Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 11834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice
Dott.ssa Ilaria Caserta - Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11834 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all' esito dell'udienza del 3.2.2025, avente ad oggetto: mutamento di sesso ex L. 164/1982 come mod. dall'art. 31 D. Lgs 150/2011
TRA
, nata a [...], il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Vincenzo Federico, presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 03.02.2025, parte attrice chiedeva che la causa venisse riservata in decisione al Collegio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice adiva l'intestato Tribunale allegando di essere nata con caratteri biologici e anatomici di tipo femminile, ma sin dalla tenera età aveva vissuto la propria identità psico-sessuale come se fosse un maschio e che tale condizione l'aveva spinta a richiedere assistenza psicoterapeutica;
che gli specialisti interpellati avevano accertato che all'interno della sua personalità era radicata la convinzione di appartenere al sesso maschile e, conseguentemente, le avevano diagnosticato la disforia di genere, dando parere favorevole circa la idoneità del percorso di affermazione di genere, escludendo patologie di natura psichiatrica;
che l'iter di transizione poteva dirsi completato, essendosi regolarmente concluso il percorso psicoterapeutico;
che le caratteristiche sessuali esteriori risultavano allineate alla percepita identità di genere, essendosi manifestati nel corpo gli effetti del praticato
trattamento ormonale mascolinizzante e che quindi il processo di trasformazione dal modello femminile a quello maschile era ormai divenuto irreversibile, sia dal punto di vista psicologico che dei tratti somatici;
che ella era divorziata nonché vedova e da anni viveva con una compagna;
che aveva una figlia di nome maggiorenne;
pertanto, concludeva per la rettificazione dell'atto di Per_1 nascita mediante modifica del genere anagrafico da donna a maschio e mediante cambiamento del nome da a nonché per l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico- Pt_1 Persona_2 chirurgico per adeguare i suoi caratteri sessuali primari femminili a quelli anatomici maschili.
Verificata la regolarità del contraddittorio, il Giudice effettuava il libero interrogatorio della parte all'udienza del 04.11.2024. Parte attrice dichiarava di avere 60 anni e che da quando aveva 6 anni non si riconosceva nel proprio corpo, non le piacevano i giochi da bambina e non si sentiva a proprio agio nei vestiti da donna;
che aveva contratto matrimonio (dal quale era nata una figlia), essendo cresciuta in una famiglia borghese dove aveva fatto sempre quello che volevano gli altri;
che aveva però successivamente iniziato una relazione con un'altra donna;
che da quando aveva mutato il suo aspetto fisico stava meglio, dichiarandosi convintissima del suo percorso di transizione.
All'esito, parte attrice, alla luce della recente pronunzia della Corte Costituzionale, rinunziava alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico, chiedendo che la causa venisse riservata a sentenza con rinunzia ai termini.
Con ordinanza resa fuori udienza del 20.11.2024 il Giudice disponeva l'integrazione della documentazione medica depositata, rinviando al 03.02.2025.
All'udienza del 03.02.2025, compariva parte ricorrente con il proprio procuratore, la quale dichiarava che il percorso di transizione era compiuto, ella essendo socialmente conosciuta come
[...]
chiedeva pertanto la rettifica dei propri dati anagrafici e dell'identità di genere, Persona_3 riferendo la propria volontà di effettuare nel breve periodo intervento di mastectomia e poi successivamente di riassegnazione del sesso.
All'esito, verificate le conclusioni del PM, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione, senza termini, avendovi l'istante rinunciato.
Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere RG 11834/2024
stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
L'istante sin dalla sua infanzia ha presentato vissuti di incongruenza tra il genere Parte_1 esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati presso la UOC di psicologia clinica e psicopatologia clinica della disforia di genere dell'AOU Federico II di Napoli, emerge in Pt_1 RG 11834/2024
una condizione di disforia di genere in soggetto femminile adulto, in assenza di Disordini Pt_1 della Differenziazione Sessuale, in fase di post-transazione.
Dalla consulenza del 16.01.2025 del Prof. Dott. le cui conclusioni sono condivise da Persona_4 questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “sulla base delle osservazioni cliniche e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui clinici effettuati, è possibile confermare la diagnosi già precedentemente ed altrove formulata di disforia di genere in soggetto adulto in assenza di disordine della differenziazione sessuale, in fase di post transizione”. Infatti, nell'istante “…l'incongruenza tra il genere sessuale maschile esperito ed espresso ed il genere sessuale femminile assegnato alla nascita appare al momento decisamente evidente, non conservando più, il soggetto, traccia alcuna del genere femminile assegnatole/gli alla nascita. Si rilevano, inoltre, il mancato riferimento a condizioni fisiche di intersessualità e una condizione di profondo disagio connesso alla propria situazione…”; “…stando la piena assunzione da molti anni di un ruolo di genere maschile del riscontrato pieno raggiungimento dell'equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dall'individuo, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata possano derivarle/gli dalla rettificazione giudiziale del sesso e del nome enunciato nell'atto di nascita la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti consentire alla sig.ra /sig. di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di Pt_1 disagio anche marcati, che a suo dire, verrebbero oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui si veda necessitata/o ad esibire i propri documenti di identità…”. Parte_2
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 03.02.2025, nella misura in cui l'istante ha riferito di aver concluso il percorso di transizione e che nel breve termine effettuerà intervento di mastectomia totale e di riassegnazione del sesso.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e della conseguente possibilità di Pt_1 riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
E', quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome in luogo del nome “ ”. Persona_2 Pt_1 RG 11834/2024
Quanto alla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali, mediante trattamento medico-chirurgico, cui peraltro l'istante ha rinunciato, il Tribunale deve necessariamente fare applicazione della recente pronuncia della Corte Costituzionale 143/2024, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
In particolare il giudice delle Leggi ha affermato:” La previsione dell'autorizzazione giudiziale per
i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso…… e pur non essendo priva di tratti paternalistici, rispetto a persone maggiorenni e capaci di autodeterminarsi, questa prescrizione normativa non può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici. Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa
Corte n. 221 del 2015. Come più sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto – che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa….. Deve essere pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
Orbene nel presente procedimento l'istante ha dimostrato inequivocabilmente di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione, conseguendo il diritto alla rettifica anagrafica nei termini precedentemente indicati, a prescindere dall'adeguamento chirurgico, per ricorrere al quale non necessita di alcuna ulteriore autorizzazione del Tribunale. Conclusivamente il riconosciuto diritto alla rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile consegna alla autodeterminazione individuale del ricorrente la scelta di accedere all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico-chirurgico. RG 11834/2024
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di nata a [...] il [...], C.F. nel senso che l'indicazione Parte_3 C.F._1 del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ Parte_1
debba essere modificata in “ .
[...] Persona_2
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 04.02.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Viviana Criscuolo