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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 548/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4076/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - C/o Casa Comunale 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004826000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente: Ricorrente_1
Discutere la causa in pubblica udienza;
- sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
- accogliere nel merito ed in via principale il ricorso, dichiarando la nullità e l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo opposto;
- dichiarare illegittima la pretesa creditoria a seguito dell'intervenuta esenzione dal pagamento dell'I.M.U. per l'abitazione principale;
- dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di emissione di provvedimento di discarico della somma portata dalla cartella n. 028 2024 0042884139 000 sottesa al preavviso;
- per l'effetto, annullarla per inesistenza del credito tributario;
- in via gradata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni formulate nel merito, dichiarare la maturata prescrizione quinquennale dell'Imposta, nonché delle relative sanzioni ed interessi;
-- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Resistenti:
Agenzia delle Entrate- Riscossione di Caserta in persona del legale rappresentante pro tempore
Rinunciare espressamente alla pubblica udienza, essendo la causa istruita per tabulas;
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del Decreto
Legislativo n. 546/1992; - dichiarare l'improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, tenuto conto che il ricorrente ha già promosso opposizione avverso la cartella sottesa al preavviso di fermo opposto;
- rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2/sexies, del
Decreto Legislativo n. 546/1992.
Comune di Casagiove in persona del Sindaco pro tempore
Dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità del ricorso;
- in ogni caso, rigettarlo perché infondato e confermare la validità del preavviso di fermo amministrativo perché correttamente formato a seguito della notifica degli atti propedeutici resi definitivi;
- condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, oltre accessori di legge..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.06.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato notificato al signor Ricorrente_1
il Preavviso di fermo amministrativo n. 02880 2025 00004826 000, relativo alla sottostante cartella esattoriale n. 028 2024 0042884139 000, emessa per mancato pagamento dell'I.M.U. - annualità
2013. L'importo complessivo da versare, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, ammonta ad euro 2.093,63.
Avverso tali atti l'interessato ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: -- l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta esenzione dal versamento del tributo da parte dei proprietari delle abitazioni principali, ai sensi e per gli effetti dei Decreti-Legge n. 54, 102 e 133/2013; - l'inapplicabilità al caso di specie della proroga disposta dalla legislazione speciale ed eccezionale intervenuta per far fronte all'emergenza pandemica da COVID 19; - l'illegittimità della pretesa creditoria portata dall'atto impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale, stante la mancata notifica della cartella n. 028 2024
0042884139 000, presupposta al preavviso;
- la maturata prescrizione quinquennale anche per le sanzioni irrogate e gli interessi applicati;
- l'intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere la pretesa impositiva;
- la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore ha fatto presente: - l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 - comma 3 - e 21 del Decreto Legislativo n. 546/1992; - l'interruzione del termine di prescrizione del diritto di credito, data la sussistenza di atti successivi alla notifica della cartella sottesa al preavviso quale l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 02884 2025 00010111 001; - l'eccezione di ne bis in idem in relazione alla suddetta cartella con conseguente inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, risultando già instaurato giudizio avverso la stessa, concluso con sentenza di rigetto n. 2499/2025, depositata in data 27.05.2025; - il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alle eccezioni di prescrizione e decadenza da rivolgere esclusivamente nei confronti del
Comune impositore;
- l'infondatezza della generica asserzione riferita alla difformità della cartella rispetto al ruolo, che, comunque, vede lo stesso Ente quale legittimo contraddittore;
- la non sussistenza di alcuna sproporzione tra il valore del bene da assoggettare a fermo amministrativo e l' importo del debito tutelato
E, sempre in sede di controdeduzioni l'altra parte resistente Comune di Casagiove in persona del
Sindaco pro tempore ha evidenziato: - l'inammissibilità del ricorso in quanto fondato su censure esulanti dai vizi propri dell''atto opposto;
- la conseguente formazione del giudicato sulla cartella di pagamento sottesa al preavviso;
- la sostanziale legittimità del fermo amministrativo;
- la genericità, pretestuosità ed assenza di efficacia probatoria delle altre doglianze manifestate nell'atto introduttivo del presente giudizio;
- il fatto di aver dovuto sopportare spese di giudizio e pagamento di diritti ed onorari per resistere ad un ricorso che rasenta la temerarietà della lite
E, a sostegno delle proprie difese in sede di produzione di memorie difensive la stessa parte ricorrente ha comunicato: - l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di emissione di provvedimento di discarico della somma portata dalla cartella n. 028 2024 0042884139 000 sottesa al preavviso;
- con vittoria di spese.
All'udienza del 04.02.2026 il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Giova doverosamente rilevare che, dopo la sentenza di rigetto del 27.05.2025 di questa Corte - pronunciata a seguito di ricorso prodotto dall'interessato riguardo alla cartella n. 028 2024 0042884139
000 e non appellata- nelle more della trattazione dell'odierno ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo, con nota prot. G.0027808/2025 del 30.10.2025 - versata dal ricorrente agli atti del giudizio in allegato alla propria memoria illustrativa - il Comune di Casagiove ha a lui comunicato l'emissione del provvedimento di discarico della somma portata dalla cartella suddetta.
Come è noto, ai sensi dell'art.46 – comma 1 - del Decreto Legislativo n. 546/1992 “ Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
Per effetto di ciò, necessita dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio..
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4076/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casagiove - C/o Casa Comunale 81022 Casagiove CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 02880202500004826000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 350/2026 depositato il 09/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Ricorrente: Ricorrente_1
Discutere la causa in pubblica udienza;
- sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati;
- accogliere nel merito ed in via principale il ricorso, dichiarando la nullità e l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo opposto;
- dichiarare illegittima la pretesa creditoria a seguito dell'intervenuta esenzione dal pagamento dell'I.M.U. per l'abitazione principale;
- dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di emissione di provvedimento di discarico della somma portata dalla cartella n. 028 2024 0042884139 000 sottesa al preavviso;
- per l'effetto, annullarla per inesistenza del credito tributario;
- in via gradata e nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni formulate nel merito, dichiarare la maturata prescrizione quinquennale dell'Imposta, nonché delle relative sanzioni ed interessi;
-- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Resistenti:
Agenzia delle Entrate- Riscossione di Caserta in persona del legale rappresentante pro tempore
Rinunciare espressamente alla pubblica udienza, essendo la causa istruita per tabulas;
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del Decreto
Legislativo n. 546/1992; - dichiarare l'improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, tenuto conto che il ricorrente ha già promosso opposizione avverso la cartella sottesa al preavviso di fermo opposto;
- rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2/sexies, del
Decreto Legislativo n. 546/1992.
Comune di Casagiove in persona del Sindaco pro tempore
Dichiarare, in via preliminare, l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità del ricorso;
- in ogni caso, rigettarlo perché infondato e confermare la validità del preavviso di fermo amministrativo perché correttamente formato a seguito della notifica degli atti propedeutici resi definitivi;
- condannare il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, oltre accessori di legge..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.06.2025 da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione è stato notificato al signor Ricorrente_1
il Preavviso di fermo amministrativo n. 02880 2025 00004826 000, relativo alla sottostante cartella esattoriale n. 028 2024 0042884139 000, emessa per mancato pagamento dell'I.M.U. - annualità
2013. L'importo complessivo da versare, comprensivo di interessi, sanzioni e spese di notifica, ammonta ad euro 2.093,63.
Avverso tali atti l'interessato ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: -- l'illegittimità della pretesa creditoria per intervenuta esenzione dal versamento del tributo da parte dei proprietari delle abitazioni principali, ai sensi e per gli effetti dei Decreti-Legge n. 54, 102 e 133/2013; - l'inapplicabilità al caso di specie della proroga disposta dalla legislazione speciale ed eccezionale intervenuta per far fronte all'emergenza pandemica da COVID 19; - l'illegittimità della pretesa creditoria portata dall'atto impugnato per intervenuta prescrizione quinquennale, stante la mancata notifica della cartella n. 028 2024
0042884139 000, presupposta al preavviso;
- la maturata prescrizione quinquennale anche per le sanzioni irrogate e gli interessi applicati;
- l'intervenuta decadenza dal diritto di riscuotere la pretesa impositiva;
- la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
In sede di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossione in persona del legale rappresentante pro tempore ha fatto presente: - l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 - comma 3 - e 21 del Decreto Legislativo n. 546/1992; - l'interruzione del termine di prescrizione del diritto di credito, data la sussistenza di atti successivi alla notifica della cartella sottesa al preavviso quale l'atto di pignoramento dei crediti presso terzi n. 02884 2025 00010111 001; - l'eccezione di ne bis in idem in relazione alla suddetta cartella con conseguente inammissibilità ed improponibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, risultando già instaurato giudizio avverso la stessa, concluso con sentenza di rigetto n. 2499/2025, depositata in data 27.05.2025; - il proprio difetto di legittimazione passiva riguardo alle eccezioni di prescrizione e decadenza da rivolgere esclusivamente nei confronti del
Comune impositore;
- l'infondatezza della generica asserzione riferita alla difformità della cartella rispetto al ruolo, che, comunque, vede lo stesso Ente quale legittimo contraddittore;
- la non sussistenza di alcuna sproporzione tra il valore del bene da assoggettare a fermo amministrativo e l' importo del debito tutelato
E, sempre in sede di controdeduzioni l'altra parte resistente Comune di Casagiove in persona del
Sindaco pro tempore ha evidenziato: - l'inammissibilità del ricorso in quanto fondato su censure esulanti dai vizi propri dell''atto opposto;
- la conseguente formazione del giudicato sulla cartella di pagamento sottesa al preavviso;
- la sostanziale legittimità del fermo amministrativo;
- la genericità, pretestuosità ed assenza di efficacia probatoria delle altre doglianze manifestate nell'atto introduttivo del presente giudizio;
- il fatto di aver dovuto sopportare spese di giudizio e pagamento di diritti ed onorari per resistere ad un ricorso che rasenta la temerarietà della lite
E, a sostegno delle proprie difese in sede di produzione di memorie difensive la stessa parte ricorrente ha comunicato: - l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a seguito di emissione di provvedimento di discarico della somma portata dalla cartella n. 028 2024 0042884139 000 sottesa al preavviso;
- con vittoria di spese.
All'udienza del 04.02.2026 il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Giova doverosamente rilevare che, dopo la sentenza di rigetto del 27.05.2025 di questa Corte - pronunciata a seguito di ricorso prodotto dall'interessato riguardo alla cartella n. 028 2024 0042884139
000 e non appellata- nelle more della trattazione dell'odierno ricorso avverso preavviso di fermo amministrativo, con nota prot. G.0027808/2025 del 30.10.2025 - versata dal ricorrente agli atti del giudizio in allegato alla propria memoria illustrativa - il Comune di Casagiove ha a lui comunicato l'emissione del provvedimento di discarico della somma portata dalla cartella suddetta.
Come è noto, ai sensi dell'art.46 – comma 1 - del Decreto Legislativo n. 546/1992 “ Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.
Per effetto di ciò, necessita dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio..