TRIB
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6435 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5144/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, sezione XI civile, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5144/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. ELISA Parte_1 P.IVA_1
BERGAMIN ( , elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA C.F._1
SAN PIETRO 87, PADOVA attore contro
(C.F.: e P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
MASSIMILIANO ANTONIUCCI ( , dell'avv. ALESSANDRO C.F._2
MALTAROLO ( ) e dell'avv. MARCELLO ZUCCHI C.F._3
( ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA COSIMO C.F._4
DEL FANTE 2, MILANO convenuto
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni:
Per l'attrice: Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che non erano dovuti gli importi applicati e riscossi dalla società convenuta come addizionali provinciali alle accise sull'energia, per diretta contrarietà con l'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE; - accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle somme pagate a e, CP_1 conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 restituire alla ricorrente l'importo di € 21.162,19, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo. Con l'integrale rifusione delle spese e delle competenze legali per il presente giudizio.
Per la convenuta:
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione agli importi richiesti in ripetizione da controparte per le motivazioni indicate in narrativa;
- sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e della determina della Corte Contr Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, , per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissando, ai sensi dell'art. 702-ter, III comma, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
Sulle spese legali
- spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa;
In via istruttoria 1. ordinare l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2010 della Ricorrente;
2. disporre idonea Consulenza Tecnica d'ufficio sulla contabilità della società Ricorrente al fine di accertare il reale impatto economico della imposta addizionale di cui viene chiesto l'integrale rimborso. In ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato in data 06.02.2023, la società (di seguito anche solo ) ha adito l'intestato Parte_1 Parte_1
Cont Tribunale al fine di ottenere la condanna di (di seguito anche solo ) alla CP_1 restituzione della somma di € 21.162,19, corrisposta, asseritamente in modo indebito, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo.
2 Parte resistente si è ritualmente costituita, eccependo: in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda giudiziale avanzata da controparte per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 132/2014; in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione agli importi richiesti in ripetizione;
nel merito, le avverse deduzioni e domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Tenutasi la prima udienza il 14.09.2023, il giudice allora procedente ha rinviato la causa al
17.01.2024 per permettere alle parti di completare il pendente procedimento di negoziazione assistita.
A tale udienza il giudice, rilevato che la resistente insisteva per il mutamento del rito e che la ricorrente si rimetteva, letto l'art. 702 ter, terzo comma c.p.c., ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e ha fissato udienza ex art. 183 c.p.c. in data 06.03.2024, ivi assegnando alle parti i termini richiesti ex art.183, sesto comma c.p.c. e rinviando quindi per le incombenze di cui all'art. 183, settimo comma c.p.c. all'udienza del 12.06.2024.
A tale udienza la giudice ora procedente - divenuta assegnataria della causa in data 26.03.2024 - ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 27.11.2024 al fine di attendere le pronunce in materia della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
All'udienza del 27.11.2024 tenutasi mediante note scritte, la giudice ha assegnato la causa in decisione.
Successivamente, con ordinanza del 16.04.2025, la giudice, preso atto che la Corte
Costituzionale aveva emesso la sentenza n. 43/2025 in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo fissando l'udienza del 16.07.2025 per la rimessione in decisione per consentire alle parti di svolgere le proprie difese in relazione a tale evento sopravvenuto.
A tale udienza la causa è stata assegnata in decisione.
2. E' incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica per il periodo gennaio/dicembre 2010 e che parte attrice abbia corrisposto alla Cont società fornitrice le somme da questa richieste a titolo di rivalsa per l'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica versata dalla fornitrice, somme delle quali l'attrice chiede in questa sede la ripetizione, stante il contrasto della norma impositiva di dette addizionali con il diritto unionale. Cont
3. Osserva il Tribunale che deve preliminarmente essere trattata l'eccezione sollevata da in merito all'eccezione di prescrizione del credito.
3 A tal riguardo, occorre ribadire che ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo della prescrizione è sufficiente che la lettera di messa in mora sia conoscibile da parte della debitrice
(Cass. SU. n. 18640/2022: “è' tuttavia essenziale che l'atto, per poter spiegare i suoi effetti anche quanto alla interruzione della prescrizione, sia portato a conoscenza del destinatario, pervenendo nella sfera di conoscenza o quantomeno di conoscibilità del soggetto passivo della pretesa”).
Nel caso di specie il decorso della prescrizione è stato interrotto con lettera del 28.02.2020.
Quanto alla contestazione della convenuta circa il fatto che la diffida di pagamento del
28.02.2020 è stata inviata alla società Eni Gas e Luce s.p.a. e non alla società - si CP_1 ritiene sia priva di rilievo in quanto Eni Gas e Luce s.p.a. è controllata al 100% da CP_1 come si evince dalla visura camerale prodotta da parte attrice (doc. 20).
Di conseguenza, deve riconoscersi che tra i due soggetti intercorreva un collegamento societario tale da far ragionevolmente ritenere che l'invio della diffida nei confronti dell'una società la rendesse conoscibile anche dall'altra.
Sul punto si richiama la sentenza di questa sezione, 16 febbraio 2024, n. 1772, emessa nei confronti dell'odierna convenuta in un caso analogo (: “quanto all'eccezione di estinzione per prescrizione totale del credito formulata dalla Convenuta, va anzitutto osservato che l'atto di messa in mora (…) aveva come destinataria esclusivamente NI GA E CE SP (oggi
[...]
) e non anche la convenuta (fornitore dell'energia e soggetto che aveva CP_3 CP_1 emesso le fatture e incassato i relativi pagamenti). Va ricordato tuttavia che, ai sensi dell'art.
1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri.
Il conferimento del ramo di azienda del 12 giugno 2017 ha comportato il passaggio a NI GA
E CE di tutto il complesso aziendale che faceva capo a che svolgeva attività di CP_1 vendita di gas, energia elettrica e servizi sui mercati (…).
non ha eccepito di non esser tenuta, quale cedente dell'azienda, a restituire quanto in CP_1 ipotesi ingiustificatamente conseguito dalla cessionaria NI GA E CE S.P.A., svolgendo al contrario difese che hanno proprio come presupposto la sua qualità di soggetto obbligato a rimborsare le somme che si ritenessero indebitamente versate a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale. Il relativo debito peraltro non può fare a essa carico se non in solido con la cedente.
Ne consegue che, in forza dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.”
4 4. Venendo, dunque, all'esame della domanda principale di parte attrice, deve necessariamente farsi riferimento al dedotto contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre
1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del TUA -
e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, il quale prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6
D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del 2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha sancito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente, ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità
e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein &
Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto
23).
5. Da ultimo, con la sentenza n. 43/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5,
5 comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.
In tale pronuncia la Corte ha escluso che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma
1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”.
L'incostituzionalità della norma è stata dichiarata dalla Corte anche sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, vale a dire che “i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (Corte di giustizia, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
La stessa Corte di Giustizia ha precisato che la finalità specifica “è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C434/97,
EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, C553/13, EU:C:2015:149, punto 41)” Controparte_4
(Corte di giustizia, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, , già Controparte_5
. CP_6
6 6. Sul punto la Corte Costituzionale ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio”
(Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373), e che non è riscontrabile “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
Dalla pronuncia della Corte Costituzionale si evince che, da una parte, le addizionali sulle accise sono qualificabili come imposta indiretta e possono considerarsi legittime solo ove rispettino i requisiti previsti dalla Direttiva europea e in particolare quello della “finalità specifica” e, dall'altra, che la disciplina italiana è priva della indicazione di detta finalità.
7. Rileva inoltre il Tribunale che, alla luce della intervenuta pronuncia n. 43/2025 della Corte
Costituzionale, sono divenute prive di rilievo le difese della convenuta attinenti alla impossibilità di riconoscere “effetto diretto orizzontale” alle Direttive europee.
Prima della dichiarazione di incostituzionalità, tale questione assumeva rilievo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia e recepito dalla giurisprudenza interna secondo il quale la disapplicazione della disciplina legislativa interna contrastante con le Direttive europee può operare solo nel caso in cui incida sui rapporti verticali tra il singolo e lo Stato, e non anche quando assuma rilievo nelle controversie tra privati.
Tali considerazioni, tuttavia, non rilevano nel caso di specie in quanto – pur mantenendo fermo il principio che il giudice interno non può disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati la norma nazionale in contrasto con la Direttiva - l'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 non può trovare applicazione in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
A tal riguardo è opportuno ribadire che, ai sensi dell'art. 136, comma primo, della Costituzione,
a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Dal canto proprio, l'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953 sancisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione”.
Ne deriva che gli effetti della sentenza che dichiara l'incostituzionalità di una norma non riguardano solo i rapporti che sorgono successivamente ad essa, ma anche quelli sorti in passato, purché si tratti di rapporti giuridici ancora pendenti.
7 Nel caso in cui il rapporto si trovi nello stato patologico della lite giudiziaria, lo stesso può dirsi ancora pendente, sino alla formazione di una sentenza passata in giudicato.
Tale particolare efficacia ex tunc delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale è espressiva della circostanza che le norme dichiarate incostituzionali devono considerarsi originariamente contrarie all'ordinamento giuridico e, pertanto, radicalmente improduttive di effetti.
L'unica eccezione a tale principio è costituita dai rapporti giuridici già esauriti.
8. Sul punto, si è altresì pronunciata di recente la Corte di cassazione affermando che “la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale.
Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale”, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediate l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2), D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (Cass. n.13740/25).
9. Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, alla luce delle motivazioni sin qui svolte, possa quindi trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle somme pagate alla società fornitrice dalla società attrice a titolo di addizionale provinciale sulle accise, rinvenendosi il fondamento della domanda nella intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'imposta.
Parte attrice ha fornito prova dell'avvenuto versamento dell'importo di cui chiede in questa sede la restituzione, producendo copia delle fatture/bollette (docc. 02 - 13) e degli estratti conto bancari (doc. 15) attestanti l'avvenuto pagamento.
Il regolare pagamento delle fatture può, peraltro, logicamente presumersi sulla base del fatto che lo stesso non è mai stato contestato nel corso del rapporto tra le parti.
10. La convenuta deve essere condannata, altresì, al pagamento degli interessi al tasso legale dalla messa in mora alla proposizione della domanda giudiziale, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento (Cass. 7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita
8 esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”) e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
11. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato (tenuto conto che solo con la recente pronuncia sopra richiamata la Corte di legittimità si è espressa in modo univoco sulla legittimazione ad agire del cliente nei confronti del fornitore).
Deve, altresì, considerarsi che il presente giudizio è stato deciso in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
La compensazione delle spese è inoltre giustificata considerato che l'art. 14 T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di ella somma di CP_1 Parte_1
€ 21.162,19, maggiorata degli interessi legali dalla messa in mora sino alla domanda giudiziale e degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Milano, il 5 agosto 2025
La giudice
Licinia Petrella
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, sezione XI civile, nella persona della giudice dott.ssa Licinia Petrella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5144/2023 promossa da:
(C.F. e P.IVA: , con il patrocinio dell'avv. ELISA Parte_1 P.IVA_1
BERGAMIN ( , elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA C.F._1
SAN PIETRO 87, PADOVA attore contro
(C.F.: e P.IVA: ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3
MASSIMILIANO ANTONIUCCI ( , dell'avv. ALESSANDRO C.F._2
MALTAROLO ( ) e dell'avv. MARCELLO ZUCCHI C.F._3
( ), elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA COSIMO C.F._4
DEL FANTE 2, MILANO convenuto
Oggetto: Ripetizione di indebito
Conclusioni:
Per l'attrice: Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare che non erano dovuti gli importi applicati e riscossi dalla società convenuta come addizionali provinciali alle accise sull'energia, per diretta contrarietà con l'art. 1, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE; - accertare e dichiarare il diritto al rimborso delle somme pagate a e, CP_1 conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 restituire alla ricorrente l'importo di € 21.162,19, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo. Con l'integrale rifusione delle spese e delle competenze legali per il presente giudizio.
Per la convenuta:
In via preliminare
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione agli importi richiesti in ripetizione da controparte per le motivazioni indicate in narrativa;
- sospendere il presente giudizio in attesa della determina della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulle questioni pregiudiziali indicate in atti e della determina della Corte Contr Costituzionale in merito all'art. 14, c. 4, , per le ragioni di cui in narrativa;
- accertare che le difese svolte dalla resistente richiedono un'attività istruttoria non sommaria, fissando, ai sensi dell'art. 702-ter, III comma, c.p.c., con ordinanza non impugnabile, l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., per le ragioni di cui in narrativa;
Nel merito In via principale
- respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa;
Sulle spese legali
- spese e compensi di lite rifuse con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c. o, nella denegata ipotesi in cui l'odierna resistente venisse condannata alla ripetizione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale sulle accise, disporre la compensazione delle spese di lite per le motivazioni esposte in narrativa;
In via istruttoria 1. ordinare l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. del bilancio d'esercizio relativo all'anno 2010 della Ricorrente;
2. disporre idonea Consulenza Tecnica d'ufficio sulla contabilità della società Ricorrente al fine di accertare il reale impatto economico della imposta addizionale di cui viene chiesto l'integrale rimborso. In ogni caso emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente alle domande che precedono.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente depositato in data 06.02.2023, la società (di seguito anche solo ) ha adito l'intestato Parte_1 Parte_1
Cont Tribunale al fine di ottenere la condanna di (di seguito anche solo ) alla CP_1 restituzione della somma di € 21.162,19, corrisposta, asseritamente in modo indebito, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica, oltre agli interessi dalla domanda al soddisfo.
2 Parte resistente si è ritualmente costituita, eccependo: in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda giudiziale avanzata da controparte per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ex art. 3 D.L. 132/2014; in via preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. in relazione agli importi richiesti in ripetizione;
nel merito, le avverse deduzioni e domande in quanto infondate in fatto e in diritto.
Tenutasi la prima udienza il 14.09.2023, il giudice allora procedente ha rinviato la causa al
17.01.2024 per permettere alle parti di completare il pendente procedimento di negoziazione assistita.
A tale udienza il giudice, rilevato che la resistente insisteva per il mutamento del rito e che la ricorrente si rimetteva, letto l'art. 702 ter, terzo comma c.p.c., ha disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario e ha fissato udienza ex art. 183 c.p.c. in data 06.03.2024, ivi assegnando alle parti i termini richiesti ex art.183, sesto comma c.p.c. e rinviando quindi per le incombenze di cui all'art. 183, settimo comma c.p.c. all'udienza del 12.06.2024.
A tale udienza la giudice ora procedente - divenuta assegnataria della causa in data 26.03.2024 - ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni al 27.11.2024 al fine di attendere le pronunce in materia della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
All'udienza del 27.11.2024 tenutasi mediante note scritte, la giudice ha assegnato la causa in decisione.
Successivamente, con ordinanza del 16.04.2025, la giudice, preso atto che la Corte
Costituzionale aveva emesso la sentenza n. 43/2025 in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo fissando l'udienza del 16.07.2025 per la rimessione in decisione per consentire alle parti di svolgere le proprie difese in relazione a tale evento sopravvenuto.
A tale udienza la causa è stata assegnata in decisione.
2. E' incontestato che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione per la fornitura di energia elettrica per il periodo gennaio/dicembre 2010 e che parte attrice abbia corrisposto alla Cont società fornitrice le somme da questa richieste a titolo di rivalsa per l'addizionale provinciale all'accisa sul consumo di energia elettrica versata dalla fornitrice, somme delle quali l'attrice chiede in questa sede la ripetizione, stante il contrasto della norma impositiva di dette addizionali con il diritto unionale. Cont
3. Osserva il Tribunale che deve preliminarmente essere trattata l'eccezione sollevata da in merito all'eccezione di prescrizione del credito.
3 A tal riguardo, occorre ribadire che ai fini del prodursi dell'effetto interruttivo della prescrizione è sufficiente che la lettera di messa in mora sia conoscibile da parte della debitrice
(Cass. SU. n. 18640/2022: “è' tuttavia essenziale che l'atto, per poter spiegare i suoi effetti anche quanto alla interruzione della prescrizione, sia portato a conoscenza del destinatario, pervenendo nella sfera di conoscenza o quantomeno di conoscibilità del soggetto passivo della pretesa”).
Nel caso di specie il decorso della prescrizione è stato interrotto con lettera del 28.02.2020.
Quanto alla contestazione della convenuta circa il fatto che la diffida di pagamento del
28.02.2020 è stata inviata alla società Eni Gas e Luce s.p.a. e non alla società - si CP_1 ritiene sia priva di rilievo in quanto Eni Gas e Luce s.p.a. è controllata al 100% da CP_1 come si evince dalla visura camerale prodotta da parte attrice (doc. 20).
Di conseguenza, deve riconoscersi che tra i due soggetti intercorreva un collegamento societario tale da far ragionevolmente ritenere che l'invio della diffida nei confronti dell'una società la rendesse conoscibile anche dall'altra.
Sul punto si richiama la sentenza di questa sezione, 16 febbraio 2024, n. 1772, emessa nei confronti dell'odierna convenuta in un caso analogo (: “quanto all'eccezione di estinzione per prescrizione totale del credito formulata dalla Convenuta, va anzitutto osservato che l'atto di messa in mora (…) aveva come destinataria esclusivamente NI GA E CE SP (oggi
[...]
) e non anche la convenuta (fornitore dell'energia e soggetto che aveva CP_3 CP_1 emesso le fatture e incassato i relativi pagamenti). Va ricordato tuttavia che, ai sensi dell'art.
1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri.
Il conferimento del ramo di azienda del 12 giugno 2017 ha comportato il passaggio a NI GA
E CE di tutto il complesso aziendale che faceva capo a che svolgeva attività di CP_1 vendita di gas, energia elettrica e servizi sui mercati (…).
non ha eccepito di non esser tenuta, quale cedente dell'azienda, a restituire quanto in CP_1 ipotesi ingiustificatamente conseguito dalla cessionaria NI GA E CE S.P.A., svolgendo al contrario difese che hanno proprio come presupposto la sua qualità di soggetto obbligato a rimborsare le somme che si ritenessero indebitamente versate a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale. Il relativo debito peraltro non può fare a essa carico se non in solido con la cedente.
Ne consegue che, in forza dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.”
4 4. Venendo, dunque, all'esame della domanda principale di parte attrice, deve necessariamente farsi riferimento al dedotto contrasto normativo tra l'art. 6, I comma, lett. c) del D.L. 28 novembre
1988 n. 511 - che ha introdotto l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei
Comuni, delle Province o dell'Erario, obbligando al versamento i somministranti dell'energia elettrica con diritto di rivalsa nei confronti dei consumatori finali a norma dell'art. 56 del TUA -
e l'art. 1, par. 2 della Direttiva 2008/118/CE, il quale prevede che “gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per
l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
La Direttiva 2008/118/CE avrebbe dovuto essere recepita dallo Stato italiano entro l'1.1.2010; tuttavia, il D. Lgs. 48/2010, con cui la Direttiva è stata recepita, non è intervenuto sull'art. 6
D.L. 511/1988, che è stato abrogato solo nel 2012, a seguito di avviamento, nel corso del 2011, di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, per contrasto dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988 con la citata Direttiva.
Con le sentenze rese il 5.03.2015 (nella causa C-553/13) e 25.07.2018 (nella causa C-103/17), la Corte di Giustizia ha sancito la contrarietà al diritto unionale delle norme che istituiscono un'imposta addizionale autonoma, in assenza di una finalità specifica, in quanto, come anche ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. 22343/20), perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise, devono essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente, ovvero:
1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità
e il controllo dell'imposta;
2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97,
Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein &
Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes Jordi Besora, punto
23).
5. Da ultimo, con la sentenza n. 43/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5,
5 comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per contrasto con gli artt. 11 e 117 della Costituzione.
In tale pronuncia la Corte ha escluso che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma
1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali»”.
L'incostituzionalità della norma è stata dichiarata dalla Corte anche sulla base di quanto chiarito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riferimento alla direttiva
2008/118/CE, vale a dire che “i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi della richiamata direttiva possono essere oggetto di un'imposizione indiretta diversa dall'accisa istituita da tale direttiva se, da un lato, tale imposizione è prelevata per una o più finalità specifiche e se, dall'altro, essa rispetta le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta, regole queste che non includono le disposizioni relative alle esenzioni” (Corte di giustizia, sentenza 5 marzo 2015, causa C-553/13, Tallinna Ettevõtlusamet).
La stessa Corte di Giustizia ha precisato che la finalità specifica “è una finalità che non sia puramente di bilancio (sentenze del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, C434/97,
EU:C:2000:98, punto 19; del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co, C437/97, EU:C:2000:110, punto 31, nonché del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 23). Affinché si possa considerare quale imposta che persegua una finalità specifica ai sensi della menzionata disposizione, infatti, un'imposta deve essere volta, di per sé, a garantire la finalità specifica invocata. Ciò si verificherebbe, segnatamente, quando il gettito di tale imposta deve obbligatoriamente essere utilizzato al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, C82/12, EU:C:2014:108, punto 30, e del 5 marzo 2015, C553/13, EU:C:2015:149, punto 41)” Controparte_4
(Corte di giustizia, sentenza 25 luglio 2018, causa C-103/17, , già Controparte_5
. CP_6
6 6. Sul punto la Corte Costituzionale ha altresì richiamato la giurisprudenza di legittimità che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio”
(Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373), e che non è riscontrabile “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
Dalla pronuncia della Corte Costituzionale si evince che, da una parte, le addizionali sulle accise sono qualificabili come imposta indiretta e possono considerarsi legittime solo ove rispettino i requisiti previsti dalla Direttiva europea e in particolare quello della “finalità specifica” e, dall'altra, che la disciplina italiana è priva della indicazione di detta finalità.
7. Rileva inoltre il Tribunale che, alla luce della intervenuta pronuncia n. 43/2025 della Corte
Costituzionale, sono divenute prive di rilievo le difese della convenuta attinenti alla impossibilità di riconoscere “effetto diretto orizzontale” alle Direttive europee.
Prima della dichiarazione di incostituzionalità, tale questione assumeva rilievo alla luce dell'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia e recepito dalla giurisprudenza interna secondo il quale la disapplicazione della disciplina legislativa interna contrastante con le Direttive europee può operare solo nel caso in cui incida sui rapporti verticali tra il singolo e lo Stato, e non anche quando assuma rilievo nelle controversie tra privati.
Tali considerazioni, tuttavia, non rilevano nel caso di specie in quanto – pur mantenendo fermo il principio che il giudice interno non può disapplicare nell'ambito di una controversia tra privati la norma nazionale in contrasto con la Direttiva - l'art. 6 commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 non può trovare applicazione in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
A tal riguardo è opportuno ribadire che, ai sensi dell'art. 136, comma primo, della Costituzione,
a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale “la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”.
Dal canto proprio, l'art. 30, comma 3, della legge n. 87/1953 sancisce che “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione”.
Ne deriva che gli effetti della sentenza che dichiara l'incostituzionalità di una norma non riguardano solo i rapporti che sorgono successivamente ad essa, ma anche quelli sorti in passato, purché si tratti di rapporti giuridici ancora pendenti.
7 Nel caso in cui il rapporto si trovi nello stato patologico della lite giudiziaria, lo stesso può dirsi ancora pendente, sino alla formazione di una sentenza passata in giudicato.
Tale particolare efficacia ex tunc delle pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale è espressiva della circostanza che le norme dichiarate incostituzionali devono considerarsi originariamente contrarie all'ordinamento giuridico e, pertanto, radicalmente improduttive di effetti.
L'unica eccezione a tale principio è costituita dai rapporti giuridici già esauriti.
8. Sul punto, si è altresì pronunciata di recente la Corte di cassazione affermando che “la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale.
Una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale”, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: “in tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediate l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2), D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito” (Cass. n.13740/25).
9. Ritiene il Tribunale che, nel caso in esame, alla luce delle motivazioni sin qui svolte, possa quindi trovare accoglimento la domanda di ripetizione delle somme pagate alla società fornitrice dalla società attrice a titolo di addizionale provinciale sulle accise, rinvenendosi il fondamento della domanda nella intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell'imposta.
Parte attrice ha fornito prova dell'avvenuto versamento dell'importo di cui chiede in questa sede la restituzione, producendo copia delle fatture/bollette (docc. 02 - 13) e degli estratti conto bancari (doc. 15) attestanti l'avvenuto pagamento.
Il regolare pagamento delle fatture può, peraltro, logicamente presumersi sulla base del fatto che lo stesso non è mai stato contestato nel corso del rapporto tra le parti.
10. La convenuta deve essere condannata, altresì, al pagamento degli interessi al tasso legale dalla messa in mora alla proposizione della domanda giudiziale, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento (Cass. 7586/2011: “in tema di ripetizione d'indebito oggettivo, l'espressione "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. non va intesa come riferita
8 esclusivamente alla domanda giudiziale ma ha valore di atto di costituzione in mora, che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., può anche essere stragiudiziale”) e al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.
11. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della natura delle questioni sollevate ed esaminate e dell'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato (tenuto conto che solo con la recente pronuncia sopra richiamata la Corte di legittimità si è espressa in modo univoco sulla legittimazione ad agire del cliente nei confronti del fornitore).
Deve, altresì, considerarsi che il presente giudizio è stato deciso in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione.
La compensazione delle spese è inoltre giustificata considerato che l'art. 14 T.U.A., anche alla stregua dell'interpretazione data dalla Suprema Corte, non consente al fornitore di ottenere dall'Amministrazione il rimborso di quanto restituito se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al pagamento in favore di ella somma di CP_1 Parte_1
€ 21.162,19, maggiorata degli interessi legali dalla messa in mora sino alla domanda giudiziale e degli interessi moratori ex art. 1284, comma 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Milano, il 5 agosto 2025
La giudice
Licinia Petrella
9