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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/04/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14815/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice dott. ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14815/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] (FI) in data 10/01/1981 e residente in Parte_1 C.F._1
Via Cassia per Siena n. 17, San Casciano Val di Pesa (FI), rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA
MAGGINI del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Firenze (FI), Via del
Romito n. 3.
RICORRENTE
Nei riguardi di
(C.F. ), nato Firenze (FI) il 16/05/1970, residente in Controparte_1 C.F._2
Castelfiorentino (FI), in Via De' Sanctis n. 1 presente personalmente in udienza, non costituito.
RESISTENTE COMPARSO E NON COSTITUITO
e
Con l'intervento ex lege del PM (visto del 29/0172025)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: all'udienza del 27/03/2025 ha concluso come da ricorso depositato in data
23/12/2024: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1) disporre
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento della stessa presso la madre Persona_1 nell'immobile sito in San Casciano Val di Pesa (FI), Via Cassia per Siena n.17; 2) assegnare, quindi, la casa sita in San Casciano Val di Pesa (FI), Via Cassia per Siena n.17, alla Sig.ra che vi Parte_1
abiterà assieme alla figlia;
3) pronunciare e disporre che, allo stato, il padre possa tenere con sé la figlia : a) un fine settimana alternato ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio fino alla Per_1
domenica pomeriggio;
b) un fine settimana alternato ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio fino al sabato pomeriggio;
c) vacanze natalizie e pasquali al 50% d) durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, con possibilità anche di un ulteriore settimana nell'arco dell'anno. 4) condannare il Sig. al pagamento a titolo di contributo al mantenimento della minore Controparte_1 della somma mensile pari ad €. 250,00 (duecento //00), da versare alla madre entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra oltre Pt_1
rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%, intendendosi per tali quelle individuate dalle linee guida del CNF del 29.11.2017, il tutto con decorrenza dal giugno 2023, ovvero dal momento del rilascio della casa familiare da parte del resistente. Con vittoria di spese e competenze di lite”; all'udienza del 27/03/2025 si è presentato personalmente, senza l'assistenza di un Controparte_1
legale, aderendo al ricorso del quale ha chiesto il recepimento;
in detta sede le parti hanno concordato l'assegnazione dell'AUU alla ricorrente.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore nata a [...] il [...], nel corso della Persona_1
convivenza, ad oggi cessata, tra la ricorrente ed il resistente all'udienza Parte_1 Controparte_1
del 27/3/2025 sono comparsi la ricorrente, assistita dal proprio legale ed il resistente personalmente, il quale ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate nel ricorso;
in quella sede, le parti hanno concordemente chiesto che l'AUU venga percepito integralmente dalla ricorrente;
all'esito, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, rimettendola la decisione al Collegio.
pagina 2 di 3 2. Ritiene il Tribunale che le condizioni previste nel ricorso, cui controparte ha integralmente aderito, siano meritevoli, in quanto non contrarie e norme di ordine pubblico, né pregiudizievoli del superiore interesse della figlia minore va, altresì, previsto, in recepimento dell'accordo delle parti, Per_1
l'assegnazione dell'AUU alla ricorrente, in quanto genitore collocatario di prole minorenne.
3. Quanto alle spese processuali, ritiene il Tribunale di dover rigettare la richiesta della ricorrente di condannare il resistente al pagamento delle spese di lite, avendo quest'ultimo consentito una rapida definizione del procedimento, aderendo integralmente al ricorso, di tal chè nulla deve disporsi sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
- prende atto delle conclusioni di cui al ricorso depositato in data 23/12/2024, provvedendo in conformità;
- assegna l'A.U.U. in via esclusiva a Parte_1
- nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26/marzo 2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice est. La Presidente
dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Governatori Presidente dott. ssa Monica Tarchi Giudice dott. ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14815/2024 promossa da:
(C.F. ), nata in [...] (FI) in data 10/01/1981 e residente in Parte_1 C.F._1
Via Cassia per Siena n. 17, San Casciano Val di Pesa (FI), rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA
MAGGINI del foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Firenze (FI), Via del
Romito n. 3.
RICORRENTE
Nei riguardi di
(C.F. ), nato Firenze (FI) il 16/05/1970, residente in Controparte_1 C.F._2
Castelfiorentino (FI), in Via De' Sanctis n. 1 presente personalmente in udienza, non costituito.
RESISTENTE COMPARSO E NON COSTITUITO
e
Con l'intervento ex lege del PM (visto del 29/0172025)
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: all'udienza del 27/03/2025 ha concluso come da ricorso depositato in data
23/12/2024: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, 1) disporre
l'affidamento condiviso della figlia con collocamento della stessa presso la madre Persona_1 nell'immobile sito in San Casciano Val di Pesa (FI), Via Cassia per Siena n.17; 2) assegnare, quindi, la casa sita in San Casciano Val di Pesa (FI), Via Cassia per Siena n.17, alla Sig.ra che vi Parte_1
abiterà assieme alla figlia;
3) pronunciare e disporre che, allo stato, il padre possa tenere con sé la figlia : a) un fine settimana alternato ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio fino alla Per_1
domenica pomeriggio;
b) un fine settimana alternato ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio fino al sabato pomeriggio;
c) vacanze natalizie e pasquali al 50% d) durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, con possibilità anche di un ulteriore settimana nell'arco dell'anno. 4) condannare il Sig. al pagamento a titolo di contributo al mantenimento della minore Controparte_1 della somma mensile pari ad €. 250,00 (duecento //00), da versare alla madre entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Sig.ra oltre Pt_1
rivalutazione ISTAT e spese straordinarie al 50%, intendendosi per tali quelle individuate dalle linee guida del CNF del 29.11.2017, il tutto con decorrenza dal giugno 2023, ovvero dal momento del rilascio della casa familiare da parte del resistente. Con vittoria di spese e competenze di lite”; all'udienza del 27/03/2025 si è presentato personalmente, senza l'assistenza di un Controparte_1
legale, aderendo al ricorso del quale ha chiesto il recepimento;
in detta sede le parti hanno concordato l'assegnazione dell'AUU alla ricorrente.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore nata a [...] il [...], nel corso della Persona_1
convivenza, ad oggi cessata, tra la ricorrente ed il resistente all'udienza Parte_1 Controparte_1
del 27/3/2025 sono comparsi la ricorrente, assistita dal proprio legale ed il resistente personalmente, il quale ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate nel ricorso;
in quella sede, le parti hanno concordemente chiesto che l'AUU venga percepito integralmente dalla ricorrente;
all'esito, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, rimettendola la decisione al Collegio.
pagina 2 di 3 2. Ritiene il Tribunale che le condizioni previste nel ricorso, cui controparte ha integralmente aderito, siano meritevoli, in quanto non contrarie e norme di ordine pubblico, né pregiudizievoli del superiore interesse della figlia minore va, altresì, previsto, in recepimento dell'accordo delle parti, Per_1
l'assegnazione dell'AUU alla ricorrente, in quanto genitore collocatario di prole minorenne.
3. Quanto alle spese processuali, ritiene il Tribunale di dover rigettare la richiesta della ricorrente di condannare il resistente al pagamento delle spese di lite, avendo quest'ultimo consentito una rapida definizione del procedimento, aderendo integralmente al ricorso, di tal chè nulla deve disporsi sul punto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così provvede:
- prende atto delle conclusioni di cui al ricorso depositato in data 23/12/2024, provvedendo in conformità;
- assegna l'A.U.U. in via esclusiva a Parte_1
- nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 26/marzo 2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
Il Giudice est. La Presidente
dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
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