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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 23/12/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 855 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nata a [...], il [...], residente in [...], ed Parte_1 elettivamente domiciliata Roma in Via Nomentana n. 63, presso e nello studio dell'Avv. Jacopo
Baldi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di
Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente depositato, la ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del
Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. n. 222/84.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa in data 11.04.2022, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, che tuttavia non è stata accolta.
Avverso il citato provvedimento provvedeva al ricorso al competente Comitato Provinciale, senza alcun esito;
ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, la ricorrente ha CP_1 adito il Tribunale di Rieti concludendo come sopra. CP_ Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario.
1 Nell'ambito del procedimento R.G. n. 817/2022 è stata disposta CTU medico legale, a cura del Dott.
che ha escluso la sussistenza del suddetto requisito. Persona_1
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda, ex art. 445 bis, CP_1 comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, a cura del Dott.
[...]
. Per_2
La domanda è infondata.
Preliminarmente deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n.
9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha concluso la sua Persona_2 consulenza asserendo che “le patologie in diagnosi non riducono la capacità lavorativa a meno di un terzo non realizzando pertanto il diritto al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art 1 della legge n. 222/84”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici;
a tal proposito deve rilevarsi la convergenza degli accertamenti tecnici: il c.t.u. nella fase di a.t.p. e il c.t.u. nella fase di merito hanno raggiunto le medesime conclusioni.
A tal proposito deve evidenziarsi che la produzione medica del 29/10/2025 (si vedano note del ricorrente) non è supportata da esami o particolari accertamenti medici, trattandosi di mera diagnosi ai fini di trattamento fisioterapico;
non sono indicate, né spiegate, le ragioni o le circostanze che avrebbero portato ad un eventuale rapidissimo aggravamento in relazione alle condizioni riscontrate dal c.t.u.
2 Inoltre, un eventuale repentino aggravamento difficilmente potrebbe ritenersi correlato alla età della ricorrente, che nel caso di specie non risulta particolarmente avanzata.
Da ultimo appare corretto rilevare che le patologie indicate nella documentazione depositata il
29/10/2025, analogamente a quelle altre accertate dai c.t.u., non paiono determinare, in relazione alle specifiche mansioni svolte dalla ricorrente, una significativa riduzione della capacità lavorativa.
Pertanto, la domanda va rigettata e le spese seguono la soccombenza sia per la fase di istruzione preventiva che di merito non avendo la parte ricorrente diritto all'esenzione per la non soccombenza ex art. 152 disp att. c.p.c. ma solo diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in misura di Euro 1.900,00 in favore dell' ; CP_1
- pone le spese di c.t.u. della fase di istruzione preventiva del Dott. che quelle di merito a Per_3 carico del Dott. come da separati decreti ad esclusivo carico della ricorrente. Per_2
Rieti, 22.12.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 855 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
T R A
nata a [...], il [...], residente in [...], ed Parte_1 elettivamente domiciliata Roma in Via Nomentana n. 63, presso e nello studio dell'Avv. Jacopo
Baldi, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Direttore pro tempore, Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Cintia n. 42 presso l'Ufficio legale della Sede di
Rieti, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio;
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto ritualmente depositato, la ricorrente ha adito il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del
Lavoro, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per ivi sentir dichiarare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1 l. n. 222/84.
Ha dedotto di avere presentato apposita domanda amministrativa in data 11.04.2022, volta ad ottenere il riconoscimento della prestazione, che tuttavia non è stata accolta.
Avverso il citato provvedimento provvedeva al ricorso al competente Comitato Provinciale, senza alcun esito;
ritenuto ingiusto il provvedimento dell' di rigetto della domanda, la ricorrente ha CP_1 adito il Tribunale di Rieti concludendo come sopra. CP_ Si è costituito l' contestando la sussistenza in capo all'istante del requisito sanitario.
1 Nell'ambito del procedimento R.G. n. 817/2022 è stata disposta CTU medico legale, a cura del Dott.
che ha escluso la sussistenza del suddetto requisito. Persona_1
Ritenuta erronea la valutazione operata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo, la parte ricorrente ha proposto ricorso in opposizione chiedendo, previo rinnovo della consulenza tecnica, il riconoscimento del diritto azionato, con vittoria di spese da attribuire al procuratore antistatario.
Si è costituito l' , eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda, ex art. 445 bis, CP_1 comma 6, per mancata specificazione dei motivi di contestazione nel merito, ha dedotto la infondatezza della domanda ovvero la insussistenza dei presupposti di legge per la concessione del beneficio e/o dei requisiti costitutivi sia sanitari che di erogazione della prestazione.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Nel corso dell'istruttoria, è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, a cura del Dott.
[...]
. Per_2
La domanda è infondata.
Preliminarmente deve essere ribadito che nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., sia nella fase di istruzione preventiva che nella successiva ed eventuale fase di merito, il thema decidendum è costituito esclusivamente dall'accertamento della sussistenza o meno del requisito sanitario che dà diritto alla prestazione richiesta (cfr. Cass. civ. sez. lav., 8 aprile 2019, n.
9755).
Ciò posto, nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha concluso la sua Persona_2 consulenza asserendo che “le patologie in diagnosi non riducono la capacità lavorativa a meno di un terzo non realizzando pertanto il diritto al beneficio dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art 1 della legge n. 222/84”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico- giuridici;
a tal proposito deve rilevarsi la convergenza degli accertamenti tecnici: il c.t.u. nella fase di a.t.p. e il c.t.u. nella fase di merito hanno raggiunto le medesime conclusioni.
A tal proposito deve evidenziarsi che la produzione medica del 29/10/2025 (si vedano note del ricorrente) non è supportata da esami o particolari accertamenti medici, trattandosi di mera diagnosi ai fini di trattamento fisioterapico;
non sono indicate, né spiegate, le ragioni o le circostanze che avrebbero portato ad un eventuale rapidissimo aggravamento in relazione alle condizioni riscontrate dal c.t.u.
2 Inoltre, un eventuale repentino aggravamento difficilmente potrebbe ritenersi correlato alla età della ricorrente, che nel caso di specie non risulta particolarmente avanzata.
Da ultimo appare corretto rilevare che le patologie indicate nella documentazione depositata il
29/10/2025, analogamente a quelle altre accertate dai c.t.u., non paiono determinare, in relazione alle specifiche mansioni svolte dalla ricorrente, una significativa riduzione della capacità lavorativa.
Pertanto, la domanda va rigettata e le spese seguono la soccombenza sia per la fase di istruzione preventiva che di merito non avendo la parte ricorrente diritto all'esenzione per la non soccombenza ex art. 152 disp att. c.p.c. ma solo diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in misura di Euro 1.900,00 in favore dell' ; CP_1
- pone le spese di c.t.u. della fase di istruzione preventiva del Dott. che quelle di merito a Per_3 carico del Dott. come da separati decreti ad esclusivo carico della ricorrente. Per_2
Rieti, 22.12.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
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