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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1700/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1182/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249032160664/000, notificata in data 23.01.2025, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma totale di €. 1.707,77 facente riferimento alle sottoelencate quattro sottese cartelle di pagamento:
- cartella n. 29320160014069284000 dell'importo di €.662,50, Bollo auto e diritti camerali - Ente
Creditore Ag. Entrate Dir. Prov.le di Catania e Camera di Commercio di CT - presuntivamente notificata il
25.11.2016;
- cartella n. 29320160070457111000 dell'importo di €.456,40, Bollo Auto e diritti camerali - Ente
Creditore Ag. Entrate Dir. Prov.le di Catania e Camera di Commercio di CT - presuntivamente notificata il
02.03.2017;
- cartella n. 29320170031553368000 dell'importo di €.295,02, Bollo auto - Ente Creditore Ag.
Entrate Dir. Prov.le di Catania, presuntivamente notificata l'08.01.2018;
- cartella n. 29320180022008016000 dell'importo di €.290,36, Bollo auto - Ente Creditore Ag.
Entrate Dir. Prov.le di Catania, presuntivamente notificata il 25.02.2019;
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per:
-omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
-intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del carico iscritto a ruolo, ovvero triennale del Bollo auto anni 2010/2014 e quinquennale dei Diritti camerali anni 2012 e 2014.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con atto di costituzione in giudizio del 31.3.2025, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avverso l'impugnata intimazione di pagamento in quanto trattasi di atto non autonomamente impugnabile ex art. 19 d. lgs. n. 546/92, se non per vizi propri;
le eccezioni in ordine alla presunta decadenza e prescrizione dei crediti erariali richiesti con le cartelle di pagamento regolarmente notificate andavano sollevate in sede di impugnazione – mai avvenuta– delle cartelle di pagamento medesime che costituiscono atti prodromici all'atto oggi impugnato;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione del credito erariale avente per oggetto il pagamento della tassa automobilistica, dovendosi tener anche conto della sospensione dei termini prevista dal Legislatore per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
1) la mancanza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio per tutte quelle eccezioni che attengono al merito della imposizione;
2) la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e precisamente:
-la cartella n29320160014069284000, notificata il 25/11/2016 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro per compiuta giacenza;
cartella di pagamento seguita da una prima intimazione di pagamento n. 2932020189019713637000, notificata il 22/05/2019 mediante raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza, da una seconda intimazione di pagamento n. 29320229017281918000, notificata il 20/03/2023 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
da un preavviso di fermo n.
29380202300037121000 notificato il 09/08/2024 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguito dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella n. 29320160070457111000 notificata il 02/03/2017 mediante deposito presso la Camera di
Commercio seguita dalla Der tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
cartella di pagamento seguita da una prima intimazione di pagamento n. 2932020189019713637000, notificata il 22/05/2019 mediante raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza, da una seconda intimazione di pagamento n. 29320229017281918000, notificata il 20/03/2023 mediante deposito presso la Casa
Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
da un preavviso di fermo n. 29380202300037121000, notificato il 09/08/2024 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguito dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
-la cartella di pagamento n. 293202490321606640000 oggetto del presente giudizio notificata il 23/01/2025 nelle mani dello stesso;
-la cartella n.29320170031553368000, notificata l'8/01/2018 mediante raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
cartella di pagamento seguita da una prima intimazione di pagamento n.
29320229017281918000, notificata il 20/03/2023 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
da un preavviso di fermo n.
29380202300037121000, notificato il 09/08/2024 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguito dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
-la cartella n. 29320180022008016000 notificata il 25/02/2019 mediante raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
cartella di pagamento seguita da una prima intimazione di pagamento n.
29320229017281918000, notificata il 20/03/2023 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
da un preavviso di fermo n.
29380202300037121000 notificato il 09/08/2024 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguito dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
3) l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita violazione dell'art. 25 del dpr 602/73, posto che le somme richieste con le suddette cartelle di pagamento sarebbero state iscritte a ruolo e notificate nei termini previsti dalla legge;
4) l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione e/o decadenza dei tributi
, considerato che le somme intimate con le suddette cartelle di pagamento sarebbero portate nel ruolo ed immediatamente notificate e che successivamente sarebbero stati notificati gli ulteriori atti interruttivi
(intimazione di pagamento n. 29320189019713637000, notificata il 22/05/2019, intimazione di pagamento n. 29320229017281918000, notificata il 20/03/2023, preavviso di fermo n. 29380202300037121000, notificato il 09/08/2024); considerato, altresì, che nel caso di specie nessuna prescrizione sarebbe maturata anche in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali disposta dal Legislatore a seguito dell'emergenza COVID-19 con diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre 2021;
5) l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa alla carenza di motivazione e di elementi essenziali degli atti impugnati, posto che detti atti sarebbero conformi al modello ministeriale e che per essi non sarebbe prevista nessuna motivazione, se non l'inserimento dei dati e delle notizie previste in detto modello.
Pertanto l'ADER concludeva per la declaratoria di legittimità e validità delle cartelle di pagamento , degli atti interruttivi della prescrizione e dell'atto impugnato e di debenza delle somme richieste in pagamento.
La Camera di Commercio di Catania non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è totalmente infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
I motivi del ricorso relativi all'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all'impugnata intimazione di pagamento e all'eccepito maturato termine di prescrizione dei crediti vantati sono infondati poiché la parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sostenuto e documentato la regolare notifica non soltanto delle citate cartelle di pagamento da ritenere definitive per omessa impugnazione entro il prescritto termine di legge di 60 giorni decorrenti dalle date di notifica delle medesime, ma anche di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale per il recupero dei bollo auto e quinquennale per il recupero dei diritti camerali (intimazione di pagamento n. 29320189019713637000, notificata il 22/05/2019, intimazione di pagamento n. 29320229017281918000, notificata il 20/03/2023, preavviso di fermo n.
29380202300037121000, notificato il 09/08/2024), atti questi tutti divenuti, altresì, definitivi per omessa impugnazione entro il suddetto termine di legge.
Pertanto, tenuto conto della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, delle notifiche dei suddetti atti successivi ed interruttivi dei termini di prescrizione rispettivamente triennale e quinquennale, nonché della sospensione dei termini prescrizionali disposta dal Legislatore a seguito dell'emergenza
COVID-19 con diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre 2021, nel caso di specie nessun termine di prescrizione risulta maturato e, per l'effetto, va confermata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata intimazione di pagamento. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania in complessivi € 150,00 ed in favore dell'ADER in € 200,00, oltre IVA ed accessori come per legge, se dovuti.
Nulla per le spese nei confronti della Camera di Commercio di Catania che non si è costituita in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1182/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2011
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2012
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2013
- INVITO AL PAGAMENTO n. 29320249032160664000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Vedi svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320249032160664/000, notificata in data 23.01.2025, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma totale di €. 1.707,77 facente riferimento alle sottoelencate quattro sottese cartelle di pagamento:
- cartella n. 29320160014069284000 dell'importo di €.662,50, Bollo auto e diritti camerali - Ente
Creditore Ag. Entrate Dir. Prov.le di Catania e Camera di Commercio di CT - presuntivamente notificata il
25.11.2016;
- cartella n. 29320160070457111000 dell'importo di €.456,40, Bollo Auto e diritti camerali - Ente
Creditore Ag. Entrate Dir. Prov.le di Catania e Camera di Commercio di CT - presuntivamente notificata il
02.03.2017;
- cartella n. 29320170031553368000 dell'importo di €.295,02, Bollo auto - Ente Creditore Ag.
Entrate Dir. Prov.le di Catania, presuntivamente notificata l'08.01.2018;
- cartella n. 29320180022008016000 dell'importo di €.290,36, Bollo auto - Ente Creditore Ag.
Entrate Dir. Prov.le di Catania, presuntivamente notificata il 25.02.2019;
Il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per:
-omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento;
-intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione del carico iscritto a ruolo, ovvero triennale del Bollo auto anni 2010/2014 e quinquennale dei Diritti camerali anni 2012 e 2014.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento dell'impugnata intimazione di pagamento, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Con atto di costituzione in giudizio del 31.3.2025, l'Agenzia delle Entrate di Catania controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
-in via preliminare l'inammissibilità del ricorso avverso l'impugnata intimazione di pagamento in quanto trattasi di atto non autonomamente impugnabile ex art. 19 d. lgs. n. 546/92, se non per vizi propri;
le eccezioni in ordine alla presunta decadenza e prescrizione dei crediti erariali richiesti con le cartelle di pagamento regolarmente notificate andavano sollevate in sede di impugnazione – mai avvenuta– delle cartelle di pagamento medesime che costituiscono atti prodromici all'atto oggi impugnato;
-l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione del credito erariale avente per oggetto il pagamento della tassa automobilistica, dovendosi tener anche conto della sospensione dei termini prevista dal Legislatore per fronteggiare lo stato emergenziale da COVID-19.
Pertanto l'Agenzia delle Entrate concludeva per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
Con atto di costituzione in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo:
1) la mancanza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione nel presente giudizio per tutte quelle eccezioni che attengono al merito della imposizione;
2) la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato e precisamente:
-la cartella n29320160014069284000, notificata il 25/11/2016 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro per compiuta giacenza;
cartella di pagamento seguita da una prima intimazione di pagamento n. 2932020189019713637000, notificata il 22/05/2019 mediante raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza, da una seconda intimazione di pagamento n. 29320229017281918000, notificata il 20/03/2023 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
da un preavviso di fermo n.
29380202300037121000 notificato il 09/08/2024 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguito dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
- la cartella n. 29320160070457111000 notificata il 02/03/2017 mediante deposito presso la Camera di
Commercio seguita dalla Der tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
cartella di pagamento seguita da una prima intimazione di pagamento n. 2932020189019713637000, notificata il 22/05/2019 mediante raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza, da una seconda intimazione di pagamento n. 29320229017281918000, notificata il 20/03/2023 mediante deposito presso la Casa
Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
da un preavviso di fermo n. 29380202300037121000, notificato il 09/08/2024 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguito dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
-la cartella di pagamento n. 293202490321606640000 oggetto del presente giudizio notificata il 23/01/2025 nelle mani dello stesso;
-la cartella n.29320170031553368000, notificata l'8/01/2018 mediante raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
cartella di pagamento seguita da una prima intimazione di pagamento n.
29320229017281918000, notificata il 20/03/2023 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
da un preavviso di fermo n.
29380202300037121000, notificato il 09/08/2024 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguito dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
-la cartella n. 29320180022008016000 notificata il 25/02/2019 mediante raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
cartella di pagamento seguita da una prima intimazione di pagamento n.
29320229017281918000, notificata il 20/03/2023 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguita dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
da un preavviso di fermo n.
29380202300037121000 notificato il 09/08/2024 mediante deposito presso la Casa Comunale, seguito dalla raccomandata tornata indietro al mittente per compiuta giacenza;
3) l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita violazione dell'art. 25 del dpr 602/73, posto che le somme richieste con le suddette cartelle di pagamento sarebbero state iscritte a ruolo e notificate nei termini previsti dalla legge;
4) l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa all'eccepita prescrizione e/o decadenza dei tributi
, considerato che le somme intimate con le suddette cartelle di pagamento sarebbero portate nel ruolo ed immediatamente notificate e che successivamente sarebbero stati notificati gli ulteriori atti interruttivi
(intimazione di pagamento n. 29320189019713637000, notificata il 22/05/2019, intimazione di pagamento n. 29320229017281918000, notificata il 20/03/2023, preavviso di fermo n. 29380202300037121000, notificato il 09/08/2024); considerato, altresì, che nel caso di specie nessuna prescrizione sarebbe maturata anche in considerazione della sospensione dei termini prescrizionali disposta dal Legislatore a seguito dell'emergenza COVID-19 con diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre 2021;
5) l'infondatezza della censura di parte ricorrente relativa alla carenza di motivazione e di elementi essenziali degli atti impugnati, posto che detti atti sarebbero conformi al modello ministeriale e che per essi non sarebbe prevista nessuna motivazione, se non l'inserimento dei dati e delle notizie previste in detto modello.
Pertanto l'ADER concludeva per la declaratoria di legittimità e validità delle cartelle di pagamento , degli atti interruttivi della prescrizione e dell'atto impugnato e di debenza delle somme richieste in pagamento.
La Camera di Commercio di Catania non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 24.2.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è totalmente infondato in fatto ed in diritto e va rigettato.
I motivi del ricorso relativi all'eccepita omessa notifica delle cartelle di pagamento sottostanti all'impugnata intimazione di pagamento e all'eccepito maturato termine di prescrizione dei crediti vantati sono infondati poiché la parte resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sostenuto e documentato la regolare notifica non soltanto delle citate cartelle di pagamento da ritenere definitive per omessa impugnazione entro il prescritto termine di legge di 60 giorni decorrenti dalle date di notifica delle medesime, ma anche di successivi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale per il recupero dei bollo auto e quinquennale per il recupero dei diritti camerali (intimazione di pagamento n. 29320189019713637000, notificata il 22/05/2019, intimazione di pagamento n. 29320229017281918000, notificata il 20/03/2023, preavviso di fermo n.
29380202300037121000, notificato il 09/08/2024), atti questi tutti divenuti, altresì, definitivi per omessa impugnazione entro il suddetto termine di legge.
Pertanto, tenuto conto della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, delle notifiche dei suddetti atti successivi ed interruttivi dei termini di prescrizione rispettivamente triennale e quinquennale, nonché della sospensione dei termini prescrizionali disposta dal Legislatore a seguito dell'emergenza
COVID-19 con diversi DPCM dal marzo 2020 a settembre 2021, nel caso di specie nessun termine di prescrizione risulta maturato e, per l'effetto, va confermata l'impugnata intimazione di pagamento.
Le spese del giudizio vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione seconda in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'impugnata intimazione di pagamento. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio che liquida in favore dell'Agenzia delle Entrate di Catania in complessivi € 150,00 ed in favore dell'ADER in € 200,00, oltre IVA ed accessori come per legge, se dovuti.
Nulla per le spese nei confronti della Camera di Commercio di Catania che non si è costituita in giudizio.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 24.2.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)