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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 20/02/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 474/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1717/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004204000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il provvedimento di fermo amministrativo di veicolo meglio in epigrafe di sentenza indicato.
Assume: la nullità dell'atto per la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
la prescrizione dei crediti;
il difetto di motivazione per la mancata allegazione degli atti che si assumono già notificati.
Si è costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione che assume il difetto di giurisdizione per alcuni crediti ed il difetto di fondatezza delle ragioni di ricorso.
Non si sono costituito il Comune di Ribera e la Regione Siciliana, cui il ricorso risulta notificato a mezzo pec il 29.5.2025.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso il difetto di giurisdizione quanto ai crediti portati dalla cartella con numeri finali 768000 (spese processuali) e n.922000 (contravv. al C.d.S), nonché per il credito portato dalla cartella con numeri finali 953004 limitatamente alla voce “entrate eventuali diverse concernenti il ministero dell'economia e delle finanze”, spettando la giurisdizione al giudice ordinario.
La documentazione offerta da ADER non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
ADER offre prova della notificazione delle cartelle con numeri finali: 664000, 013000, 565000, 156000, 457000, 953004, 873000, 950000.
Offre altresì prova della notificazione delle seguenti intimazioni di pagamento: n.291 2022 90061553 65/000, notificata il 16.5.2023, e relativa alle cartelle con numeri finali: 664000, 013000, 565000, 982000, 156000;
n.291 2022 90021381 69/000, notificata il 23.5.2022, relativa alla cartella con numeri finali 449000;
n.291 2025 90045090 12/000, notificata il 16.4.2025, relativa alle cartelle con numeri finali: 98200, 156000, 101000, 992000, 950000;
n.201 2022 90033733 52/000, notificata il 6.7.203, relativa alle cartelle con numeri finali 664000, 013000, 982000.
Non risulta prova di rituale notifica delle altre intimazioni prodotte da ADER.
Sull'eccezione di prescrizione.
La cartella con numeri finali 664000 afferisce a Tarsu 2010; la prescrizione è quinquennale;
la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 6.7.2023: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 013000 afferisce a Tarsu 2011; la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 6.7.2023: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 565000 afferisce a Tarsu 2012; la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 16/5/2023: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 449000 afferisce a tassa automobilistica, soggetta prescrizione triennale;
la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 23/5/2022: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 982000 afferisce a tassa automobilistica;
la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 16/4/25: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 156000 afferisce a IMU, Tarsu e tassa automobilistica, crediti soggetti a prescrizione quinquennale i primi due e triennale l'ultimo; la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 16/4/2025: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 101000 afferisce a tassa automobilistica, soggetta prescrizione triennale;
la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 16/4/2025: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 992000 afferisce a tassa automobilistica;
la cartella risulta essere stata oggetto da ultimo dell'intimazione notificata il 16/4/2025: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 457000 afferisce a tassa automobilistica;
la cartella risulta essere stata notificata in data 8/9/2023: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 953004, afferisce a contributo unificato, soggetto a prescrizione decennale: la cartella risulta essere stata notificata il giorno 8/9/2022: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 873000 afferisce a Tarsu, soggetta a prescrizione quinquennale;
la cartella risulta essere stata notificata in data 16/5/2023: il credito non è prescritto. La cartella con numeri finali 950000 afferisce a tassa automobilistica;
la cartella risulta essere stata notificata in data 19/5/2023, risulta pure essere stata oggetto dell'intimazione notificata il 16/4/2025: il credito non è prescritto.
Infondato il motivo di ricorso afferente il difetto di motivazione del preavviso per il difetto di allegazione degli atti che si assumono notificati. Invero, sulla scorta delle superiori considerazioni risulta la conoscenza da parte del contribuente di tutti gli atti oggetto del preavviso impugnato, per cui non ricorre pertanto la necessità della loro allegazione, essendo già conosciuti dal contribuente.
Va rigettato il ricorso.
La spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ADER ed a carico del ricorrente in € 1.600,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Vanno dichiarate irripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituiti Comune di Ribera e Regione Siciliana.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione quanto ai crediti portati dalle cartelle con numeri finali 768000 e n.922000, nonché per il credito “entrate eventuali diverse concernenti il ministero dell'economia e delle finanze” portato dalla cartella con numeri finali 953004; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese di lite che liquida in € 1.600,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a.; dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituiti Comune di Ribera e Regione Siciliana. Agrigento, 18.2.2026 Il Presidente est. Cesare Zucchetto
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ZUCCHETTO CESARE, Presidente e Relatore RICCOBENE GIUSEPPE SALVATORE, Giudice SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1717/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 29180202500004204000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 196/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna il provvedimento di fermo amministrativo di veicolo meglio in epigrafe di sentenza indicato.
Assume: la nullità dell'atto per la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
la prescrizione dei crediti;
il difetto di motivazione per la mancata allegazione degli atti che si assumono già notificati.
Si è costituita Agenzia delle Entrate-Riscossione che assume il difetto di giurisdizione per alcuni crediti ed il difetto di fondatezza delle ragioni di ricorso.
Non si sono costituito il Comune di Ribera e la Regione Siciliana, cui il ricorso risulta notificato a mezzo pec il 29.5.2025.
All'udienza del 18.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso il difetto di giurisdizione quanto ai crediti portati dalla cartella con numeri finali 768000 (spese processuali) e n.922000 (contravv. al C.d.S), nonché per il credito portato dalla cartella con numeri finali 953004 limitatamente alla voce “entrate eventuali diverse concernenti il ministero dell'economia e delle finanze”, spettando la giurisdizione al giudice ordinario.
La documentazione offerta da ADER non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
ADER offre prova della notificazione delle cartelle con numeri finali: 664000, 013000, 565000, 156000, 457000, 953004, 873000, 950000.
Offre altresì prova della notificazione delle seguenti intimazioni di pagamento: n.291 2022 90061553 65/000, notificata il 16.5.2023, e relativa alle cartelle con numeri finali: 664000, 013000, 565000, 982000, 156000;
n.291 2022 90021381 69/000, notificata il 23.5.2022, relativa alla cartella con numeri finali 449000;
n.291 2025 90045090 12/000, notificata il 16.4.2025, relativa alle cartelle con numeri finali: 98200, 156000, 101000, 992000, 950000;
n.201 2022 90033733 52/000, notificata il 6.7.203, relativa alle cartelle con numeri finali 664000, 013000, 982000.
Non risulta prova di rituale notifica delle altre intimazioni prodotte da ADER.
Sull'eccezione di prescrizione.
La cartella con numeri finali 664000 afferisce a Tarsu 2010; la prescrizione è quinquennale;
la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 6.7.2023: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 013000 afferisce a Tarsu 2011; la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 6.7.2023: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 565000 afferisce a Tarsu 2012; la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 16/5/2023: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 449000 afferisce a tassa automobilistica, soggetta prescrizione triennale;
la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 23/5/2022: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 982000 afferisce a tassa automobilistica;
la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 16/4/25: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 156000 afferisce a IMU, Tarsu e tassa automobilistica, crediti soggetti a prescrizione quinquennale i primi due e triennale l'ultimo; la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 16/4/2025: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 101000 afferisce a tassa automobilistica, soggetta prescrizione triennale;
la cartella risulta da ultimo oggetto dell'intimazione notificata il 16/4/2025: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 992000 afferisce a tassa automobilistica;
la cartella risulta essere stata oggetto da ultimo dell'intimazione notificata il 16/4/2025: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 457000 afferisce a tassa automobilistica;
la cartella risulta essere stata notificata in data 8/9/2023: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 953004, afferisce a contributo unificato, soggetto a prescrizione decennale: la cartella risulta essere stata notificata il giorno 8/9/2022: il credito non è prescritto.
La cartella con numeri finali 873000 afferisce a Tarsu, soggetta a prescrizione quinquennale;
la cartella risulta essere stata notificata in data 16/5/2023: il credito non è prescritto. La cartella con numeri finali 950000 afferisce a tassa automobilistica;
la cartella risulta essere stata notificata in data 19/5/2023, risulta pure essere stata oggetto dell'intimazione notificata il 16/4/2025: il credito non è prescritto.
Infondato il motivo di ricorso afferente il difetto di motivazione del preavviso per il difetto di allegazione degli atti che si assumono notificati. Invero, sulla scorta delle superiori considerazioni risulta la conoscenza da parte del contribuente di tutti gli atti oggetto del preavviso impugnato, per cui non ricorre pertanto la necessità della loro allegazione, essendo già conosciuti dal contribuente.
Va rigettato il ricorso.
La spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ADER ed a carico del ricorrente in € 1.600,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
Vanno dichiarate irripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituiti Comune di Ribera e Regione Siciliana.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione quanto ai crediti portati dalle cartelle con numeri finali 768000 e n.922000, nonché per il credito “entrate eventuali diverse concernenti il ministero dell'economia e delle finanze” portato dalla cartella con numeri finali 953004; rigetta nel resto il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione ad Agenzia delle Entrate-Riscossione delle spese di lite che liquida in € 1.600,00, oltre al rimborso spese forfettario del 15%, c.p.a. ed i.v.a.; dichiara irripetibili le spese nei confronti dei convenuti non costituiti Comune di Ribera e Regione Siciliana. Agrigento, 18.2.2026 Il Presidente est. Cesare Zucchetto