di 600,00 euro mensili. Non c'è possibilità di riconciliazione”.
Il resistente ha dichiarato : “ .. Nel mese di dicembre del 2022 io sono andato via da casa perché c'erano sempre discussioni e non andavamo d'accordo. Ho avuto un figlio da un'altra compagna. Non ho detto a mia moglie che c'era un'altra, lei lo ha scoperto da sola. Vivo a Perugia, Ponte Pattoli con la mia nuova compagna e con mio figlio che ha due anni. Io lavoro in un'officina meccanica e guadagno 1300,00 euro circa al mese. La mia compagna non lavora. Viviamo in una casa in affitto per la quale pago 500,00 euro al mese. Non c'è possibilità di riconciliazione. ..” .
In corso di causa le parti hanno comunicato di aver raggiunto accordo bonario ed hanno chiesto che le condizioni concordate siano accolte dal Tribunale. Hanno, in particolare, concordato l'attribuzione in favore della ricorrente di assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT con impegno della ricorrente a reperire attività lavorativa ed a comunicarlo al coniuge legalmente separato. pagina 2 di 4 Sulle conclusioni congiunte la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n.2183). Orbene, nel caso di specie, già il fatto che le parti vivano ormai da tempo separate lascia emergere la comune volontà dei partners di non considerarsi più marito e moglie. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Va, invece, alla luce dell'accordo intercorso tra le parti, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di addebito formulata dalla ricorrente, dovendosi ritenere implicitamente rinunciata con il deposito delle conclusioni congiunte.
2. Gli accordi intercorsi tra le parti con riguardo alle condizioni accessorie e, in particolare, alla previsione di assegno di mantenimento in favore della ricorrente nella misura di euro 200,00 mensili ( oltre rivalutazione annuale ISTAT) possono essere trasfusi in sentenza non apparendo contrari a norme imperative di legge ed essendo funzionali alla risoluzione della controversia. Si osserva peraltro che la somma concordata appare congrua, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti come riferite in corso di giudizio, all'idoneità della ricorrente allo svolgimento di attività lavorativa, alla circostanza che il resistente deve provvedere anche al mantenimento del figlio minore nato dalla nuova relazione.
La natura e l'esito della controversia giustificano, infine, l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi , C.F. Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...] e , C.F. ,
[...] CP_1 CodiceFiscale_2
Albania il 26.01.1983 i quali ha atri 3.1.2022 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Perugia all'Anno 2022, Numero 1, Parte I) e per l'effetto ordina all'Ufficiale di Stato Civile dell'omonimo Comune di provvedere alle annotazioni di legge.
2. Dispone che la cancelleria provveda a trasmettere copia autentica della presente sentenza limitatamente ai capi 1) e 2) del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia pagina 3 di 4
3. Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alla domanda di addebito
4. Dispone quanto alle condizioni accessorie della separazione in conformità ai punti da 1) a 6) delle note conclusionali congiunte da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte “ per relationem”.
Dichiara le spese di lite interamente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 28.7.2025 Il Presidente
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